Tipologia: CIA
Data firma: 24 novembre 2000
Validità: 24.11.2000 - 31.12.2003
Parti: Banca Toscana e Fabi, Falcri, Fisac, Uilca, Federdirigenti, Sinfub
Settori: Credito e Assicurazioni, Banca Toscana
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Formazione
Art. 2 Valutazione professionale (1a, 2a, e 3a area professionale)
Art. 3 Sviluppo professionale (3° area professionale)
Art. 4 Avanzamento per merito all'interno delle aree professionali
Art. 5 Nuovi profili professionali- inquadramenti nell'ambito del personale appartenente alla 3a area professionale
Art. 6 Avanzamenti alla categoria dei quadri direttivi ed all'interno di essa
Art. 7 Assunzioni di personale da inquadrare al 1° livello della 3° area
Art. 8 Disciplina del lavoro a tempo parziale
Art. 9 Call center
Art. 10 Trasferimenti (1° 2° e 3° area professionale)
Art. 11 Missioni
Art. 12 Nucleo di personale a disposizione
Art. 13 Permessi straordinari
Art. 14 Permessi retribuiti ai lavoratori studenti
Art. 15 Contributi ai lavoratori studenti e corsi di lingue
Art. 16 Agevolazioni ai lavoratori studenti
Art. 17 Estensione agli ex dipendenti delle provvidenze per i figli studenti dei lavoratori in servizio
Art. 18 Premio aziendale per la 1a, 2a, e 3a area professionale
Art. 19 Premio aziendale quadri direttivi
Art. 20 Assetti retributivi
Art. 21 Premio di rendimento: quota eccedente la misura standard di settore
Art. 22 Indennità di titolarità
Art. 23 Indennità di sostituzione di titolari appartenenti alla 3a area professionale, 4° livello retributivo, e ai quadri direttivi
Art. 24 Indennità di rischio
Art. 25 Biglietti di grosso taglio falsificati
Art. 26 Autisti
Art. 27 Scatti di anzianità
Art. 28 Avanzamenti automatici per anzianità
Art. 29 Disciplina degli assegni ad personam
Art. 30 Benefici economici per automatismo
Art. 31 Assegno economico (c.d. assegno del vice capo ufficio)
Art. 32 Automatismi economici degli appartenenti alle prime due aree professionali
Art. 33 Clausola transitoria relativa agli assegni professionali ai quadri
Art. 34 Mutilati ed invalidi
Art. 35 Intervallo per la colazione
Art. 36 Procedure tecnologiche
Art. 37 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Art. 38 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
Art. 39 Operazioni e condizioni al personale
Art. 40 Pari opportunità
Art. 41 Vestiario per gli appartenenti alla 1^ e 2^ area professionale
Art. 42 Spazi sindacali - Agibilità sindacali
Art. 43 Commissione per l'esame dei casi anomali
Art. 44 Consorzio
Art. 45 Impegni programmatici
Art. 46 Decorrenze e scadenze
Raggruppamenti RSA Allegato di cui all'Art. 42
Protocollo quadri direttivi

Contratto integrativo aziendale 24.11.00 per le aree professionali e per i quadri direttivi della Banca Toscana, Firenze 24 novembre 2000

Il giorno 24 novembre dell'anno 2000 in Firenze, nei locali della Direzione Generale della Banca Toscana, tra la Banca Toscana […] e la delegazione della Fabi presente presso la Banca Toscana […], la delegazione della Falcri presente presso la Banca Toscana […], la delegazione della Fisac presente presso la Banca Toscana […], la delegazione della Uilca presso la Banca Toscana […], la delegazione Federdirigenti presente presso la Banca Toscana […], la delegazione Sinfub presente presso la Banca Toscana […], a seguito dell'approvazione dei contenuti dell'ipotesi di accordo del 7/7/2000 e del 10/10/00 per il rinnovo del CIA da parte dei rispettivi organismi a ciò deputati (Consiglio di Amministrazione e Assemblee dei lavoratori), è stata sciolta in senso positivo la riserva a suo tempo formulata in ordine alla definitiva stipulazione del contratto predetto.
Tra le suddette parti è stato stipulato il seguente: Contratto Collettivo Aziendale per le Aree Professionali (dalla 1a alla 3a) ed i Quadri Direttivi presso la Banca Toscana, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'11.7.99
Le parti si danno reciprocamente atto che la Federdirigenti ed il Sinfub sottoscrivono le clausole del presente contratto a pieno titolo salvo quelle che attengono a materie specificamente pertinenti le aree professionali, riguardo alle quali la firma è da intendere apposta "per adesione".

