Tipologia: Accordo
Data firma: 12 dicembre 2000
Validità: 31.12.2004
Parti: IPI/Assopciazione Industriali e RSU/Filtea-Cgil, Filta-Cisl
Settori: Tessili, Pelletterie, IPI (Gruppo Prada)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Strutturalità della premessa
Assorbimento dei precedenti accordi
Sistema delle informazioni e relazioni industriali
Il sistema di relazioni sindacali
Sede RSU
Commissioni Paritetiche
Monte Ore Permessi Sindacali
Attività ricreative e culturali
Mensa
Fruizione pasti presso la sede di Levanella
Sistema di trasporti
Lavoro a tempo parziale (part time)
Quattordicesima mensilità o Premio feriale
Premio di risultato
Riservatezza sui dati aziendali
Quote di partecipazione
Disposizioni finali
Scaletta premio

Verbale di accordo

In data 12 dicembre 2000 si sono incontrati: le società IPI spa, IPI Logistica srl, Prada Engineering Srl, IPI Italia srl […] e i lavoratori della IPI spa rappresentati dalla RSU aziendale […], assistiti dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria […] Filtea-Cgil e [...] Filta-Cisl; i lavoratori della IPI Logistica srl rappresentati dalla RSU aziendale […], assistiti dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria […] Filtea-Cgil e […] Filta-Cisl; le Organizzazioni Sindacali di Categoria […] Filtea-Cgil e […] Filta -Cisl in rappresentanza della società Prada Engineering srl, d'ora in avanti anche denominate "le parti".

Premesso che:
la RSU e le OO.SS. territoriali hanno richiesto un incontro per rinnovare la contrattazione integrativa di secondo livello, nello spirito e nella norma di quanto disposto dal protocollo interconfederale del 23 luglio 1993 e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende manifatturiere delle pelli, che ha disciplinato la contrattazione di livello nazionale ed aziendale con riferimento alla normativa del sopra richiamato accordo interconfederale; nell'ambito della contrattazione integrativa di secondo livello, con il presente accordo le parti hanno inteso dare una nuova disciplina al "premio di risultato" di cui all'accordo aziendale dell'11 dicembre 1997; il presente accordo per volontà delle parti tiene conto dell'evoluzione della società I Pellettieri d'Italia e del Gruppo Prada nel corso degli ultimi tre anni, ispirata al consolidamento di un'unica area industriale costituita da molteplici realtà operative riconducibili alla medesima filosofia di gruppo, tutto ciò premesso, le parti hanno concordato quanto segue:

Strutturalità della premessa
La premessa è parte integrante e inscindibile del presente accordo

Sistema delle informazioni e relazioni industriali
Le parti si danno atto che nel corso dell'ultimo triennio sono intervenute significative modifiche dell'assetto societario delle unità produttive operanti sul territorio, e ciò in attuazione della strategia aziendale finalizzata a concentrare sulla I Pellettieri d'Italia le attività produttive, conseguendo un maggior grado di efficienza operativa e una migliore organizzazione aziendale, rendendo autonome le altre strutture in forza della specificità del loro mandato, al fine di favorire un miglior sviluppo delle attività e garantire pertanto un adeguato livello di servizio alla clientela. Tale evoluzione si inquadra nello sviluppo del Gruppo Prada a livello nazionale e internazionale, rispetto al quale le società operanti nel contesto toscano sono parte integrante e integrata. Il nuovo scenario creatosi e gli obiettivi di sviluppo del Gruppo rendono necessaria una intesa sul sistema di relazioni tra aziende rappresentative del Gruppo e le OO.SS.LL., al fine di dare continuità alla attuale impostazione improntata sul dialogo e la preventiva informazione e al contempo di garantire - ferma restando le specificità delle singole organizzazioni - una armonizzazione delle politiche e degli istituti di carattere normativo e/o contrattuale.
Pertanto le parti confermano anzitutto l'importanza di stabilizzare e dare continuità ad un adeguato sistema di informazioni, basato su una periodicità di incontri nel corso dei quali vengano affrontati a livello di Gruppo temi sull'andamento economico e lo sviluppo, gli investimenti, acquisizioni e modifiche in genere degli assetti societari. L'impegno su un sistema di informazioni a livello di Gruppo costituisce una risposta alla necessità di coinvolgimento dei lavoratori allo sviluppo dell'impresa.
Le parti si danno altresì atto della necessità di affrontare in modo omogeneo e coordinato i temi inerenti la contrattazione integrativa di secondo livello per le società che sottoscrivono la presente intesa. In generale, anche per il futuro, ferme restando le specificità tecnico-organizzative delle singole aziende, al momento della stipula di nuovi accordi, le parti verificheranno la congruenza e l'armonizzazione dei nuovi istituti introdotti, al fine di evitare disarmonie fra realtà operative fra loro complementari.
Le parti infine convengono che l'appartenenza al gruppo Prada costituisce la base per una gestione più funzionale di temi generali come la mobilità interaziendale dei dipendenti e la formazione professionale, e che pertanto viene confermata anche su questi temi la necessità di un confronto tra le parti che permetta di garantire obiettivi massimi di efficienza e sviluppo e occupazione.

