Tipologia: CCLA
Data firma: 14 ottobre 2008
Validità: 14.10.2008 - 31.12.2008
Parti: Anagina e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Ina Assitalia
Fonte: FISAC-CGIL

Sommario:

 Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Informazione a livello nazionale
Art. 3 - Informazione a livello aziendale
Art. 4 - Osservatorio Nazionale
Art. 5 - Assunzione ed inquadramento del personale
Art. 6 - Documenti per l'assunzione
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Inquadramento del personale
Art. 9 - Classificazione
Art. 10 - Disciplina del servizio
Art. 11 - Provvedimenti disciplinari
Art. 12 - Norme in pendenza di procedimento penale
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Lavoro straordinario
Art. 15 - Festività
Art. 16 - Retribuzione
Art. 17 - Anzianità ed avanzamenti - Scatti di anzianità
Art. 18 - Anzianità convenzionali
Art. 19 - Passaggi di livello
Art. 20
Art. 21 - Premio di anzianità
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Permessi e congedi
Art. 24 - Volontariato
Art. 25 - Aspettativa
Art. 26 - Malattia e/o infortunio
Norma transitoria
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30 - Tutela delle situazioni di handicap
Art. 31 - Gravidanza e puerperio
Art. 32 - Tutela della salute
Art. 33 - Tossicodipendenza
Art. 34 - Missioni
Art. 35 - Trasferimenti
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 37 - Preavviso
Art. 38 - Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni
Art. 39 - Cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'agenzia generale ai sensi dell'art. 2118 cc.
Art. 40 - Cessazione del rapporto di lavoro per malattia o conseguenza di infortunio
Art. 41 - Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa
Art. 42 - Cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo
Art. 43 - Cessazione del rapporto di lavoro a causa di morte
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto
Art. 45 - Modalità di comunicazione ed effetto del recesso
 Art. 46 - Modalità di versamento delle spettanze di fine rapporto
Art. 47 - Certificato di prestato servizio
Art. 48 - Trapasso di agenzia
Art. 49 - Personale avente incarichi sindacali
Art. 50 - Delegato di agenzia
Art. 51
Art. 52 - Divise
Art. 53 - Contrattazione aziendale
Art. 54 - Personale trasferito alla produzione
Art. 55 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 56 - Condizioni più favorevoli
Art. 57 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 58 - Formazione
Art. 58 bis - Mobbing
Art. 59 - Decorrenza e durata
Art. 60 - Assetti contrattuali
Art. 61 - Allegati
Allegati
Allegato n. 1 - Trattamento economico
Allegato A
Allegato B
Allegato C Premio Incrementi Produttivi
Allegato D Indennità
Allegato n. 2 Verbale di accordo 7.11.2002 (Festività)
Allegato n. 3 Servizio all'utenza e scorpori
Allegato n. 4 Protocollo sull'occupazione
Allegato n. 5 Accordo per la esazione dei contributi sindacali
Allegato n. 5 bis
Allegato n. 6 Part-time
Allegato n. 7 Area Quadri
Allegato n. 8 Accordo quadro per l'attuazione del trattamento di previdenza integrativa
Allegato n. 9 Dichiarazione concernente il personale femminile
Allegato n. 10 Molestie sessuali
Allegato n. 11 Regolamento Nazionale per la disciplina dell'Apprendistato professionalizzante
Art. 1
Art. 2 (Età)
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 5 bis (Formazione)
Art. 6
Art. 7 (Obblighi del datore di lavoro)
Art. 8 (Doveri dell’apprendista)
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12 (Rinvio)

Contratto integrativo aziendale per i dipendenti Ina Assitalia Spa
Contratto aziendale di lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Impiegati Amministrativi Agenzie Generali Ina Assitalia

Il 14 ottobre 2008, in Roma tra: l'Anagina, in rappresentanza degli Agenti Generali delle Agenzie Generali Ina Assitalia Spa, [...] e la Fiba-Cisl - Federazione Italiana Bancari e Assicuratori; la Fisac-Cgil - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito aderente alla Cgil; la Fna - Federazione Nazionale Assicuratori; la Uilca-Uil Credito Assicurazioni ed Esattorie.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro regola i rapporti tra gli Agenti Generali ed il personale amministrativo dipendente delle Agenzie Generali Ina Assitalia.

