Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 30 maggio 2006
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Ikea Italia Retail e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Ikea
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

I. Validità e sfera di applicazione
1. Ambito d’applicazione
2. Decorrenza e durata
II. Sistema relazioni sindacali
3. Livello aziendale-OO.SS. Nazionali
4. Livello di Unità Organizzativa - RSA/RSU/OO.SS. Territoriali
III. Organizzazione del lavoro
IV. Part time

5. Durata minima della prestazione Part Time
6. Incrementi Transitori di Orario
7. Clausole flessibili ed elastiche
V. Livelli di inquadramento professionale
8. Addetto vendite cucine, mobili ufficio, consulente d’arredo
9. Coordinatrice casse - la cassiera
10. Specialista angolo occasioni
VI. Lavoro domenicale e festivo
VII. Formazion
e
12. Formazione continua For.Te.
13. Aggiornamento continuo “on thè job”
VIII. Uso telecamere
IX. Appalti
X. Diritti sindacali

14. Rappresentante per l’Italia nel Comitato Aziendale Europeo (CAE)
15. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
15.1 Numero di rappresentanti
15.2 Permessi retribuiti
15.3 Altre disposizioni
16. Componenti RSA-RSU
17. Permessi per l’espletamento del mandato RSA/RSU
17.1 Superamento monte ore annuo permessi sindacali retribuiti
17.2 Utilizzo permessi sindacali
18. Coordinamento Nazionale Aziendale
19. Locale per RSA - RSU
XI. Premio di partecipazione

20. Obiettivi
21. Entità PdP
22. Incentivazione Customer Satisfaction (ICS)
23. Erogazione PdP
24. Correttivi equitativi
25. Comunicazione - Coinvolgimento
XII. Premio aziendale
XIII. Ampliamento o ricollocazione delle unità organizzative
XIV. Nuove unità organizzative

XV. Trattamenti specifici
26. Assunzioni
27. Malattia
28. Libretto sanitario
29. Anticipi TFR
30. Infortunio
31.2 Nascita di un figlio
31.3 Ricollocazione a seguito di aspettative/congedi
XVI. Tutela dignità di donne e uomini
Allegati

Roma, 30.5.2006
Ipotesi di accordo per il rinnovo Contratto Integrativo Aziendale stipulato tra Ikea Italia Retail Srl, (di seguito Ikea) […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali […] Filcams/Cgil, […] Fisascat/Cisl[…] Uiltucs/Uil, con la presenza dei Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali interessate e dalle RSA/RSU delle U.O. Ikea (di seguito le “OO.SS.”); a seguito della presentazione, in data 23.12.04 da parte delle OO.SS. ad Ikea, del testo contenente la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, che è stato oggetto di approfondito confronto tra le Parti per la definizione delle seguenti intese.

I. Validità e sfera di applicazione
1. Ambito d’applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica in tutti i Negozi/unità organizzative Ikea (di seguito U.O.) del territorio nazionale ed al Service Office, per i rapporti di lavoro cui è applicato il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e sostituisce ed assorbe, pertanto ad ogni effetto, tutti i precedenti Contratti Integrativi Aziendali come pure le norme degli Accordi Sindacali riferentesi alle medesime materie e istituti (identificati dal titolo dei capitoli) disciplinate dal presente contratto; sono fatte salve eventuali eccezioni indicate nel presente contratto e le condizioni di miglior favore previste da vigenti Accordi Sindacali applicati nelle U.O., che si applicheranno in sostituzione delle norme definite per le corrispondenti materie e istituti dal presente contratto.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e di CCNL applicato.

II. Sistema relazioni sindacali
Fermo restante quanto previsto in materia dal CCNL applicato, si concorda che il sistema di relazioni sindacali sia articolato su due distinti livelli - aziendale e di U.O. - e che le materie di competenza di ciascun livello siano quelle indicate dai successivi artt. 3 e 4, tenuto conto anche di quanto contenuto nella Direttiva comunitaria 2002/14/06 (quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori):
• per informazione deve intendersi la trasmissione di dati inerenti l'azienda, da paté del datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per consentire loro di prendere conoscenza di ogni questione trattata e di esaminarla; deve avvenire secondo modalità che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a un esame adeguato della stessa e di preparare, se del caso, la consultazione;
• per consultazione si intende lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro; deve assicurare che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati; deve avvenire in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e d’ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere; e, infine, di consentire di ricercare un’eventuale accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro.
Le Parti sviluppano il Sistema di Relazioni Sindacali articolato sui 2 distinti livelli aziendale e di U.O. senza sovrapposizioni e nell’ottica di rapporti sempre maggiormente costruttivi.

