Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2015, n. 3277 - Utilizzo per la prima volta del transpallet. Infortunio e mancanza di formazione specifica


 

Fatto


La corte d'appello di Milano, con sentenza pronunciata il 20.3.2013, confermava la sentenza in data 26.9.2011 con cui il tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, aveva condannato S. G. alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 590 c.p. in quanto, nella qualità di legale rappresentante della società Il.T. Mobili s.r.l., per colpa aveva cagionato al dipendente L.A. lesioni personali consistite in fratture multiple agli arti inferiori cui era conseguito un indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.

Secondo l'imputazione, mentre il L. stava scaricando alcuni bancali utilizzando un transpallet, a causa della pendenza del piazzale, il bancale trasportato si era inclinato rovinando addosso alla persona offesa. Il fatto era stato commesso in (OMISSIS).

Osservava la corte d'appello che l'infortunio era ascrivibile a colpa del datore di lavoro in quanto questi non aveva fornito al lavoratore le informazioni specifiche attinenti al mezzo, che avrebbe dovuto utilizzare solo su superfici piane, ed attinenti alle condizioni del piazzale antistante il magazzino ove vi erano punti in pendenza a causa della presenza di un tombino per lo scolo delle acque.

Ed a nulla rilevava il fatto che il L. fosse un magazziniere esperto per aver in precedenza svolto le mansioni specifiche presso altre ditte perchè, se ciò poteva avrebbe potuto esimere il datore di lavoro dal fornire al lavoratore la formazione generale, non lo avrebbe potuto esimere dall'obbligo di fornirgli la formazione specifica avuto riguardo al tipo di mezzo che avrebbe utilizzato, rendendolo edotto del fatto che esso era idoneo solamente a terreni piani. Ed avrebbe, inoltre, dovuto impedire che il mezzo transitasse all'esterno del magazzino in prossimità del tombino di scarico ove sussisteva un avvallamento del piano calpestabile. Nè si poteva ritenere che il comportamento anomalo del dipendente fosse causa esclusiva dell'evento in quanto l'infortunio si era verificato nell'espletamento delle sue normali mansioni ed, in ogni caso, il datore di lavoro aveva dato causa all'infortunio omettendo di adottare le cautele che sarebbero valse a neutralizzare il comportamento anomalo del dipendente. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione S.G. a mezzo del suo difensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione derivante da illogicità. Seguiva il deposito di memoria da parte del difensore. Sosteneva il ricorrente che la corte territoriale aveva ritenuto fondata la responsabilità del prevenuto anche se egli non avrebbe in ogni caso potuto evitare l'evento sicchè si poteva affermare che il fatto gli fosse stato addebitato a titolo di responsabilità oggettiva. Inoltre la corte territoriale aveva ritenuto che egli non avesse fornito adeguata formazione professionale al lavoratore il quale, invece, aveva dichiarato di aver conseguito un patentino per l'uso del mezzo, sicchè era già in possesso delle conoscenze necessarie. Il fatto, poi, che sul piazzale si trovasse il tombino per lo scolo delle acque che, secondo l'accusa, aveva determinato la pendenza del piano di calpestio, era dovuto alla necessità di ottemperare ad un preciso obbligo di legge che impone lo scolo delle acque sui terreni scoperti che costituiscono pertinenze del locale adibito a luogo di lavoro.


Diritto



Rileva la corte che il ricorso è infondato.

Invero il ricorrente deduce violazione di legge per aver la corte territoriale ritenuto la responsabilità del datore di lavoro pur non ricorrendo la violazione dell'obbligo di prevenzione previsto dall'art. 2087 c.c..

Sennonchè la corte territoriale, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, posto che non risultava contestato che il carico fosse caduto a causa dell'essersi la macchina transpallet inclinata per la pendenza del terreno, ha dato conto delle ragioni che inducevano a ritenere che lo S. avesse violato sia l'obbligo di rendere edotto il dipendente, il quale si trovava al suo primo giorno di lavoro, dell'uso dello specifico mezzo che avrebbe dovuto utilizzare solo su terreno piano, sia l'obbligo di interdire il passaggio del mezzo stesso sulla parte del terreno scoperto che risultava essere in pendenza a causa del tombino per lo scolo delle acque. Ed ha precisato la corte che il fatto che l'infortunato fosse un magazziniere esperto per aver lavorato presso altre ditte non esimeva il datore di lavoro dal fornire l'ulteriore formazione specifica per l'uso del mezzo che in concreto avrebbe utilizzato per la prima volta.

Quanto alla circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui il L. avrebbe dato causa esclusiva all'infortunio ponendo in essere un comportamento imprevedibile, la corte territoriale, richiamando il principio più volte espresso dalla corte di legittimità secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 - dep. 19/02/2014, Rovaldi, Rv. 259313 ), ha rilevato, con valutazione di merito incensurabile in questa sede in quanto non illogica, che il trasporto cui era adibito il L. e che implicava il carico di camion posto all'esterno della ditta si inseriva nel normale svolgimento dell'attività lavorativa per il quale il dipendente era stato assunto.

Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015