Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 maggio 2015, n. 10097 - Malattia polmonare e causa professionale


 

 

 

Presidente: LAMORGESE ANTONIO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 18/05/2015

FattoDiritto


1. Con la sentenza n. 6185 del 2010 la Corte d'appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dall'Inail avverso la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto in favore di S.U. una rendita per malattia professionale (fibrosi polmonare) rapportata al grado invalidante del 30%, dopo avere disposto nuova consulenza tecnica medico-legale, rideterminava il grado di invalidità nella misura dell'11%.
2. Per la cassazione della sentenza S.U. ha proposto ricorso, affidato a un solo articolato motivo, cui ha resistito con controricorso l'Inail.
3. Il ricorso è fondato sulla censura di violazione e falsa applicazione dell'articolo 41 c.p., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe avallato le conclusioni del c.t.u., affette da un vizio che configurerebbe devianza dalle nozioni correnti di scienza medica nella metodologia valutativa assunta a fondamento della quantificazione del danno. Riferisce infatti che il consulente d'ufficio, avendo riscontrato una tubercolosi anamnestica ed un tabagismo, ha ritenuto che fossero presenti tre fattori di rischio per il sistema respiratorio ed ha quindi diviso il danno per tre, in violazione del principio previsto dall'articolo 41 c.p. di cosiddetta equivalenza delle concause, per cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta, alla produzione dell'evento. Deduce che le cause extraprofessionali possono rivendicare un ruolo nella determinazione della malattia e possono esercitare un effetto congiunto moltiplicativo sul rischio, circostanza della quale la Corte d'appello non ha tenuto conto, omettendo di argomentare circa la metodologia diagnostica adoperata, la tipologia delle sostanze nocive, la letteratura medica in materia.
4. Il ricorso non è fondato.
Va premesso che il ricorrente richiama la regola contenuta nell'art. 41 c.p, costantemente applicata nella materia delle malattie professionali, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento, previsto nella stessa disposizione, in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass. n. 1477 del 2014, Cass. n. 17959 del 2005, Cass. n. 6722 del 2003).
5. Alcune sentenze (Cass. n. 21021 del 2007, Cass. n. 6195 del 2003 e Cass. n. 2352 del 2004) hanno però evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (cd. concause di lesione, secondo la dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra (cd. concause di invalidità). Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitabile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi, e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
6. Nel caso in esame, il ricorrente non riferisce per quale motivo la Corte d'appello, recependo le conclusioni del c.t.u. che ha fatto ricorso all'ipotesi cd. delle concause di invalidità - con valutazione autonoma della percentuale invalidante derivante dalla noxa professionale rispetto all'invalidità attribuibile agli ulteriori fattori individuati - abbia errato. Non viene proposta infatti alcuna giustificazione dell' affermazione secondo la quale la malattia polmonare da cui è affetto sarebbe addebitabile alla causa professionale, mentre gli ulteriori fattori avrebbero assunto un effetto moltiplicativo del rischio lavorativo, ciò che avrebbe richiesto il preciso riferimento, che nel caso manca, alle caratteristiche concrete dell'attività lavorativa, della malattia e della sua evoluzione nel tempo, nonché alla natura ed effetti dei riscontrati agenti extraprofessionali.
E' stato infatti su tale aspetto precisato che "nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (v. Cass. 12-5-2004 n. 9057). Ciò significa che anche l'incidenza sulla malattia derivante dall'attività lavorativa delle concause extralavorative, nonché il loro effetto congiunto moltiplicativo sul rischio, al di là della mera affermazione, avrebbero dovuto essere oggetto di deduzione e prova nel senso indicato, che escludesse l'ipotesi, ritenuta dal c.t.u., di cause efficienti autonome.
7. Segue coerente il rigetto del ricorso.
8. La natura del diritto azionato in giudizio impone l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003) nella specie inapplicabili perché il deposito del ricorso di primo grado è anteriore al 3 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 14.1.2015