Tipologia: Accordo
Data firma: 24 giugno 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Arneg e RSU/Fiom-Cgil, Fim-Cisl
Settori: Metalmeccanici, Arneg Marsango (Pd)
Fonte: www.contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Relazioni industriali
Diritti sindacali
Formazione e qualificazione professionale
Contratti di lavoro atipici
1. Part time

2. Esigenze di carattere tecnico-organizzativo e sostitutivo
Sicurezza e prevenzione
Orario di lavoro
Altre disposizioni
1. Asilo nido
2. Anticipazione tfr
3. Informazione sulle assenze per malattia
Parte economica
Premio feriale
Premio di risultato
1. Parametri
2. Produttività
3. Qualità
Indennità di trasferta
Validità e durata

Arneg spa Accordo di secondo livello periodo 2003-2007

Oggi, giovedì 24 giugno 2004, presso la Arneg spa, stabilimento di Marsango (PD), tra l'Azienda […] e la RSU assistita da […] Fiom-Cgil e […] Fim-Cisl, è stato formato il seguente accordo di secondo livello.

Premessa
In considerazione delle sostanziali modifiche che negli ultimi anni hanno profondamente innovato le modalità di produzione dell'azienda, passando da una produzione a magazzino con prodotti standard venduti a rivenditori o agenti o concessionari ad una produzione su commessa ad elevato grado di personalizzazione che coinvolge tutti gli enti aziendali fin dal nascere della collaborazione con il cliente finale destinata prevalentemente al mercato della GDO; tenuto altresì conto del fatto che la produzione Arneg si connota come produzione di beni semidurevoli e quindi business-to-business, tutto ciò premesso le Parti prendono atto della rilevanza, ai fini del perseguimento degli obiettivi strategici di miglioramento dei livelli di competitività, produttività e redditività dell'azienda, di un sistema di relazioni industriali imperniato sull'analisi e comprensione delle rispettive esigenze - dell'azienda e dei lavoratori -. A tal riguardo viene riconfermata la necessità per l'azienda di non effettuare, su base annua, fermate collettive ulteriori rispetto alle festività cadenti infrasettimanalmente, fermo restando il godimento delle ferie annuali, mentre è da considerarsi strategico il pieno utilizzo delle giornate lavorative previste dal calendario.

Relazioni industriali
1. Le parti, annualmente, si incontreranno, entro il mese di febbraio, per una discussione informativa in materia di:
analisi della conformazione e tendenza del mercato
investimenti e conseguenti riflessi sulla produzione che possano determinare sostanziali modifiche organizzative.
A fronte di eventuali particolari situazioni che implichino il ricorso da parte dell'azienda al decentramento produttivo o riguardanti i livelli occupazionali o comunque a fronte di situazioni di crisi di mercato, anche temporanea, le Parti si incontreranno per analisi congiunta delle possibili risposte a tali esigenze.
2. Mensilmente, verrà fornito alle RSU un prospetto circa l'andamento dell'occupazione con riferimento alle diverse tipologie contrattali (all. 1)
3. In caso di assunzione di un lavoratore con contratto a termine di inserimento, si prevede una verifica a metà contratto con specifica valutazione dei seguenti parametri:
- capacità di esecuzione delle mansioni assegnate
- attenzione per la qualità
- attenzione per la sicurezza
- presenza ai corsi di formazione
Nel caso di contratti di inserimento, al lavoratore verrà data comunicazione dell'esito del contratto con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza (due settimane); in caso di esito negativo del contratto, verrà data informazione alla RSU circa le motivazioni della non conferma.
I contratti a termine per esigenze di carattere sostitutivo di personale assente con conservazione del posto di lavoro (maternità - malattia - infortunio - servizio militare - ecc.) o di carattere tecnico-produttivo/organizzativo non comportano l'automatica conferma a tempo determinato dei lavoratori. Tuttavia, con particolare riferimento ai contratti stipulati per esigenze di carattere tecnico-produttivo, dopo un periodo di lavoro di 12 mesi continuativi, le Parti si incontreranno per verificare se, in base alle esigenze produttive dell'azienda, sussistono le condizioni per una trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine in essere.
4. Le Parti si incontreranno annualmente per verificare l'applicazione dei principi di pari opportunità come previsto dal CCNL di settore.
5. Viene confermata la fruibilità da parte dei lavoratori di permessi retribuiti non a carico del monte ore annuale dei PAR, con un minimo di 2 ore ed n massimo di 4 ore, in caso di assenza per visite mediche specialistiche ed esami conseguenti - a condizione che il lavoratore documenti con attestazione del medico (su apposito modulo predisposto dall'azienda) la propria presenza presso la struttura sanitaria in orario coincidente con quello di lavoro. Sono escluse le assenza per l'effettuazione di terapie di qualunque genere.
6. Ferie e PAR: […]
Viene confermato il principio che le ferie maturate e non godute dal personale al 31 dicembre di ogni anno dovranno essere smaltite entro i 18 mesi successivi.
[…]

