Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2015, n. 11128 - Amianto e mesotelioma pleurico: accertato il nesso causale


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOTI Giacomo - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
L.L. N. IL (OMISSIS);
C.G. N. IL (OMISSIS);
CI.AN. N. IL (OMISSIS);
G.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1137/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/11/2012;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo per:
L.: annullamento senza rinvio per prescrizione maturata tra la sentenza di appello e la presente decisione in relazione ai capi di imputazione 1), 2, 6), 8), 9, 19), 23), 28), 29), 30), 35), con eliminazione della pena. Rigetto nel resto.
C.: annullamento senza rinvio per prescrizione maturata tra la sentenza di appello e la presente decisione in relazione ai capi di imputazione 2), 6), 23), 33) con eliminazione della pena. Rigetto nel resto.
CI.: annullamento senza rinvio per prescrizione maturata tra la sentenza di appello e la presente decisione in relazione al capo di imputazione 23) con eliminazione della pena. Rigetto nel resto.
G.: annullamento senza rinvio per prescrizione maturata tra la sentenza di appello e la presente decisione in relazione al capo di imputazione 23) con eliminazione della pena. Rigetto nel resto.
L'inammissibilità del ricorso di G..
Udito, per le parti civili non ricorrenti CA.Ro., + ALTRI OMESSI
l'Avv. LANFRANCA Gaetano Fabio del Foro di Palermo il quale conclude depositando conclusioni scritte e nota spese chiedendo l'accoglimento delle stesse.
L'avv. LANFRANCA è presente anche in sostituzione dell'Avv. BAMBINA Davide come da nomina a sostituto processuale che deposita nell'interesse delle parti civili non ricorrenti ASSOCIAZIONI ESPOSTI AMIANTO, P.F. e R.R. il quale conclude riportandosi alle conclusioni e nota spese che deposita e di cui chiede l'accoglimento.
E' presente, altresì, l'Avv. TRAINA Salvatore del Foro di Palermo, difensore delle parti civili non ricorrenti CE.Ro., D. G.G. e D.G.C., il quale deposita conclusioni e nota spese chiedendone l'accoglimento.
E' presente l'Avv. BOTTA Giuseppe del Foro di Palermo per la parte civile non ricorrente MEDICINA DEMOCRATICA, il quale deposita conclusioni e nota spese chiedendone l'accoglimento.
E' presente l'Avv. SALADINO Mario del Foro di Palermo per le parti civili non ricorrenti F.V. e T.F.
P., il quale deposita nomina a difensore di fiducia, conclusioni e nota spese di cui chiede l'accoglimento.
E' presente l'Avv. OTTOLINO Teresa del Foro di Roma, difensore della parte civile non ricorrente INAIL, il quale si riporta alla memoria scritta in atti e chiede il rigetto dei ricorsi.
E' presente l'Avv. PAGANO Corrado del Foro di Genova, difensore degli imputati L., C. e CI., il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
E' altresì presente l'Avv. SBACCHI Gioacchino del Foro di Palermo, difensore degli imputati L., C. e CI., il quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

Fatto


1. Con sentenza del 26.4.2010 il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità di L.L., C.G., Ci.An., G.S. e S.G. per una serie di reati tutti riconducibili a fatti riguardanti malattie professionali verificatesi per esposizione ad amianto nello stabilimento palermitano della Fincantieri - Cantieri Navali Italiani s.p.a..

In particolare, le imputazioni riguardavano 43 casi di omicidio colposo e 19 casi di lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Il Tribunale, analizzando le risultanze delle relazioni peritali e comparandole con le deduzioni dei consulenti di parte, procedeva, innanzitutto, all'accertamento dell'esistenza delle malattie professionali ed alla analisi della loro classificabilità come patologie derivanti dall'esposizione all'amianto patita in ambiente lavorativo; dopo tale valutazione, il giudice di prime cure esaminava in termini generali, la problematica relativa alla sussistenza del nesso di causalità tra le omissioni contestate agli imputati e le suddette esposizioni patogenetiche verificando, poi, l'effettiva ascrivibilità dei fatti agli imputati e, quindi, la prevedibilità della patogenicità delle esposizioni in questione e l'evitabilità delle medesime esposizioni. All'esito di tale verifica, il Tribunale perveniva, in termini generali, alla conclusione che negli anni in cui il Cantiere Navale di Palermo era stato diretto dagli imputati L. (dall'1.7.1979 al 15.10.1982), C. (dal 15.10.1984 al 30.11.1988) e Ci. (dall'1.12.1988 al 31.5.1997, rectius, per quest'ultimo non oltre l'11.9.1991, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 277 del 15.8.1991: pagg. 99-100 della sentenza di primo grado), i soggetti che avevano lavorato in tale cantiere erano stati significativamente esposti all'inalazione e alla respirazione di fibre di amianto, con conseguente configurabilità del carattere professionale delle patologie asbesto-correlate, contratte o sviluppate negli anni in questione da alcuni di tali soggetti, causate dall'omessa adozione di qualsiasi seria misura di prevenzione per l'eliminazione o la riduzione della polverosità delle lavorazioni.

Alla medesima conclusione perveniva con riguardo alle posizioni degli imputati G.S., legale rappresentante della Bascoat dal 1982 alla metà di giugno 1986, e S.G., legale rappresentante della Cooperativa Picchettini dal 1989 al 1995;

entrambi gli imputati venivano, infatti, ritenuti responsabili per la mancata adozione delle misure di prevenzione atte ad evitare alle loro maestranze i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto.

Il Tribunale, quindi, dichiarava la responsabilità penale degli imputati in ordine a gran parte dei reati loro ascritti.

In particolare, nei confronti di L.L. per n. 28 omicidi colposi; di C.G. per n. 17 omicidi colposi; di Ci.An. per altri 8 omicidi colposi;

tali imputati venivano assolti dalle restanti imputazioni di omicidio colposo e da alcune delle imputazioni riguardanti i reati di lesioni personali colpose. Per altri capi di imputazione (relativi a reati di lesioni personali colpose) veniva emessa declaratoria di non doversi procedere essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione.

In ordine al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, concesse agli imputati L., C. e Ci., le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, determinava la pena da infliggere applicando l'art. 589 c.p., u.c. e individuando il reato più grave nel primo omicidio colposo dagli stessi commesso.

La pena base, determinata in anni 2 e mesi sei di reclusione, veniva con riguardo all'imputato L., ritenuto colpevole di 28 omicidi colposi, triplicata e, quindi, determinata nella pena finale di anni 7 e mesi 6 di reclusione; per l'imputato C., colpevole di 17 omicidi colposi, la pena finale era determinata in anni 3 e mesi 6 di reclusione; per Ci., colpevole di 8 omicidi colposi, la pena finale veniva determinata in anni 3 di reclusione.

Declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione veniva, inoltre, emessa nei confronti di S.G. (imputato per le lesioni personali subite dai dipendenti Fe.Vi. e D.V.) e G.S. (imputato del reato di lesioni colpose in danno di D.V.). Relativamente alle questioni riguardanti la quantificazione dei danni patiti dalle parti civili, il Tribunale riteneva la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 539 e 540 c.p.p. per la concessione della provvisionale, riconoscendola, però, soltanto nei limiti dell'ammontare minimo del solo danno non patrimoniale patito da ciascuna delle parti civili.

2. La Corte di Appello di Palermo, a seguito dell'impugnazione da parte di tutti gl'imputati nonchè della parte civile M. B., con sentenza emessa in data 6.11.2012 (nella quale, secondo quanto si evince espressamente dalla motivazione, venivano tenuti in ampia considerazione i criteri di cui alla sentenza della S.C. n.33311/2012 relativa alla medesime problematiche per fatti verificatisi nello stabilimento Fincantieri di Marghera), in parziale riforma di quella di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di L.L. in ordine ai reati (tutti di omicidio colposo) di cui ai capi 12, 14, 16, 37, 38, 39, 42 e 47; di C.G. in ordine ai reati di cui ai capi 14, 16, 37, 38, 39, 42 e di C.A. in ordine ai reati di cui ai capi 14, 37, 38, 39, 42, perchè estinti per prescrizione riducendo, ferme restando le concesse attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, la pena inflitta al L. ad anni 4 e mesi 2 di reclusione, al C. ad anni 3 e mesi 5 di reclusione, al Ci. ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, confermando le statuizioni civili e condannando i predetti nonchè S.G., G.S. e M.B.A. al pagamento delle spese processuali nonchè tutti gl'imputati appellanti, ad eccezione di G.S., alla rifusione delle spese in favore delle rispettive parti civili e confermando nel resto l'impugnata sentenza.

3. Avverso tale sentenza della Corte di Appello palermitana, ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, L.L., C.G., Ci.An. e G.S..

3.1. Nell'interesse dei primi tre si articolano i motivi di seguito sinteticamente riportati ed illustrati con dovizia di argomentazioni scientifiche e plurimi richiami alle sentenze di merito nonchè ai motivi di appello.

3.1.1.1. L'inosservanza ed erronea applicazione della legge (cioè degli artt. 590 e 582 c.p.) ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta certa diagnosi di asbestosi e alla nozione di malattia quale evento naturalistico del reato adottati nella sentenza impugnata;

3.1.1.2 la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla violazione del principio "in dubio pro reo";

3.1.1.3. il travisamento, erronea interpretazione e/o omessa valutazione delle consulenze e deposizioni dei consulenti della difesa (Prof. c. e dott. B.) e del consulente dell'accusa (Prof. Ma.);

3.1.1.4. l'omessa motivazione sulle ragioni del rigetto dell'appello sul punto.

3.1.2.1. Il vizio motivazionale nella parte in cui da premesse possibili si giunge a conclusioni certe circa la produzione di un vulnus alla funzione respiratoria ad opera delle "placche pleuriche" e l'inadeguatezza del termine di asbestosi pleurica per indicare le placche (ispessimenti) pleuriche determinate da asbesto, dal momento che l'asbestosi nulla ha che vedere con la pleura;

3.1.2.2. il travisamento, erronea interpretazione e/o omessa valutazione delle consulenze e deposizioni dei consulenti della difesa (Prof. c. e dott. B.) e del consulente dell'accusa (Prof.ssa Mu.);

3.1.2.3. l'omessa motivazione sulle ragioni del rigetto dell'appello sul punto;

3.1.2.4. l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 590 e 582 c.p. in relazione alla nozione di "malattia" quale evento naturalistico del reato.

3.1.3. L'erroneità dei criteri adottati per la diagnosi del mesotelioma.

3.1.4. L'illogicità della motivazione in relazione al carcinoma polmonare con particolare riferimento alla distorsione del concetto di dose/dipendenza e di esposizione cumulativa all'amianto.

3.1.5. La mancanza di motivazione in ordine all'individuazione di una teoria scientifica di copertura dell'accertamento della causalità (ricollegabilità delle malattie del tumore polmonare e mesotelioma all'amianto) rispetto alle altre teorie avanzate dalla letteratura medica e l'erronea identificazione del momento della causalità rilevante.

3.1.6.1. L'omessa motivazione sulle ragioni di rigetto dell'appello concernente la ricostruzione del fatto e la "più che significativa" esposizione all'amianto nel periodo in cui i ricorrenti erano stati preposti alla direzione del Cantiere;

3.1.6.2. il vizio motivazionale e l'omessa valutazione della deposizione del consulente dell'accusa, dr.ssa Be..

3.1.7.1. L'omessa motivazione sulle ragioni di rigetto dell'appello in relazione al riconoscimento della colpa in capo a tutti gl'imputati;

3.1.7.2. l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 43 c.p., non avendo la Corte territoriale preso in considerazione la possibilità degli imputati di impedire l'evento applicando dispositivi e cautele disponibili al tempo in cui si sarebbero verificate le condotte omissive;

3.1.7.3. l'errata interpretazione dell'art. 43 c.p., laddove la Corte territoriale aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine all'efficacia causale di eventuali cautele adottate dagli imputati che si erano succeduti in posizione di garanzia quando già le persone erano affette da malattia sia pure successivamente all'insorgenza della malattia stessa.

