Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 20 febbraio 1992
Validità: 20.02.1992 - 31.10.1993
Parti: Anet e Filis-Cgil, Fil-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Teatri stabili, ecc., Personale artistico
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo CCNL 23 ottobre 1987


Sommario:

 1) Tecnici
2) Sospensioni natalizie e/o pasquali
3) Prove
• Attori, ballerini, professori d'orchestra e coristi
• Tecnici
4) Minimi di compenso giornaliero
5) Attività fuori sede
6) Orario di lavoro
7) Lavoro straordinario
8) Riposi
 9) Viaggi
10) Recite all'estero
11) Affissioni
12) Ritardato pagamento
13) Contratto tipo
14) Comitato permanente per l'interpretazione e l'applicazione del contratto
15) Commissione di studio
16) Decorrenza e durata
Verbale di riunione (recite all'estero)

L'anno 1992 il giorno 20 del mese di febbraio in Roma presso la sede dell'Agis via di Villa Patrizi 10 tra l'Unat e la Filis-Cgil, il Sindacato Attori Italiani Filis-Cgil, la Fil-Cisl, il Coordinamento Attori Fil-Cisl, la Uilsic-Uil, il Coordinamento Attori Uilsic-Uil é stato sottoscritto il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 23 ottobre 1987 per gli attori, i tecnici, i ballerini, gli orchestrali ed i coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista ed operetta.

6) Orario di lavoro
• Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
• A decorrere dalla stagione teatrale 1992-1993 sono abrogati il 9° comma dell'art. 9 - Attori - , il 9° comma dell'art. 9 - Tecnici, il 10° comma dell'art. 9 - Ballerini - , il 10° comma dell'art. 9 - Orchestrali - ed il 10° comma dell'art. 9 - Coristi.
• Con decorrenza dal 1 gennaio 1993 l'orario di lavoro individuale del tecnico è mediamente di 177 ore mensili, con un massimo di 9 ore giornaliere.

8) Riposi
A decorrere dalla stagione teatrale 1992-1993 i primi quattro commi dell'art. 11 sono sostituiti dai seguenti.
"Ciascuno scritturato ha diritto individualmente per ogni 6 giorni di attività ad un giorno di riposo settimanale retribuito con il normale compenso.
Il giorno di riposo può essere stabilito nella settimana precedente o successiva a quella cui il riposo stesso si riferisce.
Ove esigenze collegate al giro teatrale lo richiedano i teatri stabili e le compagnie di giro possono procedere al cumulo di riposi per un massimo di due. Per le medesime esigenze le compagnie di giro possono altresì procedere, per non più di due volte nell'arco della stagione teatrale, al cumulo di riposi per un massimo di tre, a condizione che lo scritturato possa beneficiare del cumulo entro il termine di 23 giorni dalla maturazione del primo riposo".
Norma transitoria
Per la stagione teatrale 1991-1992 resta ferma la disciplina di cui all'art. 11 del CCNL 23 ottobre 1987.

11) Affissioni
Il Comitato di compagnia ha diritto di affiggere su appositi spazi che l'impresa ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti gli scritturati all'interno del luogo di lavoro pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le comunicazioni dovranno essere firmate dal Comitato di compagnia. […]

13) Contratto tipo
Successivamente alla stipulazione del presente accordo di rinnovo contrattuale l'Unat e le OO.SS. cureranno la predisposizione di un modulo di contratto tipo da utilizzare per le scritture individuali, ferma restando comunque la facoltà delle parti di inserirvi clausole e condizioni particolari purché non contrastanti con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.

14) Comitato permanente per l'interpretazione e l'applicazione del contratto
Entro il 30 aprile 1992 le parti definiranno il regolamento dell'attività del Comitato permanente di cui all'art. 24 del CCNL 23 ottobre 1987.

15) Commissione di studio
All'atto della sottoscrizione del presente accordo di rinnovo contrattuale, l'Unat e le OO.SS. convengono di costituire una Commissione paritetica di studio degli elementi strutturali del rapporto di lavoro degli attori quali si sono delineati negli anni attraverso il negoziato contrattuale e quali risultano dalla complessità delle attività teatrali, anche in relazione alle indicazioni contenute nel documento trasmesso dalle OO.SS. il 9 aprile 1991.
La Commissione, previa analisi delle regolazione nel tempo dei rapporti di lavoro, potrà individuare linee di evoluzione correlate alle specificità della prestazione lavorativa ed ai moduli concreti dell'attività di produzione teatrale.
La Commissione di studio programmerà entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo il calendario ed i criteri operativi dei propri lavori che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1992.
[…]