Tipologia: Accordo
Data firma: 5 novembre 2008
Parti: Enel e Filcem-Cgil, Flaei-Cisl, Uilcem-Uil
Settori: Servizi, Energia, Enel
Fonte: FILCEM-CGIL

Sommario:

 Premessa
Rappresentanze Sindacali Unitarie
Rappresentanti dei Lavoratori per !a Sicurezza
Disposizioni finali e di attuazione
Dichiarazione a verbale
Allegati
 Infrastrutture e Reti - Sole - DEVAL
Mercato
Gem
Ingegneria e Innovazione
Servizi
Corporate

Verbale di accordo
Roma, 5 novembre 2008

Tra Enel SpA […], Divisione Infrastrutture e Reti […], Divisione Mercato […], Divisione Generazione ed Energy Management […], Divisione ingegneria e Innovazione […], Divisione Energie Rinnovabili […], Enel Servizi […], e la Filcem […], la Flaei […], la Uilcem […]

Accordo quadro per l'elezione/designazione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle società/divisioni del gruppo Enel

Premesso che
[…]
• Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242, così come riformulati dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sul riassetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, prevedono il raggiungimento di specifiche intese con le Organizzazioni sindacali su alcune materie tassativamente individuate;
• con gli accordi sindacali nazionali 1 giugno 1995 e 20 novembre 1995, Enel e le Organizzazioni sindacali hanno concordato gli adempimenti di natura sindacale previsti dai citati decreti, stabilendo in particolare di procedere alla individuazione dei RLS tramite elezioni indette dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;
• con specifico accordo del 31 gennaio 2008 le Parti, in attesa di procedere alle elezioni dei RLS, in massima parte decaduti a quella data, si sono date atto di una soluzione transitoria da valere fino alle elezioni dei nuovi RLS e comunque non oltre il 30 giugno 2008, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 con verbale 7 luglio 2008:

tenuto altresì conto che
• la regolamentazione di base delle RSU in Enel risale all'art. 38 dei CCL 23 aprile 1996; in un contesto organizzativo e normativo profondamente diverso dall'attuale, e su tale regolamentazione si sono sovrapposte nel tempo modifiche parziali che rendono opportuna una risistemazione complessiva della materia, sia dal punto di vista dell'aggiornamento normativo che dei riferimenti organizzativi;
• il mutamento del contesto organizzativo dell'Azienda comporta l'esigenza di una riconsiderazione complessiva anche per quanto riguarda la materia dei RLS, dovendosi ritenere esaurita la validità della soluzione transitoria ricordata in premessa alla scadenza ivi precisata;

tutto quanto sopra premesso, le Parti, convengono su quanto segue.

Rappresentanti dei Lavoratori per !a Sicurezza
15. In tutte le Unità produttive individuate dall'Azienda ai fini elettivi nei documenti allegati contestualmente e nell'ambito dei componenti la RSU, sono eletti/designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dal presente Verbale che riprende, sistematizza e, ove necessario, deroga le normative derivanti (cfr. art. 10 vigente CCNL) da precedenti accordi di livello nazionale in particolare 1 giugno 1995, 20 novembre 1995, 28 settembre 1998, 20 aprile 2000, 5 ottobre 2000), che, ove non espressamente richiamati, si intendono non applicabili
16. Il numero dei RLS da eleggere/designare in ciascuna Unità Produttiva è riportato nei documenti allegati.
17. All'atto della presentazione delle liste RSU/RLS i candidati saranno proposti sia per il ruolo RSU che RLS. In relazione a quanto previsto dall'art. 47. comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. tra gii eletti nell'Unità produttiva saranno designati coloro che svolgeranno anche i compiti di RLS: sulla base di una ripartizione proporzionale dei seggi previsti dal presente accordo, con riferimento ai voti ottenuti da ciascuna lista.
18. I RLS saranno indicati tra i lavoratori in forza all'Unità produttiva interessata, che abbiano specifica competenza in materia e, ove eletti/designati, restano in carica per 3 anni; in caso di trasferimento in altra Unità produttiva, di dimissioni dall'incarico o di risoluzione del rapporto di lavoro, subentrerà il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
In caso di mancato rinnovo dei RLS, a seguito di scadenza del mandato o di qualsiasi altro caso di decadenza, nonché nelle more dello svolgimento delle elezioni, le specifiche funzioni di RLS sono assunte dalle competenti Organizzazioni sindacali, salvo diversa designazione da parte delle stesse Organizzazioni nell'ambito dei dipendenti Enel.
19. I permessi retribuiti che ciascun rappresentante per la sicurezza potrà utilizzare per le attività indicate dall'art. 50, D.Lgs. n. 81/08 sono, per ciascun rappresentante, pari a 35 ore annue e dovranno, salvo casi eccezionali da definirsi con la competente Direzione aziendale, essere armonicamente distribuite nel corso dell'anno
Sono esclusi dal monte ore totale, i permessi retribuiti necessari per la partecipazione a riunioni convocate dalla Direzione per le attività previste ai punti b, c, d, l, del comma 1, art. 50 D.Lgs n. 81/08.
Per la fruizione dei permessi, sarà utilizzata l'allegata modulistica.
20. Qualora per i trasferimenti occorrenti all'espletamento delle attività previste dall’art. 50 D.Lgs. n. 81/08; il rappresentante per la sicurezza dovesse sostenere delle spese, esse verranno rimborsate secondo le modalità in atto per la generalità del personale.
21. In relazione a quanto previsto dall'art. 37 D.lgs. 81 del 2008, la formazione dei RLS sarà articolata secondo uno specifico progetto che formerà oggetto di consultazione con le Organizzazioni sindacali nazionali.
22. Su formale richiesta scritta anche del singolo RLS, che sottoscrive apposita ricevuta, l'Azienda è tenuta a consegnare una copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), assolvendo in tal modo all'obbligo di consegna di cui ai comma 4 dell'art. 50 D.Lgs. n. 81/08. I RLS, come previsto dall'art. 50, comma 6, D.Lgs, 81/08. sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel Documento dì Valutazione dei Rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
23. Rimangono confermate, anche alla stregua delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 81/08, le disposizioni di cui al vigente Protocollo di relazioni industriali relative all'Organismo Paritetico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (cfr. commi 80 e segg.);
all'occorrenza, saranno previste apposite sub-articolazioni, secondo criteri e modalità che saranno rimesse al predetto Organismo Paritetico.
24. Le elezioni/designazioni dei RLS nell'ambito dei componenti della RSU avverranno secondo le modalità indicate nel Regolamento per la elezione della RSU allegato all'art. 38 CCL 23 aprile 1996, salvo le precisazioni contenute nel presente Verbale (cfr. in particolare punto 17) Al momento dell'assunzione dell'incarico da parte dei nuovi eletti/designati cesserà di avere validità la soluzione "transitoria" di cui all'accordo 31 gennaio 2008, prorogato con accordo 7 luglio 2008.