Art. 8 Disciplina del lavoro a tempo parziale
In premessa l'Azienda dichiara l'obiettivo di crescita della misura dei rapporti di lavoro a tempo parziale che, nell'ambito di vigenza contrattuale, è identificato nel 10%, nella convinzione che ciò favorirà l'accoglimento delle domande presentate.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa di legge e dal contratto nazionale di lavoro, l'Azienda, in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive, accoglierà domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, presentate dai dipendenti in servizio, con le modalità di seguito indicate:
Destinatari della presente disciplina sono tutti gli appartenenti alle aree professionali, con contratto a tempo indeterminato, purchè abbiano superato il periodo di prova e non svolgano compiti di Titolare o di Sostituto.
I dipendenti interessati potranno avanzare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nell'ambito del Gruppo di appartenenza. Le strutture di Direzione Generale e del Consorzio con sede in Firenze vengono in tale contesto considerate come un Gruppo; le strutture del Consorzio con sede in Siena sono invece considerate nell'ambito del Gruppo consedente;
Per ciascun Gruppo verranno formate graduatorie in cui saranno inseriti i dipendenti interessati, tenendo conto dell'anzianità di servizio di ciascun dipendente (0,20 punti per ogni anno di servizio, computandosi proporzionalmente le frazioni di anno) e dei familiari conviventi (coniuge, anche di fatto se risultante dallo stato di famiglia e figli: 1 punto per ciascuno di essi; un ulteriore punto verrà riconosciuto laddove manchi un genitore nelle fattispecie indicate nell'Art. 12 , 2° comma, del D.P.R 917/2000).
Nel corso di ciascun anno l'Azienda pone in essere le trasformazioni di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per metà del totale delle proprie esigenze attingendo dalle graduatorie come sopra formate secondo l'ordine delle stesse (fermo restando la priorità di accoglimento della domanda presentata dal lavoratore in servizio, con l'inquadramento necessario, che appartiene all'unità produttiva in cui si è manifestata l'esigenza medesima); l'altra metà potrà essere soddisfatta prescindendo dall'ordine di graduatoria di cui sopra.
L'azienda comunicherà le proprie esigenze di part time in ciascun Gruppo specificando l'orario di lavoro e la relativa articolazione giornaliera e settimanale nonché la sede di utilizzo immediato delle prestazioni lavorative a part time.
Qualsiasi trasferimento attuato per dare applicazione alla presente normativa è da riguardare alla stregua di un trasferimento attuato a seguito di richiesta dell'interessato.
L'accoglimento della domanda di trasferimento, presentata dal dipendente a tempo parziale, comporta il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale saranno effettuate solo per attività specifiche (quali ad esempio quelle attualmente svolte presso il Call Center), dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
[…]
L'applicazione dei principi di non discriminazione e di tutela ed incentivazione del part time di cui agli artt. 4 e 5 del Dlgs. 25.2.2000 n. 61, ove gli stessi richiamano la contrattazione delle parti sociali, sarà realizzata successivamente al concretizzarsi delle previsioni dell'articolato del contratto nazionale.
[...]

