Cassazione Penale, Sez. 4, 26 maggio 2015, n. 22038 - Un operaio si libera dalla cintura di sicurezza e si infortuna. Quando una condotta del lavoratore può considerarsi interruttiva del nesso causale


 


"Si può cogliere nella giurisprudenza di legittimità la tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro."


La Corte afferma che "in definitiva, applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata risulta rispettosa del dettato dell'art.41, secondo comma, cod. pen., in particolare laddove si è ritenuto che il comportamento del lavoratore non fosse qualificabile come causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento, essendo stato accertato che la scelta dei mezzi di sicurezza si era rivelata carente in quanto il dispositivo anticaduta, ossia la cintura di sicurezza, era inadeguato alla tipologia delle lavorazioni compiute dal lavoratore."

 


 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 21/04/2015

 

 

Fatto


1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 24/04/2014, ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei confronti di P.F. in data 20/12/2012 dal Tribunale di Fermo, che lo aveva dichiarato responsabile del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di S.L., condannandolo alla pena di euro 600,00 di multa ed al risarcimento del danno in favore della parte civile INAIL, da liquidare in separato giudizio, con assegnazione di provvisionale.
2. Il Tribunale aveva così motivato la decisione: il giorno 8 giugno 2007 S.L. era impegnato, come operaio dipendente della C. s.r.l., di cui l'imputato era legale rappresentante, nel montaggio di pannelli di copertura di una pensilina ad un'altezza di m.7 da terra; a causa dell'erroneo ancoraggio della pensilina, quest'ultima aveva ceduto investendo il lavoratore, che era precipitato al suolo; in ragione dell'insufficiente raggio di estensione della cintura di sicurezza della quale era dotato il dipendente, quest'ultimo, per effettuare le operazioni di montaggio, non aveva avuto altra scelta se non quella di liberarsi dalla cintura; il lavoratore aveva di sua iniziativa, in modo arbitrario e incongruo rispetto allo schema progettuale, incrementato il diametro dei manicotti che dovevano ancorare la pensilina, così ponendo in essere il primo anello della catena causale che aveva portato al cedimento della stessa; tuttavia, un'operazione complessa e tecnicamente problematica come quella di montaggio ed ancoraggio della pensilina, non avrebbe dovuto essere affidata alla discrezionalità operativa di un semplice operaio, ma avrebbe dovuto svolgersi sotto il controllo e sotto la responsabilità direttiva di un soggetto tecnicamente più qualificato; il datore di lavoro avrebbe dovuto fornire, altresì, al lavoratore una cintura di sicurezza adeguata all'estensione del raggio di azione delle operazioni da espletare.
3. La Corte di Appello ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo che l'aver lasciato alla scelta del lavoratore l'individuazione della misura del diametro dei manicotti e, più in generale, delle modalità di montaggio e ancoraggio della pensilina, concretasse violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza, trattandosi di un'operazione implicante cognizioni tecniche che non avrebbe dovuto essere rimessa ad un operaio. La Corte ha  ribadito che la cintura di sicurezza avrebbe dovuto essere adeguata alla tipologia delle lavorazioni compiute dal lavoratore, ritenendo irrilevante il fatto che quest'ultimo avrebbe potuto utilizzare altri sistemi per prelevare i pannelli. Il giudice di appello ha escluso il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, ritenendo che l'omessa indicazione nel capo d'imputazione dell'inadeguatezza del raggio della cintura di sicurezza non impedisse di prendere in considerazione tale elemento di colpa in quanto la contestazione concerneva globalmente la condotta addebitata come colposa ed in quanto è consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa emergenti dagli atti processuali e, in quanto tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Il gravame è stato rigettato anche con riguardo alla dedotta imprudenza della persona offesa, sottolineandosi la non estraneità al processo produttivo o alle mansioni attribuite della condotta del lavoratore che abbia sganciato la cintura di sicurezza o che non abbia segnalato l'inadeguatezza della stessa e abbia provveduto alla scelta dei bulloni di ancoraggio. Profili di colpa connessi alla scelta dei mezzi di sicurezza adeguati alla tipologia del lavoro escludevano, ad avviso della Corte, che si potesse sostenere l'inesigibilita del dovere datoriale di un controllo capillare sulle condotte dei lavoratori; altri profili di colpa connessi alla deficitaria organizzazione, sotto il profilo della sicurezza, delle attività lavorative dei dipendenti sono stati dalla Corte territoriale messi in correlazione all'esigibilità dei controlli da parte dell'imputato in merito al corretto ancoraggio della pensilina.
4. P.F. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) vizio di motivazione o comunque inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 20 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81. Secondo il ricorrente, nella sentenza non è stato debitamente considerato quanto dichiarato dalla stessa persona offesa, che deponeva senza ombra di dubbio per l'abnormità del suo comportamento. S.L., per sua stessa ammissione, aveva dichiarato di aver preso da solo l'iniziativa di variare la misura dei manicotti, così contravvenendo agli ordini impartitigli e ponendo in essere un'attività del tutto estranea al processo produttivo e alle mansioni attribuitegli. La Corte territoriale, si assume, ha omesso qualsiasi riferimento al principio dettato dall'art.20 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81, secondo il quale il lavoratore è primo garante della sicurezza in azienda e ha il dovere di utilizzare in modo adeguato le attrezzature e i dispositivi di sicurezza, adoperare correttamente i dispositivi di protezione, segnalare al datore di lavoro qualsiasi condizione di pericolo, non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
b) inosservanza dell'art.521 cod. proc. pen. in quanto la contestazione era precisa e riferita specificatamente all'assenza di un dispositivo di trattenuta. Pur essendo emerso nel corso dell'istruttoria che il lavoratore fosse stato dotato del dispositivo, il giudicante si è soffermato unicamente sull'inadeguatezza del raggio di movimentazione della cintura di sicurezza senza contestare la corretta qualificazione giuridica del fatto prima della pronuncia della sentenza.
5. Con memoria depositata il 10 aprile 2015 la parte civile I.N.A.I.L. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

