Categoria: Cassazione penale
Visite: 9811


Cassazione Penale, Sez. 3, 28 gennaio 2015, n. 3937 - Infortunio mortale. Ricorso del responsabile di cantiere


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
F.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1972/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 29/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per annullamento con rinvio al Giudice Civile;
udito il difensore avv. Omissis di Alessandria.

Fatto

1. Con sentenza del 29 ottobre 2013 la Corte d'appello di Milano, a seguito di rinvio disposto da sentenza di questa Suprema Corte con sentenza del 18 marzo 2009 che aveva annullato la sentenza d'appello del 22 settembre 2004 pronunciata da altra sezione della stessa corte territoriale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F.S. - imputato ex art. 41 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione al D.Lgs. n. 624 de 1994, art. 7, comma 2, lett. a) e b) e D.P.R. n. 164 del 1956, art. 11 per avere quale responsabile di cantiere causato il (OMISSIS) il decesso del lavoratore C.S. -, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato le statuizioni civili, essendo stato l'imputato condannato dalla sentenza di primo grado emessa il 9 aprile 2002 dal Tribunale di Milano al risarcimento dei danni patrimoniale ed extrapatrimoniale alle costituite parti civili.

2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di cinque motivi.

Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione o comunque motivazione apparente in ordine all'assenza degli elementi che avrebbero dovuto invece condurre alla assoluzione dell'imputato anzichè alla dichiarazione della prescrizione. Il secondo, il terzo e il quarto motivo denunciano omessa motivazione in ordine ai motivi d'appello, con particolare riguardo nel quarto motivo alla doglianza d'appello relativa alle condotte del lavoratore deceduto nell'infortunio. Il quinto motivo denuncia contraddittorietà motivazionale in conseguenza dell'assoluzione del coimputato B.A..

Diritto

3. I motivi proposti dal ricorrente possono essere valutati in modo congiunto, dal momento che tutti si imperniano su una pretesa carenza/insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto offrire una completa analisi del compendio probatorio, così pervenendo alla assoluzione dell'imputato, la quale, ovviamente, avrebbe fatto venir meno anche la sua conseguente responsabilità risarcitoria nei confronti delle parti civili.

Nel caso di specie, peraltro, come lo stesso ricorrente non contesta, il reato, nelle more del processo, era pervenuto alla estinzione per maturata prescrizione. In tal caso, l'art. 129 c.p.p., comma 2, stabilisce che l'assoluzione nel merito deve essere pronunciata quando "dagli atti risulta evidente" la ricorrenza di una delle sue possibili forme, cioè che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Qualora, dunque, tale evidenza non risulti, il giudice deve/"^ dichiarare l'estinzione del reato.

La prevalenza della estinzione su ogni altro profilo - tanto di nullità processuale quanto di vizio motivazionale - che in tal caso si verifica comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione che sia fondato sul vizio motivazionale, in quanto, qualora potesse essere attuato un conseguente controllo motivazionale da parte del giudice di legittimità e la doglianza risultasse fondata, ciò condurrebbe a un rinvio che, da un lato, ex art. 129 c.p.p., determinerebbe comunque l'obbligo per il giudice ad quem di dichiarare immediatamente la prescrizione, e dall'altro sarebbe incompatibile con l'obbligo - che investe anche il giudice di legittimità - della immediata declaratoria di proscioglimento (v. Cass. sez. 5, 4 ottobre 2013-9 gennaio 2014 n. 588; Cass. sez. 6, 19 marzo 2013 n. 23594; S.U. 28 maggio 2009 n. 35490; Cass. sez. 4, 19 marzo 2009 n. 14450; Cass. sez. 3, 4 maggio 2004 n. 24327).

Se, dunque, per quanto concerne il profilo penale della regiudicanda i motivi addotti dal ricorrente risultano inammissibili, essendosi conformati come vizio motivazionale e non come violazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, (peraltro, la violazione dell'art. 129, secondo comma, non emerge nella sentenza impugnata, la quale ha valutato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della estinzione, non incorrendo d'altronde in quella radicale carenza di motivazione al riguardo che rileverebbe in quanto impediente al giudice di legittimità di verificare la sussistenza da parte del giudice di merito dei suddetti presupposti: cfr. da ultimo Cass. sez. 5, 14 febbraio 2013 n. 13316; e v. pure Cass. sez. 3, 21 ottobre 2008 n. 42519), altro è il discorso per quanto concerne le statuizioni civili. Insegna invero consolidata giurisprudenza di legittimità che, pure in ipotesi di estinzione del reato, per le statuizioni civili i motivi di impugnazione devono essere dal giudice d'appello esaminati compiutamente, non potendosi confermare la condanna risarcitoria in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ex art. 129, comma 2, onde la sentenza d'appello che non compie un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato - esaustivo apprezzamento che è dunque soggetto al controllo del giudice di legittimità pure sotto il profilo di vizio motivazionale - deve essere annullata con rinvio limitatamente alle statuizioni civili (da ultimo v. Cass. sez. 6, 20 marzo 2013 n. 16155; Cass. sez. 5, 6 giugno 2013 n. 28289). E perciò, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza motivare adeguatamente in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ex art. 622 c.p.p. (ancora da ultimo, in tal senso Cass. sez. 6, 21 gennaio 2014 n. 5888; Cass. sez. 1, 14 gennaio 2014 n. 42039).

L'impugnata sentenza, in effetti, ha limitato il vaglio delle difese prospettate nell'atto d'appello alla constatazione della insussistenza agli atti di evidenti elementi idonei a supportare la tesi della non colpevolezza dell'imputato, senza dispiegare, peraltro, nell'apparato motivazionale un apprezzamento completo della prospettazione difensiva ai fini della responsabilità civile dell'imputato stesso. Ciò comporta, quindi, per quanto sopra finora osservato, l'annullamento della sentenza impugnata riguardo alle statuizione civili, con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015