Art. 2 - Informazione a livello nazionale
L'Anagina fornirà annualmente alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto in un apposito incontro da tenersi entro il 30/4 di ogni anno, informazioni:
- sul numero complessivo dei dipendenti delle Agenzie Generali distinti per sesso, livello e fasce d'età e all'interno di ciascun livello divisi per sesso, per classi di anzianità e fasce di età;
- sul costo del lavoro, relativamente alle retribuzioni complessivamente corrisposte ai dipendenti delle Agenzie Generali, ai conseguenti oneri sociali, nonché agli accantonamenti del TFR;
- sul tipo e sul numero delle assunzioni distinti per livello e per sesso;
- sulle ristrutturazioni o innovazioni tecnologiche, destinate ad incidere concretamente sul livello occupazionale ovvero che comportino sostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.
L'Anagina fornirà, inoltre, il numero complessivo delle ore di straordinario effettuato nell'anno in ciascun Agenzia.
L'Anagina comunicherà inoltre alle OO.SS. le iniziative volte a favorire e promuovere corsi di istruzione e di formazione professionale.

Art. 3 - Informazione a livello aziendale
Fermo quanto previsto dal D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, le Agenzie Generali che occupano più di 15 impiegati amministrativi forniranno annualmente alle rispettive RSA, nel corso di un apposito incontro, informazioni riguardo a:
- programmi relativi ad eventuali assunzioni;
- prestazioni di lavoro straordinario.
Forniranno, altresì, informazioni di ordine generale sulla rete distributiva.
Le stesse Agenzie Generali, inoltre, forniranno alle RSA notizie preventive in ordine a rilevanti ristrutturazioni aziendali o innovazioni tecnologiche che comportino sostanziali modifiche nelle prestazioni di gruppi di lavoratori o il trasferimento degli stessi in diversa sede di lavoro.
Al riguardo, e su richiesta delle RSA, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia Generale, e comunque prima della fase di realizzazione dei provvedimenti deliberati, si terrà un incontro finalizzato ad una possibile intesa che tenga conto delle esigenze tanto dei lavoratori interessati, quanto delle Agenzie Generali. La procedura si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro.
L'Agenzia Generale potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

Art. 4 - Osservatorio Nazionale
Come già previsto nel CCNL 9 luglio 1996 l'Osservatorio si avvarrà di dati statistici acquisiti o elaborati da ciascuna delle Parti.
Pertanto, ferme restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi, formeranno oggetto di esame in occasione di incontri da tenersi con cadenza annuale, indicativamente entro il mese di giugno, su iniziativa di una delle parti, i seguenti argomenti:
- l'andamento dell'occupazione nel settore assicurativo in relazione alle scelte di politica commerciale ed organizzativa;
- le nuove tecnologie e i loro effetti sull'organizzazione di lavoro anche con riferimento ad eventuali nuove figure professionali;
- andamento e forme nell'occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile anche in rapporto alle disposizioni di legge in materia di parità uomo-donna nonché ad eventuali raccomandazioni comunitarie in materia;
- strutture di vendita diretta e indiretta e distribuzione nel sistema assicurativo.
L'Osservatorio, pariteticamente costituito, sarà composto da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo e da altrettanti rappresentanti dell'Anagina.
Ulteriori incontri si terranno a richiesta di una delle Parti.

Art. 13 - Orario di lavoro
1) L'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali.
2) Per il personale inquadrato al 1° livello l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali.
3) Le ore di lavoro di norma saranno distribuite su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì o su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato.
4) La prestazione lavorativa avrà inizio di norma alle ore 8.30.
5) Nel periodo 21 giugno - 21 settembre potrà essere attuato un orario continuato.
6) Sono ammessi previa consultazione con le RSA, regimi multiperiodali dell'orario di lavoro nei limiti di 10 settimane nell'anno di calendario. I termini per i recuperi vengono fissati nell'arco di tre mesi.
7) I lavoratori addetti in modo prevalente e continuo ai centri elettronici in qualità di consollisti o digitatori e/o terminalisti e che prestino la loro opera nei centri stessi per l'intera giornata hanno diritto di usufruire di una pausa di riposo di almeno 15 minuti ogni due ore.
8) La distribuzione dell'orario di lavoro, anche per gruppi di lavoratori, la flessibilità dello stesso ed eventuali veli di copertura potranno essere concordati in sede aziendale, anche in deroga alle disposizioni che precedono.
Ove si ravvisi la necessità di una articolazione dell'orario di lavoro diversa da quella in essere presso l'Agenzia, l'Agente Generale ne darà preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali, le quali entro 15 giorni dalla comunicazione potranno richiedere un incontro con fa direzione aziendale, da tenersi entro 7 giorni dalla richiesta.
L'incontro sarà finalizzato all'esame congiunto delle ragioni poste a base delle preannunciate modificazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro e delle eventuali problematiche ad esse correlate e/o conseguenti, e quindi a definire i termini del nuovo orario di lavoro.
Ove manchi l'accordo fra le parti, l'Agente Generale promuoverà un incontro fra le parti per il tramite dell'Anagina a fini conciliativi, con l'assistenza delle strutture nazionali delle rispettive Associazioni Sindacali.
A tal fine l'Anagina, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, provvederà ad effettuare la convocazione delle parti per l'esperimento della procedura conciliativa, che dovrà in ogni caso concludersi nei termine massimo di 30 giorni dalla data della convocazione.