3. Livello aziendale-OO.SS. Nazionali
Informazione preventiva su:
• investimenti per nuovi insediamenti, acquisizioni ed eventuali diversificazioni di mercato;
• investimenti per innovazioni tecnologiche;
• obiettivi di natura economica;
• progetti ed investimenti in tema di formazione professionale;
• programmi che comportino processi rilevanti dì riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale nel suo complesso o nuovi insediamenti territoriali; informazioni anche orientate al raggiungimento d’eventuali intese nel rispetto della piena autonomia delle Parti.
Informazione a consuntivo su:
• fatturato;
• risultati gestionali e di bilancio in relazione ai trend ipotizzati;
• risultati delle iniziative formative;
• livelli occupazionali, con dati disaggregati in ordine alle tipologie di impiego, professionalità, sesso, età, inquadramenti; dati che saranno resi disponibili a richiesta delle OO.SS Nazionali per l’intera Azienda con le modalità indicate nella tabella All. 2;
• andamento del lavoro straordinario e supplementare.
Contrattazione:
• premio di partecipazione (struttura, obiettivi, parametri, remunerazione);
• tutte le materie trattate nel contratto integrativo;
• tutto quanto attenga alla voce salario,

4. Livello di Unità Organizzativa - RSA/RSU/OO.SS. Territoriali
Informazione preventiva:
• investimenti;
• livelli occupazionali previsti;
• impiego delle tipologie di contratti d’assunzione contemplate nei Titolo I della Sezione Quarta del vigente CCNL applicato. A tale riguardo l’Azienda ribadisce la volontà di perseguire la stabilità dell’occupazione, privilegiando, compatibilmente con le esigenze aziendali, rapporti di impiego diretti;
• andamento relativo a produttività e redditività;
• programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, -ristrutturazione, terziarizzazione, e di innovazione tecnologica che investono l'assetto dell’Unità Organizzativa o un nuovo insediamento territoriale; informazioni anche orientate al raggiungimento d’eventuali intese nel rispetto della piena autonomia delle Parti.
Informazione preventiva e confronto su:
• obiettivi economici di U.O. così come indicato alla voce “Premio di Partecipazione”;
• formazione;
• tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
• organizzazione del lavoro, turni e nastri orari, utilizzo degli impianti.
Informazione a consuntivo su:
• fatturato di U.O.;
• risultati utili al calcolo per l’erogazione del Premio dì Partecipazione;
• livelli occupazionali, con dati disaggregati in ordine alle tipologie di impiego, professionalità, sesso, età, inquadramenti; dati che saranno resi disponibili a richiesta delle RSA/RSU per l’U.O. di competenza e con le modalità indicate nella tabella All. 2;
• andamento del lavoro straordinario e supplementare, compreso quello dei tempi determinati, della singola U.O. secondo quanto indicato nella tabella All. 1.
Contrattazione su:
• obiettivi e relativi pesi % per il Premio di Partecipazione limitatamente alla parte demandata all’U.O. dalla trattativa aziendale.

III. Organizzazione del lavoro
L’esperienza organizzativa maturata nelle U.O. ha determinato, in considerazione delle modalità di erogazione del servizio vendita alla clientela e delle condizioni del mercato di riferimento, l’esigenza di orientare ai Processi l’organizzazione del lavoro, anche attraverso una sempre più diffusa acquisizione di “competenze di processo”.
In quest’ottica, lo sviluppo dell’efficacia organizzativa è favorito dall’ampliamento dell'insieme delle competenze individuali dei lavoratori, che si realizza nel rispetto delle norme di prevenzione e tutela della salute dei Lavoratori - Idoneità, attraverso lo svolgimento, da parte dei lavoratori stessi, oltre che della mansione “prevalente” (quella assegnata prioritariamente ed effettivamente svolta in maniera continuativa e preponderante) anche di altre mansioni di pari livello d’inquadramento (promiscuità di mansioni).
L’arricchimento delle competenze individuali così realizzato, unitamente con la partecipazione ad iniziative formative, permette ai Lavoratori d’operare su ruoli organizzativi diversificati acquisendo maggiore esperienza utile a massimizzare le loro chances di sviluppo professionale e di successo nell’attuale mercato del lavoro.
Il proficuo utilizzo in ciascuna U.O., sia del meccanismo di “mansioni promiscue”, sia dell’intercambiabilità, sarà oggetto di confronto finalizzato alla realizzazione di intese tra Direzione di Negozio e le RSA/RSU, nelle U.O. ove non si sia già proceduto in tal senso.
Le parti si danno espressamente atto che l’applicazione, esclusivamente per mansioni/posizioni di lavoro di pari inquadramento contrattuale, dei meccanismi organizzativi di Intercambiabilità e Mansioni Promiscue, non determina variazione del livello d’inquadramento contrattuale previsto. Resta inteso che in tutti i casi in cui fossero interessate mansioni/posizioni di lavoro di differente inquadramento contrattuale verrà riconosciuto quanto previsto dal CCNL e dalla L. 300 - Statuto dei Lavoratori.

