Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1991
Validità: 01.07.1991 - 30.06.1995
Parti: Uniontessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessil, Pelli, cuoio ecc., P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Costituzione delle parti
Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 Campo di applicazione del contratto
Art. 2 Criteri generali di applicazione
Art. 3 Reclami e controversie
Art. 3 bis Contrattazione aziendale
Art. 4 Distribuzione del testo ai dipendenti
Art. 5 Esclusiva di stampa
Art. 6 Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 7 Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro
• 1) Livello nazionale
• 2) Livello regionale
• 3) Livello territoriale
• 4) Livello aziendale
• Formazione professionale
Art. 8 Mobilità interna della manodopera
Art. 9 Mobilità esterna della manodopera
Art. 10 Lavoro esterno
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 11 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 12 Commissioni interne
Art. 13 Funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali aspettative e permessi
Art. 14 Assemblee
Art. 15 Affissioni
Art. 16 Versamento dei contributi sindacali
Art. 17 Ambiente di lavoro
• Norme applicative
• Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo di videoterminale
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 Assunzione - Documenti di lavoro residenza e domicilio
Art. 19 Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 20 Gravidanza e puerperio
Art. 21 Visite mediche, preventive e periodiche
Art. 22 Contratto a termine
Art. 23 Handicappati e invalidi
Art. 24 Tossicodipendenza - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione
Art. 25 Periodo di aspettativa
Art. 26 Periodo di prova
Art. 27 Inquadramento unico dei lavoratori
• Norma transitoria (Commissione per l'inquadramento)
Art. 28 Cumulo di mansioni
Art. 29 Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 30 Orario di lavoro
Art. 31 Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro
Art. 32 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Procedure per il lavoro straordinario di produzione
Art. 33 Regime di orario a tempo parziale (Part-Time)
Art. 34 Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 35 Inizio e fine del lavoro - Ritardi
Art. 36 Permessi di entrata e di uscita
Art. 37 Riposo settimanale
Art. 38 Giorni festivi e trattamento economico relativo
Art. 39 Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 40 Determinazione della retribuzione oraria
Art. 41 Corresponsione della retribuzione e reclami
Art. 42 Aumenti periodici di anzianità
Art. 43 Indennità di mancata mensa e ragguaglio sulla paga
Art. 44 Trasferta
Art. 45 Trasferimenti
Art. 46 Assenze
Art. 47 Servizio militare
Art. 48 Congedo matrimoniale
Art. 49 Malattia e infortunio non sul lavoro assenze - Reperibilità
Art. 50 Diritto allo studio
Art. 51 Lavoratori studenti
Art. 51 bis Aspettative
Art. 52 Disciplina aziendale
Art. 53 Provvedimenti disciplinari
Art. 54 Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 55 Licenziamento
Art. 56 Visite di inventario e di controllo
Art. 57 Consegna e conservazione degli utensili e arnesi da lavoro
Art. 58 Abiti da lavoro
Art. 59 Trattenute per risarcimento danni
Art. 60 Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda
 Art. 61 Liquidazione competenze in caso di morte
Art. 62 Fondo di solidarietà
Art. 63 Azioni positive per le pari opportunità
Capitolo V
Art. 64 Lavoro a domicilio
• A - Definizione del lavoro a domicilio
• B - Limiti e divieti
• C - Libretto personale di controllo
• D - Responsabilità del lavorante a domicilio
• E - Retribuzioni
• F - Maggiorazione della retribuzione
• G - Lavoro notturno e festivo
• H - Pagamento della
• I - Fornitura materiale
• L - Norme generali
Art. 65 Apprendistato
• A - Norme generali
• B - Periodo di addestramento per nuovi assunti di età superiore a vent'anni
• C - Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
• D - Regolamento dell'apprendistato
Parte operai
Art. 66 Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 67 Sospensione e interruzioni di lavoro
Art. 68 Lavori discontinui
Art. 69 Lavoro a cottimo
Art. 70 Ferie
Art. 71 Tredicesima mensilità
Art. 72 Trattamento economico in caso di malattia
Art. 73 Conservazione del posto e trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 74 Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 75 Trattamento di fine rapporto
Parte intermedi
Art. 76 Richiamo a disposizioni della regolamentazione per gli operai
Art. 77 Passaggio di qualifica da operaio ad intermedio
Art. 78 Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 79 Ferie
Art. 80 Tredicesima mensilità
Art. 81 Trattamento economico in caso di malattia
Art. 82 Trattamento in caso di infortunio o malattie professionali
Art. 83 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 84 Trattamento di fine rapporto - TFR
Parte impiegati
Art. 85 Passaggio dalla qualifica di operaio o intermedio a quella di impiegato
Art. 86 Doveri dell'impiegato
Art. 87 Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
Art. 88 Ferie
Art. 89 Tredicesima mensilità
Art. 90 Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 91 Trattamento economico in caso di malattia
Art. 92 Conservazione del posto e trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro
Art. 93 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 94 Trattamento di fine rapporto
Art. 95 Quadri - Norme particolari
Protocolli Parte economica
Protocollo I
• A) Minimi contrattuali di paga o stipendio
• B) Norma transitoria Importo Una Tantum
Protocollo II Inquadramento lavoratori (art. 26)
Classificazione dei lavoratori declaratorie ed esemplificazioni
Protocollo III Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
• Dichiarazione congiunta previdenza integrativa
• Fondo grandi interventi
Protocollo IV Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Riduzione orario - Ex festività
Parte allegati
Allegato n. 1 Contratto a termine
Allegato n. 2 Aumenti periodici di anzianità
CCNL 21/7/1979 - art. 34 Norma transitoria per il personale già in forza al 30/6/1979
Allegato n. 3 CCNL 21/7/1979, art. 56 Mensilizzazione del salario
Allegato n. 4 Processi di ristrutturazione
Allegato n. 6 Settore sellerie per automobili e cicli - Motocicli
Regolamentazione lavoro a squadre (decorrenza 1 ottobre 1994)
Allegato n. 5 Tutela della dignità del personale dei lavoratori
Allegato n. 7 Lettera della Filta - Filtea - Uilta sul lavoro a turni
Allegato n. 8 Verbale di accordo sull'indennità di contingenza per gli apprendisti