Art. 9 Call center
In relazione alla normativa contrattuale a livello nazionale e legislativa vigente, stante anche la specificità e le caratteristiche dell'attività del Call Center non configurabile tra quelle tipicamente ed abitualmente svolte dalla Banca Toscana, le parti convengono che:
· Il personale, non appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi, da destinare al Call Center verrà assunto con contratto di formazione lavoro per la durata di due anni a part-time e con orario di lavoro articolato su turni.
· Al personale di cui al precedente alinea sarà applicato il CCNL del settore del credito e, tenuto conto della specificità del rapporto, la normativa vigente in Banca Toscana all'atto dell'immissione in servizio in quanto compatibile in relazione alle particolari previsioni presentemente convenute.
[…]
· Il personale svolgerà servizio con orario settimanale ricompreso tra 20 e 25 ore, distribuito su 5 o 6 giorni e ricompreso in un ambito giornaliero di funzionamento del servizio dalle ore 8 alle ore 22 e per quanto riguarda la giornata di sabato dalle ore 8 alle ore 14.
Le turnazioni giornaliere possono variare da 4 a 9; la ciclicità dei turni, su base settimanale, è in funzione del numero delle turnazioni giornaliere e della composizione quantitativa delle turnazioni stesse.
Al 31/12/2000 il regime dei turni in sperimentazione sarà adeguatamente illustrato alle OO.SS. firmatarie del presente accordo che potranno formulare considerazioni al riguardo.
[…]

Art. 12 Nucleo di personale a disposizione
Presso ciascuna Filiale Capogruppo è costituito un apposito nucleo di personale a disposizione composto da un numero di dipendenti tale che la Direzione della Capogruppo possa provvedere alle ordinarie coperture delle esigenze di sostituzione nell'ambito dello stesso Gruppo di Filiali.

Art. 26 Autisti
Per il personale in servizio presso la Direzione Generale che svolga mansioni di autista presso il garage della stessa Direzione Generale, è fissato un periodo di "disponibilità" di quattro ore giornaliere, con esclusione della domenica e delle festività infrasettimanali; la disponibilità in parola, laddove non si riferisca ad un giorno di missione, sarà richiesta agli interessati solo in caso di effettiva e programmata esigenza aziendale. Tale periodo, in relazione alle esigenze del servizio, non può decorrere da prima di due ore antecedenti l'inizio dell'orario di lavoro dell'autista interessato, mentre il termine del periodo medesimo è correlato, in considerazione della durata di quattro ore, al momento del suo inizio.
Al personale sopraindicato viene corrisposto un compenso fisso mensile commisurato, nel suo importo, a quello che discenderebbe ove venisse corrisposto il compenso per lavoro straordinario normale per 50 ore; pertanto le eventuali prestazioni di lavoro svolto dagli autisti addetti al garage della Direzione Generale oltre sia l'orario ordinario di lavoro sia la "disponibilità" di cui al punto che precede, verranno registrate come "lavoro straordinario" a tutti gli effetti.
[…]
Per il personale in questione si prevede altresì forme di tutela retributiva in caso di uscita dalla mansione per le seguenti casistiche:
a. Incidente che pregiudichi la prosecuzione della specifica attività: corresponsione di una somma pari al 50% del compenso forfettario precedentemente usufruito, da riconoscere sotto forma di emolumento ad personam ed a prescindere dalla decorrenza di adibizione al servizio;
b. Impedimento alla prosecuzione della specifica attività per sopraggiunti motivi di salute da accertare avvalendosi delle strutture sanitarie competenti o per cause di forza maggiore verificatesi in occasione di attività lavorativa: corresponsione di una somma pari ad una aliquota del compenso forfettario precedentemente usufruito da riconoscere, sotto forma di emolumento ad personam […]
c. Inoltre, in tutti quei casi in cui si verifica una uscita dal servizio di cui trattasi, senza che ciò dipenda da circostanze riconducibili all'ambito disciplinare, gli interessati saranno adibiti a mansioni di pertinenza del 3° liv. retr. 2° area prof.
[…]