Il sistema di relazioni sindacali
L'evoluzione dell'assetto del Gruppo per le unità operanti in Valdarno e la sua crescente complessità richiedono una diversa modalità di gestione dei rapporti fra Aziende e OO.SS.LL., che permetta di garantire e al tempo stesso rendere più funzionale il sistema di relazioni industriali concordato. A tal fine le parti hanno convenuto quanto segue:

Sede RSU
Entro il mese giugno 2001, l'azienda renderà disponibile presso la sede di Levanella o quella di Terranuova una sala attrezzata per lo svolgimento dell'attività sindacale. Tale sede verrà utilizzata da tutte le RSU che sottoscrivono il presente accordo, e verrà dall'azienda adeguatamente attrezzata (con installazione di apparecchiature telefoniche e personal computer collegato in rete).

Commissioni Paritetiche
In via sperimentale per l'anno 2001, le parti si impegnano a istituire delle commissioni paritetiche con lo scopo di
1. fornire informazioni sui dati relativi ai contratti di formazione e lavoro, ai contratti interinali e al piano di investimenti dell'area industriale, con particolare riguardo agli interventi per la sicurezza;
2. dare indicazioni per promuovere iniziative di formazione e miglioramento della professionalità dei lavoratori, anche utilizzando le opportunità offerte dalle strutture provinciali e regionali
3. dare indicazioni per consolidare l'integrazione dell'azienda nell'area del Valdarno, attraverso iniziative e momenti di incontro con le strutture del territorio, finalizzate all'individuazione di soluzioni che permettano di migliorare il raccordo tra servizi e organizzazione del lavoro.
Per la partecipazione alle commissioni paritetiche le parti convengono che resteranno a carico del monte ore sindacale della RSU il 50% delle ore utilizzate negli incontri con i rappresentanti dell'azienda; il restante 50% verrà coperto dall'azienda con permessi retribuiti fino al limite massimo di n. 10 ore annue.
Al termine del 2001 le parti si incontreranno per fare una verifica sull'esperienza comune e valutare i termini e le modalità di prosieguo.
Le parti convengono che le Commissioni Paritetiche possono rappresentare una nuova modalità per l'approfondimento e lo studio delle tematiche aziendali, avranno carattere propositivo e non decisorio e rappresentano una delle modalità in cui si esercita l'attività sindacale in azienda. Le parti si impegnano a mantenere assoluta riservatezza sui temi dibattuti in commissione e sulle eventuali proposte emerse, per la cui diffusione in azienda dovranno essere concordati tra le parti termini e modalità. La violazione di tale regola comportamentale determinerà l'automatico scioglimento della Commissione.