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore manufatturiero delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei

Costituzione delle parti
In Roma il 1 luglio 1991, tra l'Uniontessile - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile-Abbigliamento, Calzature, Pelli e Cuoio […] e con la partecipazione di una delegazione di industriali del tessile-abbigliamento […] e con l'assistenza della Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria […] e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) […], la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea) […], l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento - (Uilta) […] è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate all'Uniontessile.

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 Campo di applicazione del contratto

Il presente Contratto collettivo Nazionale si applica ai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di:
- pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci, ecc.)
- valigie e bauli-cinture e cinturini in genere-cartelle e sottobracci-articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc) - sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo-sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi-guarnizioni e articoli tecnici di cuoio-cinghie di trasmissione.
Per dipendenti si intendono gli operai, gli apprendisti, gli intermedi (c.d. categorie speciali), gli impiegato ed i quadri.

Art. 2 Criteri generali di applicazione
[…]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati dal presente contratto.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti convengono che non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dai lavoratori.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.
[…]

Art. 3 bis Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]

Capitolo II Sistema di informazioni
Art. 7 Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro
Le parti, considerato anche quanto stabilito dagli accordi interconfederali 8/5/1986 e 25/1/1990, condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazioni e a tal fine esprimono l'intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti.
L'Uniontessile e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento di ciascuna parte - ritengono che formeranno oggetto di informazione gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore nel modo di seguito specificato.
1) Livello nazionale
A livello nazionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente Contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore con particolare riferimento all'occupazione.
Sempre a richiesta di una delle parti potranno essere esaminati:
A) le linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
B) la ricerca nel settore;
C) i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla Legge 30/4/1976 n. 374 e dalle Leggi vigenti) volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime di mercato;
E) l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 16/11/1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
F) la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;

H) i processi di internazionalizzazione;
I) il decentramento nel Mezzogiorno e le leggi di finanziamento utilizzate;

