Categoria: 1991
Visite: 11578

Tipologia: CCLA
Data firma: 26 luglio 1991
Validità: 01.01.1991 - 31.12.1994
Parti: Enel e Fnle-Cgil, Flaei-Cisl, Uilsp-Uil, Faile-Cisal*, Cisnal-Energia*
Settori: Servizi, ENEL
Fonte: CNEL
Note*: La Faile-Cisal firma il 29 luglio 1991, la Cisnal-Energia il 1 agosto 1991

Sommario:

 Premessa
Rapporti Enel-Organizzazioni sindacali sui più importanti problemi di politica generale dell'ente
Protocollo sulle pari opportunità
Protocollo sulle azioni sociali
Volontariato
Tossicodipendenza
Alcolismo
Aids
Portatori di handicap
Malattie di particolare gravità
Orario di lavoro
Part-time
Accesso alla mensa
Flessibilità con compensazione giornaliera
Art. 10 - Tutela della maternità
Art. 11 - Malattia e infortuni - Cure termali
Malattia e infortuni
Cure termali
Art. 14 - Trasferimenti e traslochi
Indennità di trasferimento
Accordo interpretativo ex art. 49 CCL 1 agosto 1979 (verbale sindacale del 20 giugno 1980, modificato in sede di rinnovo del CCL 22 aprile 1986)
"Una tantum" da corrispondere nel 1994 in conto 1995
Minimi mensili di stipendio e paga
Livelli di funzione
Supplementi dei minimi
Soppressione dei livelli salariali di categoria
Protocollo sulla classificazione
Misure retributive per i quadri con livello di funzione 32%
Art. 24 - Scelta del personale
Premessa
Ambiti di scelta
Procedura per le scelte e per le assegnazioni
 Mobilità orizzontale all'interno delle posizioni lavorative
Esclusione dalla scelta
Accertamento idoneità fisica
Pubblicità ai passaggi di categoria ed alle assegnazioni dei posti
Decorrenza nuova normativa e sperimentalità della medesima
Art. 25 - Formazione professionale
Art. 26 - Aumenti biennali
Norma per i trasferiti da ex imprese
Allegato - Importi degli aumenti biennali(a decorrere dal 1 luglio 1992)
Art. 28 - Incentivazione della produttività
Protocollo attività assistenziali
Art. 37 - Attività ricreative, culturali, assistenziali
Art. 48 - Poteri sindacali di intervento locale
Protocollo sulla rivisitazione della parte normativa
Allegato - Ordine di priorità Trattamenti indennitari
Art. 51 - Decorrenza e durata
Allegati
Corresponsioni anno 1994
Verbale di accordo
Corrispondenza Enel-OO.SS.
Protocollo sull'applicazione sperimentale di un sistema di incentivazione della produttività del lavoro in azienda
Stanziamento Arca per il quadriennio 1991 - 1994
Verbale sindacale
Lettera dell'Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Servizio sanitario nazionale".
Lettera dell'Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Processi di mobilità a Seguito di modifiche organizzative" - Art. 48, commi 5°, 7° e 7° bis
Appendice
Verbale di accordo 12 novembre 1991 per l'attuazione della Legge 146/1990
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali Deliberazione sulla valutazione accordo Enel - Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici (seduta del 13.11.1991)

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'Enel

Addì 26 luglio 1991, in Roma l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (Enel) […], la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle-Cgil) […], la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei-Cisl) […], l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp-Uil)[…]; a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del CCL 21 febbraio 1989, le Parti si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo Contratto, da valere per i dipendenti elettrici dell'Enel, è costituito dai documenti allegati al presente Verbale, nonché dagli articoli e dai documenti non modificati del citato CCL 21 febbraio 1989.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto stesso.

Addì 29 luglio 1991 in Roma, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (Enel) […], la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Energia (Faile-Cisal) […], si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo Contratto, da valere per i dipendenti elettrici dell'Enel, è costituito dai documenti allegati al presente Verbale, nonché dagli articoli e dai documenti non modificati del CCL 21 febbraio 1989.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto stesso.
Per quanto riguarda la materia di cui al 1 comma dell'art. 47 del CCL precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle Parti in data 26 settembre 1985.

