Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2015, n. 16389 - Infortunio mortale durante le operazioni di carico di lastre di marmo all'interno di un container: metodo cd. a libro aperto


 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: IANNELLO EMILIO Data Udienza: 06/02/2015

SENTENZA


sul ricorso proposto da: B.A., nato il 15/07/1966
e da: COMMERCIALE G. S.r.L, in persona del suo legale rappresentante prò tempore - responsabile civile nel procedimento
avverso la sentenza n. 3717/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 04/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per le parti civili T. e C., il difensore Avv. Omissis del Foro di Massa che, depositate conclusioni e procura speciale, ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, riportandosi anche alla nota spese;
udito, per la società responsabile civile, il difensore Avv. Omissis del Foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Omissis, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per l'imputato, il difensore Avv. Omissis del Foro di Milano, anche in sostituzione dell'Avv. Omissis, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto


1. B.A. era tratto a giudizio avanti il Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, per rispondere del reato p. e p. dall'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen, a lui ascritto per avere, nella qualità di legale rappresentante della COMMERCIALE G. S.r.l., cagionato la morte del dipendente Daniele T., avvenuta la mattina dell'11/8/2006, intorno alle ore 6,00, durante le operazioni di carico di lastre di marmo all'interno di un container, a causa della caduta di un pacco di lastre appena caricate.
Si rimproverava al B.A. di avere tollerato che il proprio dipendente effettuasse, per anni, nella sua qualità di capo piazzale, le operazioni di carico di lastre di marmo all'interno dei container, in spregio alle più elementari norme di sicurezza e, in particolare, mediante il sistema cd. a libro aperto, invece di quello che prevede l'uso di cavalletti (cd. capre) posizionate al centro del container e, inoltre, di avere omesso, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, di effettuare la necessaria valutazione di tale rischio e di prendere le misure appropriate affinché venissero impartite al dipendente adeguate informazioni ed istruzioni circa l'utilizzo di tecniche di carico diverse da quella, altamente pericolosa, adottata in azienda.
All'esito di istruzione condotta attraverso l'esame testimoniale dei lavoratori presenti al momento del tragico incidente, dei consulenti tecnici delle parti civili, dell'ispettore dell'Asl di La Spezia, intervenuto sul luogo il giorno dopo il sinistro, dal consulente ambientale e per la sicurezza della società datrice di lavoro, il Tribunale adito pronunciava, in data 3/10/2011, sentenza di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.
Secondo la ricostruzione dell'incidente accolta dal primo giudice, la mattina dell'infortunio due blocchi (pastelli) di 17 lastre erano stati già appoggiati alla parete di sinistra del container, mentre il carico successivo (di 19 lastre) stava per essere appoggiato contro la parete di destra, al fine di far assumere alle lastre, all'interno del container, una configurazione a V, chiamata in gergo a libro aperto (metodo cui si contrappone quello che fa invece uso di ed. capre metalliche, posizionate al centro del container, parallelamente alle pareti dello stesso, alle quali vengono appoggiati i pacchi di lastre con configurazione a V rovesciata).
Accadeva quindi che, sganciato il detto pacco di 19 lastre dal braccio del container, le stesse, appena caricate, cadevano verso il centro del container, travolgendo e schiacciando il T.. La caduta provocava anche il ribaltamento del pacco di lastre caricato a sinistra.
Sulla scorta degli elementi raccolti reputava il Tribunale che non potesse affermarsi, con elevato grado di credibilità razionale, l'esistenza di un nesso causale tra tale evento e la condotta omissiva ascritta all'imputato, non potendosi in particolare ritenere che, alla stregua di un doveroso giudizio controfattuale, qualora l'imputato avesse imposto un metodo di carico diverso da quello a libro aperto, ciò avrebbe sicuramente impedito l'evento mortale.
