Tipologia: CCRL
Data firma: 30 luglio 2008
Validità:fino al 31.12.2011
Parti: Cna, Confartigianato, Casa, Claai e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Ui
Settori: Edilizia, Lapidei, Artigianato, Emilia Romagna
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 Art.1 Sfera di applicazione
Art.2 Utilizzo ferie/permessi
Art.3 Sicurezza
Art. 4 Dimissioni volontarie
Art. 5 Premio regionale Annuale
 • Anzianità Professionale
• Erogazione Premio
Art.5 Vigenza contrattuale
Verbale di incontro

Verbale di accordo

Contratto Collettivo Regionale Lapidei, Manufatti e Cemento settore artigianato dell'Emilia Romagna

Addì, 30 luglio 2008 in Bologna tra le Associazioni Artigiane Regionali: Cna, Confartigianato, Casa, Claai e le Organizzazioni Sindacali Regionali: Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil in base a quanto previsto dal CCNL del 30/10/2007 e dall’intesa applicativa interconfederale nazionale è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane indicate all’Art.1.

Art.1 Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo si applica a tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione definita all’art.1 del CCNL 30 ottobre 2007 ( addetti dipendenti da imprese artigiane settore lapidei), trova inoltre applicazione nelle imprese artigiane realizzatrici di manufatti in cemento, marmo e gesso, ovvero di materiali laterizi quali mattoni o traversine.

Art.3 Sicurezza
Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di prevenzione e sicurezza con particolare riferimento al dovere di formazione e informazione, le parti si faranno promotrici di apposite iniziative nell’ambito di quanto previsto dalle intese interconfederali in materia di sicurezza sul lavoro, dello stato ambientale dei luoghi di lavoro, dei materiali e delle sostanze usate all'interno del ciclo produttivo.
I risultati di tali indagini saranno comunicati nelle forme che si riterranno più opportune alle OO.SS. territoriali e conseguentemente ai delegati di bacino, ai rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, alle aziende ed ai lavoratori, allo scopo di assumere congiuntamente provvedimenti ritenuti opportuni al fine di produrre comportamenti e pratiche a tutela della salute dei lavoratori impegnati nelle varie fasi dell’attività aziendale.
Le parti inoltre convengono che sia sviluppato un programma di tutela della salute e della sicurezza nell’ambito delle attività del settore, tale attività muoverà da uno studio realizzato dal Comitato Paritetico Regionale (CPRA) nel quale dovranno essere indicate buone pratiche per le imprese e per i dipendenti in relazione ai rischi più ricorrenti nelle lavorazioni così come risultano dalle indagini degli enti nazionali preposti (Inail e Ispels).
A solo titolo esemplificativo vengono indicati i rischi maggiori: la movimentazione dei materiali, le polveri, il rumore, l’uso delle attrezzature e delle macchine, le vibrazioni ecc.. resta inteso che si farà riferimento ai rischi di maggiore intensità.
Il programma avrà come obiettivo la realizzazione di un piano regionale di formazione e informazione all’insieme delle imprese e degli addetti.