Cassazione Penale, Sez. 6, 30 aprile 2015, n. 18257 - Prescrizione nei procedimenti per responsabilità amministrativa delle società





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO' A.S. - Presidente -
Dott. FIDELBO Giorgi - Consigliere -
Dott. DI STEFANO P - rel. Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetan - Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA B. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
Nei confronti di:
1) B.L. n. (OMISSIS);
2) R.F. n. (OMISSIS);
3) T.A. n. (OMISSIS);
4) C.A.R. n. (OMISSIS);
5) M.D. n. (OMISSIS);
6) K. srl;
7) T.P.G. n. (OMISSIS);
8) RI.RO. n. (OMISSIS);
9) P.A. n. (OMISSIS);
10) D.P.S. n. (OMISSIS);
11) S.M. n. (OMISSIS);
12) CA.FR. n. (OMISSIS);
13) I.G. n. (OMISSIS);
14) SA.PA.PA. n. (OMISSIS);
15) M.L. n. (OMISSIS);
avverso la sentenza 20744/2013 del 5/7/2013 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo il rinvio del procedimento per integrazione del contraddittorio e, nel merito, il rigetto del ricorso;
Uditi:
l'avv. FILIBERTO PALUMBO per T. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
l'avv. GIUSEPPE MODESTI per M. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
l'avv. GIOVANNI DI CAGNO per C., Cr. e K. srl che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e quale sostituto processuale per l'avv. MICHELE LA FORGIA per B. e S. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del  ricorso.

Fatto


1 Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, nel decidere sulle richieste di rinvio a giudizio di numerosi imputati di reati commessi nell'ambito della gestione della sanità pubblica della Regione Puglia, con sentenza ex art. 425 c.p.p., del 5/7 - 24/12/2013 disponeva il proscioglimento per vari dei reati in contestazione nei confronti di B.L., T.A., M.D., R.F., C.A.R., S.M., CA.Fr., I.G., SA.Pa., M.L., RI.Ro., T.P., D.P.S., RU.El., P. M. e per parte della contestazione di illeciti amministrativi da reato nei confronti della società K..
2 Avverso parte dei capi di tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari (l'incertezza sui soggetti nei cui confronti intendeva proporre il ricorso si valuterà oltre). Si espongono quindi le sole parti della sentenza rilevanti ai fini della impugnazione del pubblico ministero.

Essendovi fatti e questioni giuridiche autonome si espongono separatamente le varie vicende indicando per ciascuna le ragioni della decisione ed i motivi di impugnazione.

3 La prima vicenda riguarda l'accreditamento presso il servizio pubblico della struttura sanitaria appartenente alla società K. srl per la attività di accertamenti diagnostici per immagini con apparecchiature TAC e risonanza magnetica. Per tale vicenda gli inquirenti hanno contestato (capo a) il reato continuato di abuso di ufficio e falso ideologico, anche in atti fidefacienti, e (capo b) il reato continuato di truffa aggravata ai danni della Regione.

In pratica si contesta che sono state tenute condotte finalizzate ad un accreditamento della K. presso il servizio sanitario che, altrimenti, non sarebbe stato disposto.

La vicenda del capo a), falso e abuso, quindi, va separata in due momenti:

in un primo momento, si colloca, secondo gli inquirenti, l'attività indebita dell'assessore regionale T.A., istigato da R.F. e C.A.R. gestori della predetta società K.. Il T., si sostiene, aveva indotto la Giunta Regionale a modificare il regolamento 15/2005 che, in esecuzione della L.R. Puglia n. 8 del 2004, art. 3, comma 1, lett. A, determinava il fabbisogno di macchine TAC e risonanza magnetica e, quindi, condizionava il numero massimo di soggetti accreditati presso il servizio sanitario per la effettuazione delle prestazioni.