Riteneva infondato, infatti, l'assunto secondo cui il metodo a libro aperto fosse molto più pericoloso di quello a capre, almeno in rapporto all'evento in concreto verificatosi, rispetto al quale i due sistemi, secondo il Tribunale, presentavano fattori di rischio esattamente identici. Richiamando sul punto le indicazioni fornite dal teste F., ispettore dell'ASL di La Spezia, evidenziava al riguardo che la fase più a rischio di ribaltamento delle lastre contro l'operatore, identica in entrambi i sistemi, era quella durante la quale, sfilata l'imbracatura, le lastre devono essere sfogliate e appoggiate una ad una sulla parete laterale del container, ovvero sulla capra: rischio nel caso concreto accentuato dal numero eccessivo di lastre (ben 19) che componeva il pacco che il T. stava sfilando.
Sotto altro profilo rilevava il Tribunale che la circostanza che l'Asl di Massa Carrara, nelle proprie linee guida, sconsigliasse il metodo di carico a libro aperto (o, più esattamente, non lo prendesse in considerazione), ritenendolo più pericoloso degli altri, non rendeva di per sé illecito il metodo in questione, risultando lo stesso, peraltro, adottato a livello nazionale e internazionale.
Escludeva, pertanto, il Tribunale, che l'imputato, solo in ragione delle valutazioni espresse dall'Asl di Massa Carrara, nemmeno condivise dall'Asl di riferimento (quella di La Spezia), potesse vietare l'adozione di un simile metodo di carico, tanto più dipendendo la scelta del metodi di carico dalle richieste degli stessi committenti.
Osservava, infine, che in atti era stato adeguatamente provato che la società aveva adottato tutte le cautele previste, in particolare predisponendo il documento di valutazione dei rischi, organizzando incontri periodici in materia di sicurezza sul lavoro, mettendo a disposizione dei dipendenti tutti i mezzi richiesti per effettuare il carico a regola d'arte con le precauzioni necessarie.
2. In accoglimento dei gravami proposti dalle parti civili, dal Pubblico Ministero e dal Procuratore Generale distrettuale, la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 4/12/2013, in riforma della decisione impugnata, dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale. Lo condannava altresì, in solido con la COMMERCIALE G. S.r.l., responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento di provvisionali in favore delle stesse, liquidate rispettivamente in € 100.000,00 e in € 250.000,00.
2.1. Riteneva la Corte che il materiale probatorio acquisito giustificasse la premessa posta a base dell'imputazione, circa la più elevata pericolosità del metodo di carico delle lastre di marmo ed. a libro aperto, e che l'opposta valutazione del primo giudice, esclusivamente fondata sulla deposizione del teste F., ispettore dell'Asl di La Spezia, ometteva di considerare le compiute e coerenti argomentazioni tecniche dei due consulenti delle parti civili (i quali avevano illustrato, con puntuali riferimenti, contrarie prassi rispondenti alla migliore scienza ed esperienza), oltre che le deposizioni di alcuni lavoratori (i quali avevano confermato la notoria e diffusa percezione dell'estrema pericolosità delle operazioni di carico a libro aperto).
Considerava, in tal senso, non trascurabile che sia la Asl di Massa Carrara, sia quella di Verona (ambiti territoriali nei quali si concentrano le più consistenti attività nel settore estrattivo e di lavorazione dei marmi), avessero elaborato linee guida particolarmente dettagliate al riguardo, le quali non contemplavano tra i metodi consigliati quello a libro aperto: ciò dovendo necessariamente intendersi, secondo la Corte, come inequivoca messa al bando del metodo stesso, in quanto fonte di rischio intollerabile rispetto alle alternative ivi invece compiutamente regolamentate.
Rimarcava al riguardo che, secondo l'illustrazione delle linee guida prodotte, il metodo a capra assicura alle lastre un'inclinazione maggiore e che analogamente il sistema dei legacci garantisce maggiore stabilità; i consulenti, inoltre, avevano evidenziato come tali metodi non richiedono al lavoratore la permanenza di fronte alle lastre, nell'area di possibile ribaltamento e caduta, al contrario del metodo a libro aperto che richiede, invece, di norma, il passaggio del lavoratore in un corridoio suscettibile di trasformarsi, come avvenuto nel caso di specie, in una trappola mortale. Convergenti indicazioni in proposito erano altresì tratte dalla deposizione del teste P., dipendente della stessa società, testualmente trascritta per ampi stralci, il quale in particolare aveva chiarito, sulla base di conoscenze acquisite per diretta esperienza, che, con il metodo a capra, il lavoratore ha il tempo di uscire, poiché opera lateralmente, in testa alle lastre e non al centro delle stesse.
