Tipologia: Accordo RSU
Data firma: 17 marzo 1999
Parti: Unicoop Firenze e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil
Settori: Commercio, Unicoop Firenze
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Nomina dirigenti sindacali e RSU
Art. 2 Composizione RSU
Art. 3 Permessi sindacali
Art. 4 Livelli, materie del confronto, interlocutori.
Art. 5 RLS

Verbale di accordo RSU

Il giorno 17 Marzo 1999 tra le Aziende del Gruppo Unicoop Firenze […] e le OO.SS. […] Filcams Cgil, […] Fisascat Cisl, […] Uiltucs Uil, incontratesi per definire, così come stabilito dall'art. 3 dell'Accordo di Gruppo del 29.6.1996, complessivamente le norme e le regole per l'esercizio dei diritti sindacali

Premesso
Che le parti, nel quadro delle consistenti modifiche del Settore Commercio anche nel nostro territorio con la presenza di una concorrenza della Grande Distribuzione privata Italiana e Straniera sempre più agguerrita, ritengono indispensabile un sistema di Relazioni Sindacali intese come potenzialità reciproca, che consenta l'affermarsi di una contrattazione in positivo con scambi orientati allo sviluppo del Gruppo Unicoop Firenze, alla salvaguardia della sua competitività e alla distribuzione delle risorse effettivamente prodotte.
Ovvero Relazioni Sindacali basate su di una partecipazione solidale che determinino coinvolgimento e consenso; al fine di valorizzare il complesso delle politiche economiche e sociali svolte dal Gruppo Unicoop Firenze; per conciliare una maggiore efficienza ed efficacia nella produzione ed erogazione del servizio ai Soci e ai Consumatori con una qualità del lavoro che esalti sempre più il ruolo dei lavoratori.
Premesso inoltre che le OO.SS. Regionali di Categoria hanno inviato al Gruppo Unicoop Firenze l'intesa raggiunta al loro interno relativa alla struttura organizzativa delle RSU del Gruppo stesso (allegato ‘A').
Tutto ciò premesso si è concordato quanto segue:

Art. 1 Nomina dirigenti sindacali e RSU
1. Le OO.SS. Regionali comunicheranno alle singole Aziende di Canale del Gruppo Unicoop Firenze: Unicoop Firenze, SMC e SIC, a norma dell'art. 24 del vigente CCNL e dell'art. 29 dell'Accordo Interconfederale del 13.9.1994, i nominativi dei Dirigenti Sindacali nonché quelli relativi alla nomina dei componenti della RSU di cui ai sopracitati articoli.

Art. 2 Composizione RSU
1. Il numero dei componenti le RSU nelle singole Aziende di Canale è conseguente all'art. 28 del CCNL ed è così come di seguito rappresentato:
Unicoop Firenze:
Totale n. 126 di cui 18 RLS
SMC:
Totale n. 51 di cui 5 RLS
Ipermercati:
Montecatini n. 12 di cui 3 RLS
Altri Ipermercati n. 10 di cui 3 RLS
2. Le aziende del Gruppo Unicoop Firenze prendono atto che:
a) le RSU delle aziende di Canale si doteranno singolarmente di una loro struttura di coordinamento denominata "Coordinamento di Canale";
b) le OO.SS. nomineranno un Esecutivo di Gruppo composto da 3 rappresentanti i quali faranno inoltre parte della Commissione cap. 2 lettera A) del Contratto Integrativo di Gruppo 29/6/1996 ed i cui nominativi saranno comunicati al Gruppo.

