Cassazione Penale, Sez. 4, 24 aprile 2015, n. 17146 - Lavoratrice cinese investita e uccisa da un carrello elevatore


La condotta di guida errata del mulettista non scrimina in alcun modo le responsabilità dell'imputato, e comunque dei datori di lavoro, attesa la violazione da parte dell'imputato-datore di lavoro di norme specifiche, il cui rispetto avrebbe certamente scongiurato l'evento letale (obbligo di rendere visibili i percorsi di sicurezza che i pedoni dovevano percorrere; obbligo di tenere il campo di circolazione sgombero; pretendere dalla s.r.l. M. che i muletti fossero dotati di tutti i dispostivi di sicurezza luminosi ed acustici, usati da personale opportunamente istruito ed addestrato e che tutte le diposizioni di sicurezza fossero rispettate), poste a presidio di eventi lesivi che anticipano la prevedibilità e depongono per la loro evitabilità.
Perché la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno in radice la responsabilità del datore di lavoro occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore, che esuli dalle normali operazioni produttive; la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo), e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità. Per contro, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un comportamento colposo imputabile sia al lavoratore poi infortunatosi sia ad altro soggetto intento alla prestazione della propria attività lavorativa, dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore.


 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: MASSAFRA UMBERTO Data Udienza: 24/02/2015



Fatto


1. Con sentenza in data in data 5.11.2013 la Corte di Appello di Milano in parziale riforma di quella in data 7.3.2012 del Tribunale di Milano rideterminava la pena irrogata a D'A.A., quale rappresentante legale dell'impresa appaltatrice F. s.c.a.r.l., per il delitto di omicidio colposo (in concorso ex art. 113 c.p. con M.F.) con violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. equivalente all'aggravante contestata, in anni uno e mesi sei di reclusione.
2. Il fatto. La socia lavoratrice della F. s.c.a.r.l. W.X., cittadina cinese, addetta alle operazioni manuali di cernita a terra dei rifiuti di carta- mentre si trovava all'interno dell'impianto sopraelevato di lavorazione della carta e stava recandosi a piedi agli spogliatoi, avendo terminato il proprio turno di lavoro, appena svoltato l'angolo per immettersi nel corridoio centrale corrente lungo una catasta di carta da macero, veniva violentemente investita e arrotata da un carrello elevatore (muletto, di proprietà della committente s.p.a. M.F. e condotto da G.M., dipendente di tale società) che procedeva in senso opposto, con le forche posizionate circa 50 cm. da terra, su cui era caricato un cassone metallico, carrello privo dei prescritti dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, tanto più necessari a causa del sovrastante rumore di un adiacente impianto di selezione della plastica. A seguito dell'impatto la donna, per le lesioni riportate decedeva (per grave politraumatismo contusivo).
3. Avverso la sentenza della Corte milanese ricorre per cassazione il difensore di fiducia di D'A.A., deducendo la violazione di legge in relazione al mancato rispetto del termine di cui all'art. 466 c.p.p. essendo stato depositato in cancelleria il fascicolo per il dibattimento solo 7 giorni, anziché i venti giorni prescritti, prima la data dell'udienza di celebrazione del dibattimento, con conseguente violazione del diritto di difesa e nullità assoluta.
Rappresenta, altresì, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'applicazione delle norme sostanziali in tema di responsabilità, alla mancata valutazione di prove decisive e all'apparenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente. Assume, al riguardo, che l'operante dell'ASL, aveva evidenziato che le uniche contravvenzioni elevate alla F. s.c.a.r.l. era stata "il mancato coordinamento e la mancata adozione di pittogrammi" sostenendo che la contestazione della mancata formazione del mulettista e dell'inadeguatezza del mezzo contestate "in più" dall'ASL, come riferito dall'operatore, non avessero alcuna rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità dell'imputato. Sostiene che lo scambio di informazioni tra impresa committente ed impresa appaltatrice dell'imputato vi era stato come da documentazione acquisita e dichiarazioni assunte nel corso del giudizio di primo grado, tenuto conto anche della presenza nello stabilimento di un dipendente (tale B.) dell'imputato che interagiva con il committente al fine de rendere non pericoloso l'ambiente di lavoro. Il D'A.A., inoltre, si era attivato personalmente per formare tutti i propri dipendenti e le abnormi condotte del mulettista della ditta committente, consistite nel guidare il muletto a velocità imprudente e con visuale non libera, erano del tutto imprevedibili ed inconoscibili da parte dell'imputato D'A.A..
Si duole, infine, della violazione di legge e del vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna.