Reputava, pertanto, erroneo e meramente congetturale il giudizio controfattuale operato dal primo giudice secondo il quale la caduta delle lastre sarebbe potuta avvenire anche seguendo il metodo a capre e, analogamente, mal ponderato il rilievo attribuibile al numero eccessivo di lastre che nell'occorso la vittima stava caricando sul container, anche questa secondo la Corte essendo circostanza ascrivibile a responsabilità dell'imputato che, consentendo che ciò avvenisse, aveva reso il metodo di carico ancora più rischioso per il lavoratore.
2.2. Sotto altro profilo riteneva, altresì, priva di fondamento l'affermazione secondo cui la società datrice di lavoro aveva osservato le prescrizioni in materia antinfortunistica, con particolare riguardo all'adozione del documento di valutazione del rischio e alla formazione dei lavoratori.
Rilevava, infatti, che l'esistenza del predetto documento era desunta soltanto dalla dichiarazione del teste F., la quale appariva assolutamente generica circa il contenuto della valutazione del rischio specifico in questione e, come tale, insufficiente a fronte delle richiamate più rigorose linee guida che, presupponendo la pericolosità estrema del metodo prescelto, ne avrebbero imposto una ben più pregnante e specifica considerazione.
Analogamente, quanto ai doveri di informazione e formazione dei lavoratori, sottolineava la Corte che dalle testimonianze raccolte emergeva il loro sostanziale inadempimento, avendo in particolare il teste Carbone, incaricato dei corsi di formazione aziendale, riconosciuto di non avere mai trattato l'argomento specifico del rischio dei carichi della merce nei container.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso l'imputato e la COMMERCIALE G. S.r.l., responsabile civile, per mezzo dei rispettivi difensori. Antonio B.A. articola a fondamento del proprio ricorso tre motivi.
3.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un obbligo cautelare che nella specie sarebbe rimasto inadempiuto da parte dell'imputato, con rilevanza causale rispetto all'evento.
Deduce, infatti, che erroneamente la Corte d'appello ha attribuito valore normativo cogente alle linee guida predisposte, con riferimento alle operazioni di carico di lastre di marmo, dalla Asl di Massa Carrara, trattandosi di azienda sanitaria operante in ambito territoriale diverso, ancorché limitrofo, e comunque perché le stesse costituiscono un mero indirizzo utile e non una fonte normativa, poggiando peraltro la valutazione di maggiore autorevolezza su criteri di giudizio non esplicitati né verificabili.
Rileva che, peraltro, da quelle stesse linee guida non può desumersi un espresso divieto del ricorso al metodo cd. a libro aperto e che, per contro, quest'ultimo costituisce la più utilizzata forma di spedizione via mare, in quanto il carico risulta più stabile durante la navigazione.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva ascritta all'imputato e l'evento.
Sostiene che, alla luce degli elementi a disposizione, non è possibile escludere che l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche qualora fosse stato utilizzato il metodo cosiddetto a capra per caricare le lastre e che, per contro, rilievo causale determinante occorre attribuire alla anomala e altamente imprudente scelta operativa, imputabile a iniziativa della stessa vittima, peraltro molto esperto in quel tipo di operazioni, di provvedere al carico simultaneo di ben 19 lastre di marmo, permanendo in posizione frontale rispetto alle medesime. Rileva che tale comportamento, esulando completamente dalle modalità operative comunemente adottate, era da considerarsi abnorme e come tale non prevedibile dal datore di lavoro, risultando peraltro che ad esso la vittima si era volontariamente determinato al fine di velocizzare il proprio lavoro e riuscire così a partire per il viaggio che egli aveva per quel giorno stesso prenotato.
