Tipologia: Protocollo Applicativo
Data firma: 24 febbraio 2009
Parti: Assiterminal, Assologistica, Fise Uniport e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Autorità Portuale della Spezia
Settori: Trasporti, Porto La Spezia
Fonte: CGIL La Spezia

Sommario:

  Premessa
1. Ambito di applicazione
2. Individuazione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo - RLSS
  3. Compiti dei RLSS
4. Dotazioni per l'esercizio delle funzioni dei RLSS
5. Formazione dei RLSS
6. Risorse economiche

Protocollo Applicativo per il Porto della Spezia per la realizzazione di alcune previsioni della Sez. VII, Capo III Titolo I, D. Lg.vo n. 81/2008

In data 24.02.09 presso la sede dell'Autorità Portuale della Spezia si sono incontrati
il Dott. Luca Becce ed il Dott. Luigi Bartelloni in rappresentanza rispettivamente di Assiterrminal ed Assologistica e per delega di Fise-Uniport;
il Sig. Maurizio Pozella in rappresentanza dell'Autorità Portuale della Spezia;
i Sig.i …in rappresentanza di Filt Cgil,
i Sig.ri…in rappresentanza di Fit Cisl
ed i Sig.ri… in rappresentanza di Uiltrasporti.

Premesso che:


le parti stipulanti il CCNL dei lavoratori dei porti hanno convenuto sulla necessiti che analogamente a quanto compiuto sulle materie che regolano i trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle aziende autorizzate ex artt. 16, 17. 18 e 21 lett.b ) della L. n. 84/94, anche le norme atte a sviluppare la sicurezza negli ambiti portuali siano ispirate ai criteri di massima coerenza, sul territorio nazionale, in relazione alle evidenti ricadute da esse provocate sia sugli aspetti operativi che su quelli economici e sociali;

per questa ragione le suddette parti hanno concordato che la '"contrattazione collettiva" cui si riferisce il comma 3 dell'articolo 49 del D. Lg.vo n. 81/2008, a far data dalla sottoscrizione del "Protocollo 28.10.2008 per la realizzazione di alcune previsioni della Sez. VII, Capo III, D. Lg.vo n. 81/2008" (di seguito Protocollo 28.10.08), sia da intendersi come contrattazione collettiva nazionale di riferimento ai fini dei successivi protocolli applicativi in sede locale, da stipularsi solo per quanto dal Protocollo 2810.08 demandato a quel livello;

il D.Lg.vo n. 81/2008 fissa in modo chiaro ed inequivocabile, agli artt. da 47 a 50, la disciplina e la funzione dei rappresentanti dei lavoratori nel sistema sicurezza, evitando sovrapposizioni e ridondanze nelle attribuzioni degli RLS e RLSS,


Convengono quanto segue


Il presente Protocollo Applicativo, di cui le suddette premesse costituiscono parte integrante, intende disciplinare quanto demandato a livello di contrattazione locale dal Protocollo 28.10.08, che qui si allega quale parte integrante di questo verbale.
 

1. Ambito di applicazione

Il presente protocollo è riferito alle attività svolte dalle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17, 18 e 21 lett. b ) Legge 84/94, in quanto e se operanti nel Porto delle Spezia.


2. Individuazione del numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo - RLSS

Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo (in seguito RLSS), avuto riguardo al numero complessivo degli addetti delle imprese di cui al punto precedente, viene determinato tra i rappresentanti delle OO.SS. e delle, Associazioni datoriali private (Assiterminal, Assologistica e Fise) stipulanti il Ccnl dei Porti in 3 unità.
Entro 1 mese dalla ricezione della comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali (di seguito RLS) eletti o già in carica, gli stessi RLS aziendali, nell'ambito di una assemblea convocata dalle OO.SS stipulanti il Ccnl dei Porti, individuano al loro interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo RLSS - di cui all'art. 49 del D. Lg.vo n. 81/2008 e comunicano all' Autorità competente il loro nominativo e recapito.
Requisito essenziale per l'acquisizione e la permanenza nella funzione di RLSS è l'incarico di RLS aziendale.
Per ogni singola azienda del Porto della Spezia che, entro la data della predetta assemblea per l’individuazione dei RLSS, non abbia ancora un proprio RLS verrà indicato da parte delle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo Applicativo il nominativo del RLSS che in tale azienda svolgerà i compiti di cui all'art. 50 del D. Lg.vo n. 81/2008.
I RLSS così individuati nello svolgimento delle loro funzioni seguiranno una modalità operativa sulla base della specializzazione per tipologie di traffico (contenitori, merci varie, rinfuse solide, rinfuse liquide) effettivamente presenti nell'ambito portuale. Tale specializzazione sarà resa nota da parte delle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo Applicativo alle aziende dell'ambito portuale, che vi si atterranno nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai successivi punti, salvo i casi di cui agli artt. 44 e 48 comma 4 Dlgs. 81/2008.
Il/I RLSS verrà/anno consultato/i, insieme ai RLS aziendali delle aziende committenti ed appaltatrici coinvolte, nella fase di elaborazione dei DUVR1 di cui all'art. 26 del Dlgs. 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali.
Le OO.SS. stipulanti il presente Protocollo Applicativo comunicheranno all'Autorità Portuale della Spezia i nominativi dei RLSS individuati; l'Autorità comunica a tutte le aziende operanti nel porto cui si applica il presente protocollo, nonché alla ASL di competenza, i nominativi dei RLSS ed il recapito da ciascuno di essi indicato, al quale inviare le comunicazioni, informazioni e la documentazione prevista dalla normativa.
Il mandato dei RLSS ha durata 3 anni ed è rinnovabile.


