Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2015, n. 22824  - Lavoratore investito in retromarcia dalla motrice. Inadeguatezza dei mezzi e superficialità delle procedure operative adottate


 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: IANNELLO EMILIO Data Udienza: 28/04/2015

 

Fatto


1. Con sentenza del 4/12/2012 il Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, dichiarava D.G.B. colpevole del reato di lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione all'infortunio occorso al lavoratore M. in data 27/3/2008 e lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale.
Secondo quanto accertato in primo grado, il giorno dell'incidente l'imputato, datore di lavoro, si era portato insieme al proprio dipendente nell'area industriale «ex B.» per effettuare la movimentazione di una voluminosa cisterna in esecuzione di appalto ad esso commesso. Il D.G.B., alla guida di una motrice, si era quindi posizionato con la parte posteriore di quest'ultima verso la cisterna in modo da permettere al braccio gru di avvicinarsi ad essa. Il lavoratore, al quale era stato ordinato di mettersi dietro la motrice al fine di agganciare il pezzo da rimuovere al gancio del braccio gru, era intento a tale operazione quando improvvisamente il mezzo si era messo in moto, retrocedendo, e lo aveva travolto. Il M. aveva precisato che ciò era avvenuto quando la catena era stata già agganciata alla cisterna ma non ancora al gancio della gru.
In conformità all'imputazione l'evento era ascritto all'imputato per aver omesso di adottare le dovute cautele al fine di minimizzare il rischio, in particolare per non aver utilizzato mezzi idonei, sia per quanto riguarda la capacità di carico, sia e soprattutto per quanto riguarda i presìdi più specificamente antinfortunistici, quali segnali luminosi, stabilizzatore, verricello idoneo e per aver inoltre operato, in una situazione caratterizzata da rischi sia per l'utilizzo di un mezzo pesante, sia per il peso e lo scomodo posizionamento della cisterna, senza l'ausilio di un terzo operaio che desse idonee indicazioni e istruzioni al fine di coordinare le operazioni.
2. Pronunciando sul gravame interposto dall'imputato, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 16/5/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, concedeva all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante e rideterminava pertanto la pena in due mesi di reclusione, confermando per il resto la decisione di primo grado.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il D.G.B., per mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi.
3.1. Con il primo reitera l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per l'omessa citazione in giudizio della persona offesa.
Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, l'imputato ha al riguardo un diretto interesse atteso che la presenza in giudizio della persona offesa consente di far attestare le eventuali preclusioni all'esercizio di azioni risarcitone in sede civile in dipendenza dell'eventuale proscioglimento.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità.
Lamenta che i giudici di merito hanno omesso di verificare se la regola cautelare la cui violazione è ad esso attribuita fosse finalizzata a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi e se il rispetto delle norme cautelari sarebbe valso ad evitare l'evento dannoso.
Sotto altro connesso profilo censura l'omessa considerazione del rilievo interruttivo del nesso causale attribuibile al comportamento del lavoratore, poiché incauto ed esorbitante dalle sue normali attribuzioni.
Deduce ancora l'omessa verifica della prevedibilità ed evitabilità dell'evento e dell'eventuale efficacia salvifica del ed. comportamento alternativo lecito.
Iterando rilievo già svolto in sede di gravame, rileva che per il veicolo utilizzato nell'occorso non è previsto alcuno specifico obbligo di legge di utilizzare il segnalatore acustico per la retromarcia, trattandosi di un autocarro e non già di un mezzo d'opera.
Osserva ancora che non avrebbero giovato a evitare l'evento i dispositivi della segnaletica richiamati in sentenza, ossia cartelli di cantiere, stabilizzatore, apposito argano, e che analogamente non era richiesta la presenza di un terzo operatore in quanto il mezzo doveva semplicemente essere collocato ad adeguata distanza dalla cisterna.
Rimarca infine che la dinamica dell'incidente è rimasta non chiarita.
3.3. Con il terzo motivo deduce l'illogicità della motivazione a supporto del giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata aggravante.

