Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 10 luglio 2008
Validità: 10.07.2008 - 31.12.2011
Parti: Gucci spa e RSU e Filtea-Cgil, Femca-Cisl, Ugl
Settori: Tessili, Gucci spa
Fonte: FILTEA-CGIL
Note*: Rinnovo del CCLA 16 giugno 2003

Sommario:

 Premessa
Parte prima - Generale
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Opportunità sviluppo professionale
Art. 5 - Ambiente Sicurezza e benessere
Art. 6 - Assicurazione - (Allegato n 1)
Parte seconda - Normativa
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Trasferte
8.1 Definizione di Trasferta
8.2 Autorizzazione alla Trasferta
8.3 Durata della Trasferta
8.4 Indennità di Trasferta - Criteri
8.5 Indennità di Trasferta per il Personale inquadrato sino al 5 livello del CCNL compreso (con diritto alla retribuzione puntuale degli straordinari)
8.6 Indennità di Trasferta per il Personale inquadrato nel 6 livello del CCNL (e personale senza diritto alla retribuzione puntuale degli straordinari):
8.7 Decorrenza
Art. 9 - Permessi per visite mediche
Art. 10 - Ferie maturate e non godute e permessi non goduti
Parte terza - Economica
Art. 11 - Sistema di valutazione e classificazione del livello di professionalità
Art. 12 - Sistema salario variabile
 Parte quarta - Disposizioni finali, decorrenza e durata
Allegati
Allegato n 1 Assicurazione
Allegato n 2 Scala parametrale 2008
Allegato n 3 Scala parametrale 2010
Allegato n 4 Accordo 16/06/2003
Parte Prima - Sistema Retributivo
Premessa
Parte prima - Classificazione del livello di professionalità
Processo realizzato e metodologia applicata
Procedura di applicazione
Valutazione del livello di professionalità
Sistema retributivo
Parte seconda - Sistema salario variabile
Parte terza - Orario di Lavoro/Trasferte/Eventi
Parte quarta - Trattamento economico malattia
Parte quinta - Formazione
Parte sesta - Opportunità sviluppo professionale
Parte settima - Ambiente
Parte ottava - Sfera di applicazione
Parte nona - Durata
Lettera alle OO.SS/RSU 16.06.2003 (Profili generici e specializzati)
Lettera alle OO.SS/RSU 16.06.2003 (Polizza sanitaria)
Allegato n 5 Sistema salario variabile Accordo del 4 ottobre 2007
Verbale di Accordo sindacale

Verbale di accordo
Il giorno 10 Luglio 2008 presso la sede di Casellina delle Società Guccio Gucci S.p.A. e Gucci Logistica Spa (qui di seguito "Società") [...] e le Rappresentanze Sindacali [...] assistite dalle OO.SS. [...] Filtea-Cgil, [...] Femca-Cisl e [...] Ugl

Premesso che
• Le Parti si riconoscono come interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali teso a valorizzare le persone ed ampliare i momenti di confronto, attraverso il metodo del dialogo e dell'informazione al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo;
• Le parti ribadiscono pertanto la validità del sistema di relazioni industriali sino ad ora utilizzato, improntato al dialogo e all'informazione preventiva. Tale metodo partecipativo viene riconosciuto quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di coinvolgimento e tutela delle condizioni delle persone e di competitività del Gruppo Gucci;
[...]
• La Società ha deciso di intraprendere un processo di certificazione sociale con l'intento di mettere in pratica i propri valori e rafforzare la reputazione del marchio sul mercato internazionale che ha portato in data 03/08/2007 alla Certificazione Sociale (norme internazionali SA8000) da parte di Bureau Veritas Italia S.p.A. per i processi di progettazione e produzione di articoli di pelletteria e gioielleria; tale importante riconoscimento prevede il monitoraggio puntuale di tutti i fenomeni riconducibili alla gestione operativa dell'organizzazione;
[...]
• Le parti, nel riconfermare la validità dell'attuale sistema di classificazione delle professionalità quale strumento di gestione, sviluppo professionale e retributivo, concordano nella necessità di revisione ed aggiornamento dello stesso perseguendo nel contempo l'obiettivo della semplificazione del sistema; per tale motivo hanno dato mandato ad un Gruppo Tecnico di formulare proposte che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Paritetica. Successivamente, le Parti si incontreranno per definire il nuovo Sistema di Valutazione del livello di Professionalità, che diventerà parte integrante di questo accordo;
[...]
• Per tutto ciò che non è contenuto nel presente accordo, sia con riferimento alla parte normativa sia economica, Il CCNL di riferimento è quello per gli Addetti alle Industrie Manifatturiere delle Pelli e Succedanei.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue
La premessa è parte integrante dell'accordo;

Parte prima - Generale
Art. 1 - Ambito di applicazione
1.1 II presente CCAL si applica a tutto il personale dipendente della Guccio Gucci S.p.A., Gucci Logistica Spa, Dema Srl che abbia superato il periodo di prova, con esclusione di:
• Quadri e Dirigenti
• Personale dipendente di Guccio Gucci Spa, ma completamente dedicato agli altri marchi di Gruppo Gucci (SMC, Balenciaga)
1.2 Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo Aziendale si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia oltre che al CCNL delle Industrie Manifatturiere Pelli e Succedanei applicato.