Secondo l'accusa, la modifica della disposizione sul fabbisogno di apparecchi TAC, portato da 1 ogni 80.000 abitanti ad 1 ogni 60.000 e del fabbisogno di apparecchi per risonanza magnetica, portato da 1 ogni 150.000 abitanti ad 1 ogni 120.000, non aveva alcuna giustificazione diversa dal creare le condizioni di favore per accreditare la K.. Più in dettaglio, il capo di imputazione parla di inesistenza dei presupposti rilevando che non risulterebbero atti istruttori, salvo delle bozze di modifica, e la modifica sarebbe stata comunque preclusa dall'art. 17 della predetta legge regionale non essendovi stata la previa "ed obbligatoria" istituzione di un registro delle strutture autorizzate per la diagnostica per immagini. Inoltre, sempre secondo il particolarmente ampio capo di imputazione, la decisione era stata adottata senza attendere gli esiti dello studio commissionato dallo specifico "gruppo di lavoro per la riduzione dei tempi di attesa" che, poi, con riferimento al territorio dell'azienda sanitaria (OMISSIS), avrebbe affermato la assenza di ragioni di criticità per la fornitura di prestazioni di risonanza magnetica e che le attese per TAC erano state ridotte da 45 a 37 giorni.

Questa prima parte della condotta valeva a costituire i presupposti normativi per poter ampliare l'ambito dei soggetti accreditati per le predette prestazioni. Gli atti finali che caratterizzavano tale fase erano le deliberazioni del 6 dicembre 2005 e del 28 febbraio 2006, la prima determinava il fabbisogno e la seconda modificava il regolamento regionale.

Su queste basi normative si inseriva poi la ulteriore attività, ritenuta integrare ulteriori fatti di abuso di ufficio e falso, con la quale la dirigente del settore programmazione gestione sanitaria, B.L., sul presupposto della istruttoria espletata dal funzionario M.D., adottava la determina dirigenziale 234 del 11 settembre 2006 che accreditava in concreto la struttura di proprietà della K. grazie al mutato quadro normativo.

I profili di falso sono indicati nel capo di imputazione nel senso che il funzionario predetto, M., attestava falsamente in calce alla determina il "rispetto della vigente normativa regionale nazionale e comunitaria" da parte del procedimento e la conformità dello schema di provvedimento alle risultanze istruttorie.

Il capo di imputazione, per presumibili esigenze di sintesi, non offre ulteriori precisazioni per individuare tale profili di falso.

Le date di commissione dei fatti di cui al capo a) vanno dal 6 dicembre 2005 all'11 settembre 2006, in relazione alle date suddette degli atti.

3.1 il capo b) individuato in questa stessa vicenda è una contestazione di truffa aggravata. Secondo l'accusa il T., con la già descritta condotta di artifizi e raggiri, creava la falsa esigenza di soddisfare un maggior numero di prestazioni sul territorio, e, per tale ragione faceva concludere alla Regione contratti con la K. per la fornitura di tale prestazione.

L'intera entità delle somme corrisposte per le prestazioni di diagnostica per indagini veniva individuata quale profitto del reato per la società privata e quale danno per l'ente pubblico.

Tali fatti erano ritenuti commessi sino al 2012.

3.2 Passando alle ragioni del proscioglimento, per quanto riguarda il capo a) innanzitutto il giudice osserva che, tenuto conto dell'ultima condotta ascritta che è del settembre 2006, alla data della richiesta di rinvio a giudizio - che indica quale primo atto interruttivo - era già decorso il termine massimo di prescrizione.

Svolge, però, varie valutazioni in merito che rilevano, comunque, anche per la esclusione della configurabilità del reato di cui al capo b.

Con riferimento al capo a) il GUP ha quindi osservato:

- è erronea la contestazione della ipotesi di cui all'art. 476 c.p., comma 2, quindi la affermazione che si tratta di atti facenti fede fino a quella di falso, in quanto si discute non di atti pubblici dotati di fede privilegiata perchè attestano quello che è stato fatto o rilevato o avvenuto in presenza del pubblico ufficiale, bensì si è in presenza di attività normativa procedimentalizzata caratterizzata - in quanto normativa - dai requisiti di generalità ed astrattezza e - in quanto politica - dal carattere discrezionale/politico. Del resto il pubblico ministero non contesta il falso rispetto ad un fatto ma il falso rispetto ad una determinata interpretazione del dato normativo.

