Cassazione Penale, Sez. 3, 06 marzo 2015, n. 9795 - Impianto di discarica per rifiuti speciali: specifici valori - limite per le immissioni olfattive, allegato XXXVIII D.Lgs. n. 81/08





 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo - Presidente -
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA


sul ricorso proposto da:
M.P., n. a (OMISSIS);
P.M., n. a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto in data 27/02/2014;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREAZZA Gastone;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO V., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi di difensori di fiducia Avv.ti Mongelli G., Raffo A. e Maresca F., che hanno concluso per l'accoglimento.


Fatto



1. M.P. e P.M. hanno proposto due distinti ricorsi di eguale contenuto avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto di conferma del decreto di sequestro preventivo dell'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi della società V. s.p.a. del G.i.p. presso il Tribunale di Taranto per il reato, contestato al solo M., di cui all'art. 674 c.p., in relazione alla provocata emissione di sostanze odorigene atte a cagionare molestia olfattiva e disturbi di vario genere alle persone.

2. Dopo avere riepilogato i fatti e ripercorso la genesi del procedimento, con un primo motivo lamentano la violazione dell'art. 321 c.p.p., e art. 674 c.p., anche in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, e al relativo allegato XXXVIII: deducono che l'ordinanza impugnata ha richiamato l'assunto giurisprudenziale secondo cui, poichè l'ordinamento non prevede specifici valori - limite per le immissioni olfattive, il reato è configurabile anche ove le stesse provengano da un impianto munito di autorizzazione per le immissioni in atmosfera, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.; tuttavia, nell'ambito dell'alleg. XXXVIII del D.Lgs. n. 81 del 2008, è espressamente previsto il valore - limite di esposizione al solforuro di idrogeno, proveniente dall'impianto, pari a 7.000 mg/mc per esposizioni di otto ore nonchè di 14.000 mg/mc per esposizioni di breve termine.

Dunque,contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, l'emissione dello specifico gas oggetto di contestazione andava ricompreso nell'ambito di attività consentite dalla legge e come tale valutato, atteso il pacifico non superamento di tali valori risultante anche dall'ordinanza, con riferimento all'eventuale sussistenza del fumus commissi delicti. Di qui il fatto che il superamento della normale tollerabilità a fronte di contenimento nei valori - limite avrebbe potuto dar luogo alla applicazione delle sole norme civilistiche ex art. 844 c.c.. E ciò considerando anche il fatto che le emissioni odorose sono state diretta conseguenza dell'attività di discarica autorizzata.

Sotto un secondo profilo censurano poi il ragionamento dell'ordinanza che ha ritenuto configurabile il fumus già per il solo fatto che una moltitudine di cittadini si fosse lamentata dei miasmi, in tal modo però finendo per fare riferimento non più al criterio della normale tollerabilità ma alla mera percepibilità della sostanza rimessa per di più a dichiarazioni di soggetti eventualmente interessati.

3. Con un secondo motivo lamentano la violazione dell'art. 321 c.p.p., e art. 674 c.p., in relazione al profilo della attribuibilità del reato ipotizzato. Ribadiscono, anche per censurare il travisamento operato sul punto dal Tribunale (erroneamente inteso a sostenere che la difesa lamentasse che i rilievi non fossero stati effettuati nel centro abitato di Lizzano), che con la consulenza tecnica di parte e la memoria difensiva si era fatta rilevare la singolare circostanza che le postazioni più vicine alla discarica avevano fatto rilevare valori di solfuro di idrogeno (H2S) più bassi rispetto a quelle poste a maggiore distanza dal sito incriminato e che, anzi, man mano che ci si allontanava dall'impianto di discarica, erano state rilevate concentrazioni maggiori. Di qui la conclusione che la fonte delle molestie non poteva essere individuata nell'impianto in oggetto. Tale dati sono stati però completamente ignorati dal Tribunale che ha ignorato altresì il fatto che dal 25/3/13 al 27/5/13 il Comune di Lizzano era stato interessato da lavori di manutenzione della rete fognaria, significativamente proprio in coincidenza con il rilevamento delle medie orarie di concentrazione più alte in assoluto.

4. Con un terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 321 c.p.p., e art. 674 c.p., in relazione al profilo del periculum in mora.

Deducono in particolare, in relazione alla necessaria concretezza del periculum, il fatto che l'ultima relazione tecnica Arpa del 5/11/2013 ha rilevato un miglioramento dei dati di emissione rispetto alle precedenti campagne verosimilmente dovuto anche agli interventi effettuati; di qui la non intervenuta necessaria considerazione dell'attualità del pericolo di reiterazione. Erroneo è poi il ragionamento del Tribunale circa il fatto che la mancata attivazione della linea 1 di trattamento dei fanghi avrebbe influito sulla determinazione degli odori, posto che all'impianto vengono incontestabilmente conferiti solo rifiuti già trattati dal produttore in conformità al D.Lgs. n. 36 del 2003; nè alla società V. è mai stato contestato il contrario. Contestano infine l'assunto del Tribunale circa la ritenuta insufficienza del sistema di captazione del biogas valorizzandosi illogicamente il dato del collaudo rispetto alla portata effettiva dello stesso.

