Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 27 maggio 2015, n. 10980 - Riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 27/05/2015


FattoDiritto

1.La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 cp.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis cp.c, condivisa dal Collegio, lette le memorie delle parti.
2. Con sentenza depositata in data 19/3/2013, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta dall'attuale ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche, in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della M. Sud S.p.A..
3. La Corte territoriale, superata preliminarmente la questione della necessità di una domanda amministrativa (in ragione del fatto che l'attuale ricorrente, non rientrando nella disciplina di cui al citato art 47, comma 5, del d.l. n. 269/2003, non era tenuta obbligatoriamente alla presentazione di tale domanda e, comunque, del fatto che la domanda era stata presentata all'I.N.A.LL.) escludeva che si fosse verificata la decadenza "speciale" (essendo l'attuale ricorrente titolare di pensione da data anteriore al d.l. n. 269/2003) nonché quella "generale" di cui all'art. 47 della legge n. 639/1970 (ritenendo che tale decadenza non potesse trovare applicazione in assenza di un obbligo di domanda amministrativa); rigettava, tuttavia, il gravame dell'assicurata ritenendo che fosse maturata la prescrizione decennale decorrente dalla data di pensionamento (rilevando, a tal fine, che anche la domanda presentata all'I.N.A.I.L, ancorché priva di efficacia interruttìva nei confronti dell'I.N.P.S., era stata presentata dopo la scadenza del termine di prescrizione).
4. Avverso tale sentenza Pannullo Patrizia propone ricorso per cassazione fondato su due motivi.
5. Resiste con controricorso l'I.N.P.S. e formula altresì ricorso incidentale condizionato.
6. L'I.N.A.I.L. ha depositato procura in calce al ricorso notificato.
7. Il ricorso principale è qualificabile come manifestamente infondato.
8. Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2934, 2935, 2938 cod. civ., 112, 329, 346 e 436 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.). Si duole che il diritto alla rivalutazione contributiva non sia stato considerato imprescrittìbile, dovendosi ritenere, invece, colpiti da prescrizione i ratei maturati oltre il termine decennale. Lamenta che non sia stato considerato che la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per mancato esercizio del diritto comporta l'esistenza di un diritto non esercitato, laddove, nella specie, pur prefigurando una nascita ex lege del diritto alla maggiorazione contributiva la sua sussistenza postulava una "correlazione con il relativo presupposto", l'accertamento dell'avvenuta esposizione ultradecennale al rischio qualificato amianto. Sostiene che la decorrenza del termine prescrizionale non potesse essere individuata nell'erogazione della prestazione pensionistica non integrata ma nel rilascio della certificazione da parte dell'I.N.A.I.L. (momento dal quale il diritto poteva essere fatto valere). Si duole, infine, che la Corte territoriale abbia ritenuto fondata una eccezione di prescrizione ("quinquennale ovvero decennale dei ratei") solo genericamente sollevata dall'I.N.P.S..
9. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia l'omessa decisione in ordine all'ammissione delle prove per testi ed alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento dell'esposizione ambientale a rischio amianto.
10. Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'I.N.P.S. denuncia la violazione degli artt. 7 e 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art. 443 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto proponibile la domanda pur in assenza di preventiva domanda amministrativa di prestazione all'I.N.P.S. e della conseguente non assoggettabilità dell'azione giudiziaria alla decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970.
11. Il primo motivo di ricorso principale è qualificabile come infondato (con assorbimento del secondo motivo di ricorso principale oltre che del ricorso incidentale).
12. Quanto al rilievo relativo alla genericità dell'eccezione di prescrizione formulata dall'I.N.P.S., questa Corte ha già da tempo affermato che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.
13. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso (cfr.Cass.,SU10955/2002;Cass. nn.21377/2004^25025/2006; 11843/20 07; 21752 /2010; 1064/2014).
14. Nella fattispecie, quindi, la Corte di appello, nell'esaminare l'eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dall'I.N.P.S. in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado e riproposta in sede di appello), ben poteva d'ufficio, nell'ambito della "quaestio iuris" ritualmente devolutale, non solo determinare il regime prescrizionale applicabile, bensì anche identificare il termine di decorrenza della prescrizione stessa.