3.1.8.1. L'omessa motivazione sulle ragioni dell'appello in ordine ai risarcimenti del danno;

3.1.8.2. l'erronea interpretazione ed applicazione delle norme in materia di risarcimento del danno per aver riconosciuto lo stesso ai prossimi congiunti delle persone offese che, avuto riguardo all'età avanzata in cui erano intervenuti i decessi, non contribuivano più al sostentamento delle loro famiglie;

3.1.8.3. l'erronea interpretazione ed applicazione delle norme in materia di risarcimento del danno per aver riconosciuto lo stesso danno pur in presenza di accordi transattivi in cui le parti dichiaravano espressamente di non aver più nulla a che pretendere, per qualunque o ragione, da Fincantieri e/o dai suoi legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e preposti;

3.1.8.4. l'erronea interpretazione ed applicazione delle norme in materia di risarcimento del danno per aver riconosciuto lo stesso danno in favore dell'INAIL senza aver tenuto conto del contributo che deve essere riconosciuto all'Istituto nella causazione degli eventi;

3.1.8.5. l'erronea interpretazione ed applicazione delle norme in materia di risarcimento del danno per aver riconosciuto lo stesso danno in favore delle organizzazioni portatrici di interessi legittimi pur in mancanza di una specifica lesione dello scopo perseguito dalle organizzazioni stesse.

3.1.9. La contestazione di tutte le argomentazioni (e quindi deducendo il vizio motivazionale) svolte dalla sentenza impugnata in ordine alla ritenuta riconducibilità all'esposizione all'amianto delle rispettive malattie diagnosticate (carcinoma polmonare, asbestosi polmonare, asbestosi pleurica, mesotelioma pleurico), alla correttezza delle diagnosi effettuate e alla responsabilità degli imputati in relazione ai (47) dipendenti persone offese di cui alla maggior parte delle imputazioni di omicidio o lesioni colpose ed in particolare ad A.L., + ALTRI OMESSI .

3.1.10. L'errata interpretazione dell'art. 589 c.p., comma 2, in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3.1.11. Il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena inflitta.

3.1.12. Il vizio motivazionale in ordine alla mancata adozione del criterio di comparazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata.

3.2. Nell'interesse di G.S. (al quale è ascritto il solo capo 49 relativo al reato, prescritto, di lesioni colpose in danno di D.V.) si deduce il vizio motivazionale dal momento che dall'istruttoria dibattimentale non era risultata la prova che la persona offesa fosse rimasta affetta dall'asbestosi polmonare.

4. E' stata depositata una memoria difensiva, a sostegno della sentenza impugnata, nell'interesse delle parti civili Ca.Ro., + ALTRI OMESSI e Federazione Impiegati e Operai Metallurgici-FIOM Palermo. Altra memoria è stata presentata nell'interesse dell'INAIL.


Diritto


5. Preliminarmente, va rilevato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1 e non ravvisandosi cause d'inammissibilità, che per i reati di omicidio colposo, oggetto di impugnazione, recanti la data di commissione (da individuarsi in quella del decesso del lavoratore) anteriore di 15 anni, 3 mesi e 26 giorni rispetto a quella odierna, tenuto conto sia della minore e più favorevole (ex art. 2 c.p.) pena edittale (da 1 a 5 anni di reclusione) prevista anteriormente alle riforme apportate dalla L. n. 102 del 2006 e dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008, sia del criterio di equivalenza adottato nel bilanciamento tra circostanze, sia degli ulteriori 3 mesi e 26 giorni di sospensione in primo grado, è ampiamente decorso il termine prescrizionale (v. anche pagg. 212-213 sent.) di 15 anni previsto per il reato di omicidio colposo aggravato contestato (e ciò in forza della pregressa e più favorevole, L. n. 251 del 2005, ex art. 10, formulazione degli artt. 157, 160 e 161 c.p., vigente all'epoca della commissione dei reati), sicchè i medesimi sono ormai estinti per l'intervenuta prescrizione, non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, condizioni evidenti che ne consentano l'assoluzione nel merito (cfr. pagg. 414-415 sent.).

Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di L.L., in ordine ai reati di cui ai capi 1, 2, 6, 19, 23, 29, 30 e 35, di C.G., in ordine ai reati di cui ai capi 2, 6, 19 e 23 e di Ci.An. in ordine al reato di cui al capo 23, perchè estinti i predetti reati per intervenuta prescrizione con eliminazione delle relative pene (che, in ossequio al calcolo operato dalla sentenza impugnata a pag. 540 sono pari a un mese di reclusione per L. e C. e a giorni 20 per Ci. per ciascun reato loro rispettivamente ascritto e computato quale aumento per la continuazione) e conseguente rideterminazione della pena complessivamente inflitta a ciascuno degli imputati nei termini di cui in dispositivo.

6. Nel merito, i ricorsi degli imputati L.L., C. G. e Ci.An. sono, nel resto, infondati e devono essere respinti; mentre è inammissibile quello di G. S..

7. In linea generale e sistematica, non si può fare a meno di rilevare come i ricorrenti abbiano sostanzialmente reiterato le medesime censure rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel Giudice disattese con motivazione ampia e congrua ed assolutamente plausibile.

Invocano precipuamente il vizio motivazionale con particolare riguardo alle opzioni scientifiche adottate dalla sentenza impugnata.

Al riguardo si rammenta che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento della possibilità di dedurre in sede di legittimità, il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione (cfr. Cass. pen. Sez. 5, n. 39048 del 25.9.2007, Rv. 238215). Inoltre, per quel che concerne l'accertamento peritale, si è detto che il travisamento della prova nei cui limiti tale accertamento può essere oggetto di esame critico da parte del giudice, sussiste nel solo caso di assunzione di una prova inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di "evidente incontestabilità" (Cass. pen. Sez. 1, n. 47252 del 17.11.2011, Rv. 251404).

Ma non risultano rappresentati travisamenti di particolare rilevanza e comunque tali da essere irrimediabilmente determinanti ai fini della conservazione del complesso della struttura motivazionale della sentenza, non potendo certo apprezzarsi qualsiasi discostamento dal dato acquisito, compensabile con le residue emergenze istruttorie, come decisivo e rilevante.

E' stato anche affermato che il travisamento della prova sarebbe ammissibile solo nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie in relazione all'affermazione di responsabilità, il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, nè risulta che il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia fatto richiamo ad atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen. Sez. 2, 15.1.2008, n. 5994, Horvath; Sez. 4, n. 5615 del 13.11.2013, Rv. 258432; Sez. 2, n. 318 del 21.12.2006, Rv. 235690 ed altre).

Del resto, è chiaro che la doppia pronunzia conforme implica una valutazione rafforzata del materiale probatorio perchè condivisa in entrambi i gradi di giudizio dai giudici di merito che hanno attribuito alla prova raccolta un univoco e concorde significato la cui erroneità, per integrare il travisamento probatorio rilevante e deducibile in sede di legittimità, deve essere, oltre che determinante ai fini del decidere, anche tale da consentirne l'immediata percezione ovvero oggetto di rigorosa dimostrazione.

A fortiori, nell'ambito di contrapposte tesi scientifiche determinanti per la valutazione dei dati raccolti e per l'opzione di scelte decisionali finali, non ogni sfaccettatura delle circostanze portate a conoscenza del giudice può essere presa in considerazione per contestare, sotto il profilo del travisamento probatorio, il percorso logico seguito dal medesimo ovvero l'adesione a questa o a quella teoria, ma solo il nucleo basilare delle sue argomentazioni che, una volta che abbiano trovato il radicato supporto della comunità scientifica, devono ritenersi correttamente adottate ed insuscettibili di censure.

Invero, in conformità al consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere, tra le diverse tesi prospettate dal perito o dai consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purchè dia motivatamente conto delle ragioni della scelta, nonchè del contenuto della tesi disattesa e confuti le deduzioni contrarie delle parti (Cass. Pen., Sez. 4 n. 34747 del 17.5.2012, Rv. 253512; n. 45126 del 6.11.2008, Rv. 241907; n. 11235 del 5.6.1997, Rv. 209675): sicchè, ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità. Peraltro, l'esigenza di fornire una congrua motivazione del rigetto delle tesi e delle deduzioni contrarie a quelle condivise, può ritenersi adeguatamente soddisfatta dal giudice anche attraverso l'esame complessivo delle ragioni giustificative della decisione, allorchè le articolazioni dello sviluppo argomentativo della sentenza appaiano tali da lasciar ritenere implicitamente superate le deduzioni disattese, per la logica incompatibilità delle stesse con l'obiettiva ricostruzione dei fatti operata dal giudice sulla base delle fonti probatorie richiamate e della coerente connessione delle stesse da parte del consulente richiamato. Ed è appena il caso di rilevare come la dedotta mancata valutazione da parte dei periti di talune circostanze o dati non rappresenta un vero e proprio travisamento della prova, salvo che venga rigorosamente dimostrata l'assoluta decisività e rilevanza, ai fini di una diversa conclusione, delle circostanze asseritamente pretermesse. Infatti, giova rammentare che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 24.10.2005, n. 1149, Rv. 233187). Non si può prescindere da tale fondamentale principio, in una alla precisazione sopra fatta in relazione al dibattito tra teorie scientifiche contrapposte, nell'esame dei motivi di ricorso che sovente richiamano pregresse censure formulate in appello o circostanze su cui si deduce che i giudici di merito non si siano soffermati.

Ma la Corte territoriale ha fatto esplicito reiterato richiamo della motivazione della sentenza di primo grado condividendone e rafforzandone le argomentazioni e fornendo, come sopra anticipato, una motivazione ampia e congrua, esente da vizi di sorta con compiuta valutazione degli elementi probatori acquisiti di cui ha svolto un'analisi attenta e meticolosa, accompagnata da apprezzamenti estremamente corretti ed improntati a solida logica.

Del resto, a ben vedere, con i motivi di ricorso non si critica, in realtà, la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì si pretende la rilettura del quadro probatorio per giunta con adesione ad una teoria scientifica obsoleta e disattesa e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, quando - come nel caso in esame- la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze del quadro probatorio.

8. E' opportuno, a questo punto, per economia espositiva ed onde evitare superflue ripetizioni, accomunare tutte le doglianze sotto l'egida delle principali tesi difensive ad esse sottese, e quindi esaminare singolarmente le principali patologie riscontrate nelle persone offese.

Come sopra anticipato, le censure mosse riprendono - anche nei più piccoli particolari ed esemplificazioni (come il richiamo ai casi delle persone offese D.G., Ci. e Pi.) - temi difensivi e considerazioni già svolte nei precedenti gradi giudizio, temi e considerazioni di particolare complessità sia per la natura delle questioni sollevate, sia per l'elevato grado di tecnicismo delle competenze richieste, sia perchè talora comportanti ricadute in termini di responsabilità dei soggetti interessati. Di tanto si sono compiutamente occupati i giudici di merito che hanno svolto per ciascuna delle questioni predette un analitico vaglio pervenendo, infine, ad un giudizio di scarto delle opposte tesi difensive all'esito di un rigoroso percorso logico-argomentativo che ha tenuto ampiamente conto di tutto il compendio istruttorio. Orbene, i motivi di ricorso ruotano, in ultima analisi, intorno a tre capisaldi tematici, per trarne precise conseguenze sotto il profilo dell'insussistenza del nesso di causalità: 1) i protocolli scientifici a fondamento delle diagnosi; 2) i meccanismi patogenetici del mesotelioma, dell'asbestosi e del carcinoma polmonare e la sensibilità della patologia in essere alle ulteriori esposizioni; 3) la rilevanza di fattori di rischio alternativi, per quanto concerne il carcinoma- il fumo da sigarette tra tutti. Due sono stati gli assunti difensivi di partenza: 1) l'omessa adozione di corretti protocolli diagnostici avrebbe erroneamente indotto il giudice a ritenere la natura professionale delle patologie; 2) una volta impiantata la prima cellula patogena, le esposizioni successive non influirebbero sullo sviluppo della malattia (teoria della "trigger dose") con la conseguente impossibilità di stabilire l'esatto momento d'insorgenza della malattia e quindi di attribuire con certezza ad uno o all'altro degli imputati la responsabilità dell'evento lesivo attesa l'irrilevanza causale delle condotte tenute in epoca successiva.