3.3. Con il terzo motivo deduce, in subordine, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 539 cod. proc. pen. in relazione alla commisurazione della provvisionale assegnata alle parti civili.
Richiamando le doglianze sopra esposte, chiede l'esclusione o il ridimensionamento e la sospensione di tali provvisionali tenuto conto, quanto meno, dell'apporto causale minimo rispetto al verificarsi dell'evento mortale.
4. La COMMERCIALE G. S.r.l., responsabile civile, pone a fondamento del proprio ricorso sette motivi.
4.1. Con il primo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Lamenta che in sede di discussione finale è stato impedito alla difesa di essa società responsabile civile, regolarmente presente in aula con il proprio difensore, di illustrare le proprie conclusioni, ciò comportando palese e concreta menomazione del diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce inosservanza dell'art. 546 lett. e) cod. proc. pen. e mancanza assoluta di motivazione in punto di diritto.
Lamenta che la Corte d'appello ha fondato il proprio giudizio di colpevolezza sulla base dell'errata convinzione che l'imputato e la società responsabile civile abbiano tollerato una modalità di carico vietata, omettendo però ogni accertamento circa l'esistenza di una normativa che vieti simile procedura e trascurando al riguardo totalmente le contrarie argomentazioni svolte da essa ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella individuazione del criterio giuridico posto a fondamento dell'addebito di colpa mosso nei confronti dell'imputato.
Rileva al riguardo che la Corte, travisando la realtà storica, giuridica e normativa, ha attribuito valore precettivo alle linee guida elaborate dall'Asl di Massa Carrara e da quella di Verona, altrettanto immotivata mente invece negando rilievo alle opposte indicazioni rese dall'ispettore dell'Asl di La Spezia.
4.4. Con il quarto motivo deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza in capo all'imputato dell'obbligo di impedire l'evento così come in concreto verificatosi.
Posto che quest'ultimo ha avuto luogo nell'ambito di un'attività lavorativa per legge considerata come pericolosa, lamenta la ricorrente che la Corte distrettuale ha omesso di verificare specifiche cause di maggiore pericolosità rispetto a quelle generiche e insopprimibili proprie delle attività di estrazione e lavorazione del marmo.
4.5. Con il quinto motivo deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un nesso causale tra la condotta contestata all'imputato e l'evento mortale.
Lamenta al riguardo che manca nella sentenza impugnata la dimostrazione che, effettivamente e al di là di ogni ragionevole dubbio, alla stregua di un rigoroso giudizio contrattuale, ove fossero state seguite le linee guida dettate dall'Asl di Massa Carrara o da quella di Verona, quanto alla metodologia di carico delle lastre, l'incidente mortale non si sarebbe verificato.
4.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione, ancora in punto di responsabilità penale, per avere la Corte d'appello omesso di considerare che il metodo utilizzato non è vietato dalle linee guida dell'Asl di La Spezia; è quello più comunemente usato per il trasporto delle lastre via mare; che anche gli altri metodi presentano gli stessi rischi per i lavoratori coinvolti; che l'operazione è stata posta in essere autonomamente da un soggetto di grande esperienza ed elevata competenza e con ruolo attivo in tutte le attività propedeutiche al carico; che, infine, era a lui ascrivibile la scelta, altamente pericolosa e non prevedibile, di procedere all'operazione ponendosi frontalmente alle lastre di marmo e caricando un numero di lastre maggiore del dovuto al fine di ultimare in fretta il lavoro.
4.7. Con il settimo motivo deduce, infine, difetto di motivazione con riferimento all'entità della pena irrogata e alla quantificazione della provvisionale assegnata alle parti civili.
5. In data 20/1/2015 i difensori dell'imputato hanno depositato memoria contenente motivi nuovi.
Con il primo di essi deducono la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 6 C.E.D.U., a motivo della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, dell'audizione dei testi, secondo i deducenti necessaria attesa la riforma in peius della prima sentenza e la valutazione attribuita alle deposizioni testimoniali, in particolare a quelle del teste F. (ispettore Asl di La Spezia) e dei consulenti delle parti civili, opposta rispetto a quello espressa dal primo giudice, essendo state ritenute subvalente la prima rispetto a quelle dei secondi.
