Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 08 giugno 2015, n. 24460 - Infortunio al manovratore della macchina scarificatrice del manto stradale: POS e PSC e rischio investimento


 

 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data Udienza: 06/05/2015

Fatto


1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 6/3/2014, in riforma di quella emessa dal Tribunale della stessa città, in data 5/7/2012, con la quale F.E., DP.A. e P.S., imputati del reato di lesioni colpose gravi, anche con violazione della normativa antinfortunistica, ai danni di F.S. (operaio alle dipendenze della I. s.r.l., della quale F.E. era il legale responsabile), erano stati assolti perché il fatto non sussiste, giudicati i predetti imputati colpevoli del reato loro ascritto, condannò i medesimi alla pena rispettivamente stimata di giustizia, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede giudiziale, ponendo, inoltre, a carico degli stessi una provvisionale in favore di F.S..
Questa, in sintesi, la contestazione e la vicenda. L'infortunato, autista fresatore, manovratore della macchina scarificatrice del manto stradale, mentre scendeva dal predetto mezzo era stato urtato da un autobus urbano, così subendo lesioni personali, che ne avevano impedito le ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni. L'impresa I. aveva preso in appalto i lavori di pavimentazione di una strada urbana della città di Torino, lavori subappaltati alla s.r.l. P.
La P.S. rivestiva il ruolo di coordinatrice per la sicurezza in fase esecutiva. Si era ipotizzato ai danni dei tre imputati l'evento a titolo di colpa generica e specifica.
Quanto all'addebito di colpa specifica a F.E. e al DP.A. s'imputava la violazione dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 626/1994, in relazione all'art. 9, comma 1, lett. e bis e 12 del d.lgs. n. 494/1996, per non avere adeguatamente valutato all'interno dei rispettivi POS il rischio afferente all'investimento stradale e non aver individuato le misure idonee a delimitare il cantiere e, comunque, nel non avere osservato le misure di maggior dettaglio previste nel PSC; inoltre, la violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 626/1994 per non avere formato ed informato il lavoratore.
Quanto all'addebito di colpa specifica alla P.S., la violazione dell'art. 5, comma 1, lett. A e B del d.lgs. n. 494/1996, per avere omesso, mediante opportune azioni di coordinamento e controllo, di verificare l'applicazione da parte dell'imprese operanti delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure lavorative ed infine per non avere richiesto un'integrazione per le carenze del POS delle imprese predette.
2. Tutti gli imputati propongono ricorso per cassazione.
2.1. F.E. sottopone alla Corte unitaria, articolata censura, con la quale denunzia erronea applicazione ed interpretazione della legge penale in ordine ai profili di cui appresso.
Il Tribunale era giunto alla sentenza assolutoria avendo ritentato che il rischio d'investimento fosse stato adeguatamente previsto e che le misure individuate nel PSC fossero state seguite. La Corte di merito, errando, aveva opinato che i POS delle due imprese non potevano richiamare il PSC, seppure lo stesso fosse specifico, in quanto attribuiva al POS un valore di strumento pratico di maggior dettaglio. Al contrario, il PSC aveva espressamente preso in considerazione il rischio investimento, individuando gli strumenti preventivi del caso al suo punto 15, sino a dettagliatamente richiedere che <>. In perfetta conformità il POS dell'impresa DP.A. al punto 2.1. di pag, 23, fra le altre cose, prescriveva che <>. Di conseguenza il POS della I. aveva correttamente richiamato gli strumenti precettivi ed operativi dell'altra impresa.
L'operaio infortunatosi, che rivestiva la carica di responsabile per la sicurezza, aveva ricevuto adeguata formazione, avendo partecipato a corso formativo, con pieno profitto; avendo, fra l'altro, ben compreso, che l'attività lavorativa poteva essere iniziata solo dopo che il cantiere fosse stato segnalato. Peraltro, lo stesso manuale d'uso della macchina espressamente prevedeva che prima di spostare la stessa o metterne in funzione il motore era necessario verificare di poterlo fare in condizioni di sicurezza, accedendo al mezzo, ove possibile, dal posto guida opposto al flusso del traffico stradale. In definitiva, si era dato luogo a tutte le prescrizioni di sicurezza del caso e l'incidente si era verificato sol perché il lavoratore aveva inopinatamente deciso di salire e scendere (peraltro di schiena) dal mezzo dal lato del traffico. Né poteva affermarsi che il medesimo con quindici anni di esperienza sulle spalle, formato e in grado di accedere al manuale del mezzo, <>.