Nè dall'istruttoria dibattimentale è emerso - salvo che per le tesi sostenute dai consulenti della difesa - un autentico contrasto nell'ambito della comunità scientifica internazionale in relazione ai tre nodi tematici sopra indicati, palesandosi una netta coesione al proprio interno: ciononostante, la Corte territoriale ha analiticamente replicato a ciascuna delle censure mosse con i motivi di gravame e ciò in pieno ossequio di quanto indicato da questa Corte con la sentenza n. 43786 del 17.9.2010, Cozzini, laddove afferma che "Si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum...". Invero, la specifica competenza professionale dei consulenti Prof.ssa Mu. e Prof. Me. (che, assieme al dr. Si., sono responsabili dei registri dei mesoteliomi per legge rispettivamente istituiti nelle regioni Puglia, Toscana e Campania: pag. 54 sent.) non è stata posta in dubbio nemmeno dalla difesa e la spiegazione della preferenza accordata alle tesi di tali consulenti emerge a chiare note dal complesso organico della motivazione della sentenza impugnata. Infatti, i ricorrenti assumono che (censure da 3.1.1.1. a 3.1.3.), le diagnosi delle patologie asbesto-correlate sarebbero errate poichè, riguardo all'asbestosi, difetterebbe il riscontro delle fibre di amianto nei tessuti polmonari delle persone offese e, per il mesotelioma polmonare, sarebbe stato omesso l'esame immunoistochimico che avrebbe potuto fugare qualsiasi ambiguità clinica: quindi la Corte territoriale si era basata sulle conclusioni peritali e sui soli studi epidemiologici, di discutibile affidabilità, scartando, inspiegabilmente, i ben più rigorosi parametri offerti dai consulenti della difesa.

Ma la Corte territoriale non si è limitata a respingere in termini apodittici o meramente ripetitivi i motivi d'impugnazione specificamente proposti dall'appellante e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado che ha pure riprodotto in alcune parti salienti, bensì ne ha anche motivatamente condiviso le conclusioni in relazione alla generale affidabilità delle diagnosi formulate dai consulenti e periti (ossia dalla Prof.ssa Mu. e dal Prof. Me.) che rispecchiavano la linea diagnostica dei maggiori protocolli internazionali che indicavano nell'anamnesi lavorativa e nell'esame radiologico il fondamento dell'indagine dell'asbestosi, puntualmente argomentando sull'inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle relative censure con autonome considerazioni (pagg. 46-47 sent.). Al riguardo, ha richiamato l'osservazione risolutiva del Tribunale secondo cui lo stesso consulente della difesa aveva dovuto ammettere che il riscontro di fibre di amianto "non rientra tra i criteri indicati nel protocollo diagnostico internazionalmente più diffuso per la patologia in questione e che invece sono quelli sostanzialmente usati dai consulenti dell'accusa e dai periti d'ufficio, vale a dire l'anamnesi lavorativa e il quadro radiologico", concludendo, assieme al Tribunale, per la generale affidabilità della diagnosi formulata dai suddetti consulenti e periti "sulle quali le imputazioni sono state modellate".

E' stato così ribadito che l'unica ed esclusiva causa dell'asbestosi polmonare è costituita da un'intensa e prolungata esposizione all'amianto e rappresenta una malattia prettamente professionale;

inoltre si è fornita adeguata risposta alle censure formulate con l'atto di appello contestando la tesi della scissione degli aspetti relativi alla diagnosi da asbesto e quelli relativi alla correlabilità della malattia all'esposizione all'amianto.

Con congrui supporti scientifici e sulla scorta delle osservazioni della consulente Prof.ssa Mu., della quale sono state richiamate le argomentazioni già riportate nella sentenza di primo grado -con cui si era affermato che le cd. placche pleuriche (consistenti nell'ispessimento della pleura) possono comportare un danno di tipo funzionale, rientranti nella lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto che ne sia affetto, inficiando funzionalità respiratoria ed interferendo con il meccanismo di reciproco scorrimento delle membrane pleuriche legato all'espansione e contrazione dei polmoni- correttamente si è concluso che le placche pleuriche sono una patologia asbesto-correlata che compromette la capacità espansiva del polmone (pag. 50 sent.). Quindi tali placche non sono mere alterazioni anatomiche, come tali non qualificabili come malattie e come sostenuto dal consulente della difesa che comunque ha dovuto ammettere che le placche pleuriche laddove siano "estese, multiple, bilaterali" possono produrre "un effetto corazza" che limita la espansibilità del polmone arrecando un vulnus alla funzione respiratoria (pag. 51 sent.). E' stata ritenuta corretta la metodologia diagnostica del mesotelioma pleurico seguita dai periti sulla base dell'attento studio degli atti, tenendo conto -a differenza dall'impostazione metodologica delle difesa- delle tecniche strumentali adoperate all'epoca dell'insorgenza delle malattie, non potendo pretendersi che la diagnosi di tale patologia fosse condizionata al rinvenimento di riscontri obiettivi come quello costituito dall'esame immunoistochimico, e ciò in conformità dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (pag. 54 sent.). Infatti, in un caso analogo già questa Corte ha condivisibilmente ritenuto la diagnosi di morte per mesotelioma, pur in mancanza degli esami clinici istologico ed autoptico, riconoscendo che la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purchè fondato su elementi di innegabile spessore correttamente esaminati secondo le "leges artis" (Cass. pen. Sez. 4, n. 5037 del 30.3.2000, Rv. 219426, già richiamata nella sentenza impugnata, e successive conformi).

Inoltre, premessa l'individuazione da parte dell'AIRC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) dell'amianto come sostanza certamente cancerogena per l'uomo, è stato rilevato come il carcinoma polmonare, benchè costituisca sovente un'evoluzione o complicanza dell'asbestosi polmonare, non si ponga in costante correlazione con essa poichè talora prescinde dalla sua insorgenza preventiva ed è stato evidenziato l'effetto sinergico del fumo e dell'amianto, nel senso che il rischio di carcinoma polmonare aumenta di 5 volte per soggetti esposti ad amianto e di 53 volte per gli esposti fumatori, poichè l'inalazione da amianto potenzia l'effetto cancerogeno del benzopirene (pag. 59 sent. di primo grado che ha tratto tali dati da pag. 16 e segg. della relazione della consulente Prof.ssa Mu.). Sicchè è stata compiutamente esclusa dai giudici di merito la dipendenza della malattia del carcinoma polmonare (non del mesotelioma, strettamente ed esclusivamente collegato all'esposizione all'amianto: v. infra) da cause alternative ed autonome, quali il fumo (pag. 67-68 sent. impugnata), essendo stato riscontrato l'aumento del rischio di contrarre tale malattia in modo esponenziale per il fumatore esposto all'amianto e quindi l'effetto sinergico dell'amianto nell'insorgenza tumorale (cfr. anche Cass. pen. Sez. 4, n. 37762 del 21.6.2013, Rv. 257113).

11. Quanto alle censure sub 3.1.4 e 3.1.5, è stata criticata l'argomentazione difensiva relativa alla mancata valutazione -come ipotesi "alternativa" valida ad escludere la fondatezza degli altri elementi statistici- da parte del primo giudice, delle argomentazioni del consulente di parte B. secondo cui il mesotelioma poteva essere ricondotto non solo all'esposizione all'amianto bensì anche ad altri fattori, specificamente elencati.

Infatti, premessa l'indipendenza del mesotelioma da una dose soglia al disotto della quale l'esposizione ad amianto sia priva di rischio patogenetico, i giudici di merito (e precisamente il Tribunale, richiamato sul punto dalla sentenza impugnata, pag. 60) dopo avere descritto, sulla base delle risultanze degli elaborati peritali, la malattia denominata mesotelioma ("tumore a prognosi certamente infausta, oltretutto caratterizzato da una breve sopravvivenza. E' in altre parole, un tumore incurabile e fulminante, che colpisce le membrane mesoteliali, cioè le membrane che rivestono la pleura dei polmoni, il peritoneo dell'intestino, il pericardio del cuore e la tunica del testicolo"), hanno evidenziato che "è convinzione scientifica comune che l'esposizione ad amianto sia la più diffusa e rilevante causa del mesotelioma. Sono infatti estremamente rare le altre sue possibili cause, altrettanto comunemente individuate nell'esposizione a erionite (fibra minerale presente in natura nella regione turca della Cappadocia) e nell'inoculazione nella pleura o in altro mesotelio di sostanze radianti". Si è posto, quindi, in luce che non vi è traccia dell'esposizione ad erionite o a radiazioni ionizzanti e neppure di patologie infiammatorie.

Inoltre, è stata confutata, sulla base delle vantazioni espresse dai periti, la tesi secondo cui l'innesco della patologia possa essere determinato anche da esposizione a bassissime dosi di amianto a possa aver quindi avuto luogo anche in ambito extra lavorativo ed in contingenze che non possono essere ricostruite. Sul punto questa Corte si è espressa recentemente in termini inequivocabili, affermando che la letteratura scientifica è sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente, non essendo necessario l'accertamento della data dell'iniziale insorgenza della malattia e, pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare l'insorgenza del mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all'intensità dell'esposizione, nel senso che l'aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza (ovvero l'intervallo temporale compreso tra l'avvio dell'esposizione ad amianto e la data della diagnosi o manifestazione clini del tumore):

insomma, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale (Cass. pen. Sez. 4, 22.3.2012, n. 24997, Rv. 253303, Pittarello ed altro). Analogamente la sentenza impugnata ha mostrato la piena convergenza delle opinioni della comunità scientifica internazionale, al pari della giurisprudenza sulla teoria della "dose dipendenza" o "multistadio" senza che sia possibile comprendere a pieno le ragioni dell'isolato dissenso manifestato dai consulenti della difesa, propugnatori dell'opposta e superata teoria della "trigger dose".

E a tal riguardo la Corte territoriale si è così espressa, richiamando la giurisprudenza di legittimità (pagg. 73-74): "Il processo di formazione della patologia cancerogena (ossia, sia del carcinoma polmonare, che del mesotelioma), viene descritto come un'evoluzione a più "stadi", la cui progressione è determinata dalle successive esposizioni al fattore cancerogeno con la conseguenza che l'aumento della dose di amianto inalata è in grado di accorciare la latenza della malattia e di aggravare gli effetti della stessa.

Pertanto, secondo tale teoria, le patologie tumorali (sia il carcinoma polmonare che il mesotelioma) devono considerarsi dose- correlate, nel senso che il loro sviluppo, in termini di rapidità e gravità, appare condizionato dalla quantità di sostanza cancerogena inalata dal soggetto (circostanza, quest'ultima, sostanzialmente condivisa nell'atto di appello e richiamata in ricorso a pag. 170).

Ne consegue che, a prescindere dall'individuazione della dose- innescante, le esposizioni successive e, quindi, le ulteriori dosi aggiuntive devono essere considerate concausa dell'evento proprio perchè esse abbreviano la latenza ed anticipano di conseguenza l'insorgenza della malattia, accorciano la latenza, aggravano la patologia e, nei casi estremi, anticipano la morte. E' noto, infatti, che la degenerazione delle cellule possiede uno sviluppo estremamente lento, tanto che si parla ordinariamente di tempi di latenza. Deve, quindi, affermarsi che in tutte le patologie per cui è processo, il rischio aumenta all'aumentare della dose e che indubbia rilevanza causale posseggono gli effetti cumulativi delle esposizioni successive rispetto a quella iniziale. Il che significa, conseguentemente, che sussiste un rapporto esponenziale della dose di cancerogeno assorbita in termini di risposta tumorale, per cui l'aumento della detta dose di cancerogeno assorbito non potrà che comportare evidentemente un accrescimento della frequenza con cui il tumore tende a manifestarsi e che, "a contrario", un'eventuale riduzione dell'intensità o durata dell'esposizione lavorativa all'amianto avrebbe causato una riduzione del rischio di contrarre le patologie per cui oggi e processo.