15. Quanto alle ulteriori censure, vanno rilevati alcuni profili di inammissibilità.
16. A sostegno della imprescrittibilità del diritto per cui è causa la parte ricorrente richiama la pronuncia di questa Corte a sez. unite n. 10955 del 25/7/2002 ed il passaggio contenuto nella stessa secondo cui: "....ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. in quanto connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati ratei'.
17. Tuttavia la parte ricorrente non specifica le ragioni per le quali il beneficio di cui si discute dovrebbe essere assimilato ad alcuno dei diritti presi in considerazione nella decisione sopra citata.
18. Né invero risulta denunciata una qualche illogicità giuridica nella ricostruzione dell'intero sistema normativo in relazione alla, da una parte, ritenuta insussistenza di un obbligo di domanda amministrativa e correlativa esclusione della decadenza "generale" di cui all'art 47 della legge n. 639/1970 (questioni collegate a quella per cui è causa e sulle quali, peraltro, non può dirsi formato il giudicato in ragione del ricorso incidentale proposto dall'I.N.P.S.) e, dall'altra, ritenuta maturata prescrizione.
19. La giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico.
20. E' stato così innanzitutto chiarito: "E opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali dellegislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)".
21. E' stato, poi, precisato che "nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria" (Cass.nn. 12685/2008; 7527/2010; 8926/2011; 6331/2014; 7934/2014; 13578/2014) ed anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto "tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva.
22. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento arnrninistrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia" (cfr.Cass.nn.1629, 11400,14531,14472,20031,20032 del 2012; Cass. nn. 27148/2013, 4778/2014).
23. L'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità - "non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva" era stata già contenuta nelle decisioni di questa Corte nn. 7138 e 12052 del 2011.
24. Cass. n. 11399 del 2012 ha valorizzato la circostanza che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale onerato dell'applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un'apposita domanda arnministrativa e a darne dimostrazione.
25. Cass. n. 6382 del 2012, riguardo alla questione della decadenza "generale" di cui all'art. 47, ha espressamente operato una distinzione tra il diritto per cui è causa ed il diritto a pensione così precisandosi: "La richiamata decisione di questa Corte n. 12720/2009 appare non pertinente nel caso in esame perché, come già detto, nella presente controversia non si dibatte del diritto all'adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta. La sollevata questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 47 per violazione dell'art. 38 Cost. appare comunque manifestamente infondata in quanto il termine decadenziale appare congruo in ordine ad una piena ed effettiva tutela e garanzia dell'interesse costituzionalmente garantito del diritto a pensione, che - nel caso in esame - peraltro non viene affatto travolto in quanto tale dalla norma in discussione. Si tratta di benefici aggiuntivi che, richiesti in via amministrativa, andavano poi rivendicati entro un termine del tutto ragionevole, al Giudice, il che non è avvenuto per fatto addebitabile al ricorrente, il quale certamente così agendo non ha perso l'effettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli all'art. 38 Cost".
26. Corte cost. n. 71 del 2010, ribadendo che il diritto a pensione, come già affermato da Corte cost. n. 345 del 1999, è "fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile", ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 504, della 1. 24 dicembre 2007, n. 244, osservando che "la norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto non incide sull'an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum; laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate".
27. In definitiva la giurisprudenza di legittimità è ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile, v. Cass., SU 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.
28. Trattasi di situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 [...] non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" (così Corte cost. 376/2008).
29. Il lavoratore, ove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, a prescindere dall'essere o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto e non per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
30. In adesione a tale orientamento (confermato dalla recentissima Cass. 17941/2014), stante la differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).
31. La Corte territoriale, con motivazione in fatto che non ha formato oggetto di specifica censura da parte della ricorrente (ancorché nella prospettiva della novella di cui all'art 54, primo comma, lett. b, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti da Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014), ha ritenuto detta consapevolezza coincidente con il pensionamento (per essere già a tale data "nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva, in sussistenza delle medesime condizioni di esposizione all'amianto già accertate da questa Corte con sentenza n. 1169/2010 ed altre successive"); da tale momento, pertanto, la lavoratrice poteva agire in giudizio.
32. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato (con assorbimento di quello incidentale).
33. La controvertibilità e complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
34. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
35. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015.