Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2015, n. 3286 - Infortunio mortale durante i lavori di ristrutturazione: responsabilità del direttore dei lavori


 

 

Responsabilità di un progettista e direttore dei lavori per infortunio mortale durante i lavori di ristrutturazione di un immobile.

La Corte afferma che è irrilevante ai fini dell'addebito la questione dell'essere o no l'ampliamento della cantina con opere strutturali di cemento armato ricompreso nel progetto tematico di fatto, perchè, quale che fosse la situazione, comunque, l'imputato avrebbe dovuto comunque sorvegliare l'esecuzione dei lavori; ed anzi, la omissione sarebbe ancora più evidente laddove l'intervento che ha provocato il crollo della struttura non fosse neppure previsto in progetto, palesandosi un comportamento ancora più accentuatamente violativo dell'obbligazione assunta nei confronti del committente.

E' fin troppo ovvio che è irrilevante il tema della presenza del direttore dei lavori in cantiere, pure satisfattivamente affrontato in sede di merito ed oggetto di censura. Tale presenza non è da intendere come presenza fisica costante, durante i lavori, trattandosi di adempimento in tal caso pressochè impossibile. Ma va intesa come presenza di volta in volta necessaria a seconda dell'iter dei lavori e delle emergenze.

Ma anche tale problematica risulta qui adeguatamente affrontata in sede di merito, laddove il giudicante ha sottolineato che se l'imputato si fosse recato sul luogo di svolgimento dei lavori, avrebbe notato che gli stessi erano diversi da quelli segnalati ed eseguiti in violazione delle regole in tema di prevenzione degli infortuni. Risulta evidente, infatti, che l'iter dello scavo effettuato lungo la muratura del seminterrato dell'immobile teatro dell'infortunio mortale e l'impegno che questo non può non aver richiesto avrebbe dovuto imporre una sorveglianza e una presenza che - come accertato - non vi è stata, almeno nel momento della verificazione del crollo. Mentre una presenza immediatamente precedente, laddove fosse stata attenta, avrebbe impedito l'attività che ha poi originato il crollo.

Così ricostruito il ruolo dell'imputato, ne discende che correttamente è stata apprezzata l'inosservanza agli obblighi cautelari assunti in primo luogo nei confronti del committente e, conseguentemente, ne deriva la rilevanza di tale inosservanza ai fini della verificazione dell'evento mortale, di cui non è in discussione l'eziologia e le inosservanze della disciplina cautelare che lo hanno determinato.

In questo senso appare calzante, con riferimento ovviamente solo al contenuto degli obblighi del direttore dei lavori, trattando la sentenza l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 449 e, il precedente di questa Corte, v. Sezione 4, 21 febbraio 2008, Strazzanti, rv. 240157, secondo il quale direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
Z.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 876/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Busa Monica del foro di Milano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Schirò Massimo del foro di Milano che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.


Fatto

Z.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato quella di primo grado, che l'aveva condannato, nella qualità di progettista e direttore dei lavori, per il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore P.M., deceduto nel corso dei lavori di ristrutturazione di un immobile sito in (OMISSIS) (evento verificatosi in data (OMISSIS)).

L'addebito soggettivo era motivato considerando la posizione di garanzia assunta dallo Z. quale professionista incaricato della redazione del progetto e, in ogni caso, quale direttore dei lavori, tenuto per ciò a garantire sia la conformità dell'opera al progetto, sia il rispetto nell'esecuzione, delle regole della tecnica.

La Corte di merito, riproponendo gli argomenti sviluppati in primo grado, riteneva dimostrato che lo Z. avesse mascherato la vera natura dell'intervento edilizio, avendo comunicato, in accordo con i committenti, l'inizio di lavori leggeri di manutenzione straordinaria - così escludendo modifiche strutturali dell'edificio e l'uso del cemento armato - mentre non segnalava i lavori di ampliamento della cantina, con l'impiego di cementi armati, durante i quali si verificava l'infortunio mortale.

