Cassazione Penale, Sez. 4, 22 giugno 2015, n. 26275 - Operazioni di getto di calcestruzzo e distanza di sicurezza dai cavi elettrici. Decesso per folgorazione di un lavoratore in nero


 

L'art. 11 dpr 164/56 è la norma dettata proprio con riferimento agli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, secondo cui non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di mt. 5 dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che non si provveda alla predisposizione di adeguati mezzi di protezione atti ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.


 

Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: PICCIALLI PATRIZIA Data Udienza: 20/05/2015

 

Fatto


Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente in melius, con la concessione dei benefici di legge, quella di primo grado che aveva affermato la responsabilità di G.P. e D.G. in ordine al delitto di cui all'art 589, commi 1 e 2, c.p. per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore D.P., dipendente "in nero" della " D.G. e G.P. s.n.c,della quale gli imputati erano soci amministratori e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, li aveva condannati alla pena di anni 2 di reclusione ( G.P.) ed anni 2 e mesi 6 ( il D.G.) ( fatto del 16 marzo 2005).
G.P. e D.G. propongono ricorso per cassazione reiterando, anche in questa sede, l'eccezione di carattere processuale, già disattesa in appello, con la quale lamentano la violazione dell'art. 429, comma 1, lettera d) c.p.p, sostenendo la nullità del decreto che disponeva il giudizio per mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto contestato: la colpa degli imputati, secondo il capo di imputazione, sarebbe consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione dell'art. 11 dpr 547/55 per non avere pianificato le operazioni di getto di calcestruzzo con misure di prevenzione e protezione atte a mantenere una distanza di sicurezza con i cavi elettrici.
Sul punto la Corte territoriale disattendeva l'eccezione sottolineando che l'imputazione indicava le posizioni di garanzia degli imputati entrambi soci della omonima società in nome collettivo e descriveva la dinamica dell'infortunio (decesso per folgorazione), dovuto al fatto che il lavoratore stava operando manualmente con il terminale del tubo di fuoriuscita del calcestruzzo mentre l'altro operaio,già condannato in separato procedimento, manovrava il braccio dell'autopompa, portandolo in contatto con i fili in tensione della elettricità. Si evidenziava, altresì, che oltre il profilo di colpa generica, era stata contestata agli imputati la violazione dell'art. 11 dpr 547/55 per avere gli stessi omesso di vigilare sull'esecuzione dei lavori e dunque di valutare i rischi connessi all'impiego dell'autopompa in presenza della linea ad alta tensione.

Diritto

 

Il ricorso è manifestamente infondato.
Il fatto addebitato è stato puntualmente e dettagliatamente esposto, in modo tale che non possa insorgere alcun equivoco ai fini del pieno esercizio del diritto difesa, anche se la norma, la cui violazione è stata posta a fondamento della colpa specifica, non è l'art. 11 dpr 547/55 ma l'art. 11 dpr 164/56, dettata proprio con riferimento agli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, secondo cui non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di mt. 5 dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che non si provveda alla predisposizione di adeguati mezzi di protezione atti ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l'omessa od erronea indicazione - in un decreto di citazione - degli articoli di legge applicabili alla fattispecie non induce nullità, quando la descrizione del fatto sia già completa ed esauriente o comunque tale da individuare esattamente la condotta umana che si assume violatrice di norme penali, salvo che non si traduca in una compressione del diritto di difesa (v.da ultimo, Sezione III, 5 dicembre 2013, Russo, rv. 258920).
Sotto questo profilo, come già evidenziato dalla Corte territoriale, non è ravvisabile alcun vizio di insufficiente motivazione del decreto, che, contestando l'accusa, ha correttamente enunciato la posizione di garanzia rivestita dagli imputati ed ha esattamente individuato la condotta ad essi riconducibile che si assume violatrice della norma penale, specificando l'oggetto materiale del reato attraverso la collocazione nel tempo e dello spazio dell'episodio delittuoso.
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e\c1ella som"ma'di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e|della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 maggio 2015