Concludeva il ricorrente ipotizzando che l'evento era da ricollegare ad una condotta abnorme del lavoratore, condotta che lo stesso tecnico dell'ASL 1 di Torino aveva qualificato come caratterizzata da eccesso di zelo.
2.2. DP.A., con il primo motivo, denunziante vizio motivazionale e violazione di legge, svolgendo argomenti assimilabili a quelli del ricorrente che precede, assume che la sentenza censurata era caduta in evidente illogicità per avere sostenuto che si sarebbe dovuto espressamente prevedere che la messa in moto delle macchine operatrici . Trattavasi, a parere del ricorrente, di un tautologismo, non potendo essere dubbio che la messa in funzione dei mezzi meccanici faccia parte delle mansioni lavorative; né era logico pretendere che i piani di sicurezza dovessero elencare le minute attività che debbono considerarsi lavorative, essendo sufficiente, ad integrare la previsione di cui all'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 626/1994, in relazione all'art. 9, comma 1, lett. e bis e 12 del d.lgs. n. 494/1996, prevedere, siccome era stato, che il cantiere fosse delimitato prima dell'inizio dei lavori.
Né aveva avuto influenza sull'infortunio la circostanza che non si era concordato, come invece previsto dal PSC, con la Polizia municipale gli orari di lavoro, prima di procedere al restringimento della carreggiata, o che la macchina fosse particolarmente ingombrante e necessitasse del previo riscaldamento del motore.
Quanto alla formazione del lavoratore il ricorrente riprende, in sintesi, quando già evidenziato dall'altro impugnante. Né appariva logico desumere la carenza formativa dell'infortunato dalle dichiarazioni di DM.A. (altro lavoratore), il quale aveva affermato che la macchina scarificatrice poteva essere messa in moto prima della delimitazione dell'area di cantiere; a tutto voler concedere, infatti, trattavasi del convincimento di un altro operaio, solo nei confronti del quale, semmai, poteva addebitarsi un difetto formativo.
2.2.1. In via subordinata, infine, il ricorrente, segnalando l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale, ne invoca la declaratoria del caso.
2.3. P.S., con l'unitaria, articolata censura denunzia violazione di legge.
Questa, in sintesi, la prospettazione difensiva. Non rispondeva al vero che fosse assente la specifica previsione secondo la quale l'operazione di messa in moto dovesse considerarsi attività lavorativa e dunque andava effettuata solo dopo che la zona fosse stata adeguatamente delimitata. V'era, invece, puntuale previsione a pag. 63 del PSC, non potendosi non ritenere che l'accensione del motore della macchina operatrice non facesse parte dell'attività lavorativa. Non solo, l'infortunato, che aveva preferito accedere e ridiscendere dal mezzo dal lato più rischioso, perché esposto al flusso veicolare, aveva a disposizione il libretto del macchinario in parola, il quale, fra le altre cose, prescriveva il transennamento dei luoghi durante il funzionamento della macchina, alla quale, peraltro era consigliato accedere dal lato ove non v'era transito di veicoli. Inoltre, nel PSC, a proposito della scarificatrice si prescriveva espressamente che prima dell'uso i luoghi fossero efficacemente delimitati, deviando a distanza di sicurezza il traffico e che i mezzi fossero corredati dal rispettivo libretto d'istruzione; i lavoratori, poi, si prescriveva ancora, dovevano essere stati adeguatamente formati. In definitiva non era dato cogliere quali ulteriori integrazioni avrebbe potuto richiedere il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. In particolare non avrebbe avuto senso alcuno specificare che l'operazione di messa in modo avrebbe dovuto essere operata solo dopo la delimitazione dei luoghi di lavoro, stante che una tale conclusione, del tutto ovvia, discendeva dalla considerazione che l'accensione dei mezzi costituisce, per forza di cose, attività lavorativa e, ad un tempo, messa in funzionamento del macchinario. Infine, non era dato cogliere quale manchevolezza di vigilanza poteva imputarsi alla ricorrente. Come noto, infatti, al coordinatore non può di certo imporsi l'obbligo della diuturna presenza in cantiere, ma l'esercizio di un'alta vigilanza, ampiamente operato dalla P.S., la quale più volte aveva chiesto integrazioni scritte del POS all'impresa DP.A..
2.4. In data 17/4/2015 perveniva memoria redatta nell'interesse delle parti civili, con la quale si chiedeva la conferma delle statuizioni civili.

