Tipologia: Accordo
Data firma: 1° luglio 2006
Parti: Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Dircredito Fd, Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl Credito, Uilca
Settori: Credito e Assicurazioni, Cariparo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Capitolo 1 Inquadramento del personale
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Capitolo 2 Percorsi professionali – formazione Valutazione del personale Percorsi professionali
Articolo 5
Formazione
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Valutazione del personale
Articolo 9
Capitolo 3 Sistema incentivante
Articolo 10
Articolo 11
Capitolo 4 Promozioni
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Capitolo 5 Trattamento economico
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Capitolo 6 Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Capitolo 7 Ferie
Articolo 25
Articolo 26
Capitolo 8 Malattie - Infortuni
Articolo 27
Capitolo 9 Gravidanza - Puerperio
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Capitolo 10 Permessi
Articolo 32
Capitolo 11 Aspettativa
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Capitolo 12 Flessibilità di orario - Pause
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Capitolo 13 Missioni - Trasferimenti
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
Capitolo 14 Cessazione del rapporto di lavoro
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50
Articolo 51
Capitolo 15 Apprendistato professionalizzante
Articolo 52
Capitolo 16 Disposizioni diverse
Articolo 53
Articolo 54
Capitolo 17 Lavoro a tempo parziale
Articolo 55
Articolo 56
Articolo 57
Articolo 58
Capitolo 18 Norme peculiari
Sezione 1: Trattamento economico
Articolo A
Sezione 2: Tutela della salute
Articolo B
Sezione 3: Disposizioni diverse
Articolo C
Articolo D
Articolo E

Capitolo 3 Sistema incentivante
Articolo 10

Il Sistema aziendale di incentivazione è destinato a tutto il Personale degli Enti di Direzione Generale e della Rete Commerciale ed è collegato sia al raggiungimento di obiettivi annuali specificamente individuati sia ad obiettivi di qualità.
In tale ambito risulta cruciale il ruolo delle risorse umane e l'obiettivo della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo dell'Azienda, che, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, deve mirare soprattutto all'eccellenza della performance, ferma restando la necessità di ispirarsi a valori etici fondamentali.
Al fine di assicurare coerenza tra i principi condivisi e i comportamenti assunti a tutti i livelli, nello svolgimento dell'attività commerciale sono da evitare comportamenti e/o azioni non conformi con i principi di deontologia professionale e di rispetto delle professionalità e della dignità delle persone.
Fermo restando che le linee di condotta richieste al personale sono improntate al rispetto dei valori etici fondamentali, l'Azienda si impegna a sensibilizzare a tutti i livelli le Strutture laddove ciò si renda opportuno in relazione a specifiche circostanze che denotino comportamenti e/o azioni non conformi ai principi enunciati.
L'utilizzo di strumenti di rendicontazione, anche individuale, - comunque applicati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia – è svolto, in relazione alle esigenze di costante monitoraggio, con finalità di controllo andamentale dei risultati e di individuazione di migliori modalità operative.
Le campagne di prodotto rappresentano uno strumento di indirizzo degli obiettivi complessivi e sono programmate in coerenza ad essi, con attenzione ad un corretto equilibrio tra le esigenze della clientela e quelle aziendali.
Il sistema di incentivazione, in particolare, prevede:
- il coinvolgimento di tutto il Personale verso gli obiettivi aziendali, a livello generale o per gruppi omogenei di figure professionali;
- l'oggettività e trasparenza di obiettivi e risultati, anche attraverso una comunicazione:
- preventiva, degli obiettivi e dei criteri di determinazione degli incentivi ad essi collegati;
- a consuntivo, dei risultati raggiunti per una chiara correlazione con i riconoscimenti attribuiti.
[…]

Capitolo 8 Malattie - Infortuni
Articolo 27

[...]
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni Sindacali rivolgono all'Azienda espressa raccomandazione affinché, nei casi di rientro in servizio dopo malattie od aspettative di lungo periodo, il Personale venga assegnato ad una posizione di lavoro che non vanifichi o diminuisca l'esperienza professionale precedentemente acquisita, anche con individuazione, a cura del Responsabile dell'unità amministrativa di assegnazione, di un idoneo percorso formativo di aggiornamento.
L'Azienda prende atto della raccomandazione espressa.