Art. 14 - Lavoro straordinario
[...]Il lavoro straordinario non può superare complessivamente le 130 ore annue.
[...]
Il lavoro straordinario compiuto di Domenica o in altra giornata dedicata al riposo settimanale dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, ad usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
[...]
Il lavoro straordinario deve essere annotato su apposito registro con la firma del lavoratore.
[...]

Art. 31 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge.
[...]

Art. 32 - Tutela della salute
Ferme restando l'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e/o integrazioni, in tema di visite mediche - di cui all'art. 51 e seguenti del citato decreto - per i lavoratori/trici ivi indicati, è prevista, a richiesta degli interessati una specifica visita oculistica, con intervalli non inferiori a 12 mesi, per i lavoratori/trici che operano in modo significativo e continuativo, su apparecchiature elettroniche con video.
Le predette visite saranno a carico dell'Agenzia Generale.
Le lavoratrici in gravidanza che lo richiedessero potranno essere esentate, per il periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente significativo delle apparecchiature elettroniche con video.

Art. 50 - Delegato di agenzia
Nelle Agenzie Generali che occupano fino a 15 dipendenti è riconosciuta l'istituzione di un Delegato di Agenzia, quale organo di rappresentanza dei lavoratori nei confronti degli Agenti Generali, fermo restando che la disciplina collettiva dei rapporti di lavora rimane riservata, tanto in fase di contrattazione che di stipulazione di accordi, alla competenza delle Organizzazioni Sindacali di categoria e fermo restando che ogni tipo di attività sindacale resta attribuita ai lavoratori secondo le norme di legge vigenti e le disposizioni di cui al vigente contratto, in particolare dall'art. 49.
Compito fondamentale ed esclusivo del Delegato di Agenzia è di concorrere a mantenere i rapporti fra i lavoratori e gli Agenti Generali per il regolare svolgimento dell'attività agenziale per quanto previsto all'art. 53.
Nell'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale il Delegato di Agenzia interviene:
1) per l'osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza sul lavoro;
2) per l'esatta applicazione dei Contratti di Lavoro e degli Accordi sindacali;
3) per formulare proposte tendenti al migliore svolgimento delle iniziative interne di carattere sociale (assistenziali, culturali e ricreative);
4) per prospettare ogni misura atta a tutelare nell'ambito aziendale gli interessi professionali dei lavoratori;
5) per la contrattazione delle materie di cui all'art. 53.
Il Delegato di Agenzia per le funzioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) è soggetto alle comuni norme contrattuali e deve quindi osservare l'orario di lavoro come tutti gli altri dipendenti. Per l'espletamento del proprio mandato può assentarsi dal posto di lavoro dandone preventiva comunicazione al diretto superiore responsabile; solo in casi eccezionali può uscire dall'Agenzia previa intesa con l'Agente Generale.
Per i compiti di cui al punto 5) il Delegato di Agenzia fruirà delle necessarie agevolazioni e comunque di permessi giornalieri non superiori a 4 ore l'anno.

Art. 53 - Contrattazione aziendale
Possono essere stipulati contratti aziendali esclusivamente per le seguenti materie:
a) distribuzione, flessibilità dell'orario di lavoro e velo di copertura del Sabato nell'ambito delle norme stabilite dal vigente contratto nazionale;
b) part-time (v. allegato n. 6);
...
f) modalità di attuazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale;
...
Le materie di cui sopra, fermo restando quanto disposto nell'allegato C, saranno trattate in sede aziendale e, su richiesta scritta di una delle parti, con l'assistenza dell'Anagina e delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente contratto.
La contrattazione aziendale non potrà avere inizio prima del 31.12.2008.

Art. 55 - Commissione Paritetica Nazionale
È costituita una Commissione Nazionale paritetica per l'interpretazione del Contratto di cui fanno parte una rappresentanza dell'Anagina e una rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto. Detta Commissione ha come scopo il tentativo di comporre eventuali questioni di carattere generate che dovessero sorgere in sede di applicazione del presente Contratto, nonché il compito di apportare le integrazioni ed i chiarimenti che si rendessero necessari.
A richiesta sia dell'Agente Generale che del lavoratore interessati la Commissione Nazionale, così come previsto dall'art. 8, 6° comma, può essere consultata in caso di eventuali singole vertenze che dovessero sorgere in sede di applicazione del contratto e che non fosse stato possibile comporre in sede aziendale.