Addì 1 agosto 1991, in Roma l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (Enel) […], la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal-Energia) […], si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo Contratto, da valere per i dipendenti elettrici dell'Enel, è costituito dai documenti allegati al presente verbale nonché dagli articoli e dai documenti non modificati del CCL 21 febbraio 1989.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto stesso.
Per quanto riguarda la materia di cui al 1° comma dell'art. 47 del CCL precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle Parti in data 24 settembre 1985.

Premessa
Rapporti Enel-Organizzazioni sindacali sui più importanti problemi di politica generale dell'ente
[…]
2 […] l'Enel […] si dichiara disponibile a consolidare un rapporto diretto con le Segreterie nazionali delle citate Organizzazioni sindacali in termini di confronto preventivo - cioè di scambi di informazioni e valutazioni - sui più importanti problemi di politica generale dell'Ente, quali: politica energetica; politica della ricerca; situazione economico-finanziaria, anche con riferimento a quegli elementi tecnici che hanno riflessi sulla struttura tariffaria; programma annuale di attività anche con riferimento alle risorse ed alle attività indotte su scala nazionale; localizzazione ed utilizzazione impianti; ristrutturazioni e modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro e loro eventuali sperimentazioni nonché politica occupazionale (ivi compreso il piano triennale di andamento della consistenza del personale) finalizzate al miglioramento della produttività e del servizio, nel rispetto del principio di economicità di gestione.
3 Tale confronto sarà attuato mediante incontri periodici fra il Consiglio - nella sua collegialità – od il Presidente dell'Ente od altri da lui di volta in volta delegati e le Segreterie nazionali delle predette Organizzazioni sindacali eventualmente assistite da dirigenti delle rispettive Confederazioni.
4 Gli incontri saranno promossi dall'Ente, o richiesti dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, e saranno preceduti dall'invio di notizie statistiche e/o di documenti informativi in tempi e con modalità tali da consentire alle stesse Segreterie sindacali, ove lo ritengano necessario, di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di confronto, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione. Sempre a tal fine, le predette Segreterie potranno richiedere un apposito incontro, preliminare all'avvio del confronto, per l'approfondimento della documentazione loro fornita. Tenuto conto dell'esigenza di tempestività di decisione in materia, l'Ente potrà indicare i tempi nei quali dovrà concludersi il confronto.
[…]
7bis Per quanto riguarda le ristrutturazioni e/o le modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, qualora nel documento di confronto siano stati previsti momenti di verifica, ai sensi del precedente 5° comma, si potrà decidere di fornire alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dati ed elementi di valutazione, anche in appositi incontri da tenersi prima del confronto di verifica ed in tempi fissati dall'Ente, al fine di rendere più proficuo e snello detto confronto.
8 Per quanto riguarda progetti innovativi di portata generale in tema di ristrutturazioni e di organizzazione del lavoro, l'Ente in sede di preventivo confronto informerà le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali circa l'intendimento di procedere ad eventuali sperimentazioni, indicandone le finalità, il campo di intervento, nonché i tempi e le modalità di realizzazione. Nel corso di tali sperimentazioni, apposite commissioni tecniche Enel-Organizzazioni sindacali, formate da esperti di norma dell'area interessata, acquisiranno le informazioni circa l'andamento delle stesse per rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutare i risultati della sperimentazione e l'eventuale introduzione definitiva del progetto sperimentato. Dette sperimentazioni avranno pertanto carattere di reversibilità.
9 Esauriti i confronti a livello nazionale, per quanto riguarda le ristrutturazioni e/o le modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, nonché il programma annuale di attività, le competenti Direzioni dell'Enel (compartimentali o distrettuali) procederanno con le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici agli adempimenti previsti dall'art. 48 CCL. A tale riguardo, relativamente alle ristrutturazioni e/o alle modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, si potrà decidere, in sede di confronto a livello nazionale, di demandare particolari aspetti della materia incidenti unicamente in specifici ambiti territoriali all'esame con le Organizzazioni sindacali regionali competenti per il territorio interessato.
10 Al fine di migliorare il sistema di informazioni a livello nazionale in materia di innovazioni tecnologiche di portata generale, l'Enel si impegna a favorire, attraverso l'individuazione di precisi punti di riferimento della struttura aziendale, l'acquisizione da parte delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali di informazioni in presenza di progetti aziendali definiti, finalizzati a migliorare l'efficienza operativa.
11 A livello regionale, l'Enel - nel quadro dei contatti con le componenti economiche, politiche, sociali e culturali, per la ricerca del più ampio consenso alla realizzazione degli interventi di carattere energetico nel territorio - fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici adeguate e tempestive informazioni in ordine a quanto previsto dai protocolli di intesa fra regioni ed Enel e, a richiesta, promuoverà incontri con le competenti predette Organizzazioni sindacali, eventualmente assistite dalle Confederazioni, relativamente a: riflessi locali delle scelte di investimento sul tessuto produttivo e sociale delle diverse realtà interessate; localizzazione di nuovi impianti; programmazione energetica territoriale; politica del risparmio e della utilizzazione razionale ed integrata delle risorse e del territorio; miglioramento delle condizioni ambientali anche nelle aree interessate da impianti esistenti.

