Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2015, n. 22819 - Infortunio con una macchina per la fabbricazione di mole abrasive: macchina sicura in caso di operatore unico, insicura nel caso di attività congiunta


 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO Data Udienza: 23/04/2015

FattoDiritto


1,11 Tribunale di Brescia ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di P.R.; e li ha altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
La sentenza è stata riformata dalla Corte d'appello di Brescia che ha adottato pronunzia assolutoria perché il fatto non costituisce reato ed ha revocato le statuizione civili.
Secondo quanto riferito dai giudici di merito, la vittima, in servizio presso l'azienda AB. spa, era al lavoro ad una macchina per la fabbricazione di mole abrasive. Nel tentativo di rimuovere una parte di una mola depositata nello stampo, sì introduceva, a macchina ferma, superando la barriera di protezione fotoelettrica, nell'area del gruppo di traslazione e veniva colpita dall'apparato ìmmettitore, messo in movimento improvvisamente, così subendo lesioni personali. Agli imputati nella veste di datori di lavoro, sono stati mossi due addebiti: non aver dotato la macchina di un dispositivo di sicurezza che rilevasse la presenza del lavoratore nella zona di rischio tale da bloccare permanentemente le operazioni pericolose; ed inoltre non aver informato i lavoratori in ordine ai rischi ed al corretto funzionamento della macchina.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica. Si è trascurato che il comportamento della lavoratrice, che per un gesto automatico ed irriflesso ha azionato i comandi della macchina mentre l'altra lavoratrice si trovava all'interno dell'apparato in una zona pericolosa, non è né eccezionale né abnorme ed imprevedibile, bensì prevedibile nell'ambito di lavorazione ripetitiva.
D'altra parte la vittima si trovava per la prima volta a lavorare al comando del macchinario, dopo che nei tre giorni precedenti la lavoratrice A. l'aveva formata. Quindi la concomitante presenza delle due donne non era per nulla straordinaria. La sentenza è dunque illogica,
La sentenza è pure erronea quando esclude l'utilità di una formazione adeguata; che invece avrebbe potuto efficacemente porre in luce le criticità dell'impianto. Tale carenza riguarda pure la lavoratrice formatrice, che non era stata informata che gesti automatici sulle leve di comando potessero determinare pericolo per i lavoratori che si trovavano nella zona di rischio.
3. La difesa degli imputati ha presentato una memoria.
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata espone che la macchina era dotata di barriere di protezione e di barriere optoelettriche capaci di bloccare l'impianto in caso di accesso del lavoratore alla zona rotante. Dopo l'interruzione del funzionamento con l'entrata in funzione delle dette barriere optoelettriche, l'impianto può essere avviato solo premendo manualmente due pulsanti. Sì aggiunge che secondo il tribunale l'apparato non era del tutto sicuro, consentendo che qualcuno, agendo sul quadro di comando,-potesse far ripartire la macchina. A tale situazione si è posto rimedio solo dopo il sinistro con la introduzione di dispositivi aggiuntivi.
Si è appurato che la lavoratrice infortunata si trovava all'interno dell'impianto. Non è certa la causa dell'attivazione della macchina, ma l'ipotesi più accreditata è che la compagna di lavoro A., forse solo per un gesto automatico la avviò agendo dal pannello di controllo. In ogni caso l'evento è stato attribuito dal tribunale all'azienda, attesa l'assenza di impianto di blocco dotato dì incondizionata funzionalità, in connessione con la presenza di persone nell'impianto. Il gesto della lavoratrice non costituiva una contingenza imprevista ed imprevedibile. D'altra parte il primo giudice ha escluso che vi sia stata omissione dì attività di formazione.
La sentenza d'appello condivide la valutazione del tribunale per ciò che attiene alla causa del sinistro, determinata dall'azionamento dei comandi ad opera della collega che si trovava fuori dall'area di pericolo ed aveva per così dire, rimosso la presenza della vittima. Tuttavia si considera che la presenza di due persone nell'area della macchina era dovuta, in via eccezionale, all'attività di formazione compiuta dalla A. nei confronti della collega nei tre giorni precedenti il sinistro. In presenza di un solo operatore l'apparato era del tutto sicuro poiché, una volta effettuato l'accesso alla zona pericolosa non era fisicamente possibile raggiungere la pulsantiera di comando manuale. L'unico rischio era quindi quello dell'intervento di altra persona dall'esterno. Tuttavia al riguardo incombeva obbligo di accorgimenti di sicurezza che gravava sul costruttore e sul progettista. La macchina era stata acquistata nel 2008, dunque solo quattro mesi prima dell'infortunio, era nuova, complessa, costosa, collaudata e dotata di tutte le marchiatura di legge. Essa era munita, come ritenuto dal consulente, del pubblico ministero, di sofisticatissimi dispositivi di sicurezza. Pertanto non può ravvisarsi alcun profilo di colpa per omessa verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza. Ed era assai difficile rappresentarsi ex ante una condotta del genere di quella verificatasi, costituita da un uso del tutto scorretto dell'apparato, posto in essere da un operatore che si trovava a fianco della vittima. D'altra parte,neppure una formazione appropriata avrebbe potuto riguardare una contingenza del genere.
4.1 Tale pur argomentato e diffuso apprezzamento non sfugge alle indicate censure. E' ben vero che il macchinario era recentissimo e sofisticato. Tuttavia, il soggetto che consente l'utilizzazione di un apparato e che è garante della sicurezza non può non porsi il problema della compatibilità delle procedure di protezione con le modalità con cui l'apparato stesso è utilizzato. Nella fattispecie, la macchina era affidata a due persone che vi operavano congiuntamente. Essa era sicura in caso di operatore unico poiché, come si è visto, questi, portatosi nella zona con parti in movimento, non era in grado di raggiungere ed azionare i pulsanti che movimentano gli apparati. Non lo era, invece, nel caso di attività congiunta; come eloquentemente documentato dall'accadimento verificatosi. Del resto, questa Corte ha già avuto modo di enunciare che la sicurezza degli apparati deve essere adeguata alle modalità della sua utilizzazione (da ultimo Sez. IV, 1 luglio 2014, Colucci, Rv. 260294).
La sentenza va dunque annullata con rinvio, per nuovo esame alla luce del principio sopra esposto.

P Q M


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Brescia , altra Sezione, cui rimette anche la regolamentazione delle spese per questo giudizio.