Cassazione Penale, Sez. 4, 16 gennaio 2015, n. 2186 - Divieto del medico di adibire il lavoratore ai lavori in altezza: infortunio mortale a seguito di caduta dall'alto e responsabilità datoriale


 

 

Fatto

1. La Corte di Appello di Napoli, in data 3/05/2013, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 10/01/2012 con la quale G.R., in qualità di legale rappresentante dell'impresa edile GE.S.AD. di R.G. e C. s.a.s., era stato dichiarato colpevole del reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore B.M. per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza nonchè nell'inosservanza di normativa antinfortunistica.

In particolare, all'imputato era stato contestato di non avere predisposto nè messo a disposizione dei dipendenti per l'esecuzione dei lavori nel cantiere allestito in Pozzuoli - Rione Terra, una adeguata impalcatura, e per avere comunque consentito che per tali lavori venisse utilizzato un ponteggio privo dei requisiti di sicurezza onde evitare il pericolo di caduta in quanto con parapetto incompleto, con anditoie fatte in parte con metallo e in parte con intavolati di legno non ben fissati e ad una distanza maggiore di 20 centimetri dalla parete, oltre che per avere adibito e, comunque, consentito che il dipendente B.M. fosse adibito all'esecuzione di lavori in altezza senza tenere conto del suo stato di salute di soggetto diabetico inidoneo a lavori in altezza, nonostante l'inidoneità a dette mansioni e l'espresso divieto in tal senso formulati dal medico competente.

2. I giudici di merito hanno ritenuto provato quanto segue: il lavoratore non poteva essere adibito a lavori in altezza in quanto affetto da diabete mellito; l'imputato aveva ricevuto raccomandazioni in tal senso dal medico dell'impresa sin dal 2004, posto che la malattia da cui il lavoratore era affetto può comportare una perdita di conoscenza e, conseguentemente, una perdita di equilibrio qualora chi ne sia affetto si trovi ad eseguire il lavoro in altezza e compia, per di più, uno sforzo in tale situazione; il giorno dell'infortunio il lavoratore stava eseguendo il montaggio dei morsetti del montacarichi detto a bandiera a circa 4 metri di altezza dal suolo, ponendo in essere uno sforzo di elevazione e di impiego di energia fisica che, a causa del notevole afflusso ematico al cervello, aveva cagionato la perdita di conoscenza e la conseguente caduta nel vuoto, provocandone il decesso.

3. G.R. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 41 c.p., comma 2, e art. 589 c.p., per violazione o erronea applicazione della legge penale con riguardo ai principi che operano in tema di interruzione del nesso causale. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non si conforma ai principi giuridici espressi dalle norme che si assumono violate in quanto ha attribuito all'imputato l'evento dannoso in forza della sola posizione di garanzia di legale rappresentante dell'impresa. La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale il comportamento abnorme del lavoratore esclude la condotta colposa del datore di lavoro ma, si assume, la sentenza impugnata ha attribuito la colpa all'imputato pur in presenza di un comportamento esorbitante della persona offesa radicalmente lontano dalle ipotizzabili imprudenze comportamentali, pacificamente emerso nel corso dell'istruttoria documentale. Il ricorrente deduce che la motivazione sarebbe insufficiente nella parte in cui fa riferimento ad un generico obbligo di vigilanza del datore di lavoro nonostante il comportamento del lavoratore dovesse ritenersi estraneo alle mansioni affidategli in quanto non vi era alcuna necessità di spingersi o mettere il piede sul parapetto e sebbene le inadempienze imputate al datore di lavoro non avessero trovato riscontro nelle risultanze probatorie. Il limite relativo ai lavori in altezza non era inteso come obbligo di impiegare il lavoratore a mansioni da svolgersi sulla terraferma quanto piuttosto come divieto di adibirlo a mansioni che comportassero un rischio di caduta, nel caso in esame scongiurato dalla presenza di un robusto parapetto, come indicato dai testi Be. e D.S., e dal fatto che il lavoratore non fosse tenuto ad indossare la cintura di sicurezza in quanto il lavoro svolto non doveva qualificarsi come lavoro in quota, come affermato dal teste Be..


