Cassazione Penale, Sez. 4, 12 giugno 2015, n. 24811 - Infortunio con la macchina fresatrice. Reato prescritto


 


Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO Relatore: FOTI GIACOMO Data Udienza: 10/02/2015


Fatto


DA.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, del 20 marzo 2013, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, del 31 marzo 2011, che lo ha ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose in pregiudizio di C.A., aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in euro 20.000,00; con assegnazione alla stessa di una provvisionale di 5.000,00 euro.
Secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, l'imputato, per colpa, consistita nella violazione di norme antinfortunistiche, aveva causato al C.A. l'amputazione traumatica del polpastrello del secondo dito della mano sinistra, provocata dall'accidentale contatto della mano con l'organo lavoratore della macchina fresatrice alla quale era addetto, che era priva di idoneo dispositivo capace di evitare tale pericoloso contatto.
Avverso detta sentenza ricorre, dunque, il DA.G. che deduce:
a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del gravame ha ritenuto "gravi" le lesioni patite dal lavoratore, dando per scontato che l'amputazione traumatica del polpastrello determini una limitazione della funzione prensile della mano;
b) Violazione di legge, laddove lo stesso giudice ha ritenuto che l'infortunio fosse stato conseguenza di carenze di presidi antinfortunistici invece che di una errata, disattenta e colpevole condotta del lavoratore.

Diritto


-1- Per quanto si riferisce agli aspetti penali della vicenda in esame, osserva, anzitutto, la Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità dei ricorsi, il reato contestato all'odierno ricorrente è estinto per prescrizione.
Accertato, invero, che l'infortunio di cui è rimasto vittima il C.A. si è verificato il 23 marzo 2007 e che, avuto riguardo alla pena prevista per il delitto contestato, come ritenuto dai giudici del merito, il termine di prescrizione è di sei anni, estensibile fino a sette anni e sei mesi, come previsto dall'art. 157 c.p., deve prendersi atto del fatto che tale termine è interamente decorso in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata.
D'altra parte, le diffuse e coerenti argomentazioni svolte dal giudice del gravame nella medesima sentenza escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2°, c.p.p., posto che, dall'esame di detta decisione, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente dell'insussistenza del fatto contestato all'imputato o della sua estraneità al medesimo, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità dello stesso.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, ai fini penali, annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per prescrizione il reato ascritto.
Nessuna statuizione ritiene la Corte di dovere adottare con riguardo agli aspetti civilistici della vicenda dato che, come si sostiene nella sentenza impugnata, con dichiarazione resa in udienza, davanti al collegio d'appello, è intervenuta rituale rinuncia alla costituzione di parte civile.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per prescrizione il reato ascritto all'imputato.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.