Art. 58 - Formazione
Allo scopo di favorire una più elevata qualificazione del personale ed una ottimale valutazione delle attitudini individuali, anche al fine di offrire ai lavoratori interessati migliori opportunità di aggiornamento e di avanzamento professionale, l'Agenzia, tenuto conto delle dimensioni e delle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali, potrà promuovere corsi di formazione ed aggiornamento professionale.
Le parti, in relazione al comune obiettivo di migliorare i servizi verso la clientela ed al fine di ottenere livelli di efficienza e produttività sempre più elevati, concordano sulla opportunità di una politica aziendale tendente a promuovere corsi di formazione e di istruzione professionale che potranno essere tenuti direttamente nella sede agenziale o da organismi professionali esterni.
Le modalità di partecipazione verranno concordate con le RSA o Delegato a livello aziendale. La partecipazione positiva ai corsi costituirà titolo preferenziale ai fini di eventuali passaggi di livello.
I costi di detti corsi saranno a carico dell'Agenzia Generale e saranno in particolare destinati ai lavoratori secondo le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Azienda.

Art. 58 bis - Mobbing
Le parti si danno atto della necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative ai fine di prevenire l'insorgere di azioni anche a rilevanza sociale, lesive della dignità dei lavoratori.
Pertanto, considerata l'insorgenza del fenomeno, avendo a mente l'Accordo Quadro europeo sulle violenze sul lavoro del 26 aprile 2007, in attesa dell'emanazione di una disciplina nazionale specifica in materia le parti concordano di attivare l'osservatorio nazionale previsto dall'art. 4 del CCNL.

Allegati
Allegato n. 6 Part-time

[...]
b bis) Ai sensi dell'ari:. 12 bis del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale, li rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
[...]

Allegato n. 10 Molestie sessuali
In tema di molestie sessuali le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le direttive della raccomandazione CEE 92/131 e con l'evoluzione legislativa in materia.

Allegato n. 11 Regolamento Nazionale per la disciplina dell'Apprendistato professionalizzante
Art. 2 (Età)
Possono essere assunti con contratto di apprendistato soggetti di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni.
[...]

Art. 5 bis (Formazione)
Nei confronti di ciascun apprendista l'Agenzia Generale è tenuta ad erogare una formazione congrua finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore, pari a numero 120 per anno, di formazione interna o esterna all'Agenzia Generale durante l'effettuazione del rapporto di lavoro.
Le attività formative saranno articolate in quattro aree di contenuto: Parte generale:
- Seminari istituzionali; introduzione all'Agenzia Generale;
- Struttura organizzativa aziendale; ruoli interaziendali;
- Strategie organizzative;
- Diritti e doveri del/la lavoratore/trice: l'attività sindacale nelle unità di lavoro; le relazioni sindacali;
- Codice di comportamento aziendale.
Prevenzione degli infortuni:
- Aspetti informativi sull'ambiente di lavoro;
- Aspetti normativi;
- Principi pratici e criteri di comportamento;
- Sicurezza oggettiva e soggettiva.
Disciplina del rapporto di apprendistato:
- Rapporto di lavoro: i principali contenuti della disciplina legislativa e contrattuale;
- Previdenza ed assistenza: gli aspetti principali;
- Elementi costitutivi della busta paga e del costo del lavoro.
Parte speciale:
In considerazione dell'area di inserimento del nuovo/a assunto/a, vengono di volta in volta valutate quali conoscenze rivestano maggior interesse in funzione dell'attività lavorativa da compiere.
In quest'ottica, si tiene conto sia degli obiettivi di qualificazione che il progetto di apprendistato si prefigge, sia delle necessità aziendali di gestione delle risorse umane e del perseguimento degli obiettivi aziendali.
Sono previsti corsi formativi finalizzati all'acquisizione di specifiche nozioni inerenti le mansioni corrispondenti alla qualifica di raggiungimento.
La formazione pratica verrà, inoltre, soddisfatta mediante l'affiancamento al tutor aziendale.

Art. 7 (Obblighi del datore di lavoro)
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o far impartire all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché lo stesso possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di affiancare o far affiancare, a mezzo del tutore aziendale, l'apprendista, al fine di realizzare il raccordo tra l'addestramento periodico all'interno dell'azienda e la formazione esterna, a norma del D.M. 8 aprile 1998, art. 4;
c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna ritenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza ai corsi di insegnamento complementare eventualmente predisposti e per i relativi esami;
...

Art. 8 (Doveri dell’apprendista)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni alle Agenzie generali, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di legge.

Art. 12 (Rinvio)
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alla normativa di legge vigente.