Diritto


1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Le censure mosse traggono spunto da un dato di partenza che non trova corrispondenza nel testo della sentenza impugnata, nè in quello della sentenza di primo grado che, sviluppandosi secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, si saldano tra loro fino a formare un solo complesso corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (Sez. 2^, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 4^, n. 38824, del 17/09/2008, Raso, Rv. 241062; Sez. 1^, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. U n. 6682 del 4/02/1992, Musumeci, Rv. 191229); si allude all'argomentazione per cui i giudici di merito avrebbero fondato la pronuncia di condanna trascurando le risultanze istruttorie dalle quali si sarebbe dovuta desumere l'insussistenza delle omissioni colpose ascritte all'imputato e si sarebbe dovuto trarre un giudizio di abnormità in merito al comportamento del lavoratore.

2.1. E' bene mettere in evidenza, con riguardo all'asserito montaggio a regola d'arte del ponteggio sul quale il lavoratore si trovava, che i giudici di merito hanno sottolineato che l'impresa aveva frettolosamente smontato il ponteggio appena dopo l'infortunio, non consentendo agli ispettori del lavoro di accertarne la rispondenza strutturale al dettato legislativo, desumendone comunque, secondo quanto già si legge nella sentenza di primo grado (pag. 6), che il ponteggio non fosse montato a regola d'arte sulla base delle fotografie scattate appena dopo l'infortunio da agenti del Commissariato di Pozzuoli. Tale punto della sentenza costituisce argomentazione implicitamente incompatibile con un giudizio di attendibilità delle opposte dichiarazioni del consulente tecnico della difesa e, al contempo, fornisce l'indicazione del fatto che i giudici di merito non hanno trascurato dette acquisizioni istruttorie, ritenendo tuttavia di attribuire rilievo probatorio, con motivazione satisfattiva, alla condotta dell'imprenditore immediatamente successiva all'infortunio ed alle valutazioni espresse dagli ispettori del lavoro sulla base della documentazione fotografica.

2.2. Nel ricorso si fa, inoltre, riferimento ad un frammento della deposizione del dirigente della ASL Napoli (OMISSIS) che di per sè non contrasta con l'impianto motivazionale del provvedimento impugnato in quanto si tratta di un'affermazione astratta secondo la quale, indipendentemente dalla situazione propria del caso concreto, quando un lavoratore si trova su un ponteggio ultimato è come se si trovasse su un balcone chiuso, senza rischi di caduta.

2.3. Le censure mosse nel ricorso con riferimento all'asserita abnormità del comportamento del lavoratore risultano del tutto generiche e, in sostanza, meramente ripetitive di analogo motivo di appello in quanto si sostiene che la motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale sarebbe insufficiente o non condivisibile.

E' bene ricordare che, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez. 6^, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

2.4. Il ricorrente ha contestato la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta dell'omissione colposa deducendo che gli esiti dell'istruttoria avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad escludere il nesso di causa tra la condotta del datore di lavoro e l'infortunio, ma a tanto è pervenuto sulla base della mera affermazione che la condotta del lavoratore che si sporga mettendo un piede sul parapetto per fissare meglio i morsetti deve considerarsi estranea alle mansioni commessegli. Si tratta di affermazione avulsa dall'indicazione degli elementi di fatto sui quali si fonda, inidonea in quanto tale a mettere in luce la dedotta violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere che l'imputato, in quanto titolare dell'obbligo di protezione dell'incolumità e della vita dei propri dipendenti, avrebbe dovuto vietare al B. di lavorare su un ponteggio nonostante il medico avesse vietato di adibire il dipendente a lavori in altezza e che la condotta del lavoratore non potesse ritenersi estranea alle mansioni alle quali era stato adibito, trattandosi di evento normale, ancorchè non necessario.

2.5. Con riferimento a tale punto, la sentenza impugnata ha, quindi, fatto buon governo del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, in base al quale il sistema prevenzionistico mira a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, per cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento imprudente del lavoratore sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (tra le altre, Sez. 4^, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4^, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4^, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4^, n. 38877 del 29/09/2005, Fani, Rv. 232421), rimarcando come non fosse emersa alcuna estraneità del comportamento del lavoratore rispetto alle mansioni di fatto commessegli.

3. Conclusivamente, il ricorso deve ritenersi inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015