Causa C‑124/09

Smit Reizen BV

contro

Minister van Verkeer en Waterstaat

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State)


«Rinvio pregiudiziale — Regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85 — Trasporti su strada — Obbligo di registrazione — Periodi di riposo e altri tempi di lavoro — Tempo trascorso per recarsi nel luogo di presa in consegna di un veicolo munito di un apparecchio di controllo — Nozione di “sede dell’azienda”»

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Massime della sentenza

1. Trasporti — Trasporti su strada — Disposizioni sociali — Tempo di lavoro diverso dal tempo di guida — Periodo di riposo

(Regolamenti del Consiglio n. 3820/85, artt. 1, punto 5, e 8, nn. 3 e 6, e n. 3821/85, art. 15)

2. Trasporti — Trasporti su strada — Disposizioni sociali — Tempo di lavoro diverso dal tempo di guida — Periodo di riposo

(Regolamenti del Consiglio n. 3820/85, artt. 1, punto 5, e 8, n. 7, e n. 3821/85, art. 15)

1. Allorché si tratta di qualificare, ai fini dei regolamenti n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e n. 3821/85, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, il periodo corrispondente al tragitto percorso da un conducente per recarsi dal suo domicilio al luogo di presa in consegna di un veicolo munito di un apparecchio di controllo, l’espressione «sede dell’azienda», che figura ai punti 21 e seguenti della sentenza nella causa C‑297/99, Skills Motor Coaches e a., dev’essere definita come la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura dell’impresa di trasporto a partire dalla quale egli effettua di regola il suo servizio e alla quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro.

(v. punti 20, 31, dispositivo 1)

2. Il fatto che un conducente guidi personalmente sino al luogo in cui deve prendere in consegna un veicolo munito di un apparecchio di controllo, ovvero vi si faccia trasportare da qualcun altro, non ha alcun rilievo per la qualificazione del periodo di trasferimento ai fini della nozione di «riposo» ai sensi dell’art. 1, punto 5, del regolamento n. 3820/85, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Infatti, da una parte, l’art. 8, n. 7, del medesimo regolamento subordina la possibilità per un conducente di prendere il suo riposo giornaliero in un veicolo alla condizione che quest’ultimo sia provvisto di cuccetta e sia in sosta. Dall’altra parte, sarebbe contrario all’obiettivo della sicurezza stradale operare una distinzione a seconda che il conducente del veicolo che si reca nel luogo di presa in consegna del veicolo munito di apparecchio di controllo sia o meno lo stesso che dovrà, all’arrivo, condurre quest’ultimo. Lo stato di affaticamento del conducente idoneo a mettere a rischio l’obiettivo di cui trattasi può risultare non solo dalla guida stessa di un veicolo, ma anche dalle condizioni in cui si svolge lo spostamento.

(v. punti 33-35, dispositivo 2)





SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

29 aprile 2010 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85 – Trasporti su strada – Obbligo di registrazione – Periodi di riposo e altri tempi di lavoro – Tempo trascorso per recarsi nel luogo di presa in consegna di un veicolo munito di un apparecchio di controllo – Nozione di “sede dell’azienda”»


Nel procedimento C‑124/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi) con decisione 25 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2009, nella causa

Smit Reizen BV

contro

Minister van Verkeer en Waterstaat,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. M.‑A. Gaudissart, capounità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Smit Reizen BV, dall’avv. P. Mommers, advocaat;

– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e B. Koopman nonché dal sig. Y. De Vries, in qualità di agenti;

– per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Russo, avvocato dello Stato;

– per il governo del Regno Unito, dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, dal sig. W. Roels e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’espressione «sede dell’azienda», che figura ai punti 21 e seguenti della sentenza 18 gennaio 2001, causa C‑297/99, Skills Motor Coaches e a. (Racc. pag. I‑573), e dell’art. 1, punto 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Smit Reizen BV (in prosieguo: la «Smit Reizen») e il Minister van Verkeer en Waterstaat (Ministro dei Trasporti e delle Acque; in prosieguo: il «Ministro») in merito ad un’ammenda inflitta alla prima a causa della violazione delle disposizioni sui periodi di riposo dei conducenti.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

Il regolamento n. 3820/85

3 Il primo ‘considerando’ del regolamento n. 3820/85 ha il seguente tenore:

«considerando che nel settore dei trasporti su strada le disposizioni comunitarie in materia sociale (...) mirano all’armonizzazione delle condizioni di concorrenza tra i trasporti terrestri, in particolare per quanto riguarda il settore dei trasporti su strada, nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale; che i progressi compiuti in questi campi devono essere salvaguardati e approfonditi; che è tuttavia necessaria una maggiore flessibilità delle disposizioni attuali, pur senza pregiudicarne gli obiettivi».

