Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XIII - Normativa Tecnica e Sicurezza e conformità dei prodotti

Prot. n. 0069094 – 15/05/2015

Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014.

La Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), all’art. 49, in tema di recepimento, prevede che: 
“1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 13. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
“Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 2015.
“Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti all’articolo 9 della direttiva 97/23/CE si intendono fatti all’articolo 13 della direttiva in questione. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
“2. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, punti da 15 a 32, agli articoli da 6 a 12, agli articoli 14, 17 e 18, all’articolo 19, paragrafi 3, 4 e 5, agli articoli da 20 a 43, agli articoli 47 e 48 e agli allegati I, II, III e IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
“Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 luglio 2016.
“Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri.
“3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.”


Per il recepimento della direttiva in argomento è già prevista un’apposita delega legislativa nel disegno di legge di delegazione europea 2014, che presumibilmente potrebbe essere approvato definitivamente dal Parlamento prima della pausa estiva consentendo l’adozione del conseguente decreto legislativo entro il corrente anno. Per il completo recepimento di tale direttiva, occorre infatti un intervento legislativo in quanto la materia è attualmente regolata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della precedente direttiva 97/23/CE.
Occorre tuttavia porre rimedio al ritardo che inevitabilmente in tal modo si verificherà nel formale recepimento dell’articolo 13 della predetta direttiva, per il quale le disposizioni di recepimento avrebbero dovuto essere adottate entro il 28 febbraio 2015 e avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dal 1° giugno 2015.
L’articolo 13 della direttiva in oggetto - Classificazione delle attrezzature a pressione - richiamato dal primo comma dell’art. 49 qui riportato, dispone che le attrezzature a pressione sono classificate per categoria, in base all’allegato II della direttiva stessa (per il quale tuttavia, come si legge nel testo sopra riportato, l’adozione di atti di recepimento è prevista entro il 18 luglio 2016), secondo criteri di pericolo crescente e che, ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, ovvero, in sintesi, le sostanze e miscele pericolose come definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (cd regolamento CPL), e le altre sostanze e miscele non elencate nel primo gruppo. Contestualmente, la direttiva in oggetto prevede, all’art. 50, che l’articolo 9 della direttiva 97/23/CE, ovvero la classificazione delle attrezzature a pressione secondo i precedenti criteri di rischio crescente, è soppressa a decorrere dal 1 giugno 2015. Nella stessa data, infatti, entra in vigore il Regolamento UE n. 487/2013, di aggiornamento del citato regolamento n. 1272/2008.

Pertanto, ove, com’è ormai presumibile, non si riesca ad intervenire in tempo utile con una norma legislativa che anticipi il recepimento della direttiva relativamente al predetto articolo 13, si dovrà necessariamente porre rimedio a tale situazione con i normali interventi amministrativi possibili in via interpretativa.
Infatti, in considerazione per un verso dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell’ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto (cosiddette direttive dettagliate o self executing, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia europea a partire dal Caso Van Gend en Loos, causa 26/62, sentenza 5 febbraio 1963), quali appaiono le prescrizioni di cui all’articolo 13 citato della direttiva in oggetto, e per altro verso in relazione alla diretta applicabilità dell’aggiornamento delle connesse prescrizioni del Regolamento n 1272/2008 ( cd regolamento CPL), prevista per il primo giugno prossimo, nella parte in cui definisce le sostanze e le miscele pericolose, l’applicazione dell’articolo 13 della direttiva in oggetto sarà assicurata in via urgente e provvisoria, da tutte le amministrazioni interessate (con conseguenti vincoli per gli operatori), in relazione a tale pacifica diretta applicabilità nell’ordinamento interno, con prevalenza anche sulle eventuali diverse norme legislative nazionali (si veda, fra l’altro, Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168). Con la presente circolare, pertanto, questo Ministero, informandone anche le altre amministrazioni competenti ed interessate, provvede alla necessaria informativa e comunicazione al mercato circa le prescrizioni cui è comunque obbligatorio adeguarsi a decorrere dal prossimo 1° giugno, nelle more del recepimento integrale della direttiva da effettuarsi non appena approvata la delega legislativa al riguardo prevista nel disegno di legge di delegazione europea 2014.