Sulla base di tali principi, non può che condividersi la conclusione cui è pervenuto il primo giudice (argomentando sulla base delle conclusioni dei periti che hanno, infatti evidenziato che, la molteplicità di alterazioni innescate dall'inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell'esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitive della vita) tutte le esposizioni alle sostanze nocive, cui pacificamente sono stati sottoposti i lavoratori deceduti, e quelli nei cui confronti è stata accertata la sussistenza di una patologia amianto correlata, hanno svolto un ruolo concausale, quantomeno nell'anticipare la data di insorgenza della malattia e/o della morte, con la conseguenza che, qualora gli odierni imputati avessero adottato le cautele previste dalla legge, ciò sarebbe servito a ridurre la dose di esposizione alle sostanze cancerogene e, pertanto, a posticipare l'insorgenza della malattia e ad allungare la vita dei soggetti deceduti".

Quindi, le tesi sposate dalla sentenza impugnata sul punto si collocano nell'alveo segnato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (tra tutte, Cass. pen. Sez. 4, n. 988 del 11.7.2002, Rv. 227000, Macola) che ha ritenuto corretta, anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologico che mette in crisi la teoria della "dose killer o dosi trigger - teoria della dose trigger, che viene squalificata come frutto di artificio. Nonchè in linea con il principio secondo cui la responsabilità per gli eventi dannosi legati all'inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia, va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero, con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza (cfr. Cass. pen. Sez. 4, n. 38991 del 10.6.2010, Quaglierini e altri, Rv. 248847).

Correttamente sono stati, dunque, esclusi i due assiomi scientifici intorno ai quali gravitano le censure della difesa, e cioè il principio della latenza reale, il cui inizio si fa coincidere con la formazione della prima cellula cancerogena, quale criterio per la corretta determinazione del tempus commissi delicti e la detta teoria della "trigger dose" o dose scatenante, da cui deriverebbe l'irrilevanza delle esposizioni successive all'insorgere del meccanismo patogenetico.

Non vi è stata, infatti, alcuna violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e dei parametri tracciati dalla sentenza "Franzese" (Cass. Pen. Sez. Un. n. 30328 del 10.7.2002) nè omissione radicale del giudizio sulla causalità specifica.

Invero, come osservato dalla sentenza sopra richiamata n. 24997/2012, in tema di omicidio colposo sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione ed il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza (Cass. pen. Sez. 4, n. 22165 del 11.4.2008, Rv. 240517).

Al riguardo, questa Corte in più occasioni (v. la richiamata Sez. Un. n. 30328 del 10.7.2002, Franzese; e successive conformi), nel ripercorrere i fondamenti giuridici della causalità omissiva, ha affermato che la spiegazione degli eventi attraverso il sapere scientifico non significa fare uso solo di leggi universali che sono molto rare, ma anche di leggi statistiche, di rilevazioni epidemiologiche, di generalizzazioni empiriche del senso comune.

La causalità omissiva presenta una complessità particolare perchè si fonda non su fatti materiali empiricamente verificabili, ma su di una ricostruzione logica, che, a differenza di quella commissiva, non può avere una verifica fenomenica.

Il rapporto che si istituisce tra una entità reale, vale a dire l'evento verificatosi, ed un'entità immaginata, la condotta omessa ed il giudizio controfattuale ("contro i fatti": se l'intervento omesso fosse stato adottato si sarebbe evitato il prodursi dell'evento?) serve a ricostruire la sequenza e a fondare la risposta. Tuttavia questa risposta che deve servirsi del sapere scientifico e quindi necessita di una "legge di copertura" non va fondata solo su leggi assolute, ma anche su altre forme di sapere che comportino la possibilità di affermare con logica certezza la riferibilità della condotta omessa all'evento.

Nel caso di specie la Corte territoriale, servendosi delle conclusioni e delle spiegazioni peritali, indica le conoscenze scientifiche attraverso le quali giunge ad affermare che sussiste nesso di causalità tra condotta ed evento anche quando non si può stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, perchè è sufficiente che la condotta abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza. La validità di siffatto ragionamento scientifico è stata sovente apprezzata da questa Corte poichè la riduzione dei tempi di latenza dell'esplodere del tumore incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita. La Corte territoriale ha motivato sia in ordine alla gravità della condotta omissiva, sia in ordine agli effetti dell'esposizione all'amianto e, con argomentazioni logiche, corrette e condivisibili, ha supportato il proprio convincimento, relativo all'effetto utile per evitare il danno alla salute dei lavoratori, del doveroso abbattimento delle polveri attraverso il rispetto delle norme antinfortunistiche che anche all'epoca erano ben conosciute.

12. E' stata condivisa, motivatamente, la validità riconosciuta dal Tribunale al metodo di analisi (indotto necessariamente dall'assenza di dati risalenti all'epoca) basato sulla misurazione ex post con ricostruzione, anche in via deduttiva, della portata dell'esposizione all'amianto e la prevalente attendibilità delle conclusioni del consulente dell'accusa rispetto a quelle del consulente della difesa (pag. 94 sent.) sulla scorta di numerosi elementi documentali e testimoniali (pag. 95 e segg.). La Corte territoriale ha stigmatizzato (pag. 92 sent.), il raggiungimento della prova incontrovertibile della massiccia esposizione alle fibre di amianto dei lavoratori dei Cantieri navali di Palermo (al pari della vicenda concernente lo stabilimento di Marghera della Fincantieri Cantieri Navali Breda s.p.a., alla cui pronuncia n. 33311/2012 la sentenza impugnata fa espresso riferimento alle pagg. 58 e ss.), essendo chiaramente emerso dalla compiuta istruttoria in primo grado "come nello stabilimento si facesse un uso assolutamente indiscriminato di tale materiale con il quale la quasi totalità delle maestranze entrava direttamente o indirettamente (a causa della promiscuità delle lavorazioni) in contatto, senza che, nel corso degli anni fosse stata mai adottata alcuna reale seria misura precauzionale per prevenire il rischio amianto".

E' stata, infatti, operata un'approfondita ricostruzione, con richiamo a quella puntuale e meticolosa operata dal Tribunale e del materiale probatorio (in particolare la consulenza d'accusa del dott. Si. a preferenza di quella della difesa, Co., motivatamente disattesa, come da pagg. 81 e segg. della sentenza di primo grado, e le testimonianze di vari lavoratori tra cui quella di Gr.Fr.: pag. 111 e Ci.Pi.: pag. 115 della sentenza impugnata) riguardante le condizioni di lavoro esistenti nei Cantieri Navali di Palermo e l'esposizione dei lavoratori all'inalazione di rilevanti quantità di fibre di amianto (pagg. 112 precc. e segg.); per non dire della documentazione anche ministeriale a cui hanno attinto i periti e il consulente Si. circa l'utilizzo dell'amianto sino ai primi anni '90 dell'amianto nei Cantieri navali di Palermo (pag. 118).

13. Quanto alle censure sub 3.1.5.1. - 3.1.6.3., non si rinviene alcun travisamento delle dichiarazioni della dr.ssa Be., che ha comunque indicato nel 1990 l'anno di fine dell'esposizione all'amianto "per i cantieri più specializzati nelle riparazioni navali come quello palermitano". Invero, di esse la sentenza impugnata ha tenuto il debito conto, ma alla luce di ulteriori circostanze indicate dal consulente Si. e di quelle contenute nella perizia Me. - Pa., ha motivatamente ritenuto che l'amianto sia stato ampiamente utilizzato nei Cantieri navali di Palermo sino al 1991-1992 (pag. 118).

Sono state smentite le tesi circa l'imprevedibilità dell'evento attesa la piena consapevolezza della specifica pericolosità dell'assunzione per via aerea di microfibre di amianto e della loro correlazione con processi cancerogeni, nota fin dal 1964 e la prevenibilità degli eventi dannosi (pag. 125 e ss.) con richiamo alle sentenze di questa Corte.

Gl'imputati, in quanto dirigenti, erano gravati da una posizione di garanzia derivante dal disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, (in materia di infortuni sul lavoro) ed D.P.R. n. 303 del 1956, art. 4, (in materia di igiene sul lavoro), ove è previsto che i dirigenti devono attuare le misure di sicurezza e di igiene e fornire ai lavoratori i mezzi necessari di protezione, oltre che renderli edotti dei rischi specifici a cui sono esposti. Inoltre, in quanto presenti in stabilimento, erano coloro che avevano maggiore prossimità con i beni giuridici da tutelare e garantire (cfr. Cass. Pen. Sez. 4, 12758/1980, Lorenzini; n. 7404/1981, Sestieri; n. 9234/1983, Diandra; Sez. Un. n. 6168/1989, Iori; Sez. 4, n. 5835/1991, Invernicci). Ne consegue che, in quanto titolari di poteri di vigilanza ed attuazione delle misure di sicurezza ed igiene, nonchè impeditivi anche a costo di interrompere l'attività produttiva (cfr. Cass. pen. Sez. 4, n. 38009 del 10.7.2008, Rv. 242118), avevano una posizione normativa e funzionale di garanzia dell'incolumità dei lavoratori operanti nell'azienda.

Correttamente, quindi, è stata ritenuta l'inottemperanza degl'imputati, quali titolari della predetta posizione di garanzia rispetto ai danni provocati ai propri dipendenti in quanto gestori dello stabilimento, all'onere di adottare serie misure di prevenzione per l'eliminazione o riduzione della polverosità delle lavorazioni (già note all'epoca e necessarie a captare ed eliminare le polveri di asbesto, quali mascherine con filtri speciali ed aspiratori), condotta che avrebbe evitato o ritardato o alleviato le malattie non mortali e evitato o ritardato quelle mortali (tutte dose dipendenti) o allungato la relativa durata, spostandone in avanti l'infausto esito.

Del resto, questa Corte ha affermato sul punto che, in tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata (Sez. 4, n. 988 del 11.7.2002, Rv. 227000). Infatti, in caso di morti da amianto, il datore di lavoro ne risponde, anche quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro (Sez. 4, n. 5117 del 22.11.2008, Rv. 238778, Biasotti ed altri).

14. Circa le censure sub nn. da 3.1.8.1 a 3.1.8.5, in tema di risarcimento del danno, la Corte ha addotto congrua e corretta motivazione a sostegno del rigetto di analoghe doglianze rappresentate in sede di appello (pag. 128 e segg. sent.) laddove ha avallato la decisione del Tribunale relativa al risarcimento dei danni sia morali che patrimoniali (con rinvio al giudice civile per la quantificazione) in favore dei familiari deceduti in conseguenza dei reati commessi dagli imputati e l'irrilevanza in questa sede degli accordi transattivi intervenuti tra gli eredi di A.L., di Te.An. e D.F.G. nonchè gli eredi Ta. e la Fincantieri (pag. 130): con tali accordi transattivi, intervenuti con la Fincantieri, i ricorrenti hanno, con apposita clausola, rinunciato irrevocabilmente "a un'ipotetica azione penale e di costituzione di parte civile nei confronti delle predette Società": tale clausola è stata intesa dai giudici di merito come prevalente, perchè successiva e specifica (nonchè conclusiva), sulla precedente indicazione secondo la quale i ricorrenti "non avranno più nulla a pretendere... dalla Fincantieri, dai suoi legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e preposti...". Siffatta interpretazione all'accordo transattivo costituisce giudizio di merito, incensurabile in questa sede poichè non è ravvisabile alcuna violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o di vizi della motivazione, sicchè correttamente la rinuncia è stata ritenuta essere rivolta solo ed esclusivamente in favore della contraente Fincantieri ma non già degli imputati nei cui confronti non poteva, quindi, essere invocata "nè ai sensi dell'art. 1304 c.c. nè ai sensi dell'art. 1411 c.c.".

Analogamente, con esaustiva ed estremamente puntuale motivazione è stata rilevata la legittimità della costituzione come parte civile dell'INAIL. Questa ha ad oggetto l'azione di regresso di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, vera e propria azione di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., a proposito della quale è stata richiamata la pertinente osservazione della citata sentenza di questa Corte n. 33311 del 2012 laddove ha rammentato che l'INAIL ha l'obbligo imposto dalla legge sopra richiamata di corrispondere "le indennità previste ai lavoratori ed ai loro congiunti in caso di infortunio e malattia contratta sul o in occasione del lavoro, salvo il diritto di agire in regresso, sempre nei casi normativamente previsti, nei confronti dei garanti".