4 Secondo il quindicesimo ‘considerando’ di questo stesso regolamento, «un prolungamento del periodo giornaliero di guida e una simultanea riduzione del periodo di guida nell’arco di due settimane sono atti a facilitare la gestione delle imprese di trasporto contribuendo al tempo stesso al progresso sociale».

5 L’art. 1 del detto regolamento così dispone:

«Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

(...)

3) “conducente”, chiunque sia addetto alla guida d’un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all’occorrenza guidare;

(...)

5) “riposo”, ogni periodo ininterrotto di almeno un’ora durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

(...)».

6 L’art. 8 del regolamento n. 3820/85, incluso nella sezione V di quest’ultimo, intitolata «Interruzioni e periodi di riposo», prevede quanto segue:

«1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell’arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.

2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive.

3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive. Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata.

(…)

6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell’interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente.

7. Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta».

Il regolamento (CEE) n. 3821/85

7 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 5 marzo 2004, n. 432 (GU L 71, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 3821/85»), prevede che il controllo dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 3820/85 venga garantito tramite l’utilizzazione di un apparecchio di controllo che possa indicare i «gruppi di tempi» di cui a quest’ultimo regolamento.

8 L’art. 2 del regolamento n. 3821/85 dispone che, ai fini di questo stesso regolamento, si applicano le definizioni che figurano nell’articolo 1 del regolamento n. 3820/85.

9 L’art. 15, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3821/85 così prevede:

«2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.

(...)

3. I conducenti:

(...)

– devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

a) sotto il simbolo (...): il tempo di guida;

b) sotto il simbolo (...): tutti gli altri tempi di lavoro;

c) sotto il simbolo (...): il tempo di disponibilità, (...)

– (...)

d) sotto il simbolo (...): le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero».

La normativa nazionale

10 Il decreto sull’orario di lavoro nel settore dei trasporti (Arbeidstijdenbesluit vervoer; in prosieguo: l’«Atbv») dà attuazione al regolamento n. 3820/85. L’art. 2.5:1, n. 4, dell’Atbv, nella versione in vigore al momento dei fatti di cui alla causa principale, disponeva che il conducente era tenuto a rispettare gli artt. 8 e 9 del detto regolamento.

11 Ai sensi dell’art. 8:1, n. 1, dell’Atbv, il mancato rispetto dell’art. 2.5:1, n. 4, di tale decreto è sanzionabile con un’ammenda.

Causa principale e questioni pregiudiziali

12 La Smit Reizen è un’impresa che si occupa del trasporto in pullman di persone, con sede a Harderwijk (Paesi Bassi). Essa fornisce ad un operatore turistico, nel caso di specie la Solmar Tours, regolari viaggi di andata e ritorno verso la Spagna da un punto di partenza e arrivo, a Maarheeze (Paesi Bassi), a circa due ore di guida da Harderwijk. La Solmar Tours è proprietaria sia del terreno in cui si trova il detto punto di partenza e di arrivo sia dell’immobile ivi situato, di cui una parte è data in locazione alla Smit Reizen.

13 I trasporti andata e ritorno in pullman partono dal terreno situato a Maarheeze e vi ritornano quattro volte alla settimana. In tali giorni, un collaboratore della Smit Reizen, che si occupa della programmazione e del controllo dei documenti dei conducenti, è presente in loco per facilitare la partenza e l’arrivo dei pullman. I locali dati in locazione alla Smit Reizen sono forniti di una cantina con un distributore automatico di caffè, di una televisione, di servizi igienici, di una doccia, di cuccette per i conducenti e di diversi pezzi di ricambio per i pullman. In tali locali si trova anche una parte dell’amministrazione della Smit Reizen e del materiale da ufficio, tra cui i dischi del tachigrafo, i giustificativi delle prestazioni orarie dei conducenti e i fogli di viaggio.

14 Secondo il giudice del rinvio, dal fascicolo del procedimento principale risulta che, al momento dei fatti oggetto della controversia, i conducenti guidavano personalmente dai loro domicili, situati rispettivamente a Harderwijk e a Dronten (Paesi Bassi), sino al punto di partenza di Maarheeze. All’udienza dinanzi al detto giudice, il direttore della Smit Reizen avrebbe però dichiarato che i conducenti venivano trasportati con un minibus verso tale punto di partenza. Successivamente, due conducenti avrebbero guidato verso la Spagna il pullman, veicolo soggetto all’obbligo di utilizzo di un apparecchio di controllo.

15 Con decisione 14 giugno 2006, il Ministro ha inflitto un’ammenda di EUR 2 200 alla Smit Reizen, perché un certo numero di suoi impiegati non avevano rispettato i periodi di riposo prescritti dall’art. 2.5:1, n. 4, dell’Atbv, in combinato disposto con l’art. 8, n. 2, del regolamento n. 3820/85. Infatti, non erano state prese in considerazione le ore necessarie per il trasferimento dal domicilio dei conducenti interessati al punto di partenza di Maarheeze. Orbene, risulterebbe dalla citata sentenza Skills Motor Coaches e a. che tale tempo deve essere registrato come periodo di lavoro stante che lo stabilimento di Maarheeze non potrebbe essere considerato come una «sede dell’azienda» della Smit Reizen.