Diritto


3. Va osservato che dopo la sentenza di secondo grado è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato in relazione ad un quadro impugnatorio che non appare inammissibile, in quanto i proposti motivi, sibbene, come si vedrà, non meritevoli di accoglimento, tuttavia, legittimamente radicano il giudizio di cassazione e, quindi, s'impone la declaratoria estintiva agli effetti penali. Il fatto risale al 18/9/2006 e, pertanto, in base al comb. disp. degli artt. 157 e 160, cod. proc. pen., il reato, tenuto conto del rilevato periodo di sospensione di tre mesi, si è prescritto il 18/6/2014.
Non emerge, d'altro canto, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., avrebbe importato declaratoria d'innocenza. Infatti, In tema di declaratoria di cause di non punibilità nel merito in concorso con cause estintive del reato, il concetto di «evidenza» dell'innocenza dell'imputato o dell'indagato presuppone la manifestazione di una verità processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da consistere in un quid pluris rispetto agli elementi probatori richiesti in caso di assoluzione con formula ampia (Cass. 19/7/2011, n. 36064).
Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. solo quando le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14/11/2012, n. 48642). Situazione che qui manifestamente non ricorre per quanto appresso, avuto riguardo a tutti gli imputati.
4. Quanto alle statuizioni civili deve osservarsi che le doglianze, prese in unitario, ma analitico esame, si presentano infondate.
In primo luogo devesi rilevare che, nonostante gli sforzi compiuti dai ricorrenti sia i POS, che il PSC peccavano per scarsa puntualità in ordine al punto, qui risultato decisivo, della prescrizione delle necessarie preventive cautele da mettere in atto prima che il lavoratore si approcciasse alla macchina scarificatrice, nonché, del tutto, in ordine al sistema di efficace controllo. Prescrizioni ancor più evidenti tenuto conto delle dimensioni del macchinario, il quale è stato descritto come particolarmente ingombrante, fino a rendere indispensabile, per accedere ad esso dal lato sinistro, occupare la semicarreggiata non interessata ai lavori e sulla quale il traffico fluiva regolarmente.
Assumere, come fanno gli imputati, che le indicazioni dettate precipuamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, quindi, in definitiva, per la messa in movimento della macchina, dovessero intendersi implicitamente estese al primo momento, costituente fase propedeutica, dell'accensione e riscaldamento del mezzo, collide con l'emergenze istruttorie, oltre che con il significato letterale delle espressioni utilizzate, che al più potevano far pensare ad una applicazione estensiva, peccando di decisiva chiarezza. L'operario DM.A. ha, infatti, riferito che la macchina scarificatrice si poteva mettere in moto anche prima che il cantiere fosse stato delimitato. Una tale prassi, certamente pericolosa, per un verso, rende evidente che l'attività formativa era stata svolta in maniera non soddisfacente e, per altro verso, denota l'inadeguatezza dell'attività stessa. Peraltro, appare meramente congetturale, sul punto, l'affermazione del ricorrente F.E., secondo la quale trattavasi di una errata opinione del predetto lavoratore, stante che quest'ultimo non si era limitato ad esprimere un proprio convincimento, avendo, invece, riferito di quel che solitamente vedeva accadere all'inizio della giornata lavorativa.
In secondo luogo, e ciò coinvolge ampiamente la responsabilità della P.S., coordinatrice della sicurezza in fase esecutiva, l'instaurazione di una simile pericolosa prassi non sarebbe dovuta sfuggire alla vigilanza anche della predetta imputata. Non trattavasi, invero, di un fatto scaturito da un episodico scostamento dalla procedura di sicurezza, ma della conseguenza di un modus operandi, utile ad accelerare i tempi della lavorazione (la macchina si sarebbe trovata pronta, a motore caldo, appena completata la delimitazione del cantiere) ai danni della sicurezza.
Né poteva reputarsi bastevole la circostanza che fosse stata prescritta la dotazione del libretto d'istruzione e che la macchina ne fosse fornita, riposando l'avverso convincimento sulla piena, consapevole diligenza e competenza del lavoratore, in spregio alla ratio della normativa antinfortunistica, che persegue la sicurezza sui luoghi di lavoro responsabilizzando il garante, proprio perché il garantito rare volte si mostra in grado di tutelarsi da solo. Ciò ancor più in presenza d'una formazione, la cui efficacia, completezza e correttezza lasciava, come si è visto, a desiderare.
5. Deve, poi, escludersi che l'evento, in quanto frutto di condotta abnorme del lavoratore, non era prevedibile e prevenibile dai garanti.
Sul punto può richiamarsi, fra le tante, la sentenza di questa Sezione del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. IV, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. IV, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. IV, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. IV, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. IV, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. IV, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.
Pur non potendosi in astratto escludere che possa riscontrarsi abnormità anche in ipotesi nelle quali la condotta del lavoratore rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ove la stessa sia consistita in un'azione radicalmente ed ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, qui la detta ipotesi, comunque, residuale, non ricorre, in quanto l'infortunato era salito sul mezzo, per avviare il pre-riscaldamento del motore, prima della delimitazione del cantiere, come altre volte si era stati soliti fare e la decisione, certamente incauta, di accedervi dal lato ove era in corso il flusso veicolare non può di certo qualificarsi scelta imprevedibile, poiché rientrante nel novero delle condotte plausibili, seppure avventate del lavoratore. E' utile ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare reiteratamente l'estrema rarità dell'ipotesi in cui possa configurarsi condotta abnorme anche nello svolgimento proprio dell'attività lavorativa, escludendola tutte le volte in cui il lavoratore commetta imprudenza affidandosi a procedura meno sicura, ma apparentemente più rapida o semplice, che non gli venga efficacemente preclusa dal datore di lavoro (Sez. IV, n. 952 del 27/11/1996; Sez. IV, n. 40164 del 3/672004; Sez. IV, n. 2614/07 del 26/10/2006). Incombe, infatti, sui garanti il precipuo obbligo d'impedire prevedibili imprudenti condotte dei lavoratori e, comunque, di coloro che si trovino legittimamente all'interno dell'area di lavoro anche mediante l'investitura di personale incaricato di negare l'accesso a procedure pericolose.
6. Disposto, pertanto, annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali, essendo il reato contestato estinto per prescrizione, la medesima statuizione, ai fini civili, deve essere confermata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta i ricorsi ai fini civili.