Capitolo 9 Gravidanza - Puerperio
Articolo 28

Le lavoratrici madri, a far tempo dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino all'ultimo giorno di servizio prima dell'inizio del periodo di assenza obbligatoria previsto dalla legge, possono godere dall'inamovibilità dalla Filiale o Ente di Direzione Generale di appartenenza.
Il rientro della madre lavoratrice o del padre lavoratore che abbia fruito dei congedi previsti dal D.Lgs. n. 151/2001 avviene nel medesimo Comune, nello stesso Punto Operativo od in altro ivi ubicato, ovvero, per il Personale proveniente da Enti di Direzione Generale, in uno degli Enti stessi. Ciò nell'ottica di non creare comunque situazioni di maggior disagio in rapporto alle condizioni esistenti prima dell'assenza, tenuto conto anche, ove possibile, delle necessità personali espresse dagli interessati.

Articolo 30
Il Personale femminile in stato di gravidanza può richiedere di essere adibito a mansioni diverse da quelle cui è addetto, ove queste comportino una prestazione lavorativa contraddistinta da prevalente posizione ortostatica o comunque da particolare gravosità.
Il predetto Personale, successivamente al terzo mese di gravidanza, può richiedere l'esenzione da mansioni che richiedano posture fisse in posizione seduta.
Le richieste devono essere suffragate da idonea certificazione medica.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni Sindacali rivolgono espressa raccomandazione affinché l'Azienda accolga le richieste - suffragate da idonea certificazione medica – del Personale femminile in stato di gravidanza adibito a mansioni che comportano l'impiego di videoterminali in via esclusiva, di essere esentato da mansioni che comportano l'impiego di VDT nei primi tre mesi del periodo di gravidanza.
L'Azienda, tenuto conto delle specifiche problematiche di natura preventiva suggerite utili nei vari periodi della gravidanza, accoglie la raccomandazione precisando che della stessa verrà data idonea divulgazione al Personale.

Articolo 31
Il Personale in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per partecipare al corso di preparazione al parto presso strutture pubbliche o convenzionate con le medesime per la durata del corso stesso. L'effettiva partecipazione andrà documentata a cura della struttura medesima.
Dichiarazione dell'Azienda
Con riferimento alle evidenze avanzate dalle Organizzazioni Sindacali in ordine alla possibilità di spostamento dell'intervallo meridiano nei confronti del Personale fruente dei periodi di riposo di cui al D.Lgs. n. 151/2001, al fine di permettere la loro unificazione, l'Azienda significa la propria disponibilità - nell'ambito di quanto previsto dall'Articolo 95, 3° comma, del CCNL 12/2/2005 - fermo restando che ciò deve comunque essere compatibile con le esigenze aziendali di carattere tecnico ed organizzativo dei singoli Punti Operativi interessati.

Capitolo 11 Aspettativa
Articolo 34

La lavoratrice madre può ottenere, a domanda, un periodo di aspettativa ulteriore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge in occasione della nascita del figlio. Detto periodo pari ad un massimo di tre mesi può essere richiesto sino al compimento del 3° anno di età del figlio medesimo. In caso di parto gemellare o plurigemellare, tale periodo di aspettativa è esteso sino a 6 mesi.
L'aspettativa può avere inizio in qualsiasi momento dei trentasei mesi successivi alla nascita.
Il disposto del presente Articolo trova applicazione al Personale che adotti figli di età inferiore ai tre anni.