Fruizione pasti presso la sede di Levanella
Le parti hanno riesaminato la questione inerente la fruibilità della mensa per i lavoratori turnisti della sede di Levanella e in attesa dell'avvio della mensa interna hanno convenuto sulla necessità di organizzare entro il mese di gennaio 2001 per questi lavoratori un servizio di pasti da asporto con consegna presso il refettorio aziendale. Con l'introduzione di tale servizio, al fine di renderlo fruibile compatibilmente con le esigenze tecniche dell'organizzazione del lavoro, sarà necessaria una verifica della attuale distribuzione delle pause lavoro dei turnisti, da effettuarsi entro il mese di gennaio 2001. In ogni caso, qualora non esistessero le condizioni utili alla erogazione di tale servizio, le parti dovranno incontrarsi in tempo utile, prima della fine di gennaio 2001, per introdurre meccanismi e/o indennità che compensino il disagio di una oggettiva impossibilità di fruizione del pasto presso gli esercizi convenzionati fino al momento dell'avvio della mensa interna.

Lavoro a tempo parziale (part time)
A conferma e integrazione di quanto previsto dal CCNL e dalle disposizioni di legge vigenti in materia, nello spirito di agevolare l'attuazione dell'istituto del part-time armonizzandolo con le esigenze tecniche e organizzative poste dal peculiare contesto aziendale, le parti hanno concordato quanto segue:
Soggetti richiedenti
Dipendenti a tempo indeterminato non in prova.
Tetto
Il tetto massimo numerico per l'accoglimento delle domande da parte di ogni azienda sarà pari al 5% del personale in forza a tempo indeterminato, calcolata al 31 dicembre dell'anno antecedente la domanda.
Casistica.
Sono state individuate tra le parti particolari casistiche, rispetto alle quali l'azienda si impegna di norma all'accoglimento della domanda di part time, senza applicare il criterio della fungibilità della mansione secondo quanto contrattualmente previsto. a) gravi e comprovati problemi di salute da parte del richiedente. b) necessità di assistenza al coniuge o convivente di fatto, ai parenti di primo grado (compresi i figli in affido), ai fratelli e sorelle, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti. c) necessità di accudire i figli fino al compimento di 5 anni di età
Nell'ambito delle casistiche su citate le parti convengono che verranno accolte prioritariamente le domande di part time di cui ai casi (a) e (b). Tali domande verranno accolte anche nel caso in cui nel corso dell'anno sia stata raggiunta la percentuale massima del 5%, con compensazione dei casi accolti sul numero dei part time dell'anno successivo. Per ogni altra richiesta di part time che non rientri nella casistica su citata, l'azienda valuterà l'accoglimento delle domande, entro il tetto massimo concordato, in considerazione alle esigenze tecnico organizzative e alla fungibilità della mansione.
Tipologia delle richieste e modalità di presentazione della domanda
[…] Non verranno accolte le richieste contemporanee di due dipendenti che siano coniugi o conviventi quando la richiesta è sostenuta dalla medesima motivazione. […]
Concentrazione delle domande
Fermo restando lo spirito complessivo dell'impegno assunto nell'accoglimento delle domande, le parti sono consapevoli della necessità di affrontare problematiche organizzative che dovessero derivare da una anomala concentrazione delle richieste in un unico settore di attività, e convengono che un numero di richieste nel settore superiore al 12% possa essere considerato un indice di attenzione. Pertanto, in situazioni di concentrazione, nello spirito di una introduzione non traumatica dello strumento, le parti si impegnano ad incontrarsi per valutare caso per caso la situazione e analizzare soluzioni che garantiscano anche le esigenze di operatività dell'impresa.
Incontri periodici e sperimentalità
Anche in considerazione delle problematiche derivanti dall'avvio dell'istituto, le parti concordano sulla necessità di organizzare incontri periodici - anche con Commissioni Paritetiche - per analizzare l'andamento delle domande, la tipologia di casistiche, le percentuali di accoglimento. I termini e i criteri concordati sul part time hanno tra le parti carattere sperimentale per 24 mesi; dopo 12 mesi verrà verificata in particolare la casistica dell'assistenza ai figli, per valutare la possibilità di un innalzamento dell'età fino a 6 anni.