- Manifesta poi dubbi sulla configurabilità della ipotesi di cui al 1 comma dell'art. 476 cod. pen, appunto trattandosi di una sorta di "falso per interpretazione" non previsto dall'ordinamento - Quanto al profilo in contestazione nell'ambito del medesimo capo di imputazione di abuso di ufficio, osserva il giudicante, quanto alla modifica del regolamento regionale in materia di parametro numerico tra cittadini e macchine per diagnostica con la dichiarata finalità di riduzione dei tempi di attesa, che non è configurabile abuso di ufficio oltre che per le anzidette ragioni di discrezionalità politica anche per non essere affatto configurabile l'ingiusto vantaggio con altrui danno. Secondo il giudicante, con il medesimo ragionamento del pubblico ministero "potrebbe essere rovesciato nel suo simmetrico, e far ritenere altrettanto suscettibile di censure penali per abuso d'ufficio la situazione pregressa, ovvero mantenere più elevato il rapporto tra utenti e macchine per diagnostica, allo scopo di favorire i soggetti già accreditati a operare nel servizio sanitario nazionale, senza consentire l'ingresso di nuovi soggetti, per mantenere bloccato il "mercato" e la relazione tra domanda e offerta, con allungamento dei tempi d'attesa." La situazione di discrezionalità politica non consente di cogliere aspetti di ingiusto vantaggio patrimoniale ed altrui danno.

Quanto al capo b), il giudice per l'udienza preliminare ha disposto non luogo a procedere nei confronti di T.A. per non aver commesso il fatto.

Ha osservato il giudice che l'imputazione nei confronti di T., una volta esclusa la sussistenza dei presupposti fissati al capo a), è del tutto generica e, comunque, l'indagine sulla possibile condotta dolosa nella proposta di modifica regolamentare non porta affatto alle conclusioni indicate dal PM in quanto nessuna intercettazione è stata disposta nei confronti del Tedesco e, quindi, nessun risultato è stato raggiunto nè alcuna altra intercettazione è utilmente valorizzabile per indicare una volontà del Tedesco di favorire i gestori della società privata.

Il gup richiama, anzi, le intercettazioni in cui la B., che appare invece avere interesse in favore del privato, si lamenta che il T. non solo fa poco in ordine alla data questione ma addirittura boicotta i suoi sforzi a favore della citata società privata.

3.3 Passando quindi ai motivi della impugnazione, il pubblico ministero osserva, quanto al capo a):

- è erronea la affermazione della non ricorrenza dell'art. 323 c.p., quale ipotesi residua essendo presupposto necessario unicità del fatto materiale che non è certamente ravvisabile nnelle complesse e articolate condotte specificate nell'imputazione in esame che meritano di essere scisse e considerate... separatamente".

Secondo il pubblico ministero è sbagliato fare riferimento al contenuto del procedimento laddove l'atto terminale delle condotte è costituito dalla determina dirigenziale dell'11 settembre 2006, che ha conferito l'ingiusto vantaggio.

Osserva che la valutazione fatta dal funzionario M. ha le caratteristiche della fede privilegiata che non è esclusa dalla attività valutativa.

Per quanto riguarda il ruolo del T. nella modifica del regolamento regionale 15/2005, il pubblico ministero rinvia alla lettura della informativa della Guardia di Finanza della quale, per comodità, indica in via specifica i paragrafi rilevanti.

Rileva come il giudice abbia escluso la responsabilità di T. sulla base di argomenti generici laddove il suo coinvolgimento è dimostrato dalle acquisizioni documentali e dalle intercettazioni telefoniche.

Anche sulla responsabilità di M. osserva come il giudice non abbia tenuto conto delle attività di indagine di cui la Guardia di Finanza riferisce nella propria informativa.

Con riferimento al capo b) osserva che il giudice si è limitato a "sintetiche argomentazioni che per un verso sono prive di qualunque idoneità ad escludere il coinvolgimento del tedesco..." "... Mentre, sotto altro profilo, sono fondate su una erronea interpretazione di talune frasi pronunciate dalla B., soprattutto in occasione di conversazioni intrattenute con R.F....".

