Interpello n. 04 del 24 giugno 2015

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale.

Soggetto interpellante

Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Quesito

Si chiede il parere della Commissione in merito alla formazione prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/08, nonchè alla valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat/Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa.
(Es.: caso in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica "ad hoc" per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per "asfaltista", figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato).

Risposta

Il documento di valutazione dei rischi, secondo le indicazione degli articoli 28 e 29 del d.lgs. n. 81/08, deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.
Da ciò discende che anche l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore - da considerarsi parte integrante dell'organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare - è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nell'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e come ribadito nell'Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.
Fatto salvo l'obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche (ad es. il decreto interministeriale del 04/03/2013 relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare) nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.
In ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 17, 28, 29, 37; Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011; Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012; D.I. 04.03.2013.