Interpello n. 05 del 24 giugno 2015

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.

Soggetto interpellante

Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Quesito

Se, in riferimento all'art. 65 commi 2 e 3, vi possa essere permanenza di lavoratori nei locali chiusi sotterranei o semisotterranei per l'intera giornata lavorativa contrattuale.

Il d.lgs. n. 81/2008 prevede infatti, all'art. 65, commi 2 e 3 che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.).

Risposta

Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dall'art. 65 comma 3, di "consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo (...)", si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali in oggetto, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con la salute e sicurezza dei lavoratori.
Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione - che deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell'art. 65 il quale impone che le predette lavorazioni "non diano luogo ad emissione di agenti nocivi" - presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n. 81/2008).
Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 65.