Tipologia: Accordo Integrativo Territoriale
Data firma: 13 febbraio 2009
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Unione commercio turismo servizi e Asgb Commercio, Filcams Cgil/Agb, Fisascat Sgb/Cisl, Uiltucs Uil/Sgk
Settori: Commercio, Bolzano
Fonte:Provincia Bolzano

Sommario:

 Premessa
Titolo I Parte generale
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Orari commerciali
Calendari annuali ed orari di apertura dei negozi
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Elemento provinciale
Art. 5 - Lavoro festivo
Art. 6 - Erogazione economica di secondo livello Premio di produttività
Art. 7 - Fondo pensione integrativa
Art. 8 - Malattia ed Infortunio
Art. 9 - Inquadramento contrattuale
Art. 10 - Lavoro interinale
Titolo II Part-Time
Art. 1: Lavoro supplementare - Misura massima
Art. 2: Lavoro supplementare - Informazione
Art. 3: Lavoro supplementare - Maggiorazioni
Art. 4: Lavoro supplementare - Contrattazione aziendale
Art 5 - Part-time week-end
Art. 6: Frazionamento
Art. 7: Clausole elastiche e flessibili
Titolo III Contratti a tempo determinato estivi
Titolo IV Apprendistato

Art. 1: Accorpamento precedenti accordi
Art. 2: Modifiche (Art. 8 -Trattamento in caso di malattia)
Titolo V Una Tantum
Titolo VI Decorrenza e durata
Allegati

Allegato 1 Metodologia del sistema di rilevazione del premio di produttività
Allegato 2 Statuto e regolamento Ente Bilaterale provinciale del terziario
Statuto
Art. 1 - Denominazione
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Scopi
Art. 4 - Durata
Art. 5 - Soci
Art. 6 - Organi
Art. 7 - L'assemblea dei soci
Art. 8 - Consiglio di amministrazione
Art. 9 - La presidenza
Art. 10 - Collegio dei revisori
Art. 11 - Compensi e rimborsi spese
Art. 12 - Patrimonio sociale
Art. 13 - Esercizio e bilancio
Art. 14 - Scioglimento
Art. 15 - Cessazione dall'adesione
Art. 16 - Regolamento delle attività dell'ente bilaterale
Art. 17 - Finanziamento
Art. 18 - Disposizioni finali
Regolamento
 Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Allegato 3 Prestazioni Ente Bilaterale provinciale del terziario
Allegato 4 Accordo Apprendistato Professionalizzante 23 marzo 2007
1. Premesse
2. Sfera di applicazione
3. Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
4. Durata dell'apprendistato
5. Costituzione
6. Periodo di prova
7. Anzianità
Art. 8 -Trattamento in caso di malattia (testo così sostituito dall'Accordo integrativo 13 febbraio 2009)
9. Formazione
10. Tutori
11. Libretto di formazione
12. Compatibilità
- Distribuzione delle ore di formazione formale:
13. Durata dell'accordo
14. Informazioni e diritti sindacali alle organizzazioni sindacali
15. Organismo paritetico
16 Ampliamento sfera di applicazione
Allegato 5 Accordo Apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione 29 agosto 2007
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Profili e durata
Art. 4 - Crediti formativi
Art. 5 - Prolungamento periodo di apprendistato
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Percentuale di conferma.
Art. 8 - Trattamento in caso di malattia
Art. 9 - Trattamento in caso di infortunio
Art. 10 - Ente Bilaterale e trattamento di malattia
Art. 11 - Frequenza scolastica a blocchi
Art. 12 - Retribuzione
Art. 13 - Licenziamenti individuali
Art. 14 - Apprendistato nelle aziende stagionali
Art. 15 - Norma transitoria
Art. 16 - Decorrenza e durata
Allegato 5° Accordo provinciale 1.6.2006 su Apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione
Art. 1 - Durata dell'apprendistato e scuola professionale

Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano Terziario Distribuzione Servizi

Addì, 13 febbraio 2009 tra l'Unione commercio turismo servizi con sede in Bolzano [...] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali: Asgb Commercio [...]; Filcams Cgil/Agb [...]; Fisascat Sgb/Cisl [...]; Uiltucs Uil/Sgk [...];

Visti
- Il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 17 luglio 2008, sottoscritto da Confcommercio, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil;
- L'Accordo integrativo territoriale del Terziario distribuzione servizi stipulato in data 24 giugno 2003;
- Il D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003;
- L'Accordo tra Governo e Parti sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993; si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale:

Premessa
Il presente Contratto integrativo provinciale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie specificate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi, ed il relativo personale dipendente.
Restano escluse, in virtù del Protocollo d'Intesa tra Governo e Parti Sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, dall'applicazione di articoli o parti di articolo espressamente indicati, le aziende in cui vi è contrattazione aziendale.
[...]
Conseguentemente, le Parti concordano:
...
- di rendere più estesa la fruibilità dei contratti di lavoro a part-time;
- di investire sulla formazione permanente degli addetti;
- che vanno rispettati i livelli di contrattazione attualmente previsti dall'accordo del luglio 1993 e del CCNL TDS attualmente in vigore;
- di favorire, affinché, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, o del presente contratto, e/o di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, si proceda al tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al CCNL TDS attualmente in vigore.
Le Parti, infine, a fronte dell'esigenza di apertura degli esercizi commerciali su sei giorni settimanali, senza chiusura infrasettimanale obbligatoria, ritengono necessario il massimo impegno a tutela dell'orario di lavoro e dei riposi contrattuali e di legge degli occupati del settore.