Non meno puntualmente è stata richiamata la pronuncia di questa Corte (Sez. 4, n. 47374 del 3.10.2008, Rv. 241902) secondo la quale in caso d'esercizio dell'azione penale per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (e quindi anche nel caso in esame, per quanto si osserverà infra, sub. 16), l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato.

Nè può trovare ingresso nel procedimento in esame alcun apprezzamento in ordine alla invocata responsabilità dell'INAIL nella produzione dell'evento, trattandosi di tematica del tutto estranea all'oggetto del giudizio e, comunque, come rilevato esattamente dal Giudice a quo, non rivestendo detto Istituto la specifica qualità di "organo di controllo".

Altrettanto corrette sono le motivazioni (pag. 134) svolte (anche con l'ordinanza impugnata in appello) per respingere le analoghe censure alla costituzione di parte civile di Legambiente (titolare di un danno non patrimoniale derivante dal degrado ambientale e quale ente esponenziali del diritto assoluto alla tutela ambientale: Cass. pen. n. 35393 del 2008, Rv. 240788) e delle altre associazioni alle quali è stata giustamente riconosciuta la posizione di danneggiati, attesa la lesione del diritto (e non di un mero interesse legittimo) dalle stesse patito in dipendenza della specifica lesione degli scopi tutelati dall'ordinamento, rispettivamente perseguiti (come quello dell'Associazione Medicina Democratica, di rimuovere o limitare attentati all'integrità fisica e psichica delle persone): la dimostrazione del danno subito, dunque, non abbisogna di prove specifiche, rinvenendosi, piuttosto, dalla stessa conclamata lesione degli scopi delle diverse associazioni, costituite parti civili, quali enti esponenziali della comunità in cui trovasi il bene collettivo oggetto di lesione.

15. Quanto alle singole posizioni sub 3.1.9, si osserva.

15.1. Va premesso che per quel che concerne i capi relativi ai reati di omicidio colposo dichiarati estinti per prescrizione in questa sede e segnatamente quelli di cui ai capi sub 1 ( A., per L.), 2 ( Ar., per L. e C.), 6 ( b., per L. e C.), 19 ( Fe., per L. e C.), 23 ( Gu., per L., C. e Ci.), 28 ( Mi., per L.), 29 ( m., per L.), 30 ( mo., per L.), 35 ( Ro., per L.) la dichiarazione di estinzione, mentre presuppone l'inesistenza di condizioni evidenti per l'assoluzione con formula piena, implica, al contempo, l'obbligo di pronuncia (al pari dei capi per i medesimi reati ancora efficaci), benchè ai sensi dell'art. 578 c.p.p e, cioè, ai soli effetti civili.

Analoghe considerazioni valgono in relazione ai capi relativi ai reati di omicidio colposo dichiarati estinti per prescrizione in appello (capi 12, 14, 16, 32, 37, 38, 39, 42, 47: cioè ci.a., + ALTRI OMESSI ), laddove già la Corte territoriale, in forza del citato art. 578 c.p.p., si è pronunciata ai soli effetti civili.

Ma in tali ultimi casi il ricorso, essendo diretto avverso una pronuncia di improcedibilità per estinzione dei reati per prescrizione, può essere preso in considerazione limitatamente a quelle censure che presuppongono la mancata valutazione di condizioni evidenti per l'assoluzione piena nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2: l'evidenza di tali elementi non è stata però compiutamente rappresentata nè la prova evidente della loro ricorrenza è dato in alcun modo ravvisare, attesa la compiuta e corretta motivazione della sentenza impugnata su ciascuna delle posizioni predette (pagg. 207 e segg.).

Invero, per tutti valgono le considerazioni svolte in via generale, ed in particolare quelle inerenti all'effetto acceleratore delle esposizioni successive all'induzione alla neoplasia che determinerebbe la riduzione del periodo di latenza, che di volta in volta si devono calare nella peculiarità della singola vicenda, come correttamente ha fatto la sentenza impugnata (che ha anche riportato la puntuale scheda storico-lavorativa-clinica, tratta dalla sentenza di primo grado, per ogni persona offesa) ribadendosi, ancora una volta, come le censure dal ricorso svolte nell'ambito delle rispettive posizioni tendano inammissibilmente ad una rinnovata valutazione del materiale probatorio.

Seguendo, comunque, l'impostazione del ricorso nella sua parte "speciale", si esaminano sommariamente le singole posizioni di omicidio colposo ancora efficaci e quelle per le quali è intervenuta la prescrizione in questa sede, confrontandole con le argomentazioni della sentenza impugnata e cercando di evitare, per quanto possibile, superflue ripetizioni.

- A.L. (capo 1 - ascritto a L. - pag. 165 ricorso e pag. 141 e ss. sent.). Il ricorrente richiama integralmente i motivi di appello, dolendosi della reiezione di essi da parte della Corte territoriale.

Orbene, premesso che la Corte ha fornito adeguata risposta ai quesiti posti con l'atto di appello, si devono ribadire le argomentazioni sovra esposte in ordine alla circostanza che non può pretendersi che la diagnosi della patologia riscontrata (carcinoma squamoso) fosse condizionata al rinvenimento di riscontri obiettivi (ovvero corpuscoli e/o fibre di asbesto) come quello costituito dall'esame immunoistochimico, e ciò in conformità dei principi espressi da questa Corte di legittimità, nonchè le considerazioni in ordine alla incidenza non esclusiva, bensì sinergica, nella malattia de qua di cause alternative come il fumo, ritenendosi irrilevanti ed inconsistenti le controdeduzioni difensive svolte al riguardo.

Ancora, a fronte delle doglianze difensive relative alla cessazione dell'esposizione all'amianto sin dal 1970, dalla sentenza si evince, fra l'altro, che furono gli stessi consulenti della difesa ad ammettere che l' A. frequentò il Cantiere anche dopo il 1970 (al L., infatti, è contestato il periodo in cui ricoprì la carica dirigenziale del Cantiere negli anni 1979-1982 come da imputazione); e "sulla base degli accertamenti svolti dai periti" è stato ritenuto che l'attività della persona offesa come istruttore di manodopera a bordo delle navi si protrasse (pag. 144 sent.) fino al 1983. La tesi dell'ininfluenza del periodo di esposizione all'amianto nell'arco temporale in cui il L. ricoprì l'incarico dirigenziale dei Cantieri navali anche qui cade in forza della tesi che qualifica il carcinoma come patologia dose-correlata, sicchè tutte le esposizioni all'amianto hanno rilevanza causale, e la persistenza all'esposizione all'amianto anche dopo l'insorgenza della malattia vale a ridurne il periodo di latenza, accelerandone gli effetti lesivi.

- AR.Mi. (capo 2 -ascritto a L. e C. - pag. 174 ricorso; pag. 145 sent.).

Anche in questo caso i ricorrenti hanno ribadito censure già svolte in appello riproducendole in parte, ma la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha dato conto con argomentazioni ampie e logiche e alla luce del parere INAIL e di quanto riferito dalla dr.ssa Be. in sede dibattimentale, dell'esposizione diretta, protrattasi per tutta la prestazione lavorativa, all'amianto della persona offesa (con mansioni di calderaio, poi evolutosi in carpentiere con attività di coibentazione e scoibentazione che implicava il contatto con rivestimenti termoisolanti e fono assorbenti in cui era impiegato l'amianto) e ciò indipendentemente dalla sostituzione delle caldaie a vapore solo sulle navi di nuova costruzione (sulle quali, appunto, vi fu l'installazione di motori diesel in luogo di quelli a vapore pregressi), dal momento che l'amianto, secondo quanto rilevato dalla sentenza impugnata (pag. 151), "come ammesso dagli stessi consulenti della difesa continuò ad essere presente fino ai primi anni '90 sui rivestimenti dei tubi, delle valvole, ed anche sulle "parti importanti" dei nuovi motori a diesel e di ogni altra superficie destinata al surriscaldamento".

Anche in questo caso è stata ribadita la correlabilità anche del carcinoma polmonare all'esposizione professionale all'amianto con esclusione di fattori causali alternativi nonchè la con divisibilità della metodologia diagnostica seguita dai periti sull'esame delle risultanze cliniche e sull'anamnesi lavorativa del soggetto, con il richiamo alla relazione del dr. Si. che si è rifatta al Consensus Rerport di Helsinki circa la non efficacia risolutiva ed attendibile, nel caso di specie, dell'analisi dell'espettorato e del liquido del lavaggio bronco alveolare.

- b.g. (capo 6 -ascritto a L. e C.- carcinoma al polmone sinistro- pag. 188 ricorso; pag. 163 e ss.

sent.).

I ricorrenti riproducono integralmente i motivi di appello e sostengono che si era verificata una "confusione probatoria" circa l'identificazione della persona offesa.

Ma la Corte ha, con congrua motivazione, sgomberato il campo da ogni "confusione" probatoria circa l'identità della persona offesa causata, al limite, da indicazioni non corrispondenti con i dati ufficiali (nato a (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS)) tratti dal primo giudice dall'elaborato del consulente B., che ha così corretto le erronee indicazioni dei periti, riportando, altresì, i dati clinici tratti dagli accertamenti compiuti nella perizia Me. - Pa. ed escludendo fattori alternativi, quale il fumo, nell'eziologia della malattia tumorale. Sono state ancora una volta richiamate le considerazioni svolte in ordine alla infondatezza delle doglianze relative alla contestazione della condivisa tesi della dose-dipendenza, all'impossibilità di stabilire il momento di avvio del meccanismo patogenetico e all'irrilevanza delle eventuali esposizioni successive a tale momento.

Il giudice di primo grado accertò che il b. lavorò presso la Fincantieri sotto la gestione C. per un periodo superiore a sei mesi e quindi sufficiente a far configurare la responsabilità di tale imputato in conseguenza della condivisa teoria eziologica della malattia tumorale della dose-dipendenza, sicchè tutte le esposizioni hanno rilevanza causale rispetto alle lesioni patite sia sotto il profilo del rischio d'insorgenza del carcinoma la cui crescita è direttamente proporzionale all'esposizione cumulativa all'amianto sia dell'effetto acceleratore degli effetti lesivi e della riduzione del periodo di latenza, della persistenza dell'esposizione dopo l'insorgenza della malattia.

- BO.Fe. (capo 8 -ascritto a L.- pag. 195 ricorso; pag. 176 sent.).

Il carcinoma polmonare che portò alla morte il Bo. risulta essere stato eziologicamente correlato all'esposizione all'amianto durante la sua attività presso la Fincantieri come pontista, attesa anche la presenza di fibrosi polmonare emersa dai referti radiologici della Prof.ssa Mu. (fibrosi di cui non è certo indispensabile l'indicazione dell'esatta ubicazione), con irrilevanza dell'assenza di placche pleuriche. Anche qui sono stati esclusi fattori alternativi causali. Anche qui sono state richiamate le considerazioni svolte in ordine alla infondatezza delle doglianze relative alla contestazione della tesi della dose-dipendenza, dell'impossibilità di stabilire il momento di avvio del meccanismo patogenetico e dell'irrilevanza delle eventuali esposizioni successive a tale momento. A fronte di ciò il ricorrente insiste nelle sue censure disattese in appello assieme ai principi generali enunciati dai consulenti tecnici della difesa: ma è chiara in tal caso, ancora una volta, la sostanziale aspecificità delle doglianze.

- ca.fr. (capo 9 -carcinoma polmonare- ascritto a L.- pag. 197 ricorso; pag. 182 sent.).

