Cassazione Penale, Sez. 4, 27 maggio 2015, n. 22357 - Fatale caduta nel vano di ispezione delle vasche a servizio di una palazzina. Nessuna carenza progettuale


 

 

Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: FOTI GIACOMO Data Udienza: 17/12/2014


Fatto


-1- I.C.M.G. e R.G. sono stati chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di G.Ro..
Secondo l'accusa, i due imputati, nella loro qualità di progettisti e direttori dei lavori di ristrutturazione del complesso edilizio denominato "Villaggio A.", per colpa, consistita negligenza, imprudenza ed imperizia, avevano causato -in cooperazione colposa con altri imputati, separatamente giudicati, la morte del G.Ro.. La vittima, lavoratore alle dipendenze della "U. snc" - impresa subappaltatrice incaricata della fornitura e posa in opera degli impianti di adduzione dell'acqua potabile a servizio delle abitazioni - nel corso delle operazioni di scarico di materiali ed attrezzature necessari per l'esecuzione dei lavori subappaltati, nel transitare sopra lo sportello posto a chiusura della botola di accesso di uno dei vani di ispezione delle vasche a servizio di una palazzina, a causa del cedimento dello sportello, era precipitato nel vano di ispezione ed aveva riportato grave trauma cranico che ne aveva determinato la morte.
Ai due imputati è stato specificamente contestato, nelle richiamate qualità, di avere omesso di dettare, negli elaborati tecnici di progetto e di perizia, specifiche prescrizioni tecniche e dimensionali, concernenti gli sportelli di chiusura delle botole di accesso ai vani di ispezione, tali da assicurarne la robustezza; nonché di avere accettato la fornitura e la posa in opera di coperture le cui caratteristiche costruttive non erano idonee a garantire dal rischio di caduta di persone che si fossero trovate a transitarvi sopra.
-2- Con sentenza del 30 giugno 2010, il Gup del Tribunale di Gela ha assolto gli imputati da ogni addebito, avendo ritenuto:
-Che nessuna omissione progettuale poteva attribuirsi ai due tecnici, atteso che le indicazioni della tipologia delle predette coperture, in quanto specificazioni di dettaglio nel caso di lavori complessi ed articolati, vengono normalmente rinviati alla fase esecutiva, come avvenuto nel caso di specie.
-Che, con riferimento al secondo profilo di colpa contestato, individuato nell'avere accettato la fornitura e la posa in opera dei predetti manufatti, nessun addebito poteva essere mosso ai due imputati. La direzione dei lavori, invero, non aveva mai accettato dette coperture, attesa la mancata registrazione della fornitura in contabilità a causa della mancata consegna del certificato di conformità, pur ripetutamente richiesto; non era stata, peraltro, mai comunicata alla direzione dei lavori la posa in opera degli sportelli,
-3- Appellata dalle parti civili detta sentenza, la Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 10 gennaio 2013, ha confermato la decisione assolutoria emessa dal Tribunale di Gela, le cui considerazioni e conclusioni ha integralmente recepito.
Il giudice del gravame ha condiviso pienamente le argomentazioni del giudice di primo grado, ribadendo che l'incidente non poteva attribuirsi ad una carenza progettuale e, in punto di presunta omessa verifica del possibile difetto di realizzazione dello sportello in questione, ha osservato che l'incarico di realizzare le coperture era stato conferito al procuratore speciale della società appaltatrice, che i due imputati non erano stati informati della presenza in cantiere degli sportelli, né della loro messa in posa, e che non era rinvenibile alcuna prova che gli stessi si fossero trovati nelle condizioni di accorgersi di tale presenza.
-4- Avverso detta sentenza, propone ricorso per cassazione la parte civile L.V., anche nell'interesse del figlio minore M.G., che deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, laddove la corte territoriale, dopo avere sostenuto che l'accertata carenza progettuale concernente le coperture era stata determinata dalla fretta dovuta ai tempi di scadenza, ha irragionevolmente qualificato tale omissione quale "scelta tecnica"; qualificazione del tutto errata, a giudizio della stessa parte, specie ove si consideri che la carenza progettuale costituisce un antecedente fattuale causalmente collegato all'incidente che ha provocato la morte del G.Ro..
Inoltre, si sostiene nel ricorso, il riferimento alla variante del 30.3.07 ed alla specificazione al dettaglio, contenuta sub punto NP 63, delle caratteristiche tecniche delle coperture, evidenzia una contraddizione temporale in quanto in contrasto con la ricostruzione, da parte dei giudici del merito, delle fasi precedenti la fornitura di tali coperture. Ricostruzione che indicava l'estate 2006 quale momento del conferimento dell'incarico esecutivo per la realizzazione dei manufatti ed il settembre 2006 quale momento di presentazione del prototipo; il tutto avvenuto parecchi mesi prima della redazione della citata variante. Di guisa che non potrebbe ritenersi il punto NP 63 quale specifica progettuale, trattandosi di documento redatto in epoca successiva all'affidamento dell'incarico di realizzazione delle coperture ed al loro stesso posizionamento.
La contraddizione avrebbe valore determinante, poiché rimarrebbe dimostrato che all'originaria omissione progettuale si sarebbe aggiunta analoga successiva omissione, ambedue costituenti antecedenti causali essenziali rispetto all'evento determinatosi
Quanto al secondo profilo di colpa, concernente l'accettazione di coperture inidonee, sostiene la ricorrente che nel settembre 2006 il prototipo della copertura era stato presentato e testato; in tale occasione, era stato chiesto un inspessimento della lamina ma non era stato contestato il dato costruttivo secondo cui la collocazione delle bacchette fermavetro era prevista sotto la lamina, e non, al contrario, sopra, come ritenuto dal consulente del PM. L'accettazione del prototipo, quindi, a parte il segnalato inspessimento della lamina, era avvenuta ben prima della produzione, della consegna e del posizionamento degli sportelli, ed è con riguardo a tale momento che doveva essere temporalmente ricondotto il profilo di colpa contestato, nulla rilevando le successive fasi di produzione e di posa dei manufatti.
-5- Con memoria pervenuta presso la cancelleria di questa Corte, il difensore dei due tecnici, I. e R.G., contesta la fondatezza dei motivi di ricorso, che chiede sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Diritto