4 La seconda vicenda valutata dal gup ed oggetto di ricorso riguarda il Centro SPGS. Con il capo P si contesta ai predetti S., genero della dirigente B. e gestore della SPGS, un presidio di riabilitazione, e degli alti dirigenti medici responsabili delle strutture pubbliche regionali, di aver attestato falsamente in un parere del 31 luglio 2007 il possesso da parte del presidio dei requisiti organizzativi strutturali previsti dalla normativa laddove al momento della verifica la struttura non aveva ancora personale assunto solo successivamente e quindi non aveva il libro matricola dei dipendenti. Condotta questa del 31 luglio 2007.

In relazione a tale stessa vicenda al capo Q si contesta la induzione in errore dei componenti della giunta regionale che sulla base delle dette attestazioni deliberava la concessione dell'autorizzazione con delibera 18 settembre 2007 (reati di cui artt. 110, 48 e 479 c.p.).

Con il capo R si contesta il reato di falso per essere stato attestato che la predetta struttura disponeva di personale medico e paramedico laddove, al momento dell'attestazione, vi era un solo soggetto assunto con contratto di consulenza professionale a termine.

Il giudice escludeva la configurabilità dei reati in questione in quanto non si afferma esservi il falso sulla base di dati oggettivi certi ma si presupponeva una data interpretazione della norma da ritenersi violata. La contestazione del pubblico ministero presuppone la falsità rispetto ad una determinata, e propria, interpretazione nel dato normativo.

Si osserva che non si contesta che vi sia corrispondenza di quanto osservato dai funzionari della azienda sanitaria ma che non corrisponde quanto rilevato dei funzionari alla interpretazione scelta dalla polizia giudiziaria della norma asseritamente violata.

Osserva il giudice che è evidente l'equivoco laddove si pensi che la assunzione del personale poteva avvenire solo dopo la autorizzazione regionale e non certo prima in mancanza di autorizzazione. Ciò a dimostrazione di quale sia la corretta interpretazione della sussistenza dei requisiti strutturali, generali ed organizzativi.

Quanto al capo R nessuna disposizione impone che non sia possibile un determinato tipo di contratto di lavoro.

Il pubblico ministero contesta tale parte della decisione osserva che la motivazione non è affatto adeguata al dato normativo rappresentato dalla polizia giudiziaria nella propria informativa, trascrivendo nel ricorso tale valutazione giuridica.

Con il capo AC si contesta a B.L., T.P. G., D.P.S. nonchè a Ta.Fu., per la quale si è proceduto separatamente, l'abuso di ufficio ed il falso per aver attribuito alle case di cura (OMISSIS) e nuova (OMISSIS) la classificazione al fine della remunerazione delle prestazioni attestando falsamente, con determina del 26 luglio 2007, di aver ricevuto il parere favorevole della commissione di valutazione di cui alla L.R. n. 51 del 1985, art. 12, commissione in realtà mai istituita.

Il capo AE con riferimento alle medesime condotte prevedeva l'ipotesi di truffa in quanto l'azienda sanitaria di Foggia per la predetta condotta riconosceva i rimborsi per la fascia B invece che C. Osservava il giudice che si è in presenza di un errore di fatto da parte della polizia giudiziaria in quanto nella determina non si parla affatto alla commissione di cui al citato art. 12, bensì di un gruppo di lavoro istituito da una L.R. n. 8 del 2004, i cui pareri sono regolarmente in atti. Si è in presenza quindi di attività legittima.

4.1 Ai fini della impugnazione su tale punto, il pubblico mistero trascrive quanto affermato dalla Guardia di Finanza osservando come il giudice dell'udienza preliminare abbia del tutto omesso di confrontari con gli argomenti della polizia giudiziaria.

5 Il Capo AH) precede la responsabilità amministrativa della K. srl per i reati commessi nel suo interesse. La sentenza impugnata ha disposto il non luogo a procedere limitatamente alla parte sub b) per intervenuta prescrizione.

Osserva il giudice con riferimento alla responsabilità amministrativa dell'ente K. che, trovando applicazione in materia di responsabilità dell'ente ex D.Lgs. n. 231 del 2001, le regole sulla prescrizione nell'ambito del diritto civile, la prescrizione è interrotta non dalla emissione della richiesta di rinvio a giudizio ma dalla sua notifica.