Diritto

5. Va premesso che, secondo quanto più volte enunciato da questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6^, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Ciò posto, quanto anzitutto al primo motivo, la motivazione spesa dall'ordinanza impugnata relativamente al fumus commissi delicti, oltre ad essere in linea con i principi di diritto di questa Corte, non può definirsi in alcun modo apparente : l'ordinanza ha fatto invero corretta applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che, con riguardo, come nella specie, alle molestie olfattive, ha evidenziato la mancanza di valori - limite e, quindi, la rilevanza, anche a fronte di emissioni promananti da impianto munito di autorizzazione, del solo superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., non esistendo una normativa statale che preveda disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori (cfr., da ultimo, Sez. 3^, n. 37037 del 29/05/2012, Guzzo e altro, Rv. 253675). E' pur vero che i ricorrenti hanno, per contrastare tale assunto, invocato, desumendoli dall'allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81 del 2008, pretesi valori limite la cui sussistenza verrebbe a rendere non configurabile il reato in questione, ma tali valori, in realtà, non riguardano l'emissione in sè di fumi o sostanze odorigene bensì, come testualmente riportato del resto nell'allegato suddetto (che infatti riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i "valori limite di esposizione professionale" attinenti, quindi, al pericolo per la salute o la vita dei lavoratori e non invece al disturbo, anche solo olfattivo, cagionato dalla esalazione; è illuminante, in proposito, come il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 222, lett. d), definisca testualmente tali valori come "il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento".

5.1. Quanto poi al secondo profilo affrontato dal primo motivo, va detto che l'ordinanza ha messo motivatamente in evidenza il risultato, sicuramente non disattendibile in questa sede, degli accertamenti tecnici specificamente eseguiti, tenuto anche conto del fatto che in tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi su dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Sez. 3^, n. 19206 del 27/03/2008, Crupi, Rv. 239874). Sul punto il Tribunale ha infatti congruamente richiamato, oltre agli esiti delle consulenze espletate, la cui metodologia di lettura dei dati anemometrici è stata, come subito oltre si dirà, considerata di particolare e logica significanza, anche le plurime segnalazioni di una molteplicità indistinta di cittadini in ordine alle molestie olfattive lamentate in un arco di tempo prolungato (le ultime tre annualità) e senza soluzione di continuità.

6. In ordine al secondo motivo, poi, le censure ivi svolte, oltre a sconfinare in una indebita pretesa di valutazione di elementi fattuali, appaiono ancora una volta confliggere con il principio normativo di non sindacabilità della motivazione dei provvedimenti cautelari nei termini già illustrati in premessa. L'ordinanza ha infatti debitamente affrontato il rilievo difensivo, evidentemente sempre inerente al fumus del reato, volto a contestare l'attribuibilità delle molestie all'impianto de quo; a tal fine il Tribunale, ha, come già anticipato, valorizzato l'operato dei consulenti del P.M. che hanno posto in correlazione, da una parte, le date degli esposti dei cittadini di Lizzano e, dall'altra, i dati anemometrici registrati negli stessi periodi dalla stazione meteo di Taranto e dalle stazioni di Torricella e Grottaglie in particolare prendendo in considerazione, per ciascuna segnalazione, la distruzione e la frequenza della velocità del vento a seconda delle varie direzioni di provenienza prendendo come parametro di riferimento il numero di ore, su un totale di tredici complessive, in cui il vento aveva spirato in ciascuna direzione di interesse ad una determinata velocità; così facendo, gli stessi consulenti hanno individuato, per ogni annualità considerata, determinate giornate in cui gli odori molesti erano da attribuire alla discarica.

Quanto alla alternativa individuazione della fonte di molestia nell'impianto fognario, evocata dai ricorrenti, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo da un lato il limitatissimo periodo dei lavori di manutenzione della rete fognaria (dal 25 marzo al 27 maggio 2013) a fronte, invece, delle varie annualità in cui il fenomeno si è verificato e, dall'altro, la mancata prospettazione che tali lavori abbiano potuto comportare l'emissione di biogas già ritenuta come la fonte delle emissioni odorigene.

Ove si consideri dunque che il compito demandato al Tribunale del riesame non è certo quello inteso ad individuare la prova dell'addebito mosso bensì a dare conto degli elementi che, in una ragionevole prospettiva prognostica, concorrono a delineare il mero fumus delicti, non può esservi dubbio che a ciò non si siano sottratti i giudici del Tribunale di Taranto.

Anche il secondo motivo è pertanto inammissibile.

7. Anche con riguardo al profilo del periculum in mora, oggetto del terzo motivo (il punto attinente al sistema di captazione dei biogas, sulla cui insufficienza, comunque, l'ordinanza impugna, appare invece più pertinente al profilo del fumus), l'ordinanza si sottrae alle censure mosse, venendo dai ricorrenti unicamente invocato un preteso miglioramento dei dati di emissione di per sè inidoneo, evidentemente, ad incidere sul concreto rischio di prosecuzione delle emissioni odorigene logicamente ricollegato dai giudici alla libera disponibilità dell'impianto.

8. In definitiva, i ricorsi sono inammissibili; segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015