A nulla rileva che al momento dell'elaborato peritale, di data 7.6.2003, non fosse ancora noto il decesso del ca., avvenuto il (OMISSIS): certo è che la Corte territoriale, sulla scorta delle conclusioni dei periti hanno ricondotto la malattia da cui era risultata affetta tale persona offesa, cioè il carcinoma polmonare o meglio la recidiva polmonare con sospetta metastasi epatica da cui poi derivò il decesso, all'esposizione all'amianto nel corso della sua lunga attività lavorativa, escludendo che vi sia stata una interruzione del nesso causale tra esposizione e malattia (pag. 187 sent.) o l'efficacia causale di fattori alternativi quali il fumo ovvero, nel caso di specie, altra malattia (silicosi polmonare) di cui il ca. sarebbe stato affetto. La Corte è giunta a tali conclusioni sulla scorta delle indagini peritali che ha condiviso: i diversi dati rappresentati in ricorso costituiscono elementi implicitamente superati sia dai periti sia dalla Corte che non abbisognano, secondo quanto precisato nella premessa generale, di specifica motivazione circa la ritenuta loro irrilevanza. Del pari non determinanti sono le ulteriori doglianze rappresentate dal ricorrente che ripetono, ancora una volta, le tesi - già confutate - dell'esistenza di fattori alternativi eziologici e quelle concernenti l'insorgenza della malattia e l'irrilevanza delle esposizioni successive ad essa.

- CA.AN. (capo 10 - mesotelioma pleurico- ascritto a L.- pag. 200 ricorso; pag. 189 sent.).

A fronte delle richiamate osservazioni in tema di diagnosi del mesotelioma, svolte dal consulente della difesa, dr. B., la Corte territoriale ha rilevato ancora una volta che la tesi difensiva, correlata a quella della cd. "trigger dose" cioè della dose innescante con irrilevanza causale delle successive esposizioni, secondo la quale l'eccezionale periodo di latenza della malattia (52 anni) dovrebbe escludere la responsabilità del L., si basava su orientamenti scientifici ormai superati a favore della cd. teoria multistadio della cancerogenesi, la cui valenza, come già rilevato, può dirsi ampiamente riconosciuta, oltre che nella comunità scientifica, negli indirizzi giurisprudenziali espressi da questa Suprema Corte.

E' stato, infatti, ritenuto acclarato che il processo di formazione della patologia cancerogena (valevole sia per il carcinoma che per il mesotelioma) si sviluppa con un'evoluzione a più stadi, la cui progressione è determinata dalle successive esposizioni al fattore cancerogeno.

E' stata, inoltre, ritenuta scientificamente accertata l'esistenza di una stretta correlazione tra entità dell'esposizione cumulativa ad amianto e risposta tumorale, sicchè - in assenza di risultanze istruttorie che consentano di formulare una concreta e specifica ipotesi causale alternativa- il mesotelioma contratto da un soggetto professionalmente esposto, può essere stato senz'altro causato dalla relativa esposizione cumulativa, non frazionabile proprio per la sua complessiva e unitaria valenza patogenetica.

Ne consegue, secondo la teoria predetta, che non sono determinanti i tempi d'insorgenza della malattia, bensì qualsiasi frazione della suddetta esposizione cumulativa che abbia provocato l'anticipazione del letale esito del mesotelioma. E' stata ritenuta irrilevante, come ancora in precedenza osservato, l'assenza di analisi strumentali (immunoistochimici) ai fini della diagnosi della malattia, correttamente effettuata dai periti sulla base della anamnesi lavorativa della persona offesa e sull'attenta analisi della documentazione clinica.

E' stato, inoltre, correttamente evidenziato che l'esposizione ad amianto persistette per tutta la durata dell'attività lavorativa e, quindi, anche oltre il 1970, allorchè (fino al 1981) la persona offesa fu addetta a funzioni di guardia fuoco nella stazione antincendio, attesa la globale diffusione delle polveri di amianto in tutto l'ambiente lavorativo, con conseguente responsabilità del L. che rimase alla direzione fino al 1982.

La riproposizione non solo delle tesi propugnate in sede di appello ma anche il richiamo di specifiche frazioni di emergenze istruttorie addotte a sostegno degli argomenti difensivi a fronte del loro diverso apprezzamento da parte dei giudici di merito rappresenta il persistente tentativo, reiterato in ogni occasione ed in relazione alle varie posizioni esaminate, di riproporre valutazioni del materiale probatorio che sono state disattese con motivata adesione ad un globale percorso logico scientifico che trova in altri supporti ed emergenze istruttorie, ed in particolare "nell'attento lavoro dei periti e dei consulenti dell'accusa" le ragioni della sua affidabilità. - D.F.F. (capo 15 -mesotelioma pleurico- per il quale sono stati condannati L. e C. - pag. 226 ricorso; pag. 231 sent.).

La Corte ha richiamato, a fronte dei motivi di appello, tutte le argomentazioni di carattere generale sopra esposte circa la natura multistadio della malattia, la sua derivazione dall'attività lavorativa presso il Cantiere (meramente ipotetica essendo la pregressa attività altrove svolta dal lavoratore), l'affidabilità delle conclusioni peritali, la correttezza della diagnosi benchè non strumentale (senza, cioè, l'esame immunoistocistico) e l'ininfluenza del tempo d'innesco, essendo rilevante - per la predetta teoria della natura multastadio della cancerogenesi - una qualsiasi frazione dell'esposizione cumulativa che abbia provocato l'anticipazione dell'esito letale del mesotelioma, come tale imputabile ai soggetto che avesse omesso di fare quanto poteva e doveva per evitare che si verificasse detta esposizione (cfr. la posizione di CA. A. richiamata dal ricorrente). Anche qui le argomentazioni difensive opposte alla motivazione della sentenza impugnata si risolvono nella pertinace riproposizione delle proprie tesi difensive accompagnate da notazioni del tutto generiche ed inconsistenti.

- DO.Um. (capo 17 -carcinoma polmonare- ascritto a L. e C. -pag. 230 ricorso; pag. 247 sent.).

A fronte delle reiterazione delle posizioni difensive, anche in questa sede riproposte, la Corte territoriale, nell'evidenziare l'irrilevanza dell'attività lavorativa svolta prima dell'assunzione presso la Fincantieri, ha chiarito che le mansioni di calderaio, proseguite nel reparto Carpentieri, svolte dal Do. - al pari di quanto osservato in ordine alla posizione di Ar.Vi.- implicavano la maggiore esposizione all'amianto e, sulla scorta degli accertamenti ed analisi svolte dai periti (a nulla rilevando, evidentemente, le 2 biopsie polmonari di esito negativo alle quali accenna il ricorso), che la malattia doveva essere ricondotta esclusivamente all'esposizione all'amianto, nonchè ribadito, ancora una volta, l'irrilevanza della data d'insorgenza del mesotelioma attesa l'adesione alla teoria multistadio della cancerogenesi.

- FE.Gi. (capo 19 -carcinoma polmonare- ascritto a L. e C., pag. 233 ricorso pag. 262 sent.).

Anche per questo caso la Corte, nell'evidenziare l'irrilevanza dell'attività lavorativa svolta prima dell'assunzione presso la Fincantieri, ha condiviso le conclusioni della Prof.ssa Mu. che aveva ritenuto la riconducibilità del carcinoma polmonare all'esposizione all'amianto anche in considerazione dei riferimenti contenuti nei referti radiologici e riportati nel suo elaborato, e ciò a prescindere dal riscontro costituito dalle placche pleuriche e richiamando, ancora una volta, le considerazioni relative all'esclusione di fattori eziologici alternativi in via esclusiva, attesa l'efficacia sinergica del tabagismo, l'infondatezza delle doglianze, anche qui riproposte, relative alla contestazione della tesi della dose dipendenza e dell'impossibilità di stabilire il momento di avvio del processo patogenetico ed ha escluso la sussistenza di elementi cui ancorare l'ipotesi difensiva dell'insorgenza della malattia in epoca antecedente, allorchè il Ferrara esercitava l'attività di pescatore. Ma i ricorrenti persistono ancora nelle loro tesi criticando, tra l'altro, l'omessa spiegazione del mancato rinvenimento dell'amianto nei pezzi esaminati in sede di biopsia: ma ciò non abbisognava di specifica spiegazione, attesa la prevalenza accordata dalla Prof.ssa Mu. ai referti radiologici da cui è stata tratta la presenza di una patologia benigna pleurica che, assieme al carcinoma squamoso che condusse alla morte il Fe., era da ricondurre -sulla scorta di tutti i dati clinici e dell'anamnesi lavorativa- all'esposizione all'amianto.

- GU.Ca. (capo 23 - mesotelioma pleurico- ascritto a L., C. e Ci. -pag. 239 ricorso; pag. 277 sent.).

Era la moglie di un dipendente della Fincantieri, N.A.: la malattia che aveva colpito la donna era derivata dall'esposizione alle fibre di amianto portate a casa dal marito ed in particolare dall'esposizione derivante all'abituale lavaggio da parte della Gu. degli indumenti di lavoro del coniuge.

I ricorrenti pongono in dubbio la diagnosi della malattia in questione contestando la tesi della non necessità di effettuazione delle prove immunoistochimiche; rilevano la contrapposizione degli esami (effettuati nel 91-92, mentre la diagnosi di mesotelioma risaliva ad ottobre 1997) ed in particolare dell'esame istologico su biopsia pleurica e di quello della rilettura dei vetrini da parte della Prof.ssa Ri..

I ricorrenti, inoltre, rilevano l'assenza di prova del trasferimento delle fibre di amianto a casa da parte del marito della deceduta e se la medesima si occupasse del lavaggio delle tute da lavoro, se svolgesse attività lavorativa fuori del proprio domicilio e fosse esposta all'azione dell'amianto e se presso la casa familiare vi fossero fonti di esposizione all'asbesto. Osservano come, attesa l'assenza di ogni informazione circa l'inizio e la durata della convivenza coniugale, non era possibile ritenere la responsabilità di tutti e tre gl'imputati, atteso il periodo in cui gli stessi ricoprirono l'incarico di dirigenti dei Cantieri.

La Corte, ha sul punto fornito una congrua motivazione che non viene meno in radice a seguito delle ulteriori critiche svolte dai ricorrenti: non è provato che anche la tuta del marito della vittima fosse stata in concreto sistematicamente affidata per il lavaggio a ditte esterne, come emerge dalla deposizione del teste Gr..

Inoltre, dalla data di nascita della donna (1948) e da quella del suo decesso (2007 = 59 anni di età), si evince che per quasi tutto il periodo lavorativo del marito, (che si snodò dal 1957 al 1994, abbracciando tutti gli anni in cui furono preposti alla dirigenza del Cantiere i ricorrenti, tra il 1979 e 1994), certamente la donna fu esposta alle fibre di asbesto trasportate in casa dal consorte e correttamente sono stati ritenuti irrilevanti l'inizio della convivenza coniugale e l'individuazione del tempo d'innesco della malattia, e ciò ancora in ossequio alla condivisa teoria scientifica dell'esposizione cumulativa.

- MI.Lu. (capo 28 -mesotelioma peritoneale- ascritto a L. -pag. 249 ricorso, benchè non richiamato nell'indice, e pag. 303 sent.; commesso il (OMISSIS)).

Anche qui il ricorrente ribadisce pedissequamente le censure espresse in appello dolendosi della mancata risposta sul tema della compatibilità logica della tesi della presunta rilevanza delle eventuali esposizioni successive a quelle determinanti l'avvio del meccanismo patogenetico.

Ma la Corte ha richiamato la posizione di CA. e le argomentazioni ivi svolte avendo il Mi. svolto le medesime mansioni di calderaio, ribadendo ulteriormente l'accoglimento della tesi della dose-dipendenza che rendeva irrilevante l'epoca d'insorgenza della malattia anche se retrodatata di molti anni.

Ancora una volta le due tesi scientifiche si fronteggiano invano attesa la decisa e motivata preferenza accordata dalla Corte territoriale a quella della genesi multistadio del mesotelioma.

- m.U. (capo 29 -mesotelioma pleurico- ascritto a L. - pag. 251 ricorso e pag. 308 sent.).

Il ricorrente richiama anche in questo caso i rilevi svolti circa la posizione di CA. e Mi., e la critica alla tesi della rilevanza di ciascuna frazione all'esposizione, ribadendo la teoria multistadio della cancerogenesi e contestando quelle stesse censure oggi sommariamente reiterate dal ricorrente che si duole della mancata effettuazione delle prove immunoistochimiche.

