Tipologia: Accordo
Data firma: 27 dicembre 1999
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Consorzio TeA e RSA/Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Forestali, Consorzio TeA
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Pausa pranzo
Art. 3 Centro di raccolta
Art. 4 Trasporto operai. Gestione mezzi
Art. 5 Vestiario DPI Attrezzature
Art. 6 Sicurezza nel cantiere
Art. 7 Richiesta Ferie Cassa integrazione Malattia.
Art. 8 Provvedimenti disciplinari
Art. 9 Figure di cantiere
Art. 10 Progetto incentivante. Incentivi
Art. 11 Indennità
Art. 12 Aggiornamento professionale
Art. 13 Prestazioni di lavoro fuori i comuni del consorzio TeA
Art. 14 Periodo di applicazione e rinnovo

Accordo per l'applicazione in sede decentrata del contratto integrativo regionale dei lavoratori forestali della Toscana

L'anno 1999 il giorno 27 del mese dicembre presso la sede del Consorzio TeA Azienda Riserve Naturali e Demanio sita in Monticiano, tra il Consorzio TeA di Monticiano […] e la RSA composta da C.S. per la Flai Cgil, C.M. per la Uila Uil, assistiti da […] Flai Cgil, […] Uila Uil, si è stipulato il seguente accordo ai sensi dell'art. del CIRL, si concorda quanto segue:

Art. 1 Orario di lavoro
L'orario come previsto dall'art. 7 del CCNL è di 39 ore settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì dalle ore 08,00 alle 17,00
il venerdì dalle ore 08,00 alle ore 16,00
salvo diverse disposizioni da concordare con le RSA.
L'inizio e la fine dell'orario di lavoro avviene al centro di raccolta.
Durante l'orario di lavoro è vietato assentarsi salvo per motivi di servizio preventivamente concordati con il capo squadra- capo operaio o il direttore dei lavori.

Art. 2 Pausa pranzo
La pausa pranzo è dalle ore 12,00 alle 13,00, salvo diversa autorizzazione che non deve compromettere il regolare svolgimento delle mansioni della squadra.

Art. 4 Trasporto operai. Gestione mezzi
L'ente fornisce agli operai un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per il trasporto degli operai dal centro di raccolta al cantiere.
Ogni mezzo è dato in consegna alla squadra e un operaio individuato all'interno della squadra è responsabile della manutenzione e pulizia.
[…]
I mezzi e le attrezzature vanno riposti a fine giornata nel magazzino presso il centro di raccolta, salvo diversa autorizzazione della D.L. per esigenze del cantiere.

Art. 5 Vestiario DPI Attrezzature
Il consorzio TeA fornisce ai lavoratori Vestiario, DPI ed attrezzature necessarie all'espletamento delle mansioni affidategli, con particolare riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94.
Gli indumenti saranno sostituiti una volta usurati, e comunque non più di una volta all'anno.
I DPI saranno sostituiti ogni volta se ne verifichi l'usura.
I lavoratori sono responsabili del vestiario assegnatogli, (2 divise estive, 2 divise invernali, giacca a vento, mantellina o giacca e pantaloni impermeabili). La divisa invernale è composta da pantaloni, camicia e maglione, la divisa estiva da pantalone e camicia. La divisa verrà sostituita una volta all'anno. La giacca a vento, la mantellina o giacca e pantalone impermeabile verranno sostituite una volta usurate e comunque non prima di 2 anni.
I lavoratori sono altresì responsabili delle attrezzature assegnate, del loro corretto uso e conservazione.

Art. 6 Sicurezza nel cantiere
Ogni mezzo verrà equipaggiato di cassetta per il pronto soccorso, e di estintore dei quali il rappresentante della sicurezza dell'azienda ne è responsabile limitatamente alla dotazione, mentre per il loro uso è responsabile il lavoratore abilitato al primo soccorso e antincendio.
E' vietato manomettere DPI e dispositivi di protezione delle attrezzature.
E' fatto obbligo agli operai di utilizzare i DPI forniti.
L'azienda si impegna a formare un adeguato numero di O.T.I. per primo soccorso e servizio antincendio previsti dalla 626/94.

Art. 8 Provvedimenti disciplinari
Per i comportamenti non conformi al CCNL, all'integrativo regionale ed al presente accordo si procederà secondo quando disposto dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro del settore.

Art. 9 Figure di cantiere
L'azienda porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l'organigramma aziendale […]

Art. 11 Indennità
Per lavori pesanti e/o nocivi viene riconosciuta un'indennità parificata a quella prevista per la motosega fino ad un riconoscimento massimo di £ 3.200 giornaliere ferma restando la riduzione dell'orario di lavoro come previsto dal contratto nazionale e regionale per motosega e decespugliatore.
Per lavori pesanti e /o nocivi si intende l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
· motosega
· mototrivella
· decespugliatore
· macchine ed attrezzature agricole
· macchine operatrici
· macchine per la lavorazione di ferro e del legno
· attrezzature del camion (spazzaneve, gru, verricello)
· vedetta (fino a £ 7.200)
E' riconosciuta un'indennità per reperibilità agli operai di macchine necessarie in operazioni di protezione civile in caso di preallarme della Prefettura e qualora lo ritenta opportuno la D.L.
L'indennità viene equiparata a quella della reperibilità A.I.B.
In sede di verifica aziendale, da tenersi entro il 31 gennaio di ogni anno, le parti contratteranno condizioni di miglior favore delle suddette indennità.