Tipologia: Accordo Integrativo Territoriale*
Data firma: 17 novembre 2008
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2012
Parti: Ascom-Confcommercio di Catania e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e EBT Catania
Settori: Commercio, Catania
Fonte: CONFCOMMERCIO Catania
Note*: Integrativo al CCNL 18 luglio 2008

Sommario:

 Premessa
Art. l Lavoro domenicale
Art. 2 Lavoro Part-time
• 1. Contratti part-time inferiori alle 16/18 ore settimanali
• 2. Modalità di applicazione
Art. 3 Organismo paritetico per la sicurezza sul Lavoro (OPP)
Art. 4 Formazione dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS)
Art. 5 Certificazione dei contratti
Art. 6 Apprendistato
 • a) Obiettivo dell'apprendistato professionalizzante
• b) Procedure di applicabilità.
• c) Durata del rapporto
• d) Percentuale di conferma
• e) Formazione aziendale o Interna
• f) Trattamento economico
• g) Il ruolo del tutor aziendale.
• h) Formazione del tutor aziendale
Art. 7 Disposizioni finali - Validità e durata

Accordo Provinciale Integrativo al CCNL del 18 luglio 2008 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Accordo Integrativo Territoriale Provincia di Catania


Il giorno 17 del novembre 2008 presso la sede dell'Ascom Confcommercio di Catania si sono incontrati: Ascom-Confcommercio di Catania [...] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali di Catania dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali, della Fisascat Cisl [...] e della Uiltucs Uil [..]; e alla presenza dell'Ente Bilaterale EBT della provincia di Catania [...] per addivenire ad un Accordo Territoriale valido per tutte le imprese o singoli punti vendita che operano in tutta la provincia di Catania, in relazione a quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per le imprese e i dipendenti del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi del 18 luglio 2008 (CCNL Terziario di rinnovo, d'ora in avanti),

Premesso che:
A. Il 18 luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL Terziario del 4 luglio 2004 sia per la parte economica che per quella normativa;
B. Il Protocollo del 23 luglio 1993 , sugli assetti contrattuali, ha introdotto l'alternanza della contrattazione aziendale con quella territoriale;
[...]
F. l'articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 ''Delega al Governo in materia di occupazioni e mercato del lavoro" che, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n.196, ha previsto il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda ed, in particolare, l'apprendistato quale strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore che alterna formazione e lavoro;

Visto
- il vigente CCNL del 02 luglio 2004 e il CCNL Terziario di rinnovo, sottoscritto dalle partì intervenute;
- la volontà delle parti di stipulare un accordo integrativo territoriale;
[...]
- la volontà delle parti di disciplinare, per quanto di propria competenza, i rapporti di apprendistato operanti nella provincia di Catania, in quanto individuano in tale strumento negoziale una possibilità ulteriore di accesso al mercato del lavoro;
- gli artt. 47 e seguenti del T.U. in materia di sicurezza D.Lgs. 81/20081;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30" ed in particolare il contenuto degli articoli 47/53, 54/59 e 60;
- il contenuto della legge n. 80 del 14 maggio 2005 comma 5-bis;
- il D.A. n. 84/Serv. 1/2005 del 19/1/2005 in attuazione del protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato siglato in data 08/10/2004;
- l'art. 23, comma 2 del DL 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008;
le parti congiuntamente pattuiscono che eventuali accordi sulle medesime materie, successivi al presente, eventualmente sottoscritti con le singole imprese operanti nel territorio della provincia di Catania, siano sostitutivi del presente Accordo Integrativo Territoriale solamente se espressamente previsto all'atto della firma di ogni successivo singolo accordo aziendale;

Tutto ciò premesso e visto le parti concordano quanto segue:

La premesse sono parte integrante del presente Accordo Territoriale - Provincia di Catania;

Art. 3 Organismo paritetico per la sicurezza sul Lavoro (OPP)
Le parti, al fine di dare pratica attuazione alle disposizioni dettate dall'art. 51 del T U sicurezza, costituiscono l'OPP.

Art. 4 Formazione dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS).
Le parti convengono di attivare all'interno dell'EBT di Catania i percorsi formativi previsti per la formazione del RLS.