A sostegno di tale ricostruzione osserva che la legge di delega in base alla quale è stato emanato il Decreto n. 231 del 2001, prevede espressamente la applicabilità delle norme sulla prescrizione civilistica e che, del resto, la disciplina adottata dalla norma delegata è chiaramente diversa da quella penalistica, ricordando peraltro che l'ente non si vede contestare il reato ma, per lo stesso, il reato è semplicemente il presupposto della sua responsabilità amministrativa.

Contestando tale ricostruzione giuridica il pubblico ministero osserva che la lettera degli atti 22 e 59 del decreto legislativo prevede espressamente che il rinvio a giudizio non rappresenti un atto recettizio.

Richiama, inoltre, la giurisprudenza secondo la quale la prescrizione del reato nel corso del procedimento non determina l'estinzione d'illecito amministrativo.

Pertanto alla data in questione era decorso il termine quinquennale.

Sono state presentate varie memorie di contrasto del ricorso del pubblico ministero.

Per conto della K. sono stati ribaditi gli argomenti già sostenuti e confermati dal gip, deducendosi, per il caso di diversa interpretazione, l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22, per manifesto contrasto con la legge delega, rileva l'errore del riferimento fatto dal pubblico ministero alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, che non è inserita fra gli atti introduttivi della normativa in oggetto, E rileva vari altri errori della impostazione del pubblico ministero.

Nell'interesse di T.A. si sostiene innanzitutto la tardività del ricorso. Per resto svolge argomenti a sostegno della tesi del giudice per l'udienza preliminare.

Con le memorie nell'interesse di S., C., R. e B. si deduce la palese genericità del ricorso e si ribadiscono le valutazioni del gup.


Diritto


6 Va dapprima considerato quali siano gli effettivi destinatari del ricorso, che è equivoco nell'indicazione di chi siano i soggetti cui è riferita l'impugnazione, e la ragione per il diniego del rinvio per integrazione del contraddittorio chiesto dal PG all'odierna udienza, Il ricorso, nella parte conclusiva, per maggiore comodità, non indicava nominativamente i destinatari della impugnazione ma riportava il dispositivo della sentenza. Per la formulazione di quest'ultimo, che indicava i nomi degli imputati solo per i capi di imputazione A e B, i soggetti destinatari della impugnazione risultavano solo T., B., M., R., C..

Anche la intestazione dell'atto non indicava i destinatari della impugnazione. Va da sè che la individuazione di ulteriori destinatari non poteva essere rimessa ad una attività di interpretazione complessiva di ricorso e sentenza impugnata da parte delle cancellerie/segreterie, L'atto, pur equivoco, consente, in base ad una lettura complessiva, di individuare anche gli altri soggetti sopra indicati quali destinatari della impugnazione sulla scorta di una sia interpretazione, non appare dubbio che, ove il ricorso impugna la sentenza per interi capi di imputazione, evidentemente intendeva fare riferimento a tutti gli imputati del dato capo.

L'equivoco, risolvibile nel modo detto, ha comunque comportato che agli ulteriori destinatari della impugnazione non è stato dato avviso per l'odierna udienza.

Risultando, però, ictu oculi la evidente inammissibilità del ricorso nella parte che riguarda costoro (l'unico motivo non inammissibile riguarda la K. sr, che è comunque presente all'odierna udienza) non è necessario disporre rinvio non essendovi interesse da parte di tali destinatari.

Il ricorso nei confronti di B.L., T.A., M. D., R.F., C.A.R., S. M., Ca.Fr., I.G., Sa.

P., M.L., Ri.Ro., T.P., D.P.S., Ru.El., Pa.Ma. è inammissibile ed è infondato nei confronti della K.. 7 Il primo motivo di ricorso (indicato come I.II) è inammissibile.

Innanzitutto è irrilevante la questione posta dal ricorrente quanto all'aver il procedimento impugnato erroneamente ritenuto non configurabile nel caso concreto il reato di cui all'art. 323 c.p., perchè sussidiario rispetto al reato di falso. Difatti, a parte che tale questione resterebbe assorbita dalla decisione che esclude la configurabilità di qualsiasi reato, il giudice delle indagini preliminari ha comunque motivato espressamente sulla non configurabilità anche del reato di abuso di ufficio.

Poi, per il resto, il ricorso non affronta in termini espressi le motivazioni del provvedimento impugnato ma sostanzialmente afferma la fondatezza della propria iniziale richiesta invitando alla lettura degli atti della polizia giudiziaria che ha svolto le indagini - valutazione diretta degli atti che non è consentita dal giudice di legittimità - ovvero riporta singole generiche circostanze dalle quali intenderebbe trarre prova di una fondatezza dell'ipotesi di accusa - circostanze chiaramente generiche - ovvero, lamenta che vi sono solo "sintetiche argomentazioni che per un verso sono prive di qualunque idoneità ad escludere il coinvolgimento del tedesco..." - affermazione che non è in grado di individuare alcuna carenza del provvedimento impugnato o suo vizio logico.

La già evidente inammissibilità rende irrilevante considerare le questioni in tema di prescrizione o meno dei reati.

8 Anche il secondo motivo di ricorso (nel testo indicato come I.III), riferito ai capi P, Q, R., è inammissibile per assoluta genericità.

L'ufficio ricorrente si limita a trascrivere un brano di una informativa della Guardia di Finanza richiamando un generico "dettato normativo" a favore della tesi della polizia giudiziaria. Non vi è quindi alcun confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.

9 Il terzo motivo (indicato come I.IV), riferito ai capi AC) ed AE), ha contenuto assolutamente generico limitandosi alla certamente eccentrica deduzione che il provvedimento del giudice non si sia confrontato con gli argomenti della polizia giudiziaria ("...

Considerazioni espresse nell'informativa... Che non risultano alcun modo contrastate dagli argomenti dedotti dal giudice dell'impugnata sentenza"). Ne consegue la inammissibilità.

10 Il quarto motivo, indicato come I.V, contesta la determinazione della data di prescrizione del capo h).

11 giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato prescritto l'illecito dell'ente in ragione del decorso del termine di cinque anni ritenendo che l'atto interruttivo non sia consistito nella emissione della richiesta di rinvio a giudizio ma nella sua notifica, indiscutibilmente oltre il termine di cinque anni.

Il pubblico ministero, come si è detto, sostiene che la regola della prescrizione, anche in questo caso, è quella propria del codice penale, ovvero rileva la data di emissione dell'atto interruttivo, nella specie la richiesta di rinvio a giudizio.

Premesso l'evidente errore del pubblico ministero laddove scrive nel ricorso "la richiesta di rinvio a giudizio non costituisce, in base alla lettera del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 22 e 59, atto recettizio" perchè tale disposizione non prevede affatto alcunchè in tema di carattere recettizio o meno di tale atto, va confermata la decisione impugnata in quanto basata sul tenore letterale delle disposizioni speciali in tema di responsabilità dell'ente.

La L. n. 300 del 2000, art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) alla lett. r) espressamente dispone "prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".

Le disposizioni del decreto legislativo (art. 22) sono conformi a tale previsione disciplinando la prescrizione in modo diverso rispetto alla prescrizione penale - del resto, se non vi fosse ottemperanza alla previsione della applicabilità della disciplina del codice civile scatterebbero le conseguenze della contrarietà alla legge delega.

Ciò posto, va considerato come non è in dubbio, in quanto espressamente previsto, che nella disciplina dell'interruzione della prescrizione del diritto civile (art. 2943 c.c.) l'effetto di interruzione si ottenga con la portata a conoscenza dell'atto nei confronti del debitore, in particolare con la notifica degli atti processuali; del resto la ragione è che, in quel caso, l'atto introduttivo rappresenti la richiesta al debitore che non può che decorrere dalla effettiva conoscenza, mentre, nel processo penale, la prescrizione rileva in quanto mancato esercizio dell'azione penale, tenendosi perciò conto del compimento delle attività relative, ovvero dell'emissione dei provvedimento, e non della notifica. Si tratta, quindi, di motivo infondato.

P.Q.M.

Respinge la richiesta di rinvio. Rigetta il ricorso del PM nei confronti di K. srl. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi del P.M..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015