Diritto


4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il primo motivo si pone, senza addurre idonee ragioni per superarla, contro consolidata giurisprudenza di questa Corte, in virtù della quale l'omessa indicazione e citazione delle persone offese, pur sanzionata con nullità ex art. 178 cod. proc. pen., integra vizio che, a norma dell'art. 182 cod. proc. pen., può essere eccepito solo da chi vi abbia interesse e tale non è l'imputato, che conserva sempre la facoltà di citare la persona offesa come testimone, avendo invece detta citazione il solo scopo di consentire al destinatario l'eventuale costituzione di parte civile (cfr. Sez. 2, n. 12765 del 11/03/2011, Shehi, Rv. 250051; Sez. 6, n. 12196 del 11/03/2005, Delle Monache, Rv. 231193; Sez. 6, n. 35555 del 10/04/2003, Rossi, Rv. 226512; Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Tinnirello, Rv. 216389).
Né tale interesse può apprezzarsi, come ipotizzato in ricorso, in relazione all'opponibilità nel giudizio civile dell'eventuale giudicato di assoluzione ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., apparendo certamente prevalente su di esso l'interesse opposto dell'imputato a non rimuovere dalla realtà giuridica una sentenza a sé pienamente favorevole. Tanto meno esso può apprezzarsi in presenza di una pronuncia di condanna rispetto alla quale evidentemente l'imputato non può avere alcun interesse ad una sua opponibilità nel giudizio civile.
5. Il secondo motivo a sua volta si appalesa meramente ripetitivo di doglianze già puntualmente esaminate e confutate, con congrua motivazione, dai giudici di secondo grado.
Esso pertanto non si misura con il puntuale e coerente apparato argomentativo posto a fondamento, nelle conformi sentenze di merito, della affermazione di penale responsabilità, segnatamente in punto di violazione di elementari norme cautelari imposte al datore di lavoro e di nesso di causalità, essendosi in esse in particolare evidenziata la grave incuria e superficialità con cui l'imputato ha organizzato la difficile lavorazione durante la cui esecuzione si è verificato il grave infortunio e in particolare l'assoluta inadeguatezza del mezzo per essa utilizzato, in quanto sottodimensionato rispetto al carico e alle ristrettezze del luogo dal quale esso doveva essere spostato, privo di stabilizzatore, mancante di verricello con comandi che permettessero la completa visibilità da parte del manovratore dell'altro operaio impegnato nello spostamento.
Non può poi dubitarsi che la rilevata inadeguatezza dei mezzi e superficialità delle procedure operative adottate, in rapporto ad elementari esigenze di sicurezza, costituisca condotta omissiva colposa, ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro, con evidente efficacia causale rispetto all'evento, in particolare per la violazione degli obblighi importi dall'art. 35, comma 2, d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, a mente del quale - è opportuno ricordare - «il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter», in queste ultime in particolare prevedendosi l'obbligo per il datore di lavoro di provvedere affinché «nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che: a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro; b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature» nonché l'obbligo di provvedere affinché «nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che: a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; ... c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto; d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori...».
In rapporto a tali regole di comportamento, certamente pertinenti e da applicarsi per il particolare tipo di lavoro da eseguirsi nel caso concreto, eccentrico e del tutto inconducente si appalesa il rilievo per cui l'autocarro utilizzato non deve essere obbligatoriamente munito di segnalatore acustico per la retromarcia, essendo evidente che quel che viene in rilievo non è l'astratto possesso o la circolazione in strada pubblica dell'autocarro ma il suo utilizzo per una lavorazione pericolosa per il quale esso si presentava inidoneo a soddisfare le misure organizzative prescritte per finalità di prevenzione.
6. Integra poi questione nuova, non formulata con i motivi di gravame e come tale inammissibile, oltre che palesemente generica, la doglianza circa l'omesso rilievo dell'efficacia interruttiva del nesso causale asseritamente attribuibile alla condotta imprudente del lavoratore.
È appena il caso pertanto di rammentare al riguardo che, secondo costante insegnamento di questa Corte, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 25502 del 19/04/2007, Scanu, Rv. 237007; Sez. 4, n. 47146 del 29/09/2005, Riccio, Rv. 233186).
L'assenza di tali caratteri di eccezionalità e abnormità nel comportamento nella specie tenuto dalla vittima è implicitamente ma univocamente affermata attraverso il rilievo, ragionevolmente ritenuto nella sentenza impugnata «dirimente» a riprova della responsabilità dell'imputato, secondo cui quest'ultimo «aveva personalmente indicato al lavoratore la posizione in cui doveva collocarsi, salvo poi scordarsi completamente di ciò e azionare la retromarcia incurante o dimentico della sua presenza».
7. È infine palesemente generica e meramente assertiva la doglianza svolta con l'ultimo motivo di ricorso, mirata a contestare il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante.
Sul punto è pertanto appena il caso di rilevare che, secondo costante insegnamento della Suprema Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. e pluribus Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Alla luce di tale criterio è da escludere che, nel caso in esame, il giudizio di comparazione sia frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che comunque si esponga a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice a quo, sia pure sinteticamente ma specificamente motivato sul punto facendo in particolare riferimento all'elevato grado della colpa e alla gravità del danno.
8. Ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non essendovi motivo di ritenere che esso abbia «proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/4/2015