Capitolo 12 Flessibilità di orario - Pause
Articolo 38

L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, può accordare al Personale delle aree professionali un'elasticità dell'orario di entrata giornaliero nell'ambito di 45 minuti rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato per l'unità produttiva di appartenenza.
L'elasticità giornaliera effettivamente utilizzata può essere recuperata nello stesso giorno ovvero in altre giornate, ma comunque nel corso della settimana lavorativa, con modalità tali da garantire il rispetto del complessivo orario settimanale di lavoro, fermo restando il limite massimo di 9 ore e 30 minuti di prestazione nella singola giornata.
In caso di impossibilità da parte del Personale di effettuare, per qualsivoglia causale, il recupero nei termini predetti, lo stesso avviene in via automatica con deduzione dal montante di "banca delle ore" o di permesso frazionato in essere.
I periodi non recuperati con le suindicate modalità sono considerati come permesso non retribuito, con effettuazione delle relative trattenute sulle prime competenze mensili utili.
Non può in ogni caso fruire della suddetta elasticità il Personale addetto a turni ovvero con orario compreso nel nastro extra standard, nonché con contratto di lavoro a tempo parziale.
A fronte di sopraggiunte diverse esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali, la concessione in parola può essere revocata, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Articolo 39
Il Personale delle aree professionali può avanzare formale richiesta scritta volta ad ottenere la concessione di effettuare in via non occasionale un intervallo meridiano della durata di 30 minuti, in deroga a quanto in via generale praticato nell'unità produttiva di assegnazione.
Tale concessione - subordinata alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Azienda - viene formalizzata per iscritto e, ove si verifichino nuove situazioni operative, può essere revocata in qualsiasi momento con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, parimenti notificato per iscritto all'interessato.

Articolo 40
Il Personale addetto allo sportello con mansioni di introito ed esborso di valori ha diritto di usufruire, con modalità compatibili con le esigenze di servizio, di una pausa di 15 minuti dalla predetta mansione specifica durante l'orario di sportello.
Il Personale adibito ai video terminali in via esclusiva o continuativa in alcuni periodi di particolari scadenze, ha di regola diritto, in dette circostanze e limitatamente ai giorni di utilizzo in via esclusiva al video terminale stesso, rispettivamente alle pause di cui al 1° comma dell'Articolo 57 del CCNL 12/2/05 e al 1° comma del presente Articolo.

Capitolo 13 Missioni - Trasferimenti
Articolo 42

Con riferimento a quanto disposto dagli articoli 78 e 98 del CCNL 12/2/2005 viene concesso il riposo compensativo al Personale che, per ragioni di servizio, venga inviato in missione con partenza nella giornata di domenica, nella seguente misura:
- riposo compensativo per le ore antimeridiane di un successivo giorno lavorativo, da individuarsi di massima nel periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia, ove la partenza per la missione di cui trattasi sia avvenuta tra le ore 15 e le ore 19 della domenica;
- riposo compensativo per un intero giorno lavorativo, sempre individuato secondo quanto sopra precisato, se la missione in questione sia iniziata prima delle ore 15 della domenica.

Capitolo 17 Lavoro a tempo parziale
Articolo 55

La disciplina di cui all'Articolo 29 del CCNL 12/2/2005 è integrata come segue:
a) Il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può richiedere di fruire di un'elasticità di 45 minuti in entrata, con correlativo spostamento dell'orario di uscita, fermo restando che ove tale istanza sia riscontrata positivamente si procede ad inserire la relativa clausola nel contratto che regola il rapporto di lavoro.
b) al Personale con contratto di lavoro a tempo parziale addetto allo sportello con mansioni di introito ed esborso di valori, l'indennità di rischio viene erogata, commisurata al numero di ore lavorate, con le stesse modalità previste per il Personale con contratto di lavoro a tempo pieno che svolge le predette mansioni.

Articolo 56
Costituiscono criteri di priorità - ai fini della precedenza nell'accoglimento - le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per:
1) assistenza figli handicappati;
2) assistenza figli di età tra 0 e 3 anni, anziani, handicappati o malati, malati cronici;
3) assistenza figli di età tra 3 e 10 anni, gravi motivi di salute dei richiedenti;
4) motivi di studio od altri gravi motivi personali dei richiedenti.
Raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni Sindacali, con riferimento alle priorità nella formazione della graduatoria rivolgono espressa raccomandazione affinché
l'Azienda tenga conto, fermi restando gli attuali criteri, del numero dei figli frequentanti la scuola dell'obbligo.
L'Azienda prende atto della raccomandazione delle Organizzazioni Sindacali.

Capitolo 18 Norme peculiari
Sezione 2: Tutela della salute
Articolo B

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 23 del vigente CCNL, la Cassa si assume l'onere relativo a visite mediche annuali di controllo da effettuarsi dal personale dipendente durante l'orario di lavoro, con le modalità e i tempi che verranno fissati dalla Cassa stessa.
Per il personale con contratto di apprendistato professionalizzante la norma che precede trova applicazione decorsi 2 anni dall'assunzione.