Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 7, Ordinanza udienza 05 dicembre 2014, n. 6594 - Condanna di un datore di lavoro per omesso allestimento dei servizi igienici e assistenziali


 

 

Presidente: FIALE ALDO Relatore: GAZZARA SANTI Data Udienza: 05/12/2014

ORDINANZA



Ritenuto:

-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato il decisum di prime cure, con il quale M.F.R. era stata riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 96, co. 1, lett. a), d.Lvo 81/08, in relazione all'art. 159 lett. a), stessa legge, perché nella qualità di datore di lavoro della omonima ditta, aveva omesso l'allestimento dei servizi igienici e assistenziali nel luogo in cui veniva ad essere eseguiti i lavori; con condanna del prevenuto alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa della M.F.R. ha proposto ricorso per cassazione, proponendo motivi di annullamento del tutto inconferenti e, pertanto, destituiti di fondamento, anche perché sorretti da deduzioni assolutamente fattuali, non proponibili in sede di legittimità;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo alla prevenuta: le emergenze istruttorie, richiamate dal giudice di merito (in particolare la deposizione funzionario ASL Salerno) hanno dato agio di evidenziare che la prevenuta non aveva curato l'allestimento dei servizi igienici ed assistenziali per il personale dipendente; non aveva approntato il piano operativo per la sicurezza, né le impalcature idonee ad evitare la caduta dall'alto, né parapetti, né il progetto per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio;
-che, peraltro, la prevenuta non ha curato di pagare nei termini l'oblazione, di cui alla race. a.r. del 30/6/2009, inviatale dall'ASL.;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P. Q. M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 5/12/2014.