Art. 3 Permessi sindacali
1. Ai singoli componenti delle RSU delle Unità Produttive di Unicoop Firenze, SMC e SIC di cui all'art. 2 punto 1 del presente Accordo, spettano n. 80 ore annue di permessi sindacali retribuiti.
Le parti, inoltre, nel quadro di relazioni sindacali partecipate di cui alla premessa e nell' ottica di complementarietà e non di antagonismo nella comunicazione per la gestione del cambiamento, in previsione di momenti di formazione anche comuni su temi, ad esempio, quali: situazione generale del settore, scenari evolutivi, situazioni aziendali, principali problemi interni, competitività ecc., concordano un ulteriore quantità di 20 ore annue, per i singoli componenti le RSU di cui sopra, da utilizzarsi per la formazione degli stessi.
2. Unicoop Firenze ed SMC
Ai singoli componenti, invece, dei coordinamenti di Canale esclusivamente di Unicoop Firenze, nel numero di 24, e di SMC, nel numero di 5, oltre alle 80 ore vengono attribuite ulteriori 330 ore, per un totale annuo di 410 ore più 20 ore per la formazione.
Si stabilisce, infine, che il 50% dei componenti dei Coordinamenti di Canale di Unicoop Firenze e di SMC, potranno utilizzare un massimo di 600 ore annue fermo restando il monte ore complessivo riferito all'insieme dei componenti di ogni singolo Coordinamento. I nominativi di tale 50% dei componenti dei Coordinamenti sarà comunicato per scritto ad Unicoop Firenze e a SMC.
3. Ipermercati
Nel Canale Ipermercati, infine, le ore di permesso sindacale spettanti alle RSU sono complessivamente pari, per ogni singolo Ipermercato, alle seguenti quantità annue:
Montecatini 12 x (80+20) = 1.200
Altri Ipermercati 10 x (80+20) = 1.000
Le parti concordano un ulteriore pacchetto di ore annue pari a 1.500, di spettanza delle OO.SS. Regionali, da utilizzarsi nel Canale Ipermercati da parte di 3 componenti le RSU che verranno nominati dalle OO.SS. stesse ed i cui nomi saranno comunicati alla Direzione del Canale medesimo. I 3 componenti di cui sopra manterranno anche la quota di (80+20) ore annue in quanto RSU di singolo Iper.
Resta inteso che per gli Ipermercati di nuova apertura il diritto alle agibilità delle sopraddette quantità di permessi sindacali si determinerà con le cadenze di seguito riportate:
Il 50% del totale delle ore annue spettanti a decorrere dal 7° mese successivo all'apertura degli Ipermercati di nuova apertura.
Il restante 50% del totale delle ore annue spettanti a decorrere dal 13° mese successivo all'apertura degli Ipermercati di nuova apertura.
4. Le ore maturate nel corso di ogni singolo anno, se non utilizzate durante lo stesso, non possono essere godute successivamente.
5. Non sono ammessi splafonamenti delle quantità di permessi sindacali concordate né operazioni di cumulo di ore tra i componenti delle RSU ad esclusione di quelle espressamente previste dal presente accordo (art. 3 punti 2 e 3)
6. Le richieste di permessi sindacali spettanti alle RSU, saranno presentate alle Aziende di Canale così come stabilito dall'art. 29 del vigente CCNL con comunicazione scritta dalle RSU medesime.
7. Le richieste di permesso sindacale per i dirigenti sindacali di cui all'art. 24 punto 3 del vigente CCNL saranno presentate alle singole Aziende di Canale dalle OO.SS. di categoria ai vari livelli.
8. Le parti si danno atto che verranno conteggiate come ore di permesso sindacale retribuite tutte le ore utilizzate per gli incontri e le trattative nelle singole Unità produttive di Unicoop Firenze, SMC e SIC.
9. Relativamente all'utilizzo del monte ore di permessi sindacali di cui al presente Accordo, Il Gruppo Unicoop Firenze prende atto dell'intesa raggiunta al riguardo tra le OO.SS. Regionali Filcams - Fisascat e Uiltucs.
10. Le parti affermano che la normativa prevista dal presente articolo "Permessi Sindacali", è comprensiva di quanto previsto dall'art. 23 Legge 300 e dall'art. 29 del vigente CCNL nonché di qualunque altro precedente accordo integrativo, tra le parti stipulanti, in materia di permessi sindacali retribuiti ad esclusione di quello, relativo ad 800 ore annue di pertinenza di ciascuna delle OO.SS. Regionali Filcams, Fisascat e Uiltucs.

Art. 4 Livelli, materie del confronto, interlocutori.
1. Le parti confermano quanto stabilito dall'art. 1 del Contratto Integrativo di secondo livello, denominato Accordo di Gruppo, del 29/6/1996 relativamente alle materie di contrattazione rinviate ai singoli livelli di Gruppo, di Canale e di unità Produttiva.
2. Le parti, inoltre, nel confronto ai vari livelli, saranno rappresentate come di seguito riportato:
- Unità Produttiva: Le Aziende del Gruppo dai responsabili della U.P. con l'eventuale assistenza delle relative Direzioni Aziendali;
Le RSU dai delegati sindacali eletti nella stessa U.P. con l'eventuale assistenza delle OO.SS. territoriali di categoria. Le OO.SS. territoriali stesse potranno farsi rappresentare da componenti le RSU delle Aziende del Gruppo. Per tale eventuale fine, le OO.SS. di categoria, invieranno alle singole Aziende del Gruppo i nominativi delle RSU da loro nominate a rappresentarle in tale livello di confronto.
- Canale: Le Aziende del Gruppo con le Direzioni Aziendali di ogni specifico Canale.
Le OO.SS. con le strutture regionali e territoriali.
Le RSU con i Coordinamenti di ogni specifico Canale.
- Gruppo: Le Aziende del Gruppo con le Direzioni Aziendali in rappresentanza del Gruppo Stesso.
Le OO.SS. con le strutture regionali e territoriali.
Le RSU con tutti i Coordinamenti di Canale rappresentati dal Coordinamento di Gruppo.

Art. 5 RLS
1. Le OO.SS. danno atto di essere state informate dalle singole Aziende del Gruppo Unicoop Firenze sulla nomina dei responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, sul processo che ha portato alla valutazione dei rischi ed al suo documento, sui processi informativi e formativi che hanno riguardato i lavoratori nonché sulla costituzione e formazione delle Squadre Antincendio e Pronto Soccorso oggi presenti in tutte le unità produttive delle Società del Gruppo;
Le OO.SS. danno inoltre atto di essere a conoscenza in ogni singola Azienda del Gruppo, del medico competente e dell'avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria. Si riportano in allegato i nominativi dei responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, delle Squadre Antincendio e Pronto Soccorso nonché del medico competente.
2. Vista la dimensione territoriale delle Aziende del Gruppo Unicoop Firenze, i rappresentanti della Sicurezza saranno così dislocati:
Unicoop Firenze: 18
SMC: 5
Ogni Ipermercato: 3
3. Con la individuazione dei rappresentanti per la Sicurezza dislocati nei territori in cui operano le singole Aziende del Gruppo Unicoop Firenze, le parti non hanno voluto creare condizionamenti reciproci nell'interpretazione della lettera i) art. 2 D.Lgs. n. 626/94, bensì hanno voluto creare condizioni di agibilità tali da rendere il rapporto tra i RLS e gli altri soggetti titolati al confronto, utile e costruttivo ai fini del miglioramento della Sicurezza e della Salute dei lavoratori.
4. I RLS saranno eletti all'interno dei componenti le RSU.
5. Ogni singolo RLS, facendo parte integrante delle RSU, ha a disposizione, nelle varie Aziende del Gruppo Unicoop Firenze, le stesse ore (80 + 20) previste dal presente Accordo per ogni singolo RSU, di cui al capitolo permessi sindacali nonché di ulteriori 20 ore annue.