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
2.1 Le Parti confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni industriali, improntato sul metodo del dialogo e dell'informativa preventiva, e, sul reciproco riconoscimento e rispetto dei ruoli, delle prerogative e delle competenze, ribadiscono l'impegno comune a proseguire un modello di relazioni sindacali avente come obiettivo comune lo sviluppo di metodi partecipativi e di prevenzione delle eventuali situazioni di criticità.
2.2 Le Parti si impegnano a proseguire nella ricerca di tutte le soluzioni idonee affinché il metodo del dialogo e dell'informazione preventiva si concretizzi in tutte le situazioni, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti degli assetti economico-sociali e organizzativi aziendali, nonché ai progetti riguardanti l'innovazione tecnologica e la filiera produttiva.

Art. 3 - Formazione
3.1 Le Parti confermano l'importanza della formazione quale leva strategica in un sistema gestionale del personale che intende ribadire il valore centrale della risorsa umana e del contributo di questa al raggiungimento degli obiettivi aziendali; pertanto si impegnano a proseguire ed implementare i piani formativi aziendali confermando che gli stessi saranno accessibili da parte di tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato compresi i lavoratori a tempo parziale, coerentemente con il rispetto delle condizioni di "pari opportunità" ed in base alle esigenze organizzative ed alle analisi di fabbisogno formativo complessivo realizzate dall'ufficio Training dell'Azienda;
3.2 Le Parti ribadiscono che la pianificazione formativa sarà ispirata e finalizzata allo sviluppo delle competenze previste dai singoli ruoli contenuti nel Sistema di Valutazione del livello di Professionalità;
3.3 A tal fine le Parti si incontreranno annualmente per valutare le esigenze formative emergenti dall'attività di classificazione e/o valutazione della prestazione e la pianificazione dell'attività di formazione compatibile con i limiti previsti nel budget aziendale, individuando in Fondo Impresa una possibile alternativa al budget stesso;
3.4 La partecipazione dei dipendenti ai programmi di formazione continuerà ad ispirarsi alle esigenze e problematiche organizzative e gestionali di ogni singolo reparto. L'Azienda si impegna a favorire la partecipazione ai percorsi formativi, anche rimuovendo eventuali ostacoli organizzativi;
3.5 Al fine di coinvolgere il maggior numero di persone possibile nei programmi di formazione ed in considerazione del fatto che la programmazione delle attività didattiche non sempre può essere coerente con i differenti orari di lavoro dei singoli partecipanti e può, pertanto, realizzarsi in periodi diversi da quelli compresi nell'orario di lavoro, le ore di formazione, stante l'assenza di prestazione lavorativa, saranno computate quali ore Ordinarie, fino ad un massimo di 8 e come tali compensate (non saranno pertanto considerate le ore eccedenti ai fini del lavoro straordinario e supplementare né assoggettate all'applicazione delle relative maggiorazioni);
3.6 Le Parti confermano la possibilità di favorire la realizzazione di percorsi formativi che coinvolgano la filiera produttiva;
3.7 Le Parti identificano nei Fondi d'Impresa nazionali un'opportunità di accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di formazione continua. L'Azienda si impegna a coinvolgere con congruo anticipo le RSU e le OO.SS ogni qualvolta dovesse rilevare che le esigenze formative dell'organizzazione rispondono ai criteri di attribuzione di finanziamento in modo da pianificare gli interventi formativi in modo concertato.

Art. 5 - Ambiente Sicurezza e benessere
5.1 Le Parti confermano l'impegno sin qui perseguito e che ha trovato anche enfasi dopo la certificazione per la responsabilità sociale che l'Azienda ha ottenuto per una parte delle proprie attività, nel ritenere la sicurezza sul luogo di lavoro uno dei valori fondanti della di sicurezza sui luoghi di lavoro uno strumento imprescindibile per la diffusione di un "clima di benessere" all'interno della propria organizzazione;
5.2 I Responsabili della Sicurezza di parte aziendale e dei lavoratori continueranno a collaborare e ad incontrarsi con cadenza semestrale nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità nell'ottica del continuo miglioramento delle condizioni ambientali così come previsto dalla Legge 626/94 e successive;
5.3 In un'ottica di continuo impegno sul tema in questione, i soggetti interessati si incontreranno ogni qualvolta se ne ravveda la necessità al fine di esaminare gli argomenti specifici, con particolare riferimento agli interventi effettuati e da effettuare, anche in materia di formazione e sensibilizzazione. Tutte le eventuali proposte terranno in considerazione le diverse realtà esistenti in azienda con particolare riferimento ai vincoli tecnici, tecnologici e di organizzazione del lavoro già in essere. Al fine di facilitare la diffusione dell'informazione verrà ulteriormente utilizzato lo strumento dell'E-Learning.