VI. Lavoro domenicale e festivo
Ikea effettua l’apertura delle proprie U.O. nelle festività e, avvalendosi anche dell’opportunità offerta dall’art. 13 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Legge Bersani, rif- Mobilieri), nelle domeniche.
Al fine di contemperare le esigenze dei consumatori con quelle dei lavoratori, le Parti convengono che, attraverso la programmazione annuale dell’orario di lavoro (relativa ad ogni F.Y.), le prestazioni lavorative individuali nelle domeniche non superino, per ciascun Lavoratore, le:
• 39 domeniche lavorative annue;
• 10 domeniche lavorative consecutive;
Tali limiti non si applicano ai Lavoratori:
• studenti con contratto Part Time Week End che svolgeranno la prestazione di lavoro in tutte le domeniche previste dal proprio contratto individuale;
• disponibili a prestazioni lavorative per un maggior numero di domeniche lavorate (ferma restante la facoltà discrezionale dell’Azienda d’accogliere, in tutto o in parte, tale disponibilità).
I limiti di cui sopra, fatte salve eventuali migliori condizioni di fatto applicate ai lavoratori o previste da Accordi Sindacali stipulati a livello di singola U.O. in vigore alla data di sottoscrizione del presente Contratto, saranno gradualmente raggiunti, entro il Settembre 2008, e applicati ai lavoratori interessati, subordinatamente alla disponibilità a modificare l'orario individuale di lavoro in modo funzionale alle esigenze organizzativo-produttive.
[…]

IX. Appalti
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL applicato (Sezione Prima, Titolo I, art. 3 - Capo XX, art. 211) l'Azienda, relativamente agli appalti di servizi delle U.O. che saranno affidati a Società terze, si impegna a:
• richiedere, alle Società cui vengono assegnati questi appalti, la dichiarazione formale (inserita nei relativi contratti/capitolati d’appalto) l’applicazione del regolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al proprio settore merceologico, nei confronti del personale dipendente e dei Soci delle Cooperative impegnati nelle attività appaltate da Ikea, nonché di' rispetto delle norme previdenziali ed antinfortunistiche;
• fornire, alle RSA/RSÙ interessate, fotocopia dello stralcio di questi contratti/capitolati d’appalto, in cui è indicato il Contratto Collettivo. Nazionale di Lavoro che l’appaltatore applica ai lavoratori impegnati in Ikea e l’impegno a rispettare le norme previdenziali ed antinfortunistiche;
• consentire al personale delle Aziende appaltatrici, che stipulano un’apposita convenzione, di usufruire, durante il servizio in Ikea, sia di prezzi di favore per i pasti consumati presso il Ristorante o la Mensa, sia degli erogatori di bevande e cibi posizionati nelle aree in cui tale personale ha accesso;
• avviare confronti, con le RSA/RSU di ogni singola U.O., su richiesta di quest’ultime, per negoziare le condizioni in base alle quali il personale delle Aziende appaltatrici possa utilizzare, in maniera non esclusiva, un locale, se disponibile, per oggettive esigenze di cambio degli abiti con quelli da lavoro.

X. Diritti sindacali
Per le condizione di miglior favore, rispetto a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge, di Accordi Interconfederali e di CCNL applicato, contenute nel presente Capitolo e riconosciute limitatamente alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, le Parti hanno convenuto che saranno assorbite sino a concorrenza di eventuali futuri trattamenti previsti da nuove norme di Legge, di Accordi Interconfederali e di CCNL applicato e/o a queste armonizzate.