A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili: - sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2) Livello regionale
A livello regionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni datoriali territorialmente competenti, porteranno a conoscenza delle OO.SS.:
A) la struttura del settore nel territorio anche con riferimento al decentramento produttivo verificando la corretta applicazione delle norme contrattuali e legislative;
B) le possibilità di nuovi insediamenti e loro collocazione;
C) i programmi di investimento e le diversificazioni produttive;
D) i programmi di formazione e riqualificazione professionale, con riferimento anche all'andamento della occupazione giovanile, in relazione all'Accordo interconfederale 16/11/1988 sui contratti di formazione e lavoro e allo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
E) la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
F) gli eventuali rapporti con i piani di sviluppo regionali, con gli opportuni raccordi alle indicazioni della programmazione nazionale e settoriale;
G) i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla legge 30/4/1976 n. 374) volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercati, nonché la produzione di progetti di ricerca applicata nel settore, in accordo con l'Ente Regione;

I) i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali con eventuale interessamento dell'Ente Regione;

Le parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente: - tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro, ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale di cui all'art. 23 del CCNL da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 16/11/1988 e successive intese;
- iniziative di proposta in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale.
La presente procedura verrà attuata per le Regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
Le parti inoltre riconoscono l'opportunità che, tra le condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti pubblici in materie di formazione professionale a favore delle maestranze del settore, sia tramite fondo di rotazione regionale o sia tramite fondi comunitari, venga compresa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le parti si impegnano anche ad assumere le iniziative più opportune per orientare gli Enti pubblici affinché vengano adottati orati dei loro servizi compatibili con le esigenze derivanti dagli orari dei lavoratori del settore.
3) Livello territoriale
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quelle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zone da definirsi fra le parti a livello territoriale, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali di pari livello elementi conoscitivi globali per il settore riguardanti:
A) le prospettive produttive;
B) programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
C) i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
D) le evoluzioni tecnologiche;
E) la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso:
F) lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità uomo-donna, delle leggi sull'occupazioni giovanile, nonché dell'Accordo Interconfederale 16/11/1988 sui contratti di formazione e lo stato di applicazione delle leggi in materia di parità con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;

Su tali problemi a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro per valutare le implicazioni prevedibili: - sull'occupazione, - sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rivelazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative di proposta in tema di formazione professionale, di cui all'art.23 del CCNL da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 16/11/1988 e successive intese;
- iniziative di proposte in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale.
Quanto sopra potrà trovare attuazione sperimentale in aree territoriali che saranno definiti congiuntamente dalle Parti in sede nazionale entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del contratto.
Gli incontri a livello territoriale di cui al presente punto considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con l'effettuazione dell'informativa a livello nazionale o regionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4) Livello aziendale
A livello aziendale, di norma annualmente le aziende con più stabilimenti e le unità produttive occupanti più di n. 80 (ottanta) dipendenti, tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
A) le prospettive produttive con riferimento alla situazione occupazionale;
B) il numero degli addetti diviso per qualifica e sesso;
C) le previsioni di investimento;
D) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali operazioni di scorporo e di concentrazione qualora tali operazioni influiscano sui livelli occupazionali;

Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali e/o alla Organizzazione sindacale territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine:
- alla occupazione;
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- allo stato di applicazione delle leggi in materia di parità e delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo Interconfederale 16/11/1988 sui contratti di formazione e lavoro.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende con più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse si definirà caso per caso presso quale Associazione territoriale avverrà l'unica informativa.
F) Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]
Formazione professionale
In armonia con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 16/11/1988, l'Uniontessile, Filta, Filtea, Uilta, affermano concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste fondamentale importanza, anche per assecondare i continui processi di cambiamenti.
É inoltre obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta.
Con queste finalità le parti, ciascuna nelle proprie autonome articolazioni, si attiveranno - sulla base di preventiva analisi, studio e verifica delle situazioni di fatto esistenti e degli strumenti disponibili - per favorire iniziative appropriate nei confronti degli organismi istituzionalmente preposti.
Al fine di quanto sopra, le parti stipulanti convengono di costituire un gruppo paritetico di lavoro, formato da tre rappresentanti dell'associazione imprenditoriale e da un corrispondente complessivo numero di rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con il compito di:
a) individuare le specifiche esigenze formative del settore specie con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate;
b) operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui alla precedente lettera a).
Tale attività potrà consentire di elaborare e sottoporre alle parti stipulanti un documento che potrà essere oggetto di proposta agli organismi paritetici per la formazione professionale, costituiti ai sensi dell'accordo interconfederale 16/11/1988 e successive intese.