Soggiungono i deducenti che tali valutazioni sono comunque sostanzialmente apodittiche, non indicando esse alcun elemento di riscontro che consenta di giustificare la maggiore attendibilità attribuita alle valutazioni espresse dai consulenti delle parti civili e, per contro, incorrono in travisamento della prova riguardo alla valutazione del teste F., avendo lo stesso riferito ampiamente della propria lunga esperienza nel campo e dato conto dell'ampia conoscenza delle modalità di carico seguite in Italia e all'estero.
Nella seconda parte della memoria i deducenti svolgono argomentazioni ulteriormente illustrative del secondo motivo di ricorso con il quale come detto si censura, sotto vari profili, la ritenuta sussistenza di un nesso causale tra l'evento e la condotta ascritta all'imputato.

Diritto


6. È infondato il primo motivo del ricorso proposta dalla COMMERCIALE G. S.r.l., responsabile civile.
Nel verbale dell'udienza del 4/12/2013, al cui esame questa Corte ha diretto accesso trattandosi di censura di carattere processuale, risultano registrate sia la presenza del difensore del responsabile civile («Avv.  in sostituzione dell'Avv. »), sia le conclusioni dello stesso, espresse in conformità a quelle del difensore dell'imputato, avv. .
Le affermazioni della ricorrente, secondo cui tale verbalizzazione sarebbe frutto, per diversi aspetti, di errore, si appalesano meramente assertive e prive del requisito di autosufficienza, non essendo indicati gli elementi da cui tale erroneità dovrebbe emergere.
In ogni caso, posto che la stessa ricorrente sembra ammettere che il difensore di fiducia, Avv. , era presente in udienza, egli avrebbe potuto e dovuto eventualmente far rilevare la nullità derivante dall'asserita violazione del suo diritto a prendere la parola in sede di discussione finale per rassegnare le conclusioni, prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto: non averlo fatto comporta che, trattandosi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. la stessa deve ritenersi sanata.
7. Passando quindi all'esame dei motivi che, nei ricorsi dell'imputato e della società responsabile civile, investono la decisione impugnata in punto di affermazione della responsabilità e come tali sono congiuntamente esaminabili (primo e secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato; secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del ricorso proposto dalla società responsabile civile), se ne deve rilevare l'infondatezza.
La Corte d'appello dà adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno condotta a ribaltare l'esito assolutorio del giudizio di primo grado, ampiamente adempiendo al più gravoso onere motivazionale in siffatta ipotesi richiesto, attraverso la puntuale considerazione delle ragioni poste a fondamento della prima decisione, l'esaustiva considerazione di tutti gli elementi emergenti dal processo e in particolare di quelli valorizzati dal primo giudice e, infine, la compiuta illustrazione delle ragioni che conducono a ritenere quegli elementi non decisivi ovvero comunque superati da una più completa e organica considerazione delle emergenze processuali.
7.1. Appaiono in tal senso dirimenti le ampie argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (pagg. 14-15) relative alla sottovalutazione del rischio da parte dell'impresa desumibile dalla mancanza di indicazioni specifiche nel documento di valutazione dei rischi e dall'assenza di specifiche attività formative ad esso dedicate: tale ultimo aspetto, in particolare, emergendo dalla deposizione del teste C. che - come s'è detto e come viene significativamente rimarcato nella sentenza impugnata - incaricato dei corsi di formazione aziendale, ha espressamente riconosciuto di non avere mai trattato l'argomento specifico del rischio legato alle modalità di caricamento della merce nei container.
Giova al riguardo rimarcare, in premessa, che, al di là del valore precettivo delle linee guida e della minore o uguale pericolosità dei metodi alternativi ipotizzabili, è sostanzialmente incontestato che la fase di carico fosse altamente pericolosa.
Essa richiedeva pertanto, anche a ritenere il metodo cd. a libro aperto in sé non vietato, comunque una predisposizione di regole di comportamento o precauzioni che escludessero o riducessero al minimo i rischi di ribaltamento delle lastre sul lavoratore.