In ogni caso, pur volendo aderire alla tesi difensiva secondo la quale i lavori abusivi erano stati svolti a sua insaputa, il giudicante evidenziava che tale situazione non avrebbe escluso l'addebito, in quanto lo Z. era obbligato,nella sua veste di responsabile dei lavori, a controllarne l'inizio e lo svolgimento.

Con il ricorso si propone una diversa lettura delle circostanze della vicenda, assumendo la totale estraneità dell'architetto Z. all'infortunio mortale.

Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale per difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. In particolare, si sostiene che nel capo d'imputazione si contestava all'imputato di aver concorso nell'evento mortale perchè nella qualità di direttore dei lavori aveva omesso di segnalare la situazione di pericolo mentre la sentenza impugnata aveva individuato i profili di colpa nell'avere scientemente redatto una segnalazione S.C.I.A., omissiva in cui non erano contemplati i lavori nel corso dei quali era avvenuto l'infortunio ed in ogni caso la sua responsabilità veniva ricondotta alla posizione di garanzia dallo stesso rivestita nella qualità di direttore dei lavori.

Con il secondo motivo si ritiene contraddittorio l'argomentare della Corte di merito laddove aveva posto in correlazione l'indicazione dei lavori di ampliamento della cantina, contenuta nel capitolato dei lavori, con la pretesa violazione di obblighi in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di motivazione sulla questione sollevata dal ricorrente il quale aveva evidenziato che solo il punto 39 del capitolato prevedeva un ampliamento della cantina ma si trattava solo di un'opera eventuale,che non era mai stata realizzata, in una parte totalmente diversa rispetto a quella in cui si era verificato l'infortunio. In questa prospettiva si sottolinea che la revoca della SCIA da parte del Comune non era avvenuta per una difformità per le opere oggetto del progetto autorizzato ma per l'attività abusiva avviata all'insaputa dell'imputato, culminata con la morte dell'operaio.

Censura altresì la sentenza impugnata laddove aveva ricondotto la sua responsabilità in ogni caso alla carica dallo stesso rivestita di direttore dei lavori senza tener conto che l'accesso nel cantiere era solo per la verifica della conformità dell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto nel capitolato e che l'infortunio si era verificato durante l'esecuzione di opere abusivamente realizzate d'intesa tra la committenza e l'impresa, che aveva introdotto il lavoratore poi deceduto nel cantiere, senza comunicarne la presenza all'imputato.

Si sostiene poi, citando talune sentenze di questa Corte, la centralità, ai fini della responsabilità penale, delle figure del committente e del responsabile dei lavori,rispetto a quella del direttore dei lavori, che non potrebbe essere chiamato a rispondere della osservanza delle norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nella organizzazione del lavoro.

Con il quarto motivo lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva costituite da prove testimoniali sulle piantine allegate al progetto ed alla denuncia lavori al fine di dimostrare l'errore in cui erano incorsi i giudicanti determinato dalla confusione tra il luogo ove è avvenuto l'infortunio e quello ove erano previste le opere da eseguire.

Diritto

Il ricorso è manifestamente infondato, a fronte di una doppia conforme statuizione di condanna, che non presenta profili di contraddittorietà.

Del resto, va ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sezione 4, 10 febbraio 2009, Ziello ed altri).

Ciò che qui deve escludersi, essendosi limitato il ricorrente a sindacare la ricostruzione del fatto per farne discendere una pretesa contraddittorietà che avrebbe dovuto portare ad escludere la responsabilità del prevenuto, che, invece, è stata fondata su una attenta ricostruzione della relativa posizione di garanzia.

Va ricordato, infatti, che il direttore dei lavori è incaricato, per conto del committente, di curare l'esatta esecuzione dei lavori. Egli svolge normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi (cfr. Sezione 4, 14 novembre 2013/dep. 2014, Gebbia ed altro, rv. 257922).