Diritto


4. Il ricorso è infondato e va respinto.
5. Le censure mosse hanno riproposto in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese, al pari di quanto già fatto dal giudice di primo grado, con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile in ordine a tutte le circostanze dedotte dalla difesa.
La facoltà della difesa di prendere visione degli atti nella fase predibattimentale non è stata preclusa ma, se mai, solo compressa nell'arco strettamente inerente detta fase, per il mancato rispetto del termine di venti giorni (ex artt. 466-429, 3° comma c.p.p.) antecedenti l'udienza per il deposito del fascicolo dibattimentale: invero, gli atti erano stati a disposizione della difesa, per giunta in tutta la loro interezza, fin dall'udienza preliminare e, prima ancora, presso il P.M. che aveva dato i regolari avvisi ex art. 415 bis c.p.p..
Né risulta sollevata alcuna tempestiva eccezione sulla formazione del fascicolo nei termini di cui all'art. 491, comma 2° c.p.p..
In ogni caso, ciò non comportava alcuna nullità (atteso il principio della tassatività delle nullità), ma, se mai, solo la facoltà di chiedere un rinvio dell'udienza per lo studio non sufficientemente approfondito della causa, cosa che non risulta neppure esser stata fatta. Per il resto, la motivazione dei giudici di merito (di primo e secondo grado) è meticolosa e corretta nonché esente da vizi di sorta.
Al riguardo, va ribadito che la contestazione dell'ASL (in relazione al mancato coordinamento e alla mancata adozione dei pittogrammi) non rileva in questa sede, atteso che il thema decidendum qui si sviluppa in base ai capi d'imputazione che, nella loro formulazione, non sono vincolati dall'attività degli organi amministrativi i quali, comunque, hanno anch'essi indicato le ulteriori carenze del muletto e la mancata formazione dei mulettisti. Né la condotta di guida errata del mulettista G.M. scrimina in alcun modo le responsabilità dell'imputato, e comunque dei datori di lavoro (M.F. e D'A.A. a titolo di cooperazione colposa: cfr. Cass. pen. Sez. III, n. 15927 del 112.1.2006, Rv. 234311, richiamata nella sentenza impugnata e successive conformi), attesa la violazione da parte dell'imputato-datore di lavoro di norme specifiche, il cui rispetto avrebbe certamente scongiurato l'evento letale (obbligo di rendere visibili i percorsi di sicurezza che i pedoni dovevano percorrere; obbligo di tenere il campo di circolazione sgombero; pretendere dalla s.r.l. M. che i muletti fossero dotati di tutti i dispostivi di sicurezza luminosi ed acustici, usati da personale opportunamente istruito ed addestrato e che tutte le diposizioni di sicurezza fossero rispettate), poste a presidio di eventi lesivi che anticipano la prevedibilità e depongono per la loro evitabilità.
Infatti, perché la condotta colposa del lavoratore (vittima o altro impegnato nello svolgimento dell'attività lavorativa sul cantiere) faccia venire meno in radice la responsabilità del datore di lavoro occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore, che esuli dalle normali operazioni produttive; la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo), e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità. Per contro, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un comportamento colposo imputabile sia al lavoratore poi infortunatosi sia ad altro soggetto intento alla prestazione della propria attività lavorativa, dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore (ex Cass. pen. Sez. VI, 20.10.1982, Vedovato, Rv. 158239-41; Sez. IV, 8.2.2007 n. 12813).
Con congrua motivazione sono state negate le attenuanti generiche la cui concessione, si rammenta, è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso" (Cass. pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163): e nel caso di specie vi è stato un chiaro richiamo ad un recentissimo precedente specifico dell'imputato per omicidio colposo con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
Tale circostanza impedisce per legge, unitamente al giudizio prognostico negativo formulato dalla Corte territoriale in ordine al diniego di entrambi gl'impetrati benefici di legge, la concessione della non menzione della condanna, possibile solo con una prima condanna alla quale deve ritenersi equiparata (ex art. 445, comma 1 bis c.p.p.) anche la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
6. Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24.2.2015