Diritti sindacali
1. Conformemente a quanto previsto dal CCNL di settore, l'azienda metterà a disposizione della RS l'accesso ad Internet nonché una casella di posta elettronica, fermo restando il rispetto da parte degli utilizzatori dei regolamenti aziendali circa l'uso di tali strumenti; in particolare l'utilizzo del PC dovrà essere strettamente connesso con l'attività sindacale. L'utilizzo di questi strumenti informativi dovrà essere effettato in modo conforme alla Policy aziendale.
[…]
3. Informazioni sindacali al reparto: per quanto concerne la possibilità per la RS di effettuare brevi incontri informativi con il personale dei reparti, dopo l'orario di lavoro, questi potranno essere effettuati in spazi allo scopo identificati con una durata di 10 minuti circa e per un ristretto numero di persone, previa informazione alla Direzione Risorse mane. Per esigenze diverse l'azienda si dichiara disponibile a concedere l'utilizzo del locale mensa dalle 17.00 alle 18.00 previo preavviso di 24 ore.
4. Per le attività assembleari, l'azienda metterà a disposizione della RSU le seguenti dotazioni:
- 50 sedie pieghevoli
- 1 pedana con tavolo lungo
- 1 lavagna a parete
- sistemazione bacheche.
5. Al fine di consentire una migliore comunicazione tra i coordinatori della RSU e gli interlocutori istituzionali: OO.SS. - Direzione Produzione - Direzione Risorse Umane, l'azienda fornirà i coordinatori di telefono cordless abilitato alla ricezione di chiamate dall'esterno ed alla effettuazione di chiamate per l'esterno tramite centralino Arneg. L'utilizzo di tale strumento deve intendersi collegato alle attività di tipo sindacale e pertanto ogni altro uso è interdetto.

Contratti di lavoro atipici
1. Part time

Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time verranno esaminate dall'azienda fino ad una percentuale del 3% per il personale impiegatizio e del 5% per le qualifiche di operaio; le richieste verranno accolte dando le priorità alle seguenti causali:
- assistenza figli minorenni entro i 10 anni di età
- gravi motivi di salute del lavoratore, comprovati da adeguata documentazione medica specialistica e conseguente giudizio di inidoneità al lavoro a tempo pieno rilasciato dal medico competente o per necessità di assistenza ad un familiare convivente, sempre se debitamente documentati
- studio, previa certificazione di frequenza di corsi di studio presso istituti scolastici sia pubblici che privati
La trasformazione verrà concessa per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 24 mesi, salva possibilità di proroga a fronte del rispetto della pervenutale fissata e del permanere della causale originaria.
In ogni caso, per evitare la concentrazione delle richieste di part time in una specifica fascia oraria che causi difficoltà di gestione della produzione, gli orari dovranno essere compatibili con le necessità tecnico-produttive dell'azienda, ferma restando la possibilità per i lavoratori, a parità di mansioni e di fungibilità, di concordare n cambio di fascia con il capo reparto a fronte di particolari esigenze. In caso di part time per ragioni di assistenza a figli minori, al compimento del decimo anno di età del figlio il rapporto di lavoro tornerà automaticamente a tempo pieno. Verranno comunque esaminati di volta in volta casi particolari connessi a specifiche gravi necessità del minore; così pure al cessare della necessità di assistenza del familiare, il rapporto di lavoro ritornerà automaticamente a tempo pieno.
Annualmente verrà fornita alla RSU la situazione dei part time in essere e delle richieste inoltrate. Le richieste non accolte per scostamento dalla percentuale convenuta o per infungibilità del lavoratore saranno oggetto di esame congiunto con la RSU.