Art. 8 Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle Aziende nel rispettivo delle disposizioni legislative contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 10 Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore pelli-cuoio a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti, in presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni e favorire l'instaurazione di un sistema di contratti di committenza coerente al rispetto della normativa contrattuale di cui al presente articolo.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese pelli-cuoio svolgenti lavorazioni per conto terzi nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) - Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) - Le aziende committenti lavoro a terzi e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, aventi oltre 80 (ottanta) dipendenti, informeranno, di norma, annualmente, le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione.
3) - Le Associazioni Industriali e le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro tre mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da tre membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti: - acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi.
Per ogni singola azienda avente oltre 80 (ottanta) dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle Leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) - Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orari di lavoro o riduzione del personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5 della legge 20/5/1975, n. 164, daranno comunicazione, per un esame in materia, nell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) - Al livello statale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento o il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) - La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti.
In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni imprenditoriali del settore pelli e cuoio.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce all'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al sistema di informazioni dell'industria tessile e dell'abbigliamento minore e da quanto al riguardo convenuto comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello aziendale, salvo che per le imprese individuate nei presenti articoli.
Quanto indicato negli articoli precedenti per la individuazione delle aziende a cui è applicabile la parte seconda (investimenti, occupazioni, mobilità) non costituisce criterio di individuazione né indicazione delle dimensioni delle piccole e medie imprese.
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli «investimenti ed occupazione», «lavoro esterno», «mobilità», daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prese in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 Commissioni interne

Per la tutela dei componenti la Commissione Interna o il Delegato d'impresa si fa riferimento alla legge del 20 maggio 1970, n. 300.
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla Legge 300/70 per le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Art. 14 Assemblee
I lavoratori hanno diritti di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni avvicendati.
[…]

Art. 15 Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposite bacheche comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l'affissione nelle bacheche della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma degli stessi Segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali.

Art. 17 Ambiente di lavoro
Le parti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
É compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le Rappresentanze Sindacali Aziendali sui rischi e sulle misure di protezione adottate:
c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e collettiva.
I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione a quanto previsto alla lettera b) del precedente comma;
- utilizzare gli strumenti di protezione individuale e collettiva di cui alla lettera c) del precedente comma.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali:
a) promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della legge 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
b) concordano con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, della legge 23/12/1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo.
I medici ed i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni e iniziative di miglioramento ambientale.
Per agevolare l'espletamento di tali compiti è riconosciuta alle Rappresentanze Sindacali Aziendali la facoltà di designare al proprio interno un delegato ad esaminare con l'azienda i problemi dell'ambiente di lavoro, il cui nominativo sarà comunicato preventivamente per iscritto alla Direzione Aziendale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rivelazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro, es.: fumo, gas, vapori, ecc.:
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparti, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico tra azienda e Rappresentanze Sindacali Aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le aziende trasmetteranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli artt. 12 e 53 del T.U. 30/6/1965, n. 1124.
Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di una delle parti, oggetto di un esame congiunto.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno a richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia delle comunicazioni che ai sensi della legge 23/12/1978, n. 833 dovranno inviare alle Unità Sanitarie Locali con l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, ultimo comma e 24, n. 14 della legge 23/12/1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all'art. 27 della legge 23/12/1978, n. 833.
Disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23/12/1978, n. 833.
I valori dei MAC italiani che saranno definiti dal Ministero del Lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento ambientale.
Le parti concordano di verificare a livello nazionale negli incontri di cui all'art. 7 - Parte Generale - punto 1 i risultati di indagini per il settore effettuate da Enti ed Organismi scientifici di indiscussa competenza nel ramo.
Forniranno inoltre alle Rappresentanze Sindacali Aziendali informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al 1° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rivelazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, seconda linea, saranno a cura dell'azienda riportati sui registri di cui al terzo comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministro della Sanità, o, in mancanza, a quelli allegati.
3) In applicazione di quanto previsto al 5° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali e l'Azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che allegato ai registri di cui al punto 2).
La documentazione così formulata sarà oggetto di ulteriore esame e discussione tra Rappresentanze Sindacali Aziendali ed azienda.
Dichiarazione a verbale
Quanto convenuto in materia di Registri dei dati ambientali e Registri dei dati biostatistici non intende mettere in discussione quanto eventualmente concordato a livello aziendale.
Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo di videoterminale
Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale, le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 Ammissione al lavoro delle donne e dei minori