Questo rende irrilevante ai fini dell'addebito finanche la questione dell'essere o no l'ampliamento della cantina con opere strutturali di cemento armato ricompreso nel progetto tematica di fatto, comunque logicamente e adeguatamente affrontata dal giudice di merito, perchè, quale che fosse la situazione, comunque, lo Z. avrebbe dovuto sorvegliare l'esecuzione dei lavori; ed anzi, la omissione sarebbe ancora più evidente laddove l'intervento che ha provocato il crollo della struttura non fosse neppure previsto in progetto, palesandosi un comportamento ancora più accentuatamente violativo dell'obbligazione assunta nei confronti del committente.

E' fin troppo ovvio che è irrilevante il tema della presenza del direttore dei lavori in cantiere, pure satisfattivamente affrontato in sede di merito ed oggetto di censura. Tale presenza non è da intendere come presenza fisica costante, durante i lavori, trattandosi di adempimento in tal caso pressochè impossibile. Ma va intesa come presenza di volta in volta necessaria a seconda dell'iter dei lavori e delle emergenze.

Ma anche tale problematica risulta qui adeguatamente affrontata in sede di merito, laddove il giudicante ha sottolineato che se l'imputato si fosse recato sul luogo di svolgimento dei lavori, avrebbe notato che gli stessi erano diversi da quelli segnalati ed eseguiti in violazione delle regole in tema di prevenzione degli infortuni. Risulta evidente, infatti, che l'iter dello scavo effettuato lungo la muratura del seminterrato dell'immobile teatro dell'infortunio mortale e l'impegno che questo non può non aver richiesto avrebbe dovuto imporre una sorveglianza e una presenza che - come accertato - non vi è stata, almeno nel momento della verificazione del crollo. Mentre una presenza immediatamente precedente, laddove fosse stata attenta, avrebbe impedito l'attività che ha poi originato il crollo.

Così ricostruito il ruolo dello Z. ne discende che correttamente è stata apprezzata l'inosservanza agli obblighi cautelari assunti in primo luogo nei confronti del committente e, conseguentemente, ne deriva la rilevanza di tale inosservanza ai fini della verificazione dell'evento mortale, di cui non è in discussione l'eziologia e le inosservanze della disciplina cautelare che lo hanno determinato.

In questo senso appare calzante, con riferimento ovviamente solo al contenuto degli obblighi del direttore dei lavori, trattando la sentenza l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 449 e, il precedente di questa Corte, v. Sezione 4, 21 febbraio 2008, Strazzanti, rv. 240157, secondo il quale direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nell'ipotesi di sua assenza dal cantiere, dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'assuntore dei lavori, rinunciando all'incarico ricevuto.

Anche la censura afferente la modifica dell'originario capo d'imputazione è manifestamente infondata.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (v. da ultimo, Sezione 4, 21 giugno 2013, n. 51516, Miniscalco ed altro, rv 257902).

In questa prospettiva non è ravvisabile il vizio denunciato nella fattispecie in esame in cui è stato addebitato allo Z., nella qualità di direttore dei lavori nel cantiere relativo ai lavori di ristrutturazione di un immobile, non solo di avere omesso di intervenire e di segnalare le specifiche violazioni alla normativa antinfortunistica ivi realizzate ma di avere contribuito alla produzione dell'evento anche attraverso la predisposizione di una S.C.I.A. con l'indicazione di lavori diversi da quelli indicati nel capitolato, poi eseguiti.

Manifestamente infondato è anche il quarto motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata assunzione di prove testimoniali decisive.

Deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (v. Sezione 4, 23 gennaio 2014, Di Meglio, rv. 259323).

Orbene, nella specie, deve escludersi che le prove indicate dal ricorrente rivestano le caratteristiche innanzi richiamate in quanto sono volte a dimostrare asseriti errori di fatto sul luogo ove si è verificato l'infortunio e su quello ove erano previste le opere da eseguire in cantina, circostanze che, anche se provate, non appaiono idonee ad inficiare il dato posto a base del convincimento del giudice di merito, e cioè che l'infortunio si è verificato anche per la inosservanza agli obblighi cautelari imposti allo Z. dalla posizione di garanzia dallo stesso rivestita.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende, oltre alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende nonchè alla refusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 in favore di Pa.Lo., in proprio e nella qualità, ed in Euro 2.500,00 in favore di P.E.C., tutte oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015