Interpello n. 02 del 24 giugno 2015 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note |
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Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
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Consiglio Nazionale degli Ingegneri. |
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Se sia possibile, per l'ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste dal d.i. 6 marzo 2013 (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari; area relazioni/comunicazioni), eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato. |
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L'Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l'incarico di docente a condizione che documenti - in qualunque modo idoneo allo scopo - il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate "aree tematiche" per la quale voglia svolgere le attività di docenza. |
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D.lgs. n. 81/2008: art. 6, comma 8, lett. m-bis; d.m. 06.03.2013. |
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Il d.i. 06 marzo 2013, di attuazione dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis del d.lgs. n. 81/08, in vigore dal 18 marzo 2014, individua i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per Datore di Lavoro/RSPP, per lavoratori, dirigenti e preposti. |