Ma la Corte ha al riguardo rilevato che alla diagnosi di mesotelioma, la cui causa era da ricondurre di per sè all'esposizione all'amianto, si giunse sulla scorta anche di un esame istologico su biopsia pleurica che non lasciava spazio a dubbi di sorta.

- MO.Vi.Um. (capo 30 -carcinoma polmonare -ascritto a L. -pag. 252 ricorso e pag. 313 sent.).

Il ricorrente contesta la riconducibilità all'amianto del carcinoma diagnosticato sulla scorta di una rx del 1989 richiamando, al riguardo, le conclusioni sul punto del consulente del P.M.. Si duole, altresì, della mancata considerazione dei rilievi del Prof. c. riferiti ad altra p.o.; della necessità ai fini diagnostici di ben altre indagini; dei successivi accertamenti del 1997 che avevano escluso l'esistenza della patologia, delle placche pleuriche e/o di altri segni di esposizione; del fatto che neppure i periti avevano affermato la ricorrenza dell'asbestosi polmonare; dell'esito negativo della biopsia effettuata; del tabagismo della persona offesa.

Contesta, inoltre, la tesi della rilevanza causale di tutte le esposizioni all'amianto. Si tratta, anche in questo caso, della sostanziale reiterazione di doglianze alle quali ha fornito adeguata risposta la Corte territoriale che il ricorrente mostra di non condividere: invero il giudice d'appello ha ribadito l'irrilevanza del periodo di latenza, la sussistenza della concomitante patologia di asbestosi e la sinergia causale del fumo, nonchè l'infondatezza della contestazione della tesi della dose-dipendenza, sottolineando ancora una volta come il carcinoma sia una patologia dose-correlata sicchè tutte le esposizioni all'amianto hanno rilevanza causale rispetto alle lesioni patite.

- PA.Sa. (capo 33 -mesotelioma pleurico- ascritto a L., C. e Ci.- pag. 255 ricorso e pag. 327 sent.).

Anche qui i ricorrenti ripropongono le medesime censure svolte in relazione alla posizione della p.o. CA. e si dolgono della preferenza accordata alle tesi dei periti e consulenti tecnici del P.m. rispetto a quelle del prof. c. e dott. B. in ordine alla non necessità degli esami immunoistochimici ai fini della correttezza della diagnosi e della mancata considerazione di talune osservazioni svolte con l'atto di appello.

Ma anche in questo caso non può che rilevarsi come la Corte territoriale abbia ineccepibilmente ritenuto corretta la diagnosi, affermando la certezza della dipendenza della malattia dall'esposizione all'amianto - dovuta all'attività con varie mansioni nei cantieri navali svolta dalla persona offesa- nonchè l'irrilevanza dell'assenza di riscontri diagnostici e dell'errore della Prof.ssa Mu. nella rilettura dei vetrini attribuiti alla p.o. mentre erano di Pa.Sa. (pag. 334 sent.), atteso il contesto di una evidente confusione di dati. Analogamente è stata con adeguata motivazione ritenuta l'infondatezza della tesi di una diversa sede primitiva del tumore e l'infondatezza delle censure della tesi della dose-dipendenza, dell'impossibilità di stabilire il momento dell'insorgenza del meccanismo patogenetico e dell'irrilevanza di eventuali esposizioni successive a tale momento.

- PI.Pr. (capo 34 -asbestosi polmonare- ascritto a L.- pag. 259 ricorso e pag. 335/336 sent.).

Il ricorrente contesta, ancora una volta, anche sotto il profilo scientifico-medico, le argomentazioni addotte dalla Corte in ordine alla diagnosi di asbestosi polmonare formulata dai periti sulla scorta degli esiti della TAC, all'esclusione della plausibilità della tesi difensiva della ricorrenza delle sole placche pleuriche e della rilevanza dell'assenza di accertamenti diretti al rinvenimento di corpuscoli di asbesto nonchè al richiamo delle conclusioni della sentenza di primo grado circa la causa della broncopatia riconducibile al tabagismo della p.o.. Ribadisce i dubbi sollevati con l'atto di appello circa la causa della morte accertata sulla scorta del parere dell'INAIL redatto in assenza di nuovi accertamenti dopo quelli strumentali risalenti a 7 anni prima.

La Corte territoriale ha adeguatamente risposto alle medesime doglianze laddove ha richiamato, condividendole, le conclusioni peritali che hanno univocamente interpretato la complessa diagnosi formulata all'atto di dimissioni dall'ospedale il 5.10.1996 come conclamata asbestosi polmonare con pacche pleuriche e rilevato l'equivocità delle circostanze addotte con l'atto di gravame (pag.

342 sent.). Il parere medico-legale dell'INAIL in data 1.7.2004, in base al quale è stata individuata la causa della morte, è stato correttamente utilizzato dalla Corte ai fini predetti, non essendovi ragioni concrete che potessero inficiare la validità del detto parere, a nulla rilevando il decorso della malattia dopo le dimissioni predette.

- RO.Na. (capo 35 -carcinoma polmonare- ascritto a L.- pag. 263 ricorso e pag. 343 sent.).

Il ricorrente, ribadendo le tesi sostenute in appello, contesta le contraddizioni informative della perizia rispetto alla consulenza B., traendone la deduzione che i periti non avevano valutato tutti i dati clinici da cui desumere la pretesa correlazione della malattia all'amianto. Afferma, altresì, l'apparenza della motivazione e l'illogicità della tesi dell'incidenza causale di tutte le esposizioni all'amianto, anche di quelle successive all'insorgenza della malattia anche in presenza di un periodo di latenza di 50 anni.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'accertamento della malattia che portò al decesso la p.o. (carcinoma polmonare) è stata ritenuta eziologicamente correlata all'esposizione all'amianto dal perito Prof. Me.: nulla consente di ritenere che in sede peritale non sia stato tenuto conto di tutti i dati clinici a disposizione, nè è stata spiegata la rilevanza e decisività del ricovero presso l'ospedale di Ragusa del luglio 1998 ignorato dal perito ma che la Corte menziona: invero la tesi della diversa sede d'insorgenza del tumore tratta dal certificato di dimissioni dal detto Ospedale è stata rappresentata come ipotetica e superata, comunque, dall'obiettiva esistenza del carcinoma polmonare con metastasi ossee. Quanto alle ulteriori censure che ribadiscono la contestazione della tesi della dose-dipendenza e della irrilevanza delle esposizioni successive all'insorgenza della malattia, la Corte ha, a sua volta, richiamato -correttamente- le considerazioni svolte sul punto.

- T.A. (capo 36 -mesotelioma pleurico- ascritto a L. e C. - 267 ricorso e pag. 347 sent.).

A fronte della corretta motivazione della Corte territoriale che ha anche qui ribadito le tesi condivise sul nesso causale e la colpa, sulla correttezza della diagnosi effettuata, sul l'irrilevanza dell'assenza degli esami immunoistochimici attesa la conclamata eziologia del mesotelioma pleurico dall'esposizione all'amianto, sull'irrilevanza dell'epoca d'insorgenza della malattia sulla scorta della condivisa teoria multistadio della cancerogenesi, anche in questo caso i ricorrenti persistono nel ribadire, ancora una volta, la mancanza di esami immunoistochimici ai fini della corretta diagnosi, l'inspiegabile preferenza accordata alle tesi sostenute dai periti e consulenti del P.M. rispetto a quelle del Prof. c. e Dott. B., le censure alla tesi della rilevanza causale delle esposizioni all'amianto successive a quelle determinanti l'insorgenza della malattia con richiamo alle osservazioni svolte in ordine alla posizione della p.o. CA. e l'eccezionale periodo di latenza della malattia pari a 53 anni. Si tratta della consueta contrapposizione tecnico-teorica in ordine alla quale si richiamano le osservazioni sopra svolte nella parte generale.

- D.G.A. (capo 48 -asbestosi polmonare- ascritto a L., C. e Ci.- pag. 289 ricorso e pag. 415 sent).

Anche qui, a fronte della corretta e motivata valutazione effettuata dalla Corte territoriale della documentazione sanitaria e delle risultanze istruttorie ai fini della diagnosi di asbestosi polmonare (e non già di fibrosi polmonare, come ritenuto dalla difesa) tratta sulla scorta della relazione INAIL (benchè formulata secondo il criterio della "presunzione legale d'origine"), del logico collegamento dell'asbestosi polmonare con l'amianto per effetto dell'attività lavorativa svolta dalla p.o. nel Cantiere navale e dell'assenza di cause alternative della malattia, i ricorrenti insistono nel contestare la lettura degli atti clinici, assumendo che la Corte territoriale aveva ignorato la tesi dell'origine multicausale della fibrosi polmonare di cui alla deposizione del Prof. Ma. ed il rilievo del Prof. c., secondo il quale la fibrosi polmonare idiopatica presenta quadri radiografici simili a quelli dell'asbestosi e rilevano che nel certificato necroscopico non vi è traccia della malattia in contestazione, come ritenuto dalla Corte territoriale.

Anche in questo caso valgono le argomentazioni svolte nella parte generale a proposito della valutazione degli elementi offerti dalle parti, non trascurandosi di rilevare che del certificato necroscopico (che non pare sia stato richiamato nell'atto di appello) non risulta espressa menzione nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 424 e ss.) la quale ha solo valutato la complessa diagnosi contenuta nella relazione clinica del 23.4.2003 in occasione del ricovero del D.G. presso l'Ospedale Cervello, dalla quale emergevano vari sintomi propri dell'asbestosi, e richiamato, altresì, l'esito di due TAC dalle quali si traevano elementi che conducevano alla patologia dell'asbestosi e non già alla fibrosi, sicchè si deve ritenere che tutte le circostanze segnalate dalla difesa (peraltro riprodotte integralmente nel ricorso), siano state considerate e valutate negativamente dal Giudice a quo.

- IL.Mi. (capo 50 -mesotelioma pleurico- ascritto a L. e C. - pag. 295 ricorso e pag. 433 sent.).

Anche in questo caso i ricorrenti insistono nella teoria della dose "trigger" e sostengono che l'insorgenza della malattia, di pacifica diagnosi, doveva farsi risalire, tenuto conto del periodo di latenza, agli anni '60 e, cioè, ad epoca precedente all'assunzione da parte degli imputati dell'incarico dirigenziale. Ma la Corte territoriale ha correttamente riaffermato, a fronte di analoghe doglianze rappresentate in appello, la teoria della genesi multistadio del mesotelioma pleurico e quindi della rilevanza di qualsiasi frazione dell'esposizione cumulativa all'amianto che abbia provocato l'anticipazione dell'esito letale della malattia come tale imputabile, ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. al soggetto che abbia omesso di fare quanto poteva e doveva per evitare che si verificasse tale frazione di esposizione con la conseguente irrilevanza della retrodatazione eventuale dell'insorgenza della malattia.

- IN.Gi. (capo 51 -mesotelioma pleurico- ascritto a L. e C. - p. 297 ricorso e pag. 438 sent.).

I ricorrenti, nel ribadire le censure svolte nell'atto di appello, e quindi sia quella relativa alla contestazione dell'esposizione all'amianto nel corso dell'attività lavorativa prestata nei Cantieri navali sia quelle relative alla critica della genesi multistadio del mesotelioma e alla irrilevanza delle esposizioni successive al momento d'insorgenza, tenuto conto del periodo di latenza pari a 50 anni, non tengono in alcun conto le corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale laddove ha puntualmente risposto a tutte le doglianze predette.

Infatti ha ineccepibilmente sostenuto che la p.o. fu esposta all'amianto durante l'attività lavorativa nei Cantieri ivi comprese le mansioni di impiegato tecnico-capo pontista da ultimo ricoperte avendo la Corte rilevato che l' In. si era occupato in tale veste anche dell'organizzazione e del controllo del lavoro di montaggio e smontaggio dei ponteggi, sicchè le mansioni erano state anche in tal caso svolte a bordo delle navi a stretto contatto con maestranze impegnate in lavorazioni a rischio-amianto. La Corte ha, fra l'altro, evidenziato anche in questo caso l'irrilevanza dell'eventuale insorgenza del mesotelioma pleurico, di certa diagnosi, in epoca precedente all'assunzione delle funzioni dirigenziali da parte degli imputati, riaffermando la teoria della genesi multistadio della malattia in questione e richiamando le osservazioni svolte, in tema di nesso causale e colpa, a proposito della posizione della p.o. CA..