Parte seconda - Normativa
Art. 7 - Orario di lavoro

7.1 Nell'ottica di dare risposta adeguata alle mutate esigenze aziendali in termini di organizzazione del lavoro, di controllo di tutti i fenomeni riconducibili al normale svolgimento dell'attività lavorativa ed in risposta allo sviluppo dimensionale dell'azienda, l'azienda ha presentato un'ipotesi di regolamentazione interna dell'orario di lavoro che verrà recepita da questo accordo al momento della pubblicazione/attivazione della stessa e comunque entro il 2008; dalla data in cui avrà vigore tale nuovo regolamento non avranno più validità né troveranno più applicazione gli accordi in materia di straordinario e di Una Tantum Speciale oggi in vigore.
7.2 Al fine di monitorare l'effetto della nuova regolamentazione interna in materia di straordinari, le Parti definiscono che la stessa preveda un periodo di sperimentazione e monitoraggio. Le Parti pertanto, al fine di analizzare e normalizzare eventuali situazioni di super utilizzo dell'istituto degli straordinari, si impegnano ad incontrarsi trascorsi 6 mesi di sperimentazione non appena disponibili le elaborazioni dei dati.

Art. 9 - Permessi per visite mediche
9.1 Ai dipendenti che necessitino di effettuare visite mediche specialistiche, con l'eccezione di quelle odontoiatriche, ove non sia possibile prevederle fuori dal normale orario di lavoro, verrà riconosciuta la possibilità di utilizzare permessi retribuiti limitatamente al tempo necessario ad effettuare la visita medica e per i 30 minuti precedenti e successivi alla medesima, con un limite massimo disponibile di 20 ore annue (riparametrate sulla base del regime orario). Detto permesso è subordinato alla prestazione lavorativa, ancorché parziale, effettuata nella giornata in cui è prevista la visita medica, alla presentazione della documentazione rilasciata dallo specialista o dalla clinica specialistica, atta a dimostrare il giorno, l'orario della visita e la durata della stessa. Le ore di lavoro eventualmente prestate nella giornata in cui si fruisce del premesso retribuito per visite mediche saranno trattate a tutti gli effetti come ore di lavoro Ordinario e dunque come tali compensate, nel limite massimo di 8 ore.
9.2 L'azienda si riserva altresì la possibilità di derogare al limite massimo di 20 ore annue per le visite mediche relative a gravi patologie sulla scorta delle informazioni fornite in via riservata dal Medico Curante al Medico Aziendale Competente.

Parte terza - Economica
Art. 11 - Sistema di valutazione e classificazione del livello di professionalità

11.1 Le Parti hanno dato mandato al Gruppo Tecnico a procedere ad un'analisi dell'attuale sistema di classificazione al fine di garantire la coerenza con le evoluzioni intervenute nel contesto aziendale, nell'organizzazione del lavoro e con i mutamenti del mercato del lavoro, con l'obiettivo di manutenzione e semplificazione del sistema stesso. Le proposte del Gruppo Tecnico saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Paritetica. Successivamente, le Parti si incontreranno per definire il nuovo Sistema di Valutazione del livello di Professionalità, che diventerà parte integrante di questo accordo;
[...]

Allegato n 4 Accordo 16/06/2003
Parte quinta - Formazione
L'obiettivo comune è che la formazione assuma un ruolo di leva strategica all'interno di un sistema di gestione aziendale particolarmente attento al "valore della persona", al contributo che essa può dare in termini di competenze, flessibilità, risultati, coinvolgimento ed alle condizioni di "pari opportunità" che l'azienda ha sempre perseguito.
Si conviene che i contenuti formativi e la didattica saranno coerenti con il progetto di Nuova Classificazione e finalizzati allo sviluppo delle competenze previste, nel rispetto della cornice di riferimento dei costi aziendali.
I programmi formativi saranno accessibili a tutto il personale con contratto di lavoro subordinato, in base alle esigenze individualmente valutate, compresi i lavoratori a tempo parziale.
La partecipazione dei dipendenti ai programmi di formazione dovrà comunque tenere conto delle problematiche organizzative e gestionali dei reparti aziendali.
A tal fine le parti si incontreranno per valutare le esigenze formative e i relativi strumenti applicabili compatibilmente con i limiti previsti nel Budget aziendale.

Parte settima - Ambiente
Le Parti concordano nel continuare a ritenere la sicurezza sul lavoro priorità da perseguire.
Le Parti ritengono tutte le attività rivolte a garantire la sicurezza del lavoro uno strumento indispensabile per la diffusione di un "clima di benessere" in Azienda.
I soggetti interessati alla sicurezza continueranno a collaborare nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità al fine di migliorare le condizioni ambientali così come previsto dalla Legge 626/94.
In un ottica di continuo impegno sul tema in questione, i soggetti interessati continueranno ad incontrarsi, per esaminare gli argomenti specifici, con particolare riferimento agli interventi effettuati e le azioni da intraprendere, anche in materia di formazione e sensibilizzazione. Tutte le eventuali proposte terranno in considerazione le diverse realtà esistenti in azienda con particolare riferimento ai vincoli tecnici, tecnologici e di organizzazione del lavoro già in essere.