Art. 35 Intervallo per la colazione
Il punto 5 del capitolo IV dell'accordo 11 luglio 1999 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, prevede la possibilità di ridurre o protrarre, rispettivamente, fino a mezz'ora o fino a 2 ore la durata dell'intervallo per la colazione.
L'Azienda e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente contratto concordano in ordine alla possibilità di dare attuazione alla previsione richiamata, purché l'attuazione stessa non si ponga in contrasto con la funzionalità operativa delle singole dipendenze ed in particolare con le esigenze della clientela in ordine all'orario di apertura dello sportello.
Al riguardo le parti esprimono la volontà di cogliere l'opportunità che dalla suddetta attuazione, anche in relazione a quanto previsto dal terzo comma del punto 5 del capitolo IV dell'accordo 11 luglio 1999 per il rinnovo del CCNL, possa discendere un ampliamento dell'orario di sportello.
Conseguentemente le parti prendono atto che sussiste la possibilità di protrarre l'adibizione individuale allo sportello, ai sensi dell'ultimo comma del punto 4 del sopra richiamato capitolo IV; viene demandata alle rispettive strutture periferiche, come sotto individuate, la verifica della sussistenza delle condizioni tecnico/organizzative che consentano quanto sopra.
In ordine a quanto sopra, la Banca e le Segreterie degli Organi di coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo demandano alle Direzioni delle Capogruppo e alle proprie Rappresentanze sindacali aziendali delle unità produttive interessate le intese specifiche in ordine alle variazioni dell'orario di intervallo, che potranno riguardare sia il complesso del personale dell'unità operativa, sia gruppi omogenei di personale della medesima.
Analoghi accordi potranno realizzarsi per la Direzione Generale eventualmente anche in deroga al principio della valenza collettiva delle nuove previsioni di orario.

Art. 37 Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro e allo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per la protezione dei lavoratori, l'Azienda in considerazione del momento di sviluppo territoriale della Banca, dei mutamenti che interessano il sistema, anche con riferimento ai sistemi di pagamento, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente, predispone un "protocollo generale" di progettazione che sarà illustrato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Il protocollo generale non potrà prevedere mezzi che implichino comportamenti non passivi del personale salvo che sia necessario adottare provvedimenti del genere in virtù di disposizioni emanate dagli organi statuali o amministrativi o delle associazioni di categoria, dandone comunque preventiva comunicazione alle anzidette Organizzazioni.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Azienda illustrerà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo lo specifico "programma annuale" che indichi dettagliatamente le misure di sicurezza che adotterà nell'anno successivo, nonché gli aggiornamenti eventualmente apportati al protocollo generale.
In relazione ai sopraindicati momenti di confronto, la Banca prenderà in considerazione tutte le proposte che le suddette OO.SS. avessero ad avanzare sull'argomento, ricercandone la possibilità di contemperamento con le linee del protocollo o del programma enunciati; il confronto, finalizzato alla definizione dell'accordo tra le parti, dovrà svilupparsi in tempi certi che le stesse individueranno, di volta in volta, prima dell'inizio degli incontri, entro un termine indicativo di venti giorni. Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL nell'ambito degli incontri semestrali, gli Organi di coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo potranno chiedere una verifica dello stato di attuazione di quanto programmato, anche in relazione a quanto potrà emergere negli incontri semestrali medesimi tenutisi nello stesso periodo ed all'apertura delle nuove filiali. A questo scopo viene istituita una Commissione per la sicurezza ai cui lavori partecipano cinque dipendenti nominati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e Rappresentanti dell'Azienda. La suddetta Commissione si riunirà almeno due volte all'anno o nelle occasioni in cui, per la eccezionalità degli eventi criminosi accaduti (in termini di gravità o di frequente ripetizione degli stessi) una delle parti ritenga opportuno riconsiderare la congruità delle misure di sicurezza adottate ed eventualmente proporre priorità diverse nella realizzazione del programma. Lo sportello interessato da eventi criminosi rimarrà chiuso per l'intera giornata, dandone comunicazione alla Direzione Generale.
La Banca prenderà in esame le richieste di avvicendamento, aspettativa, trasferimento, avanzate da dipendenti coinvolti direttamente in atti criminosi, tenendo presente le necessità operative dell'Azienda.
L'Azienda terrà a proprio carico l'onere relativo alla visita medica specialistica, eventualmente richiesta dal lavoratore colpito da eventi criminosi, dietro presentazione di opportuna certificazione medica. Le decisioni assunte in materia di sicurezza verranno portate a conoscenza dei dipendenti con le modalità previste per la normativa interna.

