Categoria: Cassazione penale
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  • Datore di Lavoro
  • Movimentazione Manuale dei Carichi
  • Medico Competente


Responsabilità per il reato di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 89, comma 2, lett. a), e art. 48 (vedi ora art. 168 del D.Lgs. 81/08), di un legale rappresentante di una associazione onlus per l'assistenza ai disabili: omissione, sebbene i dipendenti fossero esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi, dell'adozione di misure organizzative o di mezzi meccanici per evitare o ridurre la movimentazione manuale, nonchè omissione della nomina del medico competente.
 
Ricorre in Cassazione l'imputato deducendo  che non esiste nessuna norma che preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di nomina di un medico competente per i dipendenti che svolgano attività come quelle del centro AIAS.
Sostiene inoltre che egli non aveva alcun obbligo di nominare un medico competente, avendo in proposito ampia discrezionalità valutativa.
Secondo il ricorrente inoltre non si è tenuto conto delle risultanze della perizia di ufficio che ha escluso l'esistenza di alcun rischio dei dipendenti per la movimentazione dei disabili e che esistevano idonei apparecchi per la movimentazione meccanica.
Non essendovi rischio non vi era obbligo di nominare un medico competente.
Egli afferma inoltre di aver nominato un tecnico quale responsabile della sicurezza nella struttura lavorativa, il quale gli aveva assicurata l'assenza di rischi sul posto di lavoro.
 
La Corte rigetta il ricorso.
 
Afferma che "non può poi ritenersi manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto configurata la contravvenzione in esame essendo stato accertato in fatto che i dipendenti del centro addetti ai disabili avevano a disposizione un unico lettino in grado solo di alzarsi ed abbassarsi, e dovevano quindi provvedere manualmente al trasferimento dei disabili dalla carrozzina al lettino e viceversa nonchè a tutte le operazioni di sollevamento e spostamento necessarie per consentire ai pazienti di assolvere alle esigenze fondamentali, e quindi con una movimentazione manuale del carico gravosa non solo per il peso in sè ma anche per la variabilità del baricentro dovuta alla mobilità del soggetto trasportato.
Ed invero, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, il giudice del merito ha accertato, da un lato, che le suddette mansioni dei dipendenti li esponevano al rischio di lesioni dorso lombari e, da un altro lato, che non erano state messe a disposizione attrezzature fondamentali, quali automezzi dotati di pedana meccanica, lettini ad altezza variabile, solleva persone idraulico, e così via."
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 27 febbraio 2008 del giudice del tribunale di Marsala;
udita nella pubblica udienza del 28 ottobre 2008 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Marsala dichiarò B.G. colpevole del reato di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 89, comma 2, lett. a), e art. 48, perchè, quale legale rappresentante di una associazione onlus per l'assistenza ai disabili, aveva omesso, sebbene i dipendenti fossero esposti al rischio di movimentazione manuale dei carichi, di adottare alcuna misura organizzativa o alcun mezzo meccanico per evitare o ridurre la movimentazione manuale, omettendo anche di nominare il medico competente, e lo condannò alla pena dell'ammenda ritenuta di giustizia.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, commi 1 e 4, lett. c), e dell'art. 48.
Osserva che non esiste nessuna norma che preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria e di nomina di un medico competente per i dipendenti che svolgano attività come quelle del centro AIAS.
Egli non aveva quindi alcun obbligo di nominare un medico competente, avendo in proposito ampia discrezionalità valutativa.
2) violazione dell'art. 191 c.p.p., e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 48.
Lamenta che la decisione è contraddittoria perchè non ha tenuto conto delle risultanze della perizia di ufficio che ha escluso l'esistenza di alcun rischio dei dipendenti per la movimentazione dei disabili e che esistevano idonei apparecchi per la movimentazione meccanica.
Non essendovi rischio non vi era obbligo di nominare un medico competente.
3) violazione dell'art. 42 c.p., perchè il giudice gli ha applicato una sorta di responsabilità oggettiva, senza tener conto del suo atteggiamento psicologico.
Egli infatti aveva nominato un tecnico quale responsabile della sicurezza nella struttura lavorativa, il quale gli aveva assicurata l'assenza di rischi sul posto di lavoro.
 
Diritto
 
I primi due motivi sono in realtà inconferenti perchè con essi il ricorrente sostiene che non vi era rischio per i dipendenti nella movimentazione dei disabili e che comunque per l'attività svolta non vi era obbligo di far effettuare sorveglianza sanitaria e di nominare un medico competente.
Sennonchè, sebbene il capo di imputazione richiamasse esplicitamente solo il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, l'imputato è stato poi condannato per avere violato (come anche contestato con il capo di imputazione, anche senza il richiamo alla specifica disposizione) il successivo art. 48, ed in particolare per non avere adottato le misure organizzative necessarie, nè essere ricorso a mezzi appropriati, nè avere fornito ai dipendenti mezzi adeguati al fine di evitare o almeno ridurre la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Non può poi ritenersi manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto configurata la contravvenzione in esame essendo stato accertato in fatto che i dipendenti del centro addetti ai disabili avevano a disposizione un unico lettino in grado solo di alzarsi ed abbassarsi, e dovevano quindi provvedere manualmente al trasferimento dei disabili dalla carrozzina al lettino e viceversa nonchè a tutte le operazioni di sollevamento e spostamento necessarie per consentire ai pazienti di assolvere alle esigenze fondamentali, e quindi con una movimentazione manuale del carico gravosa non solo per il peso in sè ma anche per la variabilità del baricentro dovuta alla mobilità del soggetto trasportato.
Ed invero, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, il giudice del merito ha accertato, da un lato, che le suddette mansioni dei dipendenti li esponevano al rischio di lesioni dorso lombari e, da un altro lato, che non erano state messe a disposizione attrezzature fondamentali, quali automezzi dotati di pedana meccanica, lettini ad altezza variabile, solleva persone idraulico, e così via.
Il terzo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato perchè il giudice ha fornito congrua ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto colpevole il comportamento dell'imputato, dal momento che era evidente la mancanza di qualsiasi adeguata attrezzatura idonea a ridurre i rischi per il dipendenti derivanti dalla movimentazione manuale dei disabili.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008