Tipologia: Accordo
Data firma: 30 giugno 2000
Validità: 01.06.2000 - 31.12.2003
Parti: Grantessuto, Texas, Santini & Nuti, F.lli Guarducci & C., Biancalani Luca Tessitura, Nibbi Gianluca Tessitura/Confartigianato e RSU/Filtea-Cgil, Filta Cisl
Settori: Tessili, Grantessuto, Texas, Santini & Nuti, F.lli Guarducci & C., Biancalani Luca Tessitura, Nibbi Gianluca Tessitura Prato (Fi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Organico dei reparti produttivi
2. Organizzazione del lavoro
3. Assegnazione variabile
4. Sostituzione di lavoratori assenti
5. Ferie e periodo di chiusura
6. Divieto di fumare
7. Provvedimenti disciplinari
8. Premio mensile aziendale
9. Premio di produzione
10. Formule del calcolo ed articolazione del premio di produzione
11. Erogazione del premio di produzione
12. Premio qualità
13. Formula del calcolo ed articolazione del Premio di qualità
14. Erogazione del premio qualità.
15. Commissione paritetica
16. Clausola di salvaguardia
17. Lavoro notturno del personale femminile
18. Decontribuzione
21. Decorrenza e durata dell'accordo
Allegato

Verbale di accordo

Addì 30 giugno 2000, presso la Grantessuto sccrl, tra le ditte: Grantessuto sccrl […], Texas […], Santini & Nuti […], F.lli Guarducci & C. […], Biancalani Luca Tessitura […], Nibbi Gianluca Tessitura […], con l'assistenza della Confartigianato di Prato […] e le rappresentanze dei lavoratori delle suddette aziende […], con l'assistenza della Filtea Cgil […] e della Filta Cisl […]

Premesso
che, in seguito ai consistenti investimenti produttivi effettuati dalle suddette aziende allo scopo di migliorare la qualità della lavorazione effettuata e di incrementare le quote di mercato acquisite, le società suddette si trovano nella necessità di potere usufruire del più ampio possibile sfruttamento degli impianti;
che, le suddette aziende considerano essenziale il costante miglioramento degli standard qualitativi delle lavorazioni effettuate;
che, le parti si sono ripetutamente incontrate nei mesi precedenti per discutere il rinnovo dell' accordo aziendale del 29 marzo 1996, scaduto i131 dicembre 1999;
si conviene quanto segue:

2. Organizzazione del lavoro
Per il reparto tessitura la prestazione lavorativa viene effettuata su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato con le seguenti turnazioni:
1° turno dalle ore 00.00 alle ore 06.00
2° turno dalle ore 06.00 alle ore 12.00
3° turno dalle ore 12.00 alle ore 18.00
4° turno dalle ore 18.00 alle ore 24.00
con l'attuazione della suddetta organizzazione dell'orario di lavoro le parti convengono di operare una riduzione dell'orario da 40 a 36 ore settimanali a parità di retribuzione. I turni suddetti sono retribuiti con la maggiorazione per il lavoro a squadre e non comprendono la mezzora di riposo.
Le ore prestate oltre la sesta giornaliera e la trentaseiesima settimanale sono considerate straordinarie e retribuite con la maggiorazione prevista dal vigente CCNL.

3. Assegnazione variabile
Le parti concordano che una corretta gestione della sala tessitura deve essere improntata a criteri di razionalità ed efficienza, in modo da permettere una equa ed omogenea distribuzione del carico di lavoro fra il personale addetto.
A tal fine, tenuto conto della varietà degli articoli prodotti e delle conseguenti differenze nel numero delle fermate e nei tempi di intervento, si procede ad una assegnazione variabile del macchinario compresa tra un minimo di 14 e un massimo di 16 telai.

4. Sostituzione di lavoratori assenti
Nel caso in cui si verifichino assenze prolungate (lunghe malattie, maternità, aspettative ecc.), l'azienda provvederà alla sostituzione dei lavoratori assenti mediante l'assunzione di personale a tempo determinato.
In caso di assenze brevi, i lavoratori si rendono disponibili a condurre tutti i telai dell'azienda adottando la seguenti procedure:
a. Aumentando l'assegnazione del macchinario fino a 18 telai dal verificarsi dell'assenza fino alla fine del turno nella quale la stessa si è verificata.
b. Sostituendo il lavoratore assente con prestazione volontaria di lavoro straordinario (oltre la sesta ora giornaliera o oltre la trentaseiesima ora settimanale). In questo caso, e limitatamente ai lavoratori addetti ai telai e alle specole, oltre alla mag­giorazione dovuta per lavoro straordinario, viene corrisposta una indennità di disagio di lit. 5000 orarie.
c. In caso di più assenze contemporanee si possono, in via del tutto eccezionale, adottare è contemporaneamente le procedure di cui ai punti a. e b.

6. Divieto di fumare
A causa dell'alto rischio di incendio, dovuto alla composizione degli articoli lavorati, è vietato fumare nei reparti produttivi.

7. Provvedimenti disciplinari
L'azienda si riserva di attuare tutte le misure previste dal vigente CCNL al fine di individuare le responsabilità dei singoli lavoratori in particolare quando
a. Siano disattese, anche parzialmente, le procedure attuate dall'azienda per il controllo della qualità.
b. Non siano rispettate le disposizioni di tessitura comunicate attraverso le apposite schede tecniche ed i loro allegati.
c. Siano, anche in parte, ignorate le comunicazioni affisse su ogni singola macchina.
d. Non siano, per negligenza, rispettati gli standard qualitativi richiesti.

15. Commissione paritetica
Al fine di controllare l'evoluzione dei parametri dei premi di produzione e di qualità considerati nel presente accordo, viene istituita una commissione paritetica formata dalla Direzione aziendale e da un Rappresentante dei Lavoratori per ogni impresa firmataria.
La commissione si riunisce trimestralmente prendendo visione dell'andamento dei suddetti parametri e per discutere dei problemi relativi all'organizzazione del lavoro al fine di migliorare i livelli produttivi e qualitativi.

17. Lavoro notturno del personale femminile
Le parti si danno atto che sussistono le condizioni ambientali di lavoro e l'organizzazione dei servizi previsti dal 2° comma della Legge 9.12.1977 n° 903, pertanto, avrà efficacia il superamento del divieto del lavoro notturno per il personale femminile addetto all'attività produttiva.

21. Decorrenza e durata dell'accordo
[…]
Le parti concordano di incontrarsi almeno una volta l'anno per verificarne la corretta applicazione.