Titolo I Parte generale
Art. 1 - Relazioni sindacali

A seguito di una attenta valutazione dei problemi del terziario, le parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete. Si conviene di sviluppare periodici incontri almeno, semestrali su temi centrali quali: andamento economico del settore, mercato del lavoro, orari commerciali, intese utili da sottoporre alle amministrazioni e quant'altro sia materia inerente alla contrattazione di secondo livello. Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti. Le parti convengono che l'osservanza delle norme contenute nel presente accordo nonché quelle dello statuto e del regolamento dell'Ente Bilaterale é dovuta da parte di tutte le aziende che applicano il CCNL TDS attualmente in vigore.
Le parti concordano inoltre di dare massima diffusione ed informazione circa il raggiungimento del presente accordo provinciale e in merito alla costituzione dell'Ente Bilaterale del terziario allo scopo di far conoscere le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei lavoratori a livello provinciale.

Art. 2 - Orari commerciali
Il nastro orario giornaliero non può superare le 11 (undici) ore, ad eccezione degli esercizi alimentari, per i quali, invece, il limite è di 12 (dodici) ore.
In riferimento a quanto previsto dal CCNL TDS attualmente in vigore e dalle leggi in materia, le parti potranno elaborare proposte per la variazione degli orari commerciali, fermo restando la chiusura domenicale e festiva e tenuto conto delle specificità territoriali e delle deroghe previste da norme nazionali e/o locali.
Calendari annuali ed orari di apertura dei negozi
2.1 Le eventuali proposte di modifica dei calendari annuali andranno presentate entro il 30 novembre di ogni anno.
In presenza di proposte delle Amministrazioni Comunali oppure di proposte presentate da singoli o da gruppi aziendali, di modifica dei calendari annuali, comprese le deroghe natalizie o simili, le parti stipulanti il presente accordo avvieranno un preventivo confronto allo scopo di definire un percorso comune per presentare alla pubblica amministrazione una proposta concordata. La parte datoriale si impegna comunque a far pervenire preventivamente alle OO.SS. le proposte di modifica presentate da singoli o gruppi aziendali.

Art. 3 - Orario di lavoro
Fermo restando l'intendimento di raggiungere la pratica realizzazione della settimana lavorativa articolata su 5 giorni consecutivi, corrispondenti a 10 mezze giornate, si concorda che, a partire dall'1.1.1999, nei casi di superamento delle 10 mezze giornate lavorative, che si verifica qualora non si facciano godere le mezze giornate di riposo previste dall'art. 116 lett. a.1) e a.2) del CCNL TDS attualmente in vigore, la retribuzione relativa alle ore eccedenti sarà maggiorata del 15%.
Per mezza giornata lavorativa deve intendersi il numero di ore di lavoro precedenti l'intervallo (mattina) intercorrente fra i due periodi giornalieri di lavoro, oppure il numero di ore successive all'intervallo (pomeriggio).
Tale percentuale non è assorbibile da altre maggiorazioni previste dal CCNL
Il presente articolo si applica solo nelle aziende in cui non vi è contrattazione integrativa ex art. 10 CCNL TDS attualmente in vigore.

Titolo IV Apprendistato
Art. 1: Accorpamento precedenti accordi
L'Accordo sindacale su "Apprendistato professionalizzante" stipulato in data 23 marzo 2007 e l'Accordo sindacale su "Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione" stipulato in data 29 agosto 2007 sono recepiti nel presente Accordo del quale assumono la medesima scadenza e ne fanno parte integrante. I testi sono riportati negli allegati rispettivamente nr. 4 e nr. 5.

Allegato 2
Ente Bilaterale del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Bolzano
Bilaterale Kòrperschaft fùr den Tertiàrsektor der Verteilung und der Dienstleistungen der Provinz Bozen

Visto l'art. 12 e seguenti del Codice Civile, visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, stipulato il 3 novembre 1994 e successivi rinnovi, di cui all'art. 16 è prevista la costituzione dell'Ente Bilaterale, è approvato il seguente Statuto dell'Ente Bilaterale della Provincia di Bolzano
Art. 1 - Denominazione
É costituita una Associazione avente la denominazione "Ente Bilaterale del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Bolzano".
L'Ente ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta.