L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 20 Gravidanza e puerperio
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e relativo regolamento.
É vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lettera c della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 21 Visite mediche, preventive e periodiche
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica.
Il lavoratore addetto ad operazioni o lavorante in locali dove vengono utilizzati collanti e solventi deve essere sottoposto a visite mediche periodiche in relazione alle disposizioni di legge.

Art. 23 Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni Aziendali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi dall'ente Regione, senza alcun onere per l'Azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.

Art. 27 Inquadramento unico dei lavoratori
[…]
Le parti dichiarano la loro volontà di favorire ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendente a favorire lo sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori.
L'introduzione di nuove tecnologie e nuove modalità di organizzazione del lavoro, verranno preventivamente esaminate con le Rappresentanze Sindacali Aziendali anche al fine di valutare eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
[…]
Norma transitoria (Commissione per l'inquadramento)
Al fine di realizzare un inquadramento più aderente all'evoluzione tecnologica del settore rappresentato, le parti convengono di demandare ad una apposita commissione paritetica nazionale settoriale, l'identificazione di nuove professionalità, anche in relazione ai dati emersi nell'Osservatorio di settore, attraverso l'inserimento di nuovi profili e/o l'aggiornamento di quelli esistenti.
La Commissione potrà inoltre identificare eventuali nuove mansioni, intermedie degli attuali livelli, alle quali assegnare specifiche indennità.
La Commissione è composta da tre membri in rappresentanza dell'Uniontessile e da tre membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali (uno per la Filta, uno per la Filtea e uno per la Uilta).
Le parti potranno farsi assistere da esperti, che esprimeranno unicamente pareri tecnici consultivi.
Le decisioni assunte dalla Commissione saranno integrate nell'inquadramento nazionale, nelle forme e modalità dalla stessa previste.
Le eventuali controversie derivanti dalla attribuzione del livello formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In caso di mancato accordo la controversia sarà in prima istanza esaminata a livello territoriale e in seconda istanza a livello nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro tre mesi dalla data di inizio e, qualora abbia esito positivo, al lavoratore interessato verranno riconosciuti i benefici derivati dalla attribuzione del nuovo livello dalla data di inizio della procedura stessa.
La Commissione si insedierà non rima di due mesi dalla stipula del presente CCNL con l'obiettivo di completare i propri lavori, entro 18 mesi dalla data di stipula del presente CCNL.
La Commissione potrà decidere di prolungare i lavori al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti dell'evoluzione tecnologica ed alla conseguente identificazione di nuove professionalità emergenti.
La Commissione sarà convocata a richiesta delle parti.
[…]

Art. 30 Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
In relazione a particolari esigenze organizzative e tecnico-produttive, la prestazione lavorativa, previo esame congiunto tra Direzione e Rappresentanze Sindacali Aziendali potrà essere disposta anche su più turni nell'arco della giornata.
[…]

Art. 31 Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni del mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
Per le ore di lavoro prestate oltre le 40 ore settimanali sarà corrisposta una maggiorazione della retribuzione di fatto pari a:
- 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
- 8% per le ore prestate nella giornata del sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con le retribuzioni nel periodo di paga nel quale le ore suddette saranno prestate.
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle rappresentanze Sindacali Aziendali, nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e delle ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti contestualmente in tempo utile in sede di esame tra Direzione e Rappresentanze Sindacali Aziendali, tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 32 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
L'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità, determinata da causa assolutamente imprevedibile.
[…]
Procedure per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termini di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche) a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinarie inadeguate la direzione ne darà notizia in tempo utile alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni necessarie.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.