14. Rappresentante per l’Italia nel Comitato Aziendale Europeo (CAE)
Le parti convengono che, ai fine di facilitare la partecipazione alle attività del CAE da parte del Componente italiano designato, nell’ambito delle RSA/RSU in carica, dalle OO.SS, Nazionali con le modalità definite nell’ambito del CAE, viene istituito un monte ore individuale annuo di permessi retribuiti, distinto rispetto al monte ore della RSU/RSA di appartenenza, pari al doppio delle ore di effettiva durata delle riunioni ufficiali indette, in ciascun anno di calendario (Gennaio-Dicembre), dal CAE.
[…]
Al superamento dei 5.000 dipendenti sarà nominato un secondo rappresentante per l’Italia, cui sarà attribuito un monte ore individuale annuo di permessi retribuiti pari a quanto indicato nel primo comma di questo articolo.
[…]
I Componenti italiani del CAE ed i loro sostituti permangono in carica nei periodo previsto dalle norme stabilite nelPambito del CAE (prossima scadenza settembre 2009), e comunque non oltre il termine dell’incarico di RSA/RSU.
Restano confermate tutte le disposizioni in materia previste dal D.Leg. 2 aprile 2002, n. 74 di attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/95/CE.

15. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Di seguito viene integralmente riportato il testo dell'Accordo Aziendale del 12.2.99, di cui le Parti, integrandolo nel presente contratto, confermano la validità di ogni clausola.
Premesso:
- che si ritiene utile definire, nell’ambito Aziendale, le modalità di applicazione e definizione del DLgs. 19 settembre 1994 n° 626, con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 18 e 19 sul Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza;
• quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e considerate le disposizioni dell’Accordo Interconfederale applicativo del Decreto Legislativo 626/94 del 18/11/1996;
• quanto indicato del verbale di riunione sottoscritto il 23 febbraio 1998 dalla Commissione Tecnica Bilaterale istituita a livello nazionale;
• che le parti concordano sulla fondamentale importanza rivestita dai temi relativi alla sicurezza e dalla corretta applicazione delle relative previsioni di legge al fine di realizzare ambienti e organizzazioni di lavoro in cui abbiano sempre più’ a realizzarsi criteri e principi di vivibilità e sicurezza da un lato ed efficienza dall’altro.
Tutto ciò premesso le parti, convengono di stipulare il seguente accordo, di cui le premesse sono parte integrante:
Azienda e Organizzazioni Sindacali si danno atto che viene ufficialmente recepita e realizzata all’interno dell’Azienda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da qui in avanti, per comodità di esposizione, RLS), secondo le disposizioni e le definizioni degli artt. 2, 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e dell’Accordo Interconfederale applicativo del Decreto Legislativo 626/94 del 18 novembre 1996.

15.1 Numero di rappresentanti
In ogni Unità Produttiva (Negozi, per Carugate Negozio e Service Office) potrà venire eletto un numero massimo di 3 rappresentanti ovvero, secondo le previsioni dell’art. 1, prima parte, dell’Accordo Interconfederale 18.11.1996, che verranno individuati, salvo casi eccezionali, tra i componenti di RSU o RSA. Le parti si incontreranno per gestire localmente i casi eccezionali al fine comunque di garantire l’applicazione del decreto legislativo 626/94.

15.2 Permessi retribuiti
Ogni RLS, individuato secondo i criteri sopra esposti, avrà a disposizione, per l’espletamento del mandato (che durerà dalla data di elezione sino alla cessazione dell’incarico di RSU o RSA), un monte ore annuo pari a 40 ore; tali permessi potranno essere concessi secondo le prassi definite per l’utilizzo dei permessi sindacali. Restano confermate tutte le previsioni dell’art. 4 bis dell’Accordo interconfederale 18.11.1996.
Verrà inoltre riconosciuto ai RLS il rimborso a piè di lista delle eventuali spese di viaggio secondo le modalità previste dalla specifica procedura aziendale in essere. La scelta dei mezzi di trasporto dovrà sempre avvenire secondo criteri di economicità.

15.3 Altre disposizioni
Resta inteso che per ogni altra necessità di regolamentazione della materia si farà espresso riferimento a quanto previsto negli specifici punti dell’Accordo Interconfederale 18.11.1996.
Per quanto riguarda la formazione, si conferma quanto previsto dal DL 07/01/1997.