Per converso, la scelta dell'uno o dell'altro sistema di caricamento delle lastre di marmo sui container - lungi dal potersi considerare discrezionalmente affidata alle imprese interessate in funzione di esigenze diverse e indipendenti rispetto a quella della sicurezza sul lavoro (di tal che abbia a considerarsi corollario secondario e inevitabile l'esposizione del lavoratore a un maggiore o minore rischio nella fase di appoggio della merce) - deve al contrario ritenersi condizionata dalla prioritaria attenzione alla tutela della sicurezza del lavoratore, la quale, pertanto, avrebbe dovuto condurre o all'adozione di quella tecnica maggiormente sicura o quanto meno alla conformazione delle concrete modalità attuative della tecnica prescelta, quale che essa fosse, in modo tale da sottrarre l'operatore ai pericoli di caduta delle lastre (in particolare, ad esempio, vietandogli o impedendogli di porsi, in tale fase, frontalmente alle lastre).
Per tale parte la valutazione della Corte territoriale circa l'emergenza, dall'istruttoria compiuta, di gravi carenze nell'organizzazione aziendale, soprattutto sul piano della informazione e formazione dei lavoratori, si rivela come già detto ampiamente e adeguatamente argomentata e resiste alle critiche dei ricorrenti, sostanzialmente iterative di argomenti difensivi giù svolti in sede di gravame e confutati dai giudici di secondo grado alla stregua di una più ampia e organica considerazione del compendio probatorio.
7.2. Tale valutazione non può ritenersi inficiata dalla mancata rinnovazione dell'esame dei testi, palesandosi al riguardo nella specie non pertinente il richiamo (con la memoria aggiuntiva) al principio affermato dalla sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011 resa nel caso Dan e/ Moldavia, circa la necessità di risentire i testi nel caso di ribaltamento di sentenza assolutoria in sentenza di condanna.
Secondo tale principio, invero, il giudice di appello, qualora intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, è obbligato in base all'art. 6 CEDU -così come interpretato dalla Corte di Strasburgo - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, i testimoni a carico, «quando la prova testimoniale abbia carattere di decisività ed il giudice di appello avverta la necessità di rivalutare l'attendibilità del teste» (v., in tal senso, Sez. 5, n. 47106 del 25/09/2013, Donato, Rv. 257585).
La rinnovazione non è, invece, necessaria quando il giudice d'appello fondi il proprio convincimento su altri elementi di prova trascurati dal primo giudice e si limiti a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio non valutato nella sua interezza nella decisione impugnata (cfr. Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867; Sez. 5, n. 16975 del 12/02/2014, Sirsi, Rv. 259843; Sez. 5, n. 8423 del 16/10/2013, dep. 2014, Caracciolo, Rv. 258945).
Nel caso di specie il convincimento espresso sul detta tema dalla Corte d'appello, difforme da quello del giudice di primo grado, si rivela per l'appunto fondato, più che su una diversa ponderazione delle contrastanti indicazioni offerte dal teste F., giudicate assolutamente generiche, rispetto a quelle rese dai consulenti tecnici, sulla considerazione delle indicazioni come detto offerte in argomento da altri testi e, in particolare, dal teste C., queste ultime alquanto chiare e univoche al riguardo, oltre che dotate di efficacia probatoria diretta provenendo dal soggetto incaricato dei corsi di formazione aziendale, ma totalmente trascurate dal giudice di primo grado.
7.3. Ciò posto non può poi dubitarsi che la rilevata carenza delle attività formative e delle procedure operative mirate a prevenire il rischio in questione integri condotta omissiva colposa, ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro, con evidente efficacia causale rispetto all'evento, in particolare per la violazione degli obblighi imposti dall'art. 4 d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ma anche - come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata - degli obblighi di ordinaria e comune prudenza imposti dall'art. 2087 cod. civ., che, come noto, obbliga l'imprenditore «ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Alla luce delle indicazioni desumibili da tale fondamentale disposizione, il compito del datore di lavoro in materia di sicurezza non può infatti considerarsi assolto con la mera adozione di tecniche operative consentite o, comunque, non vietate dalle linee guida, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che tali tecniche, nelle condizioni date o per il modo in cui vengono di fatto eseguite, non espongano a rischio l'incolumità dei lavoratori.