Art. 34 Recupero delle ore di lavoro perdute
É consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; in caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Art. 37 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica, come è stabilito dalla legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato di domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro gestivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 53 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in apprezzo costituiscono soltanto un'obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzioni e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere.
All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero adeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o di stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione del lavoro per un massimo di giorni 3.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore: a) che non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza;
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;

e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;

h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 55 Licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e l'art. 2119 del Codice Civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;

c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori o ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;

e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;

i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;

La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

Art. 57 Consegna e conservazione degli utensili e arnesi da lavoro
É preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
[…]

Art. 58 Abiti da lavoro
Qualora la ditta disponga per l'adozione di una speciale tenuta di lavoro, essa deve fornirla sostenendo a proprio carico le spese relative in ragione dell'80%.
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi.
Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore un concorso nella spesa nella misura del 20%.
[…]

Capitolo V
Art. 64 Lavoro a domicilio
A - Definizione del lavoro a domicilio
É lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di mano d'opera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 2094 cod. civ. , ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai comma precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

B - Limiti e divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
É fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati, i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

C - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1/1/1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

D - Responsabilità del lavorante a domicilio
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro le responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

E - Retribuzioni
[…]
5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro, e dei prestatori di opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
6) A livello nazionale è prevista la costituzione di una commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.

L - Norme generali
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alle Organizzazioni sindacali provinciali i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i relativi indirizzi ed il tipo del lavoro commissionato (es.:borse, valigie, portafogli, cinture, ecc.).
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono richiedere alle direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al precedente art. 5 punto f) saranno riconosciute sedici ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.

Art. 65 Apprendistato
A - Norme generali
Sono considerati apprendisti i giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le forme della legge 19/1/1955, n. 25 e successive, che qui si richiamano.
[…]
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale; le ore dedicate all'insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dall'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali che vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
[…]

B - Periodo di addestramento per nuovi assunti di età superiore a vent'anni.
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.

D - Regolamento dell'apprendistato
[…]
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria pelli-cuoio l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.
[…]

Parte operai
Art. 68 Lavori discontinui
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6/12/1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portinai fruenti, nello stabilimento, o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti, tale orario è di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[…]

Art. 69 Lavoro a cottimo
[…]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda, un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
[…]
i) É proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Le contestazioni o controversie riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo, che non trovino risoluzione nell'ambito aziendale, verranno esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati saranno demandati in ultima istanza, per un ulteriore tentativo di conciliazione, alle organizzazioni nazionali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, le quali dovranno adottare una decisione entro un periodo massimo di 25 giorni.

Art. 73 Conservazione del posto e trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali
[…].
Ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, previo esame con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[…]

Parte intermedi
Art. 76 Richiamo a disposizioni della regolamentazione per gli operai
Per gli istituti non previsti nella seguente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella regolamentazione per gli operai ad eccezione delle norme relative agli artt. 64 e 66.

Art. 82 Trattamento in caso di infortunio o malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro, […] ove per i postumi invalidanti l'intermedio non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua residua capacità lavorativa.
[…]

Parte impiegati
Art. 92 Conservazione del posto e trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro […] ove per postumi invalidanti l'impiegato non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua residua capacità lavorativa.
[…]

Parte allegati
Allegato n. 6 Settore sellerie per automobili e cicli - Motocicli
Regolamentazione lavoro a squadre (decorrenza 1 ottobre 1994)

É considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 30 Parte Generale e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affliggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'Art. 30 Parte Generale l'orario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di gruppo giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme dell'Art. 30 Parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
La predetta maggiorazione non è dovuta, nei casi di riduzione dell'orario, fino ad 11 ore complessive di lavoro se si tratta di lavoro a 2 squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a 13 ore e mezza se si tratta di 3 squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro previsto dall'Art. 30 Parte Generale sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà ugualmente corrisposta la maggiorazione stessa.
Direzione e RSA potranno definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
[…]
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Allegato n. 5 Tutela della dignità del personale dei lavoratori
Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa ed a corrette relazioni umane.
In tale ottica le Parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento le Parti convengono di allegare al presente contratto, la Risoluzione del Consiglio della CEE del 29/5/1990.