Art. 3 - Scopi
L'Ente non persegue finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:
a. promuovere e coordinare, a livello locale iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione e gli altri Enti competenti privilegiando Enti di derivazione sindacale e/o associativo;
b. svolgere le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di perseguire il miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del settore;
c. istituire, attribuendo la sede presso quella dell'Ente Bilaterale, l'Osservatorio Provinciale così come previsto dal CCNL e dal contratto integrativo provinciale, entro tre mesi dalla costituzione dell'Ente Bilaterale ed istituire le Commissioni Paritetiche Provinciali, nonché recepire quelle già esistenti;
d. ricevere dalla Associazione Imprenditoriale del Terziario firmataria del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi in premessa e dalle corrispondenti Organizzazioni Sindacali, gli accordi territoriali ed aziendali;
e. promuovere e sviluppare iniziative a carattere sociale a favore dei lavoratori dipendenti,
[...]
g. promuovere attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni in positivo a favore del personale dipendente femminile;
h. ricevere dalle parti datoriali sopra individuate copia delle comunicazioni loro pervenute da parte delle aziende che hanno scelto una nuova articolazione dell'orario ex artt.... 30, 31 e 32 del CCNL Terziario distribuzione e servizi e attuare quanto previsto dagli artt. 32 bis, ter, quater, quinquies e sexies del CCNL 20 settembre 1999;
i. inviare all'Ente Bilaterale Nazionale, con cadenza trimestrale le ricerche ed elaborazioni di cui alla lettera b) dell'art. 16 del CCNL;
j. svolgere ogni altro compito definito successivamente dai CCNL e dagli accordi collettivi territoriali e ad esso demandato dalle parti;
[...]
L'attuazione dei sopradefiniti scopi sarà disciplinata dal regolamento dell'Ente.
É facoltà delle parti costituenti richiedere la revisione del regolamento, con preavviso di almeno 6 mesi.

Allegato 4 Accordo sindacale sull'apprendistato professionalizzante
9. Formazione
Nel caso in cui l'apprendista per mancanza dell'apposito titolo di studio previsto non possa vantare nessun credito formativo, ma dovesse essere comunque ammesso all'apprendistato, lo stesso frequenterà 200 ore di formazione formale nel primo anno di formazione formale previsto dall'ordinamento formativo per la relativa mansione.
Per tutti gli apprendisti in possesso di diploma di scuola superiore o della laurea universitaria, la formazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 2 usufruendo dei crediti formativi ivi previsti.

10. Tutori
Ai sensi dell'art. 49 comma 5, lettera o) del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 9 della legge provinciale n. 2/06 e successive modificazioni è necessaria la presenza, per l'erogazione della formazione agli apprendisti, di tutori aziendali avente formazione e competenze adeguate e riconosciute dalla Provincia.

11. Libretto di formazione
L'organizzazione formatrice procederà ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agli apprendisti anche ai fini del libretto formativo, secondo le norme vigenti e rilascerà un attestato finale che certifichi la qualifica conseguita.

14. Informazioni e diritti sindacali alle organizzazioni sindacali
Le singole aziende anche tramite le loro associazioni, annualmente, forniranno alle OOSS firmatarie della presente intesa informazioni riepilogative con particolare riferimento
- al numero degli apprendisti assunti;
- ai piani formativi individuali;
- ai reparti di appartenenza dell'apprendista e percorso formativo;
- al numero apprendisti confermati.
Le OOSS potranno comunque richiedere degli appositi incontri finalizzati a prevenire problematiche e/o contenziosi in materia di apprendistato. Inoltre le OOSS firmatarie del presente accordo, potranno
- a richiesta visionare il libretto di formazione/piano di formazione individuale
- chiedere un incontro con il personale docente
- chiedere degli incontri a livello aziendale/territoriale per discutere la formazione dell'apprendistato nelle aziende
Saranno inoltre previste delle riunioni specifiche nel limite complessivo di 6 ore annue promosse da una o più OOSS (da svolgersi comunque in via congiunta in caso di partecipazione da parte di più sindacati) durante i corsi di addestramento secondo le modalità dei rispettivi CCNL.

15. Organismo paritetico
Le Parti entro il 30 giugno 2007, nell'ambito dell'Ente Bilaterale del Terziario, istituiscono un organismo paritetico che monitorerà singoli percorsi formativi degli apprendisti al fine di assicurare il rispetto del presente accordo. A tal fine, il comitato paritetico si riunirà almeno due volte all'anno convocando, se del caso, l'azienda datrice di lavoro e/o l'apprendista per acquisire le informazioni necessarie.
Qualora sorgessero divergenze sull'interpretazione del presente contratto, il presidente dell'organismo paritetico con propria iniziativa o su richiesta di una delle Parti stipulanti, convocherà prontamente tutte le Parti, al fine di pervenire eventualmente ad una interpretazione comune. Raggiungendosi l'accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte dalle Parti stipulanti il presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto.