Cassazione Civile, 27 maggio 2015, n. 10967 - Infortunio durante le operazioni di scarico di bitume dalla nave cisterna


 

Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 27/05/2015

Fatto

 


Con sentenza del 16 giugno 2010 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 15 luglio 2008, che, giudicando sull'azione di rivalsa proposta dall'INAIL per il recupero delle somme corrisposte a C.A. in occasione dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 29 luglio 1993 presso il porto industriale di Porto Torres durante le operazioni di scarico di bitume dalla nave cisterna Capo Grifo dell'armatrice Lorion, ha condannato la Compagnia Portuale Porto Torres s.r.l. considerata datrice di lavoro del C.A., e la Tecnochimica s.r.l. proprietaria dell'impianto sul quale operava il C.A. stesso, al pagamento in favore dell'INAIL della somma di € 126.594,33 nella misura del 50% ciascuno, dichiarandoli civilmente responsabili dell'infortunio in questione, ha condannato la Generali Assicurazioni s.p.a. a manlevare la Tecnochimica s.r.l. di tutte le somme che questa era obbligata a versare all'INAIL, ed ha dichiarato improcedibile la domanda nei confronti del fallimento della Lorion Compagnia di Navigazione già società armatrice della nave cisterna capo Grifo. La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha considerato la Compagnia Portuale Porto Torres s.r.l., quale concessionaria dei servizi portuali, datrice di lavoro del C.A. e tenuta a fornirlo di tutte le misure antinfortunistiche ivi comprese, nella fattispecie, cintura di sicurezza, casco e tuta, strumenti atti a prevenire il rischio di cadute e di ustioni. La stessa Corte sarda ha pure ritenuto la responsabilità della Tecnochimica per il cattivo funzionamento del sistema di bloccaggio delle pompe che portavano il bitume dalla nave alle betoniere e che aveva causato la caduta del lavoratore per la vibrazione della struttura sulla quale si trovava, e per la mancanza di passerelle dotata di idonei mezzi di protezione contro il rischio di cadute. Il giudice dell'appello ha poi escluso il concorso di colpa del lavoratore vittima dell'incidente. In ordine alla dichiarazione di improcedibilità della domanda nei confronti del Fallimento della società armatrice, la Corte territoriale ha considerato la sua necessità ex lege, d'altra parte nessuna prova era stata fornita sulla responsabilità della stessa compagnia armatrice.
L'Impresa Compagnia Portuale Porto Torres s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi.
Resiste l'INAIL con controricorso illustrato da memoria.

Diritto


Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 110 e 111 del codice della navigazione, 9 e 27 d.P.R. 1124 del 1965 e 116 cod. proc. civ. In particolare si assume che la Compagnia Portuale Porto Torres s.r.l. non potrebbe considerarsi datrice di lavoro provvedendo solo alla fornitura di mano d'opera quale sorta di ufficio di collocamento, almeno sino all'entrata in vigore della legge 84 del 1994 successiva all'infortunio in esame.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 116 cod. proc. civ. assumendosi il concorso di colpa preponderante della Tecnochimica s.r.l., e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con il terzo motivo si assume violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 24 della legge fallimentare. In particolare, si deduce che l'INAIL, con la domanda introduttiva, aveva chiesto l'accertamento delle singole responsabilità, per cui si sarebbe dovuto accogliere la domanda anche nei confronti della società armatrice della nave dalla quale si svolgevano le operazioni di scarico durante le quali è avvenuto l'incidente per cui è causa.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 116 cod. proc. civ. In particolare si assume il concorso di colpa della Lorion in fallimento.
Con il quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 116 cod. proc. civ. In particolare si assume il concorso di colpa dell'infortunato.
Il primo motivo è infondato. Il rapporto di lavoro fra compagnie portuali costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica, e singoli lavoratori soci si instaura, quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento (Cass. 8 ottobre 2012, n. 17092). Nel caso in esame non è contestato che l'attività in cui era impegnato il lavoratore infortunato era di carico e scarico di merce, tanto che l'infortunio in questione è avvenuto proprio durante un'operazione di scarico di bitume da una nave cisterna. Pertanto correttamente i giudict di merito hanno qualificato la Compagnia Portuale attuale ricorrente quale datrice di lavoro del C.A..
Va inoltre considerato che, come questa Corte di Cassazione ha più volte ribadito, l'azione esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle «persone civilmente responsabili», per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, configura una azione esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (cfr. in tali sensi Cass. 18 agosto 2004 n. 16141 cui adde, ex plurimis, Cass. 7 marzo 2008 n. 6212). Inoltre l'azione di regresso è estensibile, data la sua natura e le sue finalità, ben oltre chi sia il datore di lavoro dell'infortunato, potendo essere esercitata anche verso colui che di fatto ne eserciti i poteri o verso colui a cui detti poteri siano stati delegati, come si evince dai numerosi dieta dei giudici di legittimità aventi ad oggetto la legittimazione passiva nelle controversie per infortuni sul lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore (cfr. ex plurimis: Cass. 19 agosto 2010 n. 18745; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3659, Cass. 15 ottobre 2007, n.21540). Né vale considerare al contrario il riferimento operato dal ricorrente a quanto statuito da Cass. 15 marzo 1995, n. 2992, che attiene ad una fattispecie non sovrapponibile per ragioni di fatto e di diritto a quella in esame che si riferisce, come detto, ad infortunio in operazioni di carico e scarico.
Gli altri motivi sono inammissibili riferendosi alla ricostruzione del fatto ed al concorso di colpa dell'armatore della nave da cui veniva scaricato il bitume, e dello stesso lavoratore vittima dell'incidente Fra l'altro non vengono allegati atti e documenti relativi alle singole responsabilità dei soggetti di cui viene invocato il concorso di colpa.
Tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., n. 7394 del 2010). Ciò considerato, va altresì, rimarcato che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 5 ottobre 2006, n.21412).
La Corte territoriale ha considerato le prove testimoniali in modo congruo e logico per cui la relativa motivazione riguardante la ricostruzione del fatto contestato, si sottrae ad ogni censura di legittimità.
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositiva x seguono la soccombenza, mentre nulla si dispone sulle spese delle parti rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive € 100,00 per esborsi ed € 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge; Nulla sulle spese per le parti non costituite.