2. Esigenze di carattere tecnico-organizzativo e sostitutivo
In considerazione del fatto che l'azienda si trova a dover affrontare, nel corso dell'anno, diverse esigenze legate a:
- sostituzione di personale assente (malattia - infortunio - maternità - servizio militare - permessi individuali - ecc. )
- programmazione ferie estive per tre settimane consecutive
- incrementi di produzione collegati normalmente alla stagione calda e quindi in parte coincidenti con i periodi di programmazione delle ferie estive
si conviene che, per soddisfare tali esigenze, si ricorrerà all'utilizzo di contratti a termine e alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Tenuto conto di queste situazioni, le Parti concordano che per l'utilizzo di queste tipologie contrattuali si fa riferimento agli accordi sindacali del 26/02/2002 e 25/07/2002 che qui si intende espressamente richiamare e che costituiscono parte integrante del presente accordo.
I lavoratori utilizzati a fronte di esigenze di carattere tecnico produttivo-organizzativo-sostitutivo, con particolare riferimento a lavoratori somministrati a tempo determinato, verranno impiegati in mansioni di contenuto professionale basso.
A fronte del verificarsi di particolari situazioni aziendali che potessero contemplare il possibile ricorso ad ulteriori nuove tipologie contrattuali previste dalle recenti normative, le Parti si incontreranno per esaminare le diverse soluzioni e definirne, previo accordo, l'applicazione alla luce anche di eventuali regolamentazioni definite unitariamente a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.

Sicurezza e prevenzione
si danno atto che all'interno dell'azienda viene dedicata continua attenzione da parte dei RLS e del SPP alle problematiche connesse alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, sia mediante interventi tecnici che attraverso la formazione, mentre il medico competente provvede, nei termini previsti dalla vigente normativa, ad attuare uno specifico protocollo sanitario mediante il quale sottopone ad accertamenti sanitari periodici i lavoratori dei reparti in cui sussistono condizioni di rischio tabellate.
In caso di incontri effettuati in orario di lavoro su richiesta del RSPP le ore di mancato lavoro dei RLS non verranno imputate al relativo monte ore di permessi.
Nell'ambito di tali incontri verrà data ai RLS un'informazione circa le attività di formazione programmate cui i RLS potranno presenziare.
In ogni caso il RSPP e i RLS potranno decidere la necessità di effettuare, a fronte di specifiche circostanziate esigenze di singoli reparti, appositi incontri di informazione/formazione.
Annualmente sarà oggetto di apposito esame la statistica annuale degli infortuni predisposta dal SPP al fine di verificare gli indici di frequenza e di gravità rilevati e le tipologie di infortuni verificatisi.
Annualmente l'azienda fornirà ai RLS l'elenco nominativo del personale assunto tramite il collocamento obbligatorio ed il reparto di assegnazione.
In via sperimentale, per l'anno 2005, al personale in forza non in prova verranno forniti idonei indumenti di lavoro come di seguito specificato:
- 2 completi invernali (giubbino e salopette)
- 2 completi estivi (salopette)
- 5 T-shirts maniche corte

Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro applicato in Arneg per i reparti produttivi è quello a giornata su 5 giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.0).
2. In considerazione del fatto che ad oggi la produzione viene realizzata esclusivamente sui ordine cliente e con forti connotazioni di personalizzazione, si può verificare, anche in ragione delle tipologie di banchi che compongono le diverse commesse, la necessità di incrementare la capacità produttiva sui specifiche linee di produzione o tipologie di prodotto. In tal caso può rendersi necessario far lavorare la specifica linea o gruppo di linee o reparto su due turni, sempre dal lunedì al venerdì, previa comunicazione alla RSU.
3. Le Parti procederanno ad un approfondito esame circa le concrete possibilità di attuare forme di orario "flessibile" per gruppi omogenei di lavoratori, nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive dei singoli reparti.
4. L'eventuale ricorso a strumenti di flessibilità positiva o negativa a seconda dell'andamento della domanda saranno oggetto di accordo con la RS.
5. Conformante alla disciplina contrattuale nazionale l'azienda, salvo casi eccezionali e imprevedibili, in caso di utilizzo collettivo dello straordinario darà informazione preventiva alla RSU. In particolare le iniziative volte ad incrementare la capacità produttiva con il ricorso dello straordinario al sabato, saranno oggetto di confronto con la RSU e potranno essere realizzate tramite l'attivazione di turni di 6 ore il sabato, ferme restando le maggiorazioni già previste con accordo 8/10/2002.
6. Banca ore: viene definita la possibilità di utilizzo fin dalla prima ora di straordinario.
7. Turni: coerentemente con quanto già espresso in merito alle possibili esigenze produttive, in caso di ricorso ai due turni di lavoro su specifiche linee o gruppi di linee o reparti, ai lavoratori interessati verrà data notizia con una settimana di preavviso. Per i lavoratori turnisti viene riconfermata la particolare indennità istituita con apposito accordo 27/06/2002, la cui validità si intende qui riconfermare. Le Parti esamineranno in forma concreta la possibilità di adottare turnazioni alternative secondo lo schema di orario proposto dalla RSU.