Disposizioni finali e di attuazione
I. Le Parti convengono che le elezioni/designazioni per il rinnovo delle RSU e dei RLS nelle Unità produttive indicate nei documenti allegati avverranno, contestualmente, nei giorni 9-10 dicembre 2008.
Le elezioni/designazioni non saranno effettuate nelle Unità produttive in cui, alla suddetta data, siano ancora in forza RSU e RLS non decaduti, i cui componenti rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato. Non saranno effettuate, altresì', nelle Unità produttive interessate al riassetto organizzativo conseguente alla costituzione della Divisione Energie Rinnovabili eccetto le Unità dell'Area Geotermia. Restano altresì escluse in questa fase, nell'ambito dei Servizio di Manutenzione Idroelettrica, l'Unità Supporto Tecnico Impiantistico e lo staff SMI. Le Parti si danno atto che, a valle della definizione del nuovo assetto organizzativo, si procederà alle elezioni/designazioni anche per le suddette Unità, entro il 28 febbraio 2009. Per tali Unità continueranno a valere, per gli RLS, le previsioni degli Accordi di cui ai comma 24
II. Le competenti strutture aziendali provvederanno, entro la fine del mese precedente a quello di effettuazione delle eiezioni/designazioni, a fornire alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali gli elenchi del personale in forza aventi diritto al voto.
III. In relazione alla possibile costituzione dei Comitati dei Garanti competenti a pronunciarsi sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni elettorali, le competenti strutture aziendali effettueranno una preventiva comunicazione di carattere informativo alle Direzioni Provinciali del Lavoro.
IV. La Commissione Elettorale costituita per le elezioni/designazioni delle RSU/RLS provvedere alla designazione dei Presidenti di seggio tra gli elettori non candidati alle elezioni/designazioni ed all'individuazione dei seggi in ciascuna Unità produttiva; provvederà anche all’individuazione dell'orario delle votazioni nonché alla pubblicazione del termine (otto giorni prima della data di inizio delle votazioni) entro il quale data ed orario delle elezioni dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori.
V. I lavoratori che, per esigenze di servizio, si trovino in trasferta prolungata (almeno una settimana continuativa) programmata almeno 10 gg. prima della data delle elezioni/designazioni, voteranno nel luogo dì trasferta. A tal fine, le Società che abbiano in carico detti lavoratori effettueranno una preventiva comunicazione alla Commissione Elettorale competente per la località di trasferta ed a quella del luogo dì provenienza dei lavoratori stessi.
VI. Per i lavoratori in regime di distacco/trasferta concordata all'estero, è ammesso il voto per corrispondenza. Sarà cura della Commissione elettorale competente, sulla base di elenchi forniti dalle Società di appartenenza, fornire ai lavoratori interessati la scheda elettorale, corredata di relativa busta per il successivo invio alla Commissione elettorale stessa, in tempo utile rispetto alla data delle elezioni/designazioni.
VII. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle Parti stipulanti con preavviso dì almeno 4 mesi. Le RSU/RLS restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.
VIII. Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente accordo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.
IX. All'interno degli ambiti individuati nei documenti allegati, le Segreterie Regionali potranno individuare, ad invarianza numerica di RSU/RLS, eventuali collegi riservati che andranno comunque definiti entro il 14 novembre 2008.

Dichiarazione a verbale
1) Relativamente ai Regolamenti elettorati, le Parti, nel convenire sulla persistente validità di quello definito in calce all'art. 38 CCL 23 aprile 1996 (RSU) si danno atto della non applicabilità di quello allegato al verbale 1 giugno 1995 (RLS) alle elezioni/designazioni contemplate e regolate dal presente Verbale, e che laddove in tali Regolamenti si fa riferimento al " CCL applicato in Azienda" (o espressioni similari) l'espressione deve intendersi come "CCNL valevole per i lavoratori addetti al settore elettrico".
[…]