3. Compiti dei RLSS

Come previsto dall'art. 49, comma 3, D. Lg.vo n. 81/2008 i RLSS esercitano, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, art. 50 della norma:
a) le attribuzioni di cui all'art. 50 dello stesso D.Lg.vo n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale;
b) in coordinamento con i RLS aziendali, le attribuzioni di cui all'art 50 comma 1, lettere b), d), e), f), h), i) ed m) dello stesso D.Lg.vo n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale, nell'elaborazione del DUVRI di cui all'art 26 del medesimo D.Lgs 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali. derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali;
c) i compiti di coordinamento tra i RLS aziendali delle aziende o unità produttive presenti nel sito cui si riferisce il presente protocollo.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), il RLSS ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell'azienda per la quale non si è addivenuto alla individuazione di alcun RLS aziendale, con obbligo di congruo preavviso scritto (almeno 24 ore prima) alla direzione aziendale, salvo i casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D. Lg.vo n. 81/2008.
Tale preavviso dovrà essere dato anche all'impresa concessionaria committente nelle cui aree l’impresa esercita eventualmente la propria attività.
Durante la presenza all'interno dei luoghi di lavoro, l'impresa metterà a disposizione, la documentazione richiesta con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (di seguito SPP).
Nell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. b) potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il SPP dell’impresa concessionaria.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. c) il RLSS convoca riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale, tra tutti i RLS aziendali, ovvero per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici.
Inoltre, nell'ambito delle attribuzioni di cui sopra il RLSS:
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze per attività svolte da imprese diverse;
- può partecipare, congiuntamente agli RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivami da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
- per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei RLS aziendali, prevista al comma 3 dell'art 49 del D.Lgs n. 81/2008, funzione che, come ovvio, necessita del massimo di conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza può accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al RLS aziendale, solo se da questi richiesto previa comunicazione preventiva (almeno 24 ore) alla Direzione Aziendale, salvo casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D. Lg.vo n. 81/2008;
- può consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi interferenziali.
Le parti sottoscrittrici del presente Protocollo Applicativo si impegnano, per quanto di loro competenza, a far si che i RLSS siano invitati ai Comitati di Igiene e Sicurezza di cui all'art. 7 del D. Lg.vo n. 272/99 e s.m.i. secondo quanto previsto in tal senso dal Protocollo 28.10.08.
 