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Dal 1 giugno 2015 pertanto entra in vigore nell’intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l’articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.

Il testo del citato articolo 13 della nuova direttiva è il seguente:

“Articolo 13 - Classificazione delle attrezzature a pressione

1. Le attrezzature a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
a) gruppo 1, che comprende sostanze e miscele, così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:
i) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;
ii) gas infiammabili, categorie 1 e 2;
iii) gas comburenti, categoria 1;
iv) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;
v) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;
vi) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;
vii) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;
viii) liquidi piroforici, categoria 1;
ix) solidi piroforici, categoria 1;
x) sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;
xi) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xii) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;
xiii) perossidi organici dei tipi da A a F;
xiv) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;
xv) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;
xvi) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;
xvii) tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1.
Nel gruppo 1 rientrano anche le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido;
b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera a).


2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.”
La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13, anticipata al 1° giugno 2015, rispetto al resto delle previsioni della direttiva, come già precisato, deriva anche dal fatto che a tale data entra in vigore anche il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cd Regolamento CLP) sostituendo la direttiva 65/548/CEE sulla base della quale fino alla medesima data è disciplinata la suddivisione dei fluidi pericolosi necessaria per la corretta classificazione delle attrezzature a pressione.
In particolare il gruppo 1, che in precedenza comprendeva i fluidi pericolosi, intendendo questi come le sostanze o i preparati definiti dall’art. 2 della direttiva 65/548/CEE, comprende adesso le sostanze e le miscele così come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del Regolamento CLP, classificate come pericolose a norma delle classi di pericolo fisico o per la salute di cui all’allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento.
Le classi di pericolo di cui al Regolamento CLP possono comportare, in certi casi, la classificazione nel Gruppo 1 di alcune sostanze precedentemente classificate nel Gruppo 2 (a seguito, ad esempio, della diversa classificazione dei pericoli per la salute di cui al Regolamento stesso).
Per effetto di quanto sopra, per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione con, in certi casi, la necessità di una procedura di valutazione della conformità del prodotto più severa (vedi esempio allegato) in fase di immissione su mercato.
Tanto sopra detto, occorre che, per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, siano attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE: nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che in tale fase provvisoria la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore. In allegato alla presente circolare si riporta un esempio degli effetti di tale riclassificazione.
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato articolo 13 della direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
Finita tale fase transitoria e con il completo recepimento della direttiva, che si ricorda avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell’individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.
La presente lettera circolare sarà inviata, ai fini della sua massima diffusione, alle principali associazioni di categoria interessate; sarà inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico anche ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, per renderla nota a tutti i suoi destinatari, individuati in indirizzo per categorie, e di tale pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dell’adozione della presente circolare, indirizzata per opportuna conoscenza alle altre amministrazioni competenti ed interessate, sarà data notizia anche al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco VECCHIO)

Allegato

Sia data una tubazione avente DN 200 con PS di 4 bar convogliante un gas classificato secondo la direttiva 67/548/CEE di Gruppo 2.
Ai sensi della direttiva 97/23/CE articolo 9, per categorizzare questo prodotto occorre utilizzare la Tabella 7 dell’Allegato II alla direttiva 97/23/CE ottenendo come risultato una categorizzazione corrispondente alla “Regola d’arte” di cui all’art. 3 par. 3 per cui per detto prodotto, si applicano solo alcuni riferimenti della direttiva stessa.


Tabella 7
Tubazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1.3, lettera a), secondo trattino

Se lo stesso gas viene adesso considerato di Gruppo 1, ai sensi del regolamento CLP, la tubazione dovrà essere invece classificata secondo la Tabella 6 del medesimo allegato II


Tabella 6
Tubazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1.3, lettera a), primo trattino

Come si può notare, il prodotto risulterà ora invece essere categorizzato in Categoria II.
Ciò comporterà la necessità di rispettare i RES dell’Allegato I della direttiva 97/23/CE e di applicare la procedura di valutazione della conformità (ad esempio, il Modulo Al, che prevede l’intervento dell’Organismo Notificato CE) oltre a marcare CE l’attrezzatura.


Fonte: sviluppoeconomico.gov.it