Tipologia: CCPL
Data firma: 31 luglio 2006
Validità: 01.07.2006 - 31.12.2009
Parti: Collegio dei costruttori edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Brescia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Formazione professionale
Sicurezza
Indennità territoriale di settore
Premio di produzione
Operai
Elemento economico territoriale
Indennità sostitutiva di mensa
Trasporto
Cassa Assistenziale Paritetica Edile
1) Iniziative contro il lavoro sommerso ed irregolare
2) Aggiornamento prestazioni ed assistenze cassa edile
3) Introduzione nuova assistenza a favore dei lavoratori di imprese fallite
Impiegati
Elemento economico territoriale
Indennità sostitutiva di mensa
Indennità di trasporto
Disposizioni di rinvio
Decorrenza

Addì 31 luglio 2006 in Brescia, tra il Collegio dei costruttori edili di Brescia e provincia […] e (in ordine alfabetico) la Feneal-Uil […], la Filca-Cisl competente per la provincia di Brescia […], la Fillea-Cgil competente per la provincia di Brescia […], visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004; l’Accordo nazionale 23 marzo 2006, si stipula il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 20 maggio 2004 e per i dipendenti delle medesime, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Premessa
Le parti stipulanti il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, nel condividere che il settore delle costruzioni rappresenta per la provincia di Brescia un importante elemento di crescita economica e sociale, riaffermano l’impegno comune e condiviso a che tale crescita sia accompagnata da una qualificazione del sistema produttivo.
A tal fine ribadiscono che il contrasto al lavoro irregolare ed alla concorrenza sleale fra le imprese costituisce un elemento determinante per la loro competitività e per combattere l’evasione fiscale e contributiva. Le parti confermano quindi il loro impegno comune a combattere e possibilmente eliminare i gravissimi effetti derivanti dal lavoro nero, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari nonché negativi per l’esercizio dei diritti dei lavoratori e comportanti fattori di rischio per la loro sicurezza personale.
A tale scopo individuano quali ulteriori possibili linee di intervento, da attuarsi mediante gli Enti Paritetici di settore azioni di formazione e qualificazione professionale ed in materia di sicurezza.
Tali interventi affinché possano compiutamente esplicarsi rendono opportuno un maggior flusso informativo tra gli Enti Paritetici provinciali.
Le parti convengono, quindi, che la Cassa Edile di Brescia trasmetta, con cadenza bimestrale e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di privacy, alla Scuola Edile Bresciana l’elenco dei dipendenti apprendisti assunti dalle imprese nel bimestre di riferimento, nonché, a richiesta della Scuola Edile, gli elenchi dei lavoratori che potrebbero, dato il loro inquadramento contrattuale, risultare destinatari di specifici interventi di formazione professionale. Con la medesima periodicità la Cassa Edile trasmetterà al Comitato Paritetico Territoriale e alla Scuola Edile Bresciana l’elenco dei dipendenti che per la prima volta entrano nel settore anche per valutare l’opportunità di percorsi formativi in relazione alla lingua.

Sicurezza
Le parti nel riaffermare il fondamentale rilievo ai temi della sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, ribadiscono il loro responsabile impegno al fine di conseguire ulteriori progressi in tale materia.
A tal fine riconfermano che una efficace ed incisiva attività di prevenzione degli infortuni sui cantieri, per raggiungere gli obbiettivi ottimali di comune interesse prefissati, non può prescindere da una costante e capillare azione formativa ed informativa che coinvolga sia l’impresa che i lavoratori.
Solo attraverso lo sviluppo di tali interventi di formazione, destinati a tutti i soggetti che sono coinvolti nel ciclo produttivo, si possono rafforzare e radicare i principi basilari che presiedono la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto, considerata la positiva risposta sia in termini di interesse che di partecipazione agli incontri formativi attuati secondo le previsioni del contratto collettivo provinciale di lavoro del 2 dicembre 2002, le sottoscritte organizzazioni convengono di confermarne l’attuazione da parte del Comitato Paritetico Territoriale.
Contenuti, criteri di svolgimento e durata di dette azioni di didattica frontale dovranno essere svolti secondo quanto concordato con il citato contratto collettivo provinciale di lavoro, con successiva specifica del 13 marzo 2003 nonché secondo il programma predisposto in data 30 maggio 2003 dal Comitato Paritetico Territoriale e approvato dalle sottoscritte parti.
Circa le modalità di svolgimento le parti concordano che le iniziative in parola vengano così attuate:
a) completamento della azione formativa già avviata con il contratto collettivo provinciale di lavoro del 2 dicembre 2002, nonché la piena attuazione di quanto previsto dall’accordo sottoscritto il 19 febbraio 1997 al punto B);
b) avviamento della nuova fase di 2 ore di formazione.
Le parti infine nel confermare che ruolo centrale del sistema di prevenzione, è il contribuire alla crescita della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro sia in capo all’impresa che ai lavoratori e che tale crescita va perseguita con le comuni strategie già delineate, sottolineano la validità della recente iniziativa assunta dal Comitato Paritetico Territoriale.
Infatti la predisposizione di appositi opuscoli informativi, redatti in più lingue, concernenti i principali fattori di rischio che possono verificarsi nell’espletamento dell’attività lavorativa e la relativa consegna alle imprese e ai lavoratori di detto materiale, contribuisce al perseguimento del fine sopra enunciato.

Disposizioni di rinvio
Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, dagli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le disposizioni del precedente contratto collettivo provinciale di lavoro 2 dicembre 2002.