18. Coordinamento Nazionale Aziendale
Viene costituito a livello d’Azienda il CNA, struttura di rappresentanza delle RSA/RSU per il coordinamento delle attività sindacali.
[…]

19. Locale per RSA - RSU
Per l’espletamento del mandato di RSA/RSU l’Azienda metterà a disposizione, secondo quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, un locale cui potrà accedere esclusivamente personale Ikea, durante il normale orario di lavoro, munito di regolare permesso ad assentarsi dal posto di lavoro (se in servizio) o del badge visitatore (oltre il proprio orario di lavoro); l’accesso da parte di Dirigenti Sindacali esterni, preventivamente comunicato alla Direzione, avviene secondo la prassi in uso per i Visitatori. Nel locale è disponibile, per l’impiego ai soli fini dell’esercizio delle funzioni sindacali: telefono collegato alla linea esterna urbana, computer per il servizio di posta elettronica e rete intranet, stampante, armadio con chiavi affidate alle RSA/RSU.
Per l’accesso al locale deve essere ritirata (ed al termine riconsegnata) la relativa chiave, custodita presso la reception, secondo le procedure dell’U.O.

XIII. Ampliamento o ricollocazione delle unità organizzative
Le parti convengono che in occasione di ampliamenti o ricollocazione di unità organizzative venga applicato quanto previsto in materia di Contratti a Tempo Determinato dagli artt. 63 - 64 del vigente CCNL.
[…]

XIV. Nuove unità organizzative
A livello di U.O. saranno avviate tra Ikea e le OO.SS., stipulanti il presente contratto, a livello territoriale relazioni sindacali nelle modalità previste dal CCNL, finalizzate:
• alla verifica dei livelli occupazionali, delle tipologie di assunzione e degli orari contrattuali;
• al raggiungimento di intese circa le condizioni normative applicabili ai rapporti dì lavoro per l’U.O.;
• a concordare, tenendo conto delle specificità locali, le modalità ed i tempi per l’equiparazione graduale, da avviare trascorsi i primi 2 F.Y. interi dall’apertura (ferma restando l’applicazione di quanto previsto in tema di Premio di Partecipazione, Premio Aziendale e Domeniche natalizie), e del trattamento dei Lavoratori/trici interessati/e a quello dei Lavoratori/trici delle U.O. già a regime.

XV. Trattamenti specifici
31.3 Ricollocazione a seguito di aspettative/congedi

A seguito dell’aspettativa facoltativa e dei periodi di congedo di cui agli art. 4-5-6 della L. 53 dell’8 marzo 2000, il lavoratore/la lavoratrice sarà ricollocato/a nel posto di lavoro che ricopriva al momento della richiesta dell’astensione o del congedo, o comunque a svolgere mansioni equivalenti. Laddove siano intervenuti cambiamenti tecnologici e/o legati all’organizzazione del lavoro, si conviene che Ikea attiva un percorso formativo, anche in riferimento all’art. 9, per il reinserimento nella posizione per le lavoratrici/lavoratori che rientrano in azienda. Il programma di formazione si articolerà in un lasso di tempo di tre mesi e le linee guida saranno definite dalle parti a livello nazionale.

XVI. Tutela dignità di donne e uomini
Al fine di tutelare la dignità personale delle lavoratrici e dei lavoratori, Ikea si adopera per favorire in mantenimento di un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della dignità, della libertà e dell’inviolabilità della persona, improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza e nel quale trovi pieno riconoscimento il principio di pari opportunità e di eguale trattamento tra le persone, Ikea, fa quindi propri, in particolare, i principi ispiratori delle Direttive 2002/73/CE del 23 settembre 2002, 2000/78/CE del 27 novembre 2000, 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e 1976/207/CEE del 9 febbraio 1976, attuate nell’ordinamento italiano dai decreti legislativi 30 maggio 2005, n. 145, 9 luglio 2003, n. 216 e 9 luglio 2003, n. 215.
Ikea si uniforma inoltre alle indicazioni ed alle linee - guida della Raccomandazione 92/131/CEE sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
A tal fine, Ikea ribadisce che le molestie (ovvero “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”) e le molestie sessuali (ovvero “quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”) rappresentano comportamenti discriminatori e quindi vietati.
Nell’ipotesi in cui si verifichino simili episodi, le persone coinvolte procederanno secondo quanto previsto in materia dal CCNL.