Il ricorso è infondato.
-1- Come si è già avuto modo di osservare, e come ha correttamente premesso la parte civile ricorrente, ai due tecnici sono stati contestati due specifici profili di colpa: a) l'avere omesso, negli elaborati tecnici progettuali, di dettare, con riferimento agli sportelli di chiusura delle botole di accesso ai vani di ispezione, precise prescrizioni tecniche e dimensionali, b) l'avere accettato la fornitura e la posa in opera di sportelli le cui caratteristiche costruttive non garantivano dal rischio di caduta di persone che vi transitassero sopra.
-2- Quanto al primo di tali profili di colpa, i giudici del merito hanno congiuntamente e chiaramente osservato che nella condotta dei due tecnici non poteva rinvenirsi colpa alcuna poiché quella che, in tesi d'accusa, era stata indicata come omessa progettazione, altro non era che la legittima scelta, attesa la complessità delle opere programmate, di rinviare alla fase esecutiva l'indicazione delle caratteristiche tecniche di dettaglio concernenti, nel caso di specie, gli sportelli di chiusura dei vani tecnici di ispezione. Caratteristiche in seguito indivi-duate e comunicate ai responsabili dell'impresa appaltatrice dei lavori ("C. srl") ed alla ditta incaricata della loro realizzazione e fornitura ("Ci. srl"), nel corso di un incontro, avvenuto nell'estate del 2006, in occasione del quale i due progettisti avevano fornito delle indicazioni, tra le quali quella della "pedonabilità" del manufatto, mentre in occasione di un successivo incontro, avvenuto nel settembre dello stesso anno, un prototipo del prodotto, esibito in visione dalla "Ci.", era stato giudicato non idoneo a causa delle non sufficienti garanzie di robustezza del pannello superiore, per cui era stato richiesto alla stessa "Ci." di apportare opportune modifiche, tra le quali quella di inserire una lastra di acciaio di almeno tre millimetri. Circostanza che non risulta essere oggi oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
Considerazioni ed argomentazioni che non giustificano alcuno dei rilievi mossi dalla p.c. ricorrente in considerazione della coerenza logica delle stesse, anche grazie al richiamo alle positive prove di resistenza eseguite sulle altre coperture ed al riferimento alla possibile riconducibilità dell'incidente all'errato assemblaggio dello sportello il cui cedimento ha causato la caduta del G.Ro.. Mentre il richiamo della ricorrente ad una presunta confessione dei due progettisti, che avevano sostenuto di avere rinviato a tempi successivi la specificazione delle caratteristiche tecniche di dette coperture per mancanza di tempo, non modifica il senso complessivo della motivazione né la coerenza interna della stessa, atteso che, ove anche quella fosse stata la ragione del rinvio, la stessa era del tutto legittima, ed era stata in seguito tempestivamente seguita dalla specifica individuazione delle caratteristiche tecniche idonee a garantire la corretta realizzazione delle chiusure.
Quanto al riferimento dei giudici del merito al verbale di coordinamento nuovi prezzi allegato alla seconda perizia di variante - redatta il 30.3.07, e dunque quasi due mesi prima dell'incidente (verificatosi il 17.5.07) - alla voce "NP 63", ove erano stati specificati i particolari costruttivi degli sportelli in modo da renderli pedonabili e maggiormente idonei a sopportare carichi più elevati, le critiche contenute nel ricorso si presentano prive di rilievo ed i dubbi espressi in proposito del tutto ingiustificati, oltre che concernenti valutazioni in fatto, non proponibili nella sede di legittimità.