Si è in tal senso precisato che, in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori vi si adeguino e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare «sino alla pedanteria», che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (Sez. 4, n. 6486 del 03/03/1995, Grassi, Rv. 201706; ma vds. anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 13251 del 10/02/2005, Kapelj, Rv. 231156, secondo cui «in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione»).
Tale tema, sviluppato nella sentenza impugnata, non è dai ricorrenti affrontato con argomenti frontali e decisivi, tali da inficiare la validità e coerenza logica delle conclusioni che ne sono tratte in punto di penale responsabilità, limitandosi essi ad una contrapposizione meramente assertiva e generica della tesi contraria (si reitera, infatti, nel ricorso dell'imputato, l'affermazione dell'esistenza di un apposito documento di valutazione dei rischi nonché della costante effettuazione dei corsi di formazione, ciò però in termini assai generici e che non si confrontano con le opposte considerazioni svolte nella sentenza impugnata sulla base di puntuali riferimenti alle emergenze di prova).
Per vero le argomentazioni critiche dei ricorrenti si appuntano principalmente su aspetti diversi (quale la rilevanza attribuibile alle linee guida che, in altre parti del territorio nazionale, prescrivono l'adozione del metodo a capre o la non minore pericolosità in astratto di tale metodo rispetto al primo) che, per quanto detto, sono da considerare in realtà marginali e non risolutivi.
7.4. Correttamente poi la Corte territoriale ha escluso che efficacia interruttiva del nesso causale possa attribuirsi alla condotta imprudente del lavoratore, per avere egli provveduto al caricamento sul container, con unica operazione, di un numero di lastre pari quasi al doppio di quello normalmente impiegato volta per volta.
È noto al riguardo che, secondo costante insegnamento di questa Corte, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 25502 del 19/04/2007, Scanu, Rv. 237007; Sez. 4, n. 47146 del 29/09/2005, Riccio, Rv. 233186).
Tanto premesso, del tutto plausibile è l'accertamento che hanno compiuto i giudici di merito circa la non abnormità del comportamento del T., in quanto le modalità esecutive del lavoro adottate nel tragico occorso, seppure imprudenti e pericolose, rientrano nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quando ritengono di aver acquisito piena competenza e abilità nelle mansioni da svolgere, tanto da consentire, a loro giudizio, l'adozione di tecniche e procedure operative diverse da quelle normalmente seguite. In quanto tali sono ben prevedibili e devono essere neutralizzate attraverso gli opportuni accorgimenti.
8. Quanto ai restanti motivi di ricorso, si appalesa anzitutto inammissibile, per evidente difetto di interesse, quello dedotto dalla società responsabile civile in punto di dosimetria della pena.
L'entità della pena irrogata al B. non incide, infatti, sulla situazione giuridica della società di capitali ricorrente, obbligata in solido con l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, che è conseguenza del reato che prescinde dall'entità della pena inflitta (v. Sez. 1, n. 48309 del 13/11/2012, Carrozzo, Rv. 254087).
9. Analogamente devono considerarsi inammissibili le residue doglianze espresse in entrambi i ricorsi con riferimento alla statuita condanna dei soggetti passivi al pagamento di una provvisionale nei confronti delle parti civili.
Prima ancora della genericità delle ragioni di critica al riguardo esposte, valga al riguardo rammentare che, secondo affermazione costante nella giurisprudenza della S.C, la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto, con la conseguenza che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (v. in tal senso Sez. 4, n. 10098 del 20/03/1991, Mileti, Rv. 188254; conf. Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; v. anche Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348, secondo cui «non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale»).
10. Per le considerazioni che precedono deve pertanto pronunciarsi rigetto di entrambi i ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese sostenute per il presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili C. PAOLA e T. Serenella; spese che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 6/2/2015