 

1. Premesso che la sospensione del termine di prescrizione rilevabile dagli atti (30/11/2009-16/11/2010) determina, alla data odierna, il mancato spirare del termine massimo, il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Onde valutare la legittimità delle argomentazioni svolte dai giudici di merito, è bene richiamare in sintesi alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di condotta cosiddetta abnorme del lavoratore, da valutare in applicazione dell'art.41, secondo comma, cod. pen., a norma del quale il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all'agente e costituisca, quindi, un fattore eccezionale. Giova soffermarsi sul punto della sentenza in cui la Corte territoriale ha ritenuto accertato che la scelta dei mezzi di sicurezza si è rivelata carente in quanto la cintura di sicurezza fornita al lavoratore era inadeguata alla tipologia delle lavorazioni affidategli, che implicavano la necessità di raggiungere i pacchi dei pannelli di copertura che erano stati posti, mediante una gru, sulla sommità della pensilina. Nel caso concreto, infatti, il lavoratore era stato indotto a sganciare la cintura al fine di raggiungere detti pannelli in quanto l'attrezzatura fornitagli non aveva estensione idonea a consentirgli di eseguire l'operazione richiestagli.
2.2. Si deve, a tal fine, ricordare che, in una recente sentenza di questa Sezione (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094), sono state richiamate le pronunce della Corte nelle quali si è ritenuto che il comportamento del lavoratore avesse interrotto il nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del datore di lavoro e l'evento e, in dettaglio, le seguenti:
1) un dipendente di un albergo in una località termale, terminato il turno di lavoro, si era diretto verso l'auto parcheggiata nei pressi e, per guadagnare tempo, invece di percorrere la strada normale, si era introdotto abusivamente in un'area di pertinenza di un attiguo albergo ed aveva percorso un marciapiede posto a margine di una vasca con fango termale alla temperatura di circa 80 gradi. L'area era protetta da ringhiere metalliche ed il passaggio era sbarrato da due catenelle, mentre non esisteva alcuna protezione all'interno dell'area stessa, sui passaggi che fiancheggiavano le vasche. In prossimità dell'area si trovavano segnali di pericolo. L'uomo, che conosceva molto bene la zona, aveva scavalcato le catenelle e si era incamminato lungo i marciapiedi, ma aveva messo un piede in fallo cadendo nella vasca e perdendovi la vita (Sez. 4, n. 11311 del 07/05/1985, Bernardi, Rv. 171215). La pronunzia assolutoria, confermata dal giudice di legittimità, era motivata dal fatto che il lavoratore conosceva benissimo i luoghi e fosse ben consapevole dei pericoli derivanti dal fango ad alta temperatura, dai vapori che ne emanavano e dal buio;
2) un operaio addetto ad una pala meccanica che si era improvvisamente bloccata era sceso dal mezzo senza spegnere il motore e, sdraiatosi sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa sicché il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto. La Corte ha, in tale occasione, affermato il principio che la responsabilità dell'imprenditore deve essere esclusa allorché l'infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto, oppure a causa di inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche (Sez.4, n.3510 del 10/11/1989, dep.1990, Addesso, Rv.183633);
3) un lavoratore, addetto ad una macchina dotata di fresatrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito la mano all'interno dell'apparato, , per rimuovere residui di lavorazione, subendone l'amputazione. L'imputazione riguardava il reato di cui all'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 68 d.P.R. n.547/55 per la mancata adozione di idonei dispositivi di sicurezza. La Corte d'appello aveva affermato la responsabilità del titolare della ditta e del preposto ai lavori. La Corte di Cassazione ha, invece, annullato con rinvio ai giudice di merito perché verificasse se l'incongruo intervento del lavoratore fosse stato richiesto da particolari esigenze tecniche, osservando che l'operazione compiuta era rigorosamente vietata; che la macchina era dotata di idoneo strumento aspiratore; che il lavoratore era perfettamente consapevole che la fresatrice fosse in movimento; che qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l'operatore a tenere ambo le mani impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il tipo di lavorazione, nel quale la manualità dell'operatore era totalmente assorbita nell'introduzione del legno nell'apparato (Sez.4, n. 10733 del 25/09/1995, Dal Pont, Rv. 203223).