In realtà, una volta che sia stato accertato che con la direttiva "NP 63", dovunque inserita, erano state formalmente individuate le caratteristiche tecniche delle coperture e che la stessa era stata formulata circa due mesi prima dell'incidente (quando ancora, hanno specificato i giudici del merito, non contraddetti sul punto dalla ricorrente, non era stata completata la procedura per l'installazione delle vasche di raccolta, e quindi ben prima del posizionamento delle coperture dei vani tecnici come quella in cui si era verificato l'incidente), non è consentito sostenere il tema della omissione progettuale; chiaramente superata, peraltro, non solo dalla predetta tempestiva direttiva, ma anche dalle precedenti indicazioni di pedonabilità delle chiusure e di rafforzamento delle stesse con una lastra d'acciaio di almeno tre millimetri di spessore. Mentre le ulteriori considerazioni svolte nel ricorso, concernenti le valutazioni dei giudici in punto di tempestività ed efficacia degli interventi dei due progettisti in tema di consistenza e capacità di resistenza e tenuta delle coperture si presentano quali tentativi di proporre al giudice di legittimità una rilettura, non consentita a questa Corte, dei dati fattuali coerentemente analizzati e valutati dai giudici del merito.
-3- Ugualmente infondate si presentano le osservazioni della p.c. ricorrente concernenti il momento in cui sarebbe avvenuta l'accettazione, da parte dei due tecnici, della fornitura degli sportelli; accettazione che sarebbe avvenuta, si sostiene nel ricorso, nel settembre dell'anno 2006, allorché essi si erano limitati a chiedere l'ispessimento ("l'inserimento", secondo i giudici) di una lastra d'acciaio, avendo in tal guisa accettato che le bacchette fermavetro fossero collocate sotto detta lastra invece che sopra, come avrebbe dovuto essere.
In realtà, osserva la Corte - premessa l'assurdità della pretesa di individuare nell'esame di un prototipo, peraltro ritenuto non adeguato, tanto che erano state prescritte delle sostanziali modifiche, la formale accettazione dell'opera finale, che avrebbe dovuto quantomeno implicare una successiva verifica, da parte dei progettisti, del rispetto delle indicazioni in precedenza fornite - che tali osservazioni, oltre a non risultare essere state in precedenza svolte ed a caratterizzarsi per una inammissibile rilettura di un dato probatorio già oggetto di coerente esame da parte dei giudici del merito, si presentano del tutto generiche. Nel ricorso, invero, non solo non viene chiarito il rilievo causale, rispetto all'evento, di una errata collocazione delle bacchette fermavetro, ma non viene neanche precisato quale fosse la posizione delle stesse nel prototipo esaminato dai due progettisti, di guisa che potesse pretendersi dagli stessi un intervento modificativo del prototipo anche nei termini intesi dalla ricorrente.
Né dette osservazioni sono state nel ricorso confrontate con l'esito, ampiamente positivo secondo i giudici del merito, delle prove di resistenza eseguite sulle altre chiusure già messe in opera; circostanza dalla quale gli stessi giudici hanno legittimamente dedotto che lo sportello che aveva ceduto presentava probabilmente dei difetti di costruzione o di assemblaggio dei suoi componenti, evidentemente in alcun modo riconducibili ai due progettisti.
-4- Il ricorso deve essere, dunque, rigettato e la parte civile ricorrente condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.