16 In data 5 dicembre 2006, il Ministro ha respinto in quanto infondato il ricorso proposto avverso la sua decisione 14 giugno 2006 dalla Smit Reizen.

17 Con sentenza 9 aprile 2008, il Rechtbank Zutphen (Tribunale di Zutphen) ha dichiarato fondato il ricorso di cui è stato investito dalla Smit Reizen, ha annullato la decisione 5 dicembre 2006 che aveva respinto il ricorso di quest’ultima e ha dichiarato che gli effetti giuridici di tale decisione erano mantenuti nella loro integralità. Secondo tale giudice, il Ministro ha giustamente concluso che la Smit Reizen avesse violato l’art. 2.5:1, n. 4, dell’Atbv. Tuttavia, la motivazione della sua decisione non sarebbe stata corretta. Infatti, per determinare il periodo di 30 ore di cui all’art. 8, n. 2, del regolamento n. 3820/85, si dovrebbe tener conto di tutti i periodi di cui i conducenti hanno avuto ragionevolmente bisogno per recarsi al luogo in cui essi prendono in consegna un veicolo munito di un apparecchio di controllo al fine di prendere servizio, a prescindere dal fatto che il luogo di presa in consegna debba o meno essere considerato come una sede dell’azienda.

18 La Smit Reizen ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, deducendo che il Rechtbank Zutphen aveva interpretato erroneamente la citata sentenza Skills Motor Coaches e a..

19 Ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall’interpretazione della nozione di «sede dell’azienda», il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Come debba essere interpretata la nozione di “sede dell’azienda”, che figura ai punti 21 e seguenti della sentenza [Skills Motor Coaches e a.], nell’applicare l’art. 1, (...) punto 5, del regolamento [n. 3820/85] e l’art. 15, del regolamento [n. 3821/85];

2) Se al fine di determinare se sussista un periodo di riposo, ai sensi dell’art. 1, (…) punto 5, del regolamento [n. 3820/85], sia pertinente la circostanza che il conducente in questione guidi personalmente sino al punto in cui prende in consegna un veicolo munito di un dispositivo di controllo, oppure che sia qualcun altro a trasportarlo sino a quel punto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, in quale senso si debba interpretare l’espressione «sede dell’azienda», che figura ai punti 21 e seguenti della citata sentenza Skills Motor Coaches e a., qualora si tratti di qualificare, ai fini dei regolamenti nn. 3820/85 e 3821/85, il periodo corrispondente al tragitto percorso da un conducente per recarsi dal suo domicilio al luogo di presa in consegna di un veicolo munito di un apparecchio di controllo.

21 A tal riguardo, va anzitutto ricordato che la Corte ha dichiarato, al punto 23 della detta sentenza Skills Motor Coaches e a., che un conducente che si rechi ad un luogo preciso indicatogli dal suo datore di lavoro e diverso dalla sede dell’azienda dell’impresa, al fine di prendere in consegna e condurre un veicolo, assolve ad un obbligo nei confronti del proprio datore di lavoro e nel compiere tale tragitto non dispone quindi liberamente del proprio tempo.

22 La Corte ha quindi dichiarato, al punto 35 della citata sentenza Skills Motor Coaches e a., che il tempo destinato da un conducente agli spostamenti necessari per prendere in consegna un veicolo munito di un apparecchio di controllo che si trovi in luogo diverso dal domicilio del conducente o dalla sede dell’azienda del datore di lavoro dev’essere considerato come rientrante in tutti gli altri tempi di lavoro ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 3821/85.

23 Conseguentemente, per consentire al giudice del rinvio di valutare se il tempo del tragitto di cui alla causa principale debba essere tenuto in conto come periodo di lavoro ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 3821/85, occorre precisare la nozione di «sede dell’azienda».

24 Va anzitutto rilevato che, in considerazione degli obiettivi del regolamento n. 3820/85, enunciati dal suo primo ‘considerando’, i quali consistono segnatamente nel miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, la detta nozione non può essere definita esclusivamente alla luce di criteri funzionali all’organizzazione interna dell’impresa di trasporto, ma deve anche tener conto di criteri relativi alla persona del conducente interessato.

25 Anzitutto, come sostenuto dal governo del Regno Unito, occorre rilevare che l’espressione «sede dell’azienda» non va assimilata alla nozione di «sede sociale», la quale può essere stabilita in un luogo che non ha alcuna relazione con l’ordinaria amministrazione dei servizi di trasporto, in cui il conducente si reca solo in via del tutto eccezionale.

