Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 22 giugno 2015, n. 26279 - Caduta dal ponteggio per mancanza di cinture di sicurezza. Validità della delega di funzioni e obbligo di vigilanza del delegante


 

 

Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: PICCIALLI PATRIZIA Data Udienza: 20/05/2015

Fatto

 

La parte civile T.A., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori D.T.C. e D.M.P. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato quella di primo grado che ha assolto con la formula "per non aver commesso il fatto" C.F. dal reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di D.G., dipendente della ditta Arco Architettura e Conservazione s.r.l.), della quale l'imputato era legale rappresentante (fatto del 21.10.2008).
L'operaio era precipitato da un' altezza di mt. 14 mentre lavorava al montaggio dell'ultimo piano di un ponteggio posto al servizio del restauro sud del castello " Stella Caracciolo" di Palagianello.
Al C.F. è stato contestato di non aver fatto indossare al lavoratore la prescritta cintura di sicurezza e di non avere fatto eseguire le fasi di montaggio del ponteggio sotto diretta sorveglianza di un preposto, oltre la mancata formazione ed informazione del lavoratore.
Il giudizio di assoluzione è stato fondato sulla circostanza che l'imputato non si era mai occupato delle questioni legate alla sicurezza sul cantiere giacché aveva rilasciato valida delega di funzioni ad un suo collaboratore, il geometra DL.M., il quale già dal certificato di iscrizione alla camera di commercio della società, ne risultava procuratore speciale con il potere di sottoscrivere piani operativi di sicurezza e qualsiasi altro documento riguardante la sicurezza sui cantieri.
Sul punto la Corte territoriale, riteneva che non sussistessero i profili di inefficacia della delega rilevati con gli atti di impugnazione, alla luce della documentazione in atti, già analizzata dal giudice di primo grado, che dimostrava come il C.F. avesse conferito al geometra DL.M. con atto notarile del 22.11.2007 procura speciale per il compimento di varie categorie di atti, ivi indicati, riguardanti la sicurezza dei cantieri, con la precisazione che il procuratore veniva investito di ogni potere relativamente agli incarichi affidatigli. Tali ampi poteri, comprensivi anche del potere di spesa, secondo la Corte di merito, rappresentavano a tutti gli effetti una delega di funzioni, come contemplata dall'art. 16 d.lvo 81/2008.
Rispondendo alla censura di inefficacia della procura speciale per mancanza di una espressa accettazione per iscritto, il giudice di appello affermava che il procuratore speciale per effetto della delega di funzioni aveva concretamente operato in attuazione della stessa come si evinceva dall'attività posta in essere dal DL.M. (assunzioni ed aspetti relativi al funzionamento del cantiere).
Quanto alla censura relativa all'aspetto della responsabilità residuale che permarrebbe in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 16, comma 3, d. Lgs 81/2008, il giudice di appello affermava che l'obbligo di vigilanza di cui al citato articolo non impone, come sostenuto dalle parti civili, il controllo del datore di lavoro sulle specifiche modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e sulla concreta attuazione, momento per momento nelle fasi esecutive della lavorazione, del piano di sicurezza del lavoro sotto il profilo della prevenzione del rischio e neppure individua un obbligo di sostituzione o di intervento derivante dalla posizione di garanzia rivestita dal delegante in quanto datore di lavoro.
Il C.F., pertanto, era tenuto, in virtù del conferimento di un'efficace delega di funzioni a soggetto idoneo e dotato di specifiche competenze, a verificare semplicemente che il preposto alla gestione del sistema di sicurezza del cantiere, curasse l'applicazione in cantiere delle politiche stabilite dalla Direzione aziendale per le attività di sicurezza ed il costante adeguamento dei piani di sicurezza elaborati dal responsabile aziendale per la sicurezza, non anche ad assicurare nello specifico, che venissero concretamente adottate, nelle singole fasi di lavorazione, le precauzioni necessarie alla prevenzione del rischio.
Con il ricorso si articolano quattro motivi.
Con il primo si lamenta la violazione dell'art. 16, comma 1, lett. e) e d) d.Lgs 81/2008 e del principio di effettività sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente equiparato la gestione tecnica del cantiere alla gestione della sicurezza sul lavoro, erroneamente ritenendo che il potere di spesa del delegato e, quindi, l'effettività della delega consisterebbe nel potere di assumere e licenziare i dipendenti, sottoscrivere accordi transattivi con gli stessi o dare conferimenti di incarichi professionali, sintomatici, invece, di un potere gestionale del cantiere ma non di esercizio della sicurezza del posto di lavoro. Nessun riferimento vi era invece al potere di spesa inerente la materia della sicurezza del sul lavoro.
Con il secondo motivo lamenta un ulteriore profilo di violazione del citato art. 16 nella parte in cui la Corte di merito aveva disatteso l'eccezione di inefficacia della procura speciale per mancanza di espressa accettazione per iscritto del delegato.
Con il terzo motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 16, comma 3, d.Lgs 81/2008, sul rilievo che la sentenza aveva affermato che il luogo ove è avvenuto l'evento mortale fosse da qualificarsi struttura complessa senza avere alcun elemento circa l'organigramma aziendale e la struttura gerarchica dell'azienda e che, in ogni caso, anche in presenza di una struttura complessa non erano venuti meno gli obblighi di vigilanza del datore di lavoro sulla sicurezza delle modalità di lavoro e dei mezzi utilizzati, come nel caso in esame, in cui non era condivisibile la definizione dell'infortunio come occasionale disfunzione.
Con il quarto motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove, discostandosi da quella di primo grado, aveva ritenuto che l'imputato aveva adempiuto all'onere di vigilanza circa l'operato del delegato in relazione all'applicazione delle politiche aziendali mentre il primo giudice aveva affermato che il C.F. non aveva alcun obbligo di vigilanza poiché non si era mai occupato delle questioni legate alla sicurezza del cantiere. Sul punto si rileva la manifesta illogicità della motivazione proprio con riferimento alla questione della politica aziendale, sottolineando che nessuna politica aziendale può non prevedere la fornitura delle cinture di sicurezza necessarie per operare in altezza e che, comunque,il C.F. non aveva effettuato alcuna verifica circa l'applicazione della politica aziendale impartita.
Si evidenzia, infine, che l'omessa fornitura al dipendente della cintura di sicurezza non riguarda una singola fase di lavorazione, come sostenuto in sentenza, ma la sicurezza a monte di tutta l'attività lavorativa.