- TR.An. (capo 60 -mesotelioma pleurico- ascritto a L., C. e Ci.- pag. 314 ricorso e pag. 474 sent.).

I ricorrenti, nel richiamare le considerazioni svolte in relazione alla posizione della p.o. CA., ribadiscono la tesi alla quale hanno aderito della dose "trigger" e definiscono come apodittiche le affermazioni della Corte territoriale in ordine alla certa inalazione di polveri di amianto da parte del Tr.

nonostante ciò dovesse escludersi negli anni successivi al 1985 per via delle migliorate condizioni dell'ambiente di lavoro e delle mansioni di tracciatore svolte.

Ma deve riconoscersi come la Corte territoriale abbia, con corretta ed adeguata motivazione, rilevato che la persona offesa era stata esposta all'amianto durante tutta l'attività lavorativa prestata nei Cantieri pur svolgendo mansioni di tracciatore navale che comportavano un diretto contatto con il materiale nocivo. E' stata anche in questo caso ribadita l'irrilevanza dell'assenza di riscontri diagnostici ed in particolare dell'esame immunoistochimico ai fini della correttezza della diagnosi di "mesotelioma pleurico" nonchè la dipendenza della morte da tale malattia secondo quanto evinto dai periti dalla documentazione sanitaria esaminata (tra cui l'istologia pleurica del 2001 con esito inequivocabile: "mesotelioma pleurico maligno epitelioide"). Infine, la Corte ha richiamato le ineccepibili considerazioni svolte in tema di colpa e nesso causale in relazione alla della posizione della p.o. CA. e riaffermato, ancora una volta, la condivisa teoria della genesi multistadio della cancerogenesi e dell'irrilevanza dell'epoca d'insorgenza della malattia.

15.2. Il decorso del termine prescrizionale già in primo grado (prevalentemente prima della richiesta di rinvio a giudizio o prima del dibattimento o prima della chiusura di esso), per i reati (quasi tutti di lesioni personali colpose), su cui sono state comunque svolte censure in ricorso, in danno di AV.Sa. (capo 3), + ALTRI OMESSI in ordine ai quali la Corte ha pure, benchè non fosse necessario, svolto meticolose argomentazioni per rilevare l'infondatezza degli appelli proposti dai medesimi, esime da qualsiasi ulteriore controdeduzione specifica nel merito, non risultando anche per questi casi dagli atti, nonchè alla stregua delle osservazioni sopra svolte in via generale, la prova evidente della ricorrenza di condizioni per l'assoluzione piena ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2.

Infatti i limiti entro i quali è consentito l'esame delle doglianze rappresentate sono quelli ripetutamente posti in evidenza dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha affermato che, una volta dichiarata la prescrizione dal giudice di merito, il ricorso per cassazione non può tendere all'annullamento della sentenza per vizio di motivazione, ma solamente, e solamente attraverso l'esame della sentenza, all'accertamento della sussistenza delle condizioni evidenti per il proscioglimento nel merito e ciò in applicazione dell'art. 129 c.p.p.. La ratio di questo costante indirizzo sta nel fatto che, nell'ottica del legislatore, la causa di estinzione incide negativamente sull'esercizio della giurisdizione, sicchè, una volta rilevata la presenza di una causa estintiva, al giudice, a meno che non vi sia rinuncia alla prescrizione o all'amnistia, non resta che il potere/dovere di accertare ciò che l'ordinamento giuridico penale esige, e non può non esigere che si accerti in ogni caso, di accertare, cioè, se risultino dalla sentenza impugnata le condizioni evidenti per il proscioglimento nel merito.

Del resto, null'altro è da osservare al riguardo, non essendo operativa sul punto nemmeno la disposizione di cui all'art. 578 c.p.p. che presuppone una condanna intervenuta in primo grado o in appello.

16. Quanto alla censura sub 3.1.10, è corretta la motivazione addotta dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2 nel caso di verificazione di malattia professionale (pag. 495 e ss.).

La difesa ha richiamato in ricorso la differenziazione contenuta nel D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 3 (in materia di assicurazione obbligatoria), l'art. 590 c.p., comma 3 e la parte motiva della sentenza della Corte Cost. 232/1983 in relazione alla ritenuta manifesta inammissibilità dell'illegittimità costituzionale dell'art. 437 c.p. (che richiama il concetto di "infortunio", oggettivamente diverso da quello di "malattia" e come tale insuscettibile dell'interpretazione estensiva di cui infra) per sostenere che la distinzione operata dal legislatore tra infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte o inabilità permanente o temporanea assoluta o parziale, e malattia professionale - della quale tacciono l'art. 590 c.p., comma 3 (a differenza dell'art. 590 c.p., comma 5 medesimo relativo alla procedibilità d'ufficio), nonchè l'art. 589 c.p., comma 2, escludeva l'applicabilità dell'aggravante laddove fossero insorte malattie professionali.

Il ricorso non menziona la lontana ed isolata sentenza di questa Corte (Sez. 4, n. 9981 del 12.3.1987, Rv. 176695, che, però, non argomenta in alcun modo il principio di restrittiva interpretazione di applicabilità dell'aggravante de qua in essa affermato) il cui orientamento era sostanzialmente quello espresso dalla predetta censura.

Ma l'interpretazione offerta al riguardo non è condivisibile per ragioni sia di ordine sistematico, sia di conformità al principio costituzionale di ragionevolezza.

Infatti, pur non essendo possibile distinguere tra le norme poste a tutela del lavoro quelle di prevenzione degli infortuni e quelle che tutelano la salute, di fatto molte disposizioni hanno il duplice scopo di salvaguardare i lavoratori sia dal rischio infortuni sia da malattie professionali. Del resto, le leggi più recenti in materia non distinguono, già nel titolo, tra la tutela dagli infortuni (cioè la "sicurezza" sul lavoro) e la salute (cioè la "salute") accomunandole indifferenziatamente entrambe ed in tal modo riconducendole al concetto unitario di normativa a tutela dei lavoratori. Peraltro, sotto il profilo della ragionevolezza, non avrebbe senso prevedere una procedibilità ex officio (con un aggravamento di pena) per un infortunio sul lavoro consistito esclusivamente in una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni ed invece punire in misura meno grave e a querela di parte, una malattia professionale gravissima ed invalidante unicamente perchè non scaturisce dalla violazione di una norma di prevenzione dagli infortuni bensì da una di quelle a tutela della salute ed igiene sul lavoro, che l'imprenditore è tenuto specificamente a salvaguardare ai sensi dell'art. 2087 c.c..

Inoltre, se l'evento morte è previsto dall'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, non può ritenersi ragionevole non equiparare gl'infortuni sul lavoro, della più disparata eziologia, idonei a cagionare il decesso del lavoratore, alla malattia professionale che, sebbene analogamente originata dalla prestazione di lavoro, conduce ugualmente alla morte, benchè dopo un lasso di tempo più lungo e che, dunque, dev'essere ricompresa nel concetto stesso di infortunio sul lavoro, rappresentando le alternative indicazioni di cui alle sopra richiamate norme, specificazioni meramente illustrative ad abundantiam.

Quindi, la terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 cod. pen. "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi (v. Cass. pen. Sez. 4, n. 1146 del 30.11.1984, Rv. 167681; Sez. 4, n. 14199 del 25.6.1990, Rv. 185563; Sez. 4 n. 37666 del 2.7.2004, Rv. 229151; Sez. 4, n. 8641 dell'11.2.2010 Rv. 246423). In particolare, per la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 590 c.p., comma 3, non occorre la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore (Cass. pen. Sez. 4, n. 18628 del 14.4.2010, Rv. 247461).

17. In relazione alle doglianze sub 3.1.11, si rammenta che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell'eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., come nel caso di specie in cui si è preceduto anche ad una riduzione della pena, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. 2, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).

Quanto alla censura sub 3.1.12, si evidenzia che in tema in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la commisurazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Cass. pen. sez. 6, 22.9.2003 n. 36382 Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Cass. pen. sez. 6 del 4.8.1998 n. 9120 Rv. 211583), ma anche afferma che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. sez. 3, 16.6.2004 n. 26908 Rv. 229298):

evenienza, questa, che, nel caso di specie, è da escludere, attesa la congrua motivazione svolta al riguardo (pagg. 496-497 sent.) con corretta determinazione della pena base comune a tutti gl'imputati ricorrenti per il più grave reato di omicidio colposo di cui al capo 60).

18. Con riferimento alla censura addotta (sub 3.2.) con il ricorso di G.S., si rileva che il reato di lesioni colpose in danno del lavoratore D.V., esaminate anche con riferimento agli appelli presentati da S.G. nonchè da L., C. e Ci., è stato dichiarato estinto per prescrizione già in primo grado, al pari di altri sopra menzionati ascritti agli altri ricorrenti, onde la doglianza non è consentita in questa sede non ravvisandosi elementi evidenti che permettano di addivenire all'assoluzione piena nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2. Infatti, anche con riferimento alla posizione del G. (pagg. 432-522-531 e ss. sent.) il giudice dell'appello, dopo aver rilevato che il D. svolgeva mansioni (sabbiatore) che comportavano necessariamente la sua esposizione all'amianto e che non risultava che il predetto fosse stato effettivamente protetto dall'esposizione o fossero state adottate dalla Blascoat misure elementari per evitare il rischio di amianto, da atto della compiuta analisi delle risultanze probatorie ed in particolare degli esami diagnostici a suo tempo effettuati dai quali si evincevano i dati oggettivi che giustificavano la diagnosi di asbestosi.

19. Consegue, conclusivamente, il rigetto nel resto dei ricorsi L., C. e Ci. e l'inammissibilità di quello di G.S. il quale, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. S'impone, inoltre, con la conferma delle statuizioni civili relative, la condanna di L.L., C.G. e Ci.An. alla rifusione delle spese in favore delle rispettive parti civili che oggi hanno concluso, nelle misure rispettivamente liquidate in dispositivo con distrazione in favore di quei difensori dichiaratisi anticipatari.

Ciò, però, ad eccezione dell'avv. Mario Saladino che non risulta iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p., sicchè non sarà possibile la liquidazione delle spese richieste in relazione alle parti civili T.F.P. e F.V..

Altrettanto dicasi per quel che concerne la richiesta di liquidazione delle spese in favore dell'avv. Gaetano Fabio Lanfranca in relazione alla parte civile Fe.Lo., attesa la pronuncia, intervenuta già in primo grado, di non doversi procedere per estinzione per prescrizione del corrispondente reato di cui al n. 18 che non risulta nemmeno oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di L.L., C.G. e C. A. limitatamente ai delitti di cui ai capi 1), 2), 6), 19), 23) 29) 30) e 35) loro rispettivamente contestati, perchè estinti per prescrizione. Ridetermina in anni tre e mesi sei di reclusione la pena inflitta al L., in anni tre e mesi uno di reclusione la pena inflitta al C. e in anni due, mesi sette e giorni dieci di reclusione la pena inflitta al Ci.. Rigetta il ricorso dei predetti nel resto e conferma le statuizioni civili. Dichiara l'inammissibilità del ricorso di G.S. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre:

- L.L., C.G. e Ci.An., in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle seguenti parti civili: ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO, MEDICINA DEMOCRATICA, FIOM e INAIL che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Fabio Lanfranca per la sola FIOM;

- L.L., C.G. e Ci.An., in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti civili Ce.Ro., D.G.G. B. e D.G.C., liquidate complessivamente in Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Traina;

- L.L., C.G. e Ci.An., in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti civili Pa.Fr. e R.R. liquidate complessivamente in Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Davide Bambina;

- L.L., C.G. e Ci.An., in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti civili Pe.Ar., Tr.Gi., T. M. e Tr.Ro., liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Fabio Lanfranca;

- L.L. e C.G., in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile T.M.C. liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Fabio Lanfranca;

- L.L. e C.G., in solido, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti civili Ca.Ro., Ar.An.Ma., Ar.Fr. e Ar.Sa. liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gaetano Fabio Lanfranca.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015