26 Inoltre, un’interpretazione troppo estensiva della nozione di cui trattasi andrebbe contro la ratio legis del regolamento n. 3820/85 e, in particolare, l’obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale. Occorre quindi respingere del pari una definizione secondo la quale ogni luogo di partenza o di arrivo delle persone trasportate o ogni deposito di veicoli appartenenti all’impresa di trasporto interessata potrebbe essere considerato come una sede dell’azienda.

27 Al contrario, la nozione di «sede dell’azienda» deve corrispondere, come rilevato dal governo dei Paesi Bassi all’udienza, al luogo in cui il conducente si reca regolarmente nel normale esercizio delle sue funzioni per prendere in consegna e condurre un veicolo munito di un apparecchio di controllo.

28 Orbene, ai suoi nn. 3 e 6, l’art. 8 del regolamento n. 3820/85 impiega, per designare un tale luogo, l’espressione di «sede del conducente».

29 Infine, quanto alla determinazione precisa della sede dell’azienda cui un conducente è normalmente assegnato, occorrerà prendere in considerazione la concreta sede del conducente, vale a dire il luogo a partire dal quale egli effettua di regola il suo servizio e al quale egli ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni e senza seguire istruzioni particolari del suo datore di lavoro. A tal proposito, una clausola contrattuale relativa al luogo di lavoro del conducente interessato può essere un indice che consente di determinare un tale luogo.

30 Relativamente alla causa principale, competerà al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze di fatto del procedimento di cui è investito, dove si trovi la normale sede dei conducenti interessati.

31 In considerazione di quanto precede, la prima questione va risolta nel senso che la nozione di «sede dell’azienda», che figura ai punti 21 e seguenti della citata sentenza Skills Motor Coaches e a., dev’essere definita come la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura dell’impresa di trasporto a partire dalla quale egli effettua di regola il suo servizio e alla quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro.

Sulla seconda questione

32 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il fatto che il conducente guidi personalmente sino al luogo in cui deve prendere in consegna un veicolo munito di un apparecchio di controllo, ovvero vi si faccia invece trasportare da qualcun altro, abbia rilievo per la qualificazione del tempo del tragitto ai fini della nozione di «riposo» ai sensi dell’art. 1, punto 5, del regolamento n. 3820/85.

33 A tal proposito va rilevato, da una parte, che l’art. 8, n. 7, del regolamento n. 3820/85 subordina la possibilità per un conducente di prendere il suo riposo giornaliero in un veicolo alla condizione che quest’ultimo sia provvisto di cuccetta e sia in sosta. Tale disposizione esclude quindi che un conducente possa prendere il suo riposo in un veicolo condotto da un’altra persona.

34 Dall’altra parte, va rilevato che sarebbe contrario all’obiettivo della sicurezza stradale operare una distinzione come quella esposta dal giudice del rinvio nella sua seconda questione. Infatti, lo stato di affaticamento del conducente, quale menzionato al punto 25 della citata sentenza Skills Motor Coaches e a., idoneo a mettere a rischio l’obiettivo di cui trattasi, può prodursi a prescindere dal fatto che il conducente del veicolo che si reca nel luogo di presa in consegna del veicolo munito di apparecchio di controllo sia o meno lo stesso che dovrà, all’arrivo, condurre quest’ultimo. Infatti, come sottolineato dal governo italiano, tale stato di affaticamento può risultare non solo dalla guida stessa di un veicolo, ma anche dalle condizioni in cui si svolge lo spostamento, quali la sua durata, l’orario di partenza o la situazione stradale, e può, conseguentemente, avere effetti anche sul passeggero in quanto tale.

35 In considerazione di quanto precede, la seconda questione va quindi risolta nel senso che il fatto che il conducente interessato guidi personalmente sino al luogo in cui deve prendere in consegna un veicolo munito di un apparecchio di controllo, ovvero vi si faccia trasportare da qualcun altro, non ha alcun rilievo per la qualificazione del periodo di trasferimento ai fini della nozione di «riposo» ai sensi dell’art. 1, punto 5, del regolamento n. 3820/85.

Sulle spese

36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) La nozione di «sede dell’azienda», che figura ai punti 21 e seguenti della sentenza 18 gennaio 2001, causa C‑297/99, Skills Motor Coaches e a., dev’essere definita come la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura dell’impresa di trasporto a partire dalla quale egli effettua di regola il suo servizio e alla quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale espletamento delle sue mansioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro.

2) Il fatto che il conducente interessato guidi personalmente sino al luogo in cui deve prendere in consegna un veicolo munito di un apparecchio di controllo, ovvero vi si faccia trasportare da qualcun altro, non ha alcun rilievo per la qualificazione del periodo di trasferimento ai fini della nozione di «riposo» ai sensi dell’art. 1, punto 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Firme


 

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