Art. 6 Apprendistato
b) Procedure di applicabilità.
I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti, in applicazione del presente accordo, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto facendo ricorso ai profili formativi previsti dal Protocollo Isfol del 10 gennaio 2002, alla specifica commissione paritetica dell'Ente Bilaterale del Terziario di Catania, la quale esprimerà il proprio parere vincolante di conformità in rapporto a:
- integrale applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, intendendo per tale sia la parte normativa che quella obbligatoria dei contratti. Le aziende, pertanto, dovranno essere in regola sia con il versamento dei contributi contrattuali previsti dall'art 40 del vigente CCNL 2 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, sia con la contribuzione per l'EBT di Catania, prevista nella misura dello 0,45 % del salario lordo, di cui lo 0,25 % a carico della ditta e lo 0,20 % a carico del lavoratore;
- integrale rispetto delle norme in materia di apprendistato previste dai Contratti Collettivi Nazionali e dal presente accordo;
La commissione paritetica dovrà esprimere il parere vincolante dì conformità richiesto in applicazione del presente accordo, pertanto non troverà applicazione il silenzio assenso.

e) Formazione aziendale o Interna
Fermo restando quanto disciplinato dall'art 49 commi 5 e 5 bis del Dlgs 276/03, in applicazione di quanto previsto dal comma 5 ter (inserito dall'art.23 del decreto legge 112/08), e dalla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 6011 del 17.09.2008, si conviene quanto segue:
1. I datori di lavoro dovranno seguire i profili formativi ed i piani formativi delle figure professionali previste dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro e dal Protocollo Isfol dei 10 gennaio 2002;
2. La formazione interna potrà essere erogata alle seguenti condizioni:
- Presenza di soggetto idoneo ad erogare formazione ( dirigente, quadro, il datore di lavoro, il tutor o un dipendente o altro soggetto con almeno tre anni di esperienza acquisita, in coerenza con il settore e per le mansioni svolte dall'apprendista;
- Presenza di locali idonei ai fini formativi;
- Previsione del libretto formativo per la registrazione delle competenze. L'attività formativa svolta, infatti, dovrà essere oggetto di registrazione a cura del datore di lavoro nel libretto formativo del cittadino, come definito dalla normativa vigente in materia. In affiancamento all'apprendista il datore di lavoro dovrà prevedere la nomina di un tutor con le competenze ed i requisiti previsti dal D.M. del 28 febbraio 2000. Allo scadere del rapporto di apprendistato o in caso di cessazione anticipata al termine del rapporto, l'apprendista potrà richiedere al datore di lavoro la certificazione attestante il riconoscimento dei risultati conseguiti e la qualifica professionale acquisita o la certificazione di percorso ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per coloro che non abbiano raggiunto la qualifica alla cessazione del rapporto di apprendistato.
- Formazione verificabile di almeno 40 ore annue di natura trasversale;
- Formazione a carattere professionalizzante dovrà essere articolata in formazione di settore,di area e di profilo;
3. Il datore di lavoro dovrà implementare e custodire un apposito registro che preveda almeno:
• la data e l'orario di svolgimento dell'attività formativa
• i contenuti della formazione con puntuale indicazione degli argomenti trattati
• il soggetto (dipendente o non) erogatore della formazione
• il curriculum professionale del soggetto erogatore se non datore di lavoro o dipendente dello stesso
• la firma del soggetto erogatore, del tutor e dell'apprendista.
Il registro dovrà essere vidimato dagli Enti Bilaterali unitamente al rilascio del parere di conformità.
Le attività formative on the job potranno essere supportate da una attività esterna, anche per il tramite degli Enti Bilaterali, presso organismi accreditati, o anche attraverso l'utilizzo di piattaforme FAD.

h) Formazione del tutor aziendale
Gli interventi formativi specifici rivolti ai tutor aziendali sono finalizzati allo sviluppo delle seguenti competenze:
• conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
• comprendere le funzioni del tutor e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
• gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
• gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
• pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
• valutare ì progressi e i risultati dell'apprendimento.
La durata della formazione dei tutor aziendali è 12 ore complessive dì formazione, esterna all'azienda, e potrà essere erogata dall'Ente Bilaterale del Terziario di Catania, nei limiti delle risorse preordinate.
Tale formazione potrà essere erogata, per le imprese ed i lavoratori in regola con le contribuzioni, anche attraverso anche l'utilizzo di piattaforme FAD o società accreditate ai sensi della normativa regionale vigente.