Diritto


Il ricorso è infondato, giacché le argomentazioni del giudicante sono convincenti ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte.
Le censure, tutte coinvolgenti i profili di efficacia delle delega e del connesso potere di vigilanza da parte del datore di lavoro, sono strettamente connesse e meritano, pertanto, trattazione congiunta.
Va premesso in fatto che, come emerge con maggiore evidenza dalla sentenza di primo grado, all'imputato non è stata contestata l'omessa fornitura dei dispositivi di protezione, ma di non avere vigilato sull'osservanza da parte del lavoratore dell'uso della cintura di sicurezza e di non avere verificato che le fasi di realizzazione del ponteggio venissero eseguite sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
Sempre in fatto è stata rimarcata la presenza in atti di una procura speciale conferita con atto notarile in data 22.11.2007 al geometra DL.M. dal C.F., nella sua qualità di amministratore unico, legale rappresentante della società " Arco Architettura e Conservazione s.r.l."
Al procuratore speciale erano conferiti poteri per il compimento di varie categorie di atti, ivi specificamente indicati, tra i quali " sottoscrivere piani operativi di sicurezza e qualsiasi altro atto o documento riguardante la sicurezza sui cantieri", con la specificazione che il procuratore veniva investito "di ogni potere relativamente agli incarichi affidatigli, anche se non espressamente previsto, il tutto con promessa di rato e valido da parte della società mandante e con obbligo di rendiconto".
Ed è stato, altresì evidenziato, che dal piano operativo della sicurezza emergeva che al geometra DL.M., quale direttore tecnico di cantiere, con specifico riferimento alla gestione di sicurezza del cantiere, risultavano affidati: il controllo circa l'applicazione in cantiere delle politiche stabilite dalla direzione aziendale per le attività di sicurezza; la verifica che i piani di sicurezza elaborati dal responsabile aziendale per la sicurezza fossero costantemente adeguati provvedendo, ove necessario, a collaborare al loro aggiornamento; l'analisi degli eventuali infortuni, determinandone le cause.
Da tali elementi in fatto, non sindacabili in questa sede, la Corte di merito ha tratto la convincente conclusione che gli ampi poteri conferiti al geometra DL.M. rappresentassero a tutti gli effetti una delega di funzioni,come contemplata dall'art. 16, d.Lgs 81/2008, in quanto comprensiva di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate, ivi compreso il potere di spesa, attribuito, implicitamente, ma indubitabilmente, con la clausola di chiusura, generica ma omnicomprensiva, attributiva di "ogni potere relativamente agli incarichi affidatigli, anche se qui non espressamente previsto".
Su queste premesse, i giudici di merito hanno fondato l'assoluzione del C.F., nella qualità di datore di lavoro, rimarcando, il primo giudice, l'assoluta estraneità dell'imputato alle questioni legate alla sicurezza del cantiere, ed il secondo, fornendo una interpretazione dell'obbligo di vigilanza spettante al datore di lavoro ex art. 16 comma 3, d.Lgs 81/2008, incompatibile con l'assunzione di responsabilità in sede penale patrocinata dal difensore della parte civile.
Tale conclusione non contrasta, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, con i principi consolidati di questa Corte, correttamente richiamati nella sentenza.
Con riferimento alle questioni sollevate dalla difesa in merito alla delega, che si assume inefficace, sotto diversi profili, rileva il Collegio che le censure proposte non colgono esattamente il punto centrale della motivazione, che, in realtà, si sofferma sul contenuto della procura speciale conferita dall'imputato al geometra DL.M., procuratore speciale e direttore tecnico dell'impresa appaltatrice capo gruppo.
I giudici di merito si sono attenuti al corretto principio che nell'ambito di organizzazioni complesse, di impronta societaria, come quella in esame, la veste datoriale non può essere attribuita solo sulla base di un criterio formale ma va considerato l'organigramma della struttura ed individuati i soggetti deputati al governo del rischio stesso (v. da ultimo, Sezioni Unite, 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn ed altri).