Art. 38 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro
Fermo restando le previsioni di cui al Dlg. 626/94, il "gruppo di lavoro", costituito da un Rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo e da Rappresentanti della Banca, in tema di medicina preventiva, esamina l'argomento nel suo complesso, sulla base dell'evoluzione legislativa in corso, con lo scopo:
· di determinare le linee da applicare sul piano operativo, la cui realizzazione graduale, in due Filiali appositamente scelte, costituirà base di sperimentazione per i futuri sviluppi nei confronti delle nuove costruzioni e dei rifacimenti;
Il "gruppo di lavoro" esaminerà altresì eventuali problemi connessi al tema delle barriere architettoniche.
Il "gruppo di lavoro" si riunisce, comunque, all'inizio di ogni anno, per stabilire, tra l'altro, il programma dei lavori.
Durante il periodo di gestazione le lavoratrici possono chiedere, esibendo idonea certificazione medica, di essere assegnate ad altre mansioni, di pertinenza della stessa categoria e nell'ambito della stessa unità produttiva. Qualora la Banca, pur a fronte della predetta certificazione, non ritenesse di poter accogliere la richiesta, gli organismi pubblici preposti accerteranno se le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. In caso positivo la lavoratrice sarà assegnata ad altra mansione.
La Banca eviterà comunque di adibire a mansioni comportanti l'uso di apparecchiature video e video terminali la lavoratrice che si trovi nel periodo di gestazione.
A richiesta delle dipendenti che rientrano dalla astensione obbligatoria o dall'astensione facoltativa fruita fino al compimento di un anno di età del bambino ovvero entro il primo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare in caso di lavoratrici adottive o affidatarie), la Banca compatibilmente con le esigenze di servizio provvederà ad assegnarle ad unità produttive che ne facilitino al massimo il rientro al luogo di domicilio o di residenza. In mancanza di richiesta la Banca riassegnerà le stesse nell'unità produttiva ove precedentemente prestavano servizio o in altra ubicata nel medesimo comune.
L'integrazione del trattamento assistenziale di cui al comma secondo e terzo dell'Art. 103 del Contratto nazionale è corrisposto alle lavoratrici durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio oltre che per il periodo di cinque mesi, anche per l'ulteriore eventuale periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.
I lavoratori che abbiano superato il cinquantesimo anno di età possono essere utilizzati in mansioni comportanti l'uso di apparecchiature video e video terminali per non più di tre ore al giorno (anche non consecutive) e per non più di dieci giorni (anche non continuativi) al mese, ove inoltrino domanda in tal senso alla Direzione Generale.

Art. 40 Pari opportunità
In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell'Art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 125 ed avuto riguardo a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello aziendale per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di elaborare, nell'ambito della Banca, progetti di azioni positive ai sensi della legge citata con l'obbiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'Art. 9 della legge medesima forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.

Art. 44 Consorzio
Viene mantenuto in vigore l'assetto normativo attuale riguardante gli orari di lavoro, la flessibilità, la disponibilità, il lavoro notturno, le prestazioni lavorative di sabato e di domenica e, per le parti che non abbiano già esaurito i loro effetti, gli accordi sottoscritti nel 1998, dando peraltro facoltà alle RSA locali -eventualmente assistite dagli Organi di coordinamento delle OO.SS. aziendali firmatarie del presente accordo - e agli Organi aziendali locali di ricercare, anche alla luce delle nuove previsioni del contratto nazionale di lavoro e della specifica configurazione caratterizzante la struttura del Consorzio (coesistenza di dipendenti con normative aziendali diverse), adeguate soluzioni, con possibilità per le parti firmatarie del presente CIA di contrattualizzarle anche durante la vigenza dello stesso.
Le carriere speciali continueranno ad essere riguardate dalla precedente disciplina aziendale fino a quando non saranno riesaminate nel più ampio ambito dello sviluppo professionale.