4. Dotazioni per l'esercizio delle funzioni dei RLSS

L’esercizio delle funzioni dei RLSS è garantito dalle seguenti dotazioni:
a) I rappresentanti delle OO.SS. e delle Associazioni datoriali private (Assiterminal, Assologistica e Fise), in considerazione delle presenza o meno delle seguenti situazioni e della loro incidenza nell'ambito del Porto della Spezia:
1 articolazione particolarmente complessa di tipologie di traffico:
2 articolazione particolarmente vasta e complessa di imprese (artt. l6, 17, 21b) che intervengono nei cicli operativi dei concessionari ex art. 18;
3 particolare presenza di imprese non dotate di RLS.
4 numero totale di RLSS stabiliti dalle parti localmente
5 complessità fisico territoriale del porto e de suo lay-out
convengono di incrementare la dotazione di 350 ore annue di permessi retribuiti procapite riconosciuta a ciascun RLSS dal Protocollo 28.10.08, portandola a 600 ore annue; per l'anno 2009 la dotazione in questione sarà riproporzionata pro quota in funzione della data di elezione dei RLSS.
In ogni caso, in coerenza con quanto stabilito al punto 3 del Protocollo 28.10.08. la dotazione accessoria di ore di permesso retribuito dedicata alla funzione di RLSS sarà da considerarsi quale monte ore aggiuntivo, rispetto ad altre funzioni eventualmente esercitate dal singolo RLSS (ad es.: RLS, RSU/RSA e Comitati Direttori delle OO.SS. stipulanti e rispettive Confederazioni).
La suddetta integrazione della dotazione oraria di 350 ore annue di permesso retribuito avrà validità per ogni ciclo di vigenza dei RLSS e dovrà essere congiuntamente valutata i dalle parti stipulanti ad ogni rinnovo degli stessi; nel caso non si raggiunga alcuna, intesa si applicheranno le condizioni ordinarie previste dal Protocollo 28.10.08
b) messa a disposizione di idoneo locale, da individuarsi congiuntamente tra le parti ove tenere le riunioni periodiche di coordinamento e dei mezzi e dei supporti tecnici necessari a svolgere le proprie attività,


5. Formazione dei RLSS

Premesso che, i RLSS in quanto ricoprono anche la funzione di RLS per le aziende datrici di lavoro, sono già destinatari di una specifica attività formativa di base i cui contenuti sono quelli indicati al comma 11, articolo 37, D. Lg.vo n. 81/2008 e che la durata di tale formazione è quella stabilita all'articolo 58 del vigente Ccnl dei porti, i RLSS del Porto della Spezia saranno destinatari di ulteriori moduli formativi di base relativi alla valutazione dei rischi da interferenza e dei rischi derivanti dalle specificità operative e dei cicli di attività del Porto della Spezia.
La durata del percorso formativo per tali moduli aggiuntivi sarà di ulteriori 32 ore, quindi complessivamente la formazione di base di ciascun RLSS avrà una durata di 72 ore.
A ciascun RLSS verrà assicurato un aggiornamento formativo della durata di 8 ore per ogni anno a partire dal 2010.
Le parti convengono di affidare la formazione aggiuntiva di base e quella di aggiornamento annuale alla Scuola Nazionale Trasporti, chiedendo a quest'ultima di comunicare per tempo agli interessati ed alle Aziende/Enti datori di lavoro ed alle OO.SS. stipulanti il relativo programma.


6. Risorse economiche

Tutte le imprese del Porto della Spezia cui si riferisce il presente Protocollo Applicativo metteranno a disposizione le risorse per il monte ore permessi, per le dotazioni ci cui alla lettera b) del punto 5 del presente verbale e per l'erogazione della formazione (al netto di eventuali finanziamenti ottenuti dai Fondi operanti in materia).
Le modalità di ripartizione dei costi del monte ore di permessi e di quant’altro necessario ai RLLS saranno le seguenti :
1. al 50% da addebitarsi in quote uguali;
2. al 50% da addebitarsi in proporzione al numero dei dipendenti di ogni impresa al 31.12. dell'anno di riferimento, salvo quanto stabilito al successivo punto 3.
3. le imprese che non hanno RLS aziendali corrisponderanno un contributo maggiorato del 50%. per la quota riferita alla consistenza del proprio organico.
Le imprese alle cui dipendenze si trovano i RLSS del Porto della Spezia anticiperanno 1a retribuzione ed i contributi per le ore di permesso e di formazione elettivamente utilizzate ed i relativi costi di quest'ultima per ogni anno di mandato della carica.
L'Autorità Portuale addebiterà i costi relativi alle dotazioni di cui alla lettera b) del punto 5 del presente verbale all'inizio di ciascun anno, in base alla formula sopra illustrata computandoli in via di acconto sull'organico al .31.12 dell'anno precedente.
In sede di rinnovo annuale della licenza di impresa, l'Autorità Portuale procederà a conguaglio di tutti costi di cui sopra, scontando la differenza a favore dell’impresa rispetto ai costi anticipati da quest'ultima od addebitando i costi a carico dell'imprese che non abbia proceduto ad anticipazioni o che li abbia anticipati in misura inferiore a quelle di competenza.

Le Parti richiedono che il saldo dei costi addebitati rappresenti condicio sine qua non per il rilascio dell'autorizzazione di impresa ex art.16 della legge 84/94 per l’anno successivo a quello di riferimento.

Assiterminal
Assologistica
Fise Uniport
Filt Cgil
Fit Cisl
Uiltrasorti
Autorità Portuale della Spezia