Nel caso in esame, come osservato dalla Corte di merito, il procuratore speciale e direttore tecnico, per effetto della delega ricevuta, oltre a sottoscrivere lo stesso contratto di appalto ed aver proceduto alle assunzioni del personale, si era occupato di tutti gli aspetti relativi al funzionamento del cantiere, ivi compreso il noleggio delle attrezzature, in completa autonomia anche sotto il profilo economico.
Allo stesso DL.M., nella qualità sopra indicata, erano stati assegnati, come sopra evidenziato, con specifico riferimento alla gestione del sistema di sicurezza del cantiere, il controllo circa l'applicazione delle politiche stabilite dalla direzione aziendale per le attività di sicurezza e la verifica del costante adeguamento dei piani di sicurezza, con l'obbligo di collaborare al loro aggiornamento, in conformità a quanto previsto dal piano operativo della sicurezza dell'impresa.
E' stata, pertanto, correttamente accertata la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono propri del delegante medesimo, con la conseguente assunzione di responsabilità e poteri a titolo derivativo da parte del delegato.
Né l'assenza di una esplicita accettazione per iscritto da parte del delegato è idonea, come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata, a privare di efficacia la delega conferita, emergendo per tabulas che il DL.M. aveva concretamente assunto la qualità di procuratore speciale e delegato, operando con tutti i relativi poteri, anche di firma.
E' stato sul punto sottolineato, nell'ottica dimostrativa della piena consapevolezza da parte del delegato del conferimento della procura speciale e dei poteri conferitigli, l'avvenuta pubblicità della procura speciale, sul rilievo che i poteri conferiti al DL.M. erano stati puntualmente riportati nel certificato di iscrizione della società Arco alla camera di commercio.
Quanto alla censura afferente l'omessa vigilanza dal parte del delegante, la Corte di merito ha sottolineato, in fatto, che il luogo ove è avvenuto l'evento mortale è da qualificarsi come struttura complessa e che l'evento letale è stato frutto, nel caso in esame, di occasionali disfunzioni, in quanto non determinato da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo.
Non si tratta, pertanto, di una violazione del sistema di potere-dovere in ordine alla sicurezza che riguarda le complessive scelte aziendali inerenti all'organizzazione delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro.
E' principio consolidato, infatti, quello secondo il quale deve riconoscersi che, pur a fronte di una delega corretta ed efficace non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza ( v. Sezione IV, 28 aprile 2011, n. 23292, Millo ed altri).
La sentenza non pone in discussione il principio secondo il quale esiste una responsabilità residuale del datore di lavoro che ha l'obbligo di vigilanza ex art. 16, comma 3, d.lgs 81/ 2008 ma, anzi, si è soffermata sul concetto di " vigilanza alta", che ha per oggetto il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato, con l'obbligo del datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.
Il ruolo di vigilanza di cui al comma 3, del citato art. 16, d.Lgs 81/2008, tuttavia, come ben chiarito dalla Corte di merito, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte ( v. la richiamata sentenza Sezione IV, 1 febbraio 2012, n. 10702, Mangone, che si è soffermata proprio su questo aspetto) non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato.
Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
In coerente applicazione di tale principio la Corte di merito ha ritenuto che il C.F., nella sua qualità di amministratore della società e datore di lavoro, era tenuto, in presenza di valida delega di funzioni, a verificare che il preposto alla gestione del sistema di sicurezza del cantiere, curasse l'applicazione in cantiere delle politiche stabilite dalla direzione aziendale per le attività di sicurezza ed il costante adeguamento dei piani di sicurezza elaborati dal responsabile aziendale per la sicurezza, non anche che venissero concretamente adottate, nelle singoli fasi di lavorazione, le precauzioni necessarie alla prevenzione del rischio.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 20 maggio 2015