2.3. La condotta colposa del lavoratore è stata, in altra pronuncia, ritenuta idonea ad escludere la responsabilità dell'imprenditore, dei dirigenti e dei preposti in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro al quale egli era addetto oppure concretantesi nella inosservanza di precise norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 1484 del 08/11/1989, dep.1990, Dell'Oro,Rv. 183199). In alcune sentenze il principio è stato ribadito, e si è altresì sottolineato che la condotta esorbitante deve essere incompatibile con il sistema di lavorazione o, pur rientrandovi, deve consistere in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, tali non essendo i comportamenti tipici del lavoratore abituato al lavoro di routine (Sez. 4, n. 40164 del 03/06/2004, Giustiniani, Rv.229564; Sez. 4, n. 9568 del 11/02/1991, Lapi, Rv. 188202); in altre si è sostenuto che l'inopinabilità può essere desunta o dalla estraneità al processo produttivo o dall'estraneità alle mansioni attribuite (Sez.4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv.214998; Sez.4, n.8676 del 14/06/1996, Ieritano, Rv. 206012), o dal carattere del tutto anomalo della condotta del lavoratore (Sez.4, n. 2172 del 13/11/1984, dep.1986, Accettura, Rv.172160).
2.4. Se, dunque, da un lato, è stato posto l'accento sulle mansioni del lavoratore, quale criterio idoneo a discriminare il comportamento anomalo da quello che non lo è, nel concetto di esorbitanza si è ritenuto di includere anche l'inosservanza di precise norme antinfortunistiche, ovvero la condotta del lavoratore contraria a precise direttive organizzative ricevute, a condizione che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro (Sez.4, n.3455 del 03/11/2004, dep. 2005, Volpi, Rv.230770).
2.5. In sintesi, si può cogliere nella giurisprudenza di legittimità la tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; cionondimeno, quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.
2.6. Dai principi così richiamati si può, dunque, sviluppare il seguente corollario: si deve ritenere abnorme o, comunque, eccezionale ed, in quanto tale, idoneo ad interrompere il nesso di causa tra la condotta datoriale e l'evento il comportamento del lavoratore esorbitante dalle precise direttive impartitegli, ovvero tendente a superare le barriere poste a presidio della sua sicurezza, a condizione che il datore di lavoro abbia adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.
2.7. In definitiva, applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata risulta rispettosa del dettato dell'art.41, secondo comma, cod. pen., in particolare laddove si è ritenuto che il comportamento del lavoratore non fosse qualificabile come causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento, essendo stato accertato che la scelta dei mezzi di sicurezza si era rivelata carente in quanto il dispositivo anticaduta, ossia la cintura di sicurezza, era inadeguato alla tipologia delle lavorazioni compiute dal lavoratore.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Le censure mosse nel ricorso con riferimento al difetto di correlazione tra accusa e sentenza risultano meramente ripetitive di analogo motivo di appello. E' bene ricordare che, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
3.2. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile INAIL, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile INAIL liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 21/04/2015