Protocollo sulle pari opportunità
1 Nel confermare il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella Legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità uomo-donna, e nella Legge 10 aprile 1991, n. 125 sulle azioni positive, ed in armonia con la Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne, con la Risoluzione del Consiglio CEE del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, e con le iniziative intraprese in materia a livello europeo e nazionale, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo, soggettive od oggettive, che non consentano alle donne un'effettiva parità di opportunità al lavoro e nel lavoro. Le Parti convengono inoltre di adoperarsi affinché vengano poste in essere le condizioni idonee ad impedire il verificarsi di comportamenti lesivi della dignità e libertà dei singoli e a favorire lo sviluppo di corretti rapporti nell'Ente.
2 A tal fine verranno programmati specifici incontri periodici tra le Parti allo scopo di agevolare l'acquisizione di informazioni e promuovere studi e ricerche per rendere possibile un pari sviluppo professionale, anche sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione di cui al successivo 6° comma, onde pervenire ad intese in materia. In tale prospettiva potranno essere progettate azioni di formazione e qualificazione, con particolare riferimento, ad esempio, ad aree di attività ad alta innovazione tecnologica, nonché ad aree di servizi.
3 In materia di politica degli orari e di permessi retribuiti e non, nonché in materia di ambiente di lavoro, le Parti, pur richiamandosi alle vigenti norme legislative ed alle specifiche previsioni contrattuali, evidenziano l'opportunità che vengano valutate con particolare sensibilità le richieste di permesso che fossero avanzate per comprovata esigenze di carattere familiare anche con riferimento agli orientamenti CEE ed all'evoluzione del quadro normativo(1).
4 Le Parti, riconoscendo il valore sociale della maternità, convengono di garantire la corresponsione dell'intera retribuzione durante il periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonché la corresponsione della retribuzione ridotta nella misura del 45% per il primo mese e del 40% per il secondo e terzo mese di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 7 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204(2).
5 Le Parti convengono, altresì, di estendere ai vedovi il beneficio già contrattualmente riconosciuto alle vedove in materia di agevolazioni tariffarie sui consumi di energia elettrica (3).
6 Sempre nell'intento di valorizzare la presenza femminile nei luoghi di lavoro, e al fine di continuare l'attività svolta dalla Commissione, istituita dall'Ente di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è confermata la "Commissione nazionale paritaria per le pari opportunità nell'Enel". Tale Commissione - alla quale sono affidati compiti di studio e di proposizione nei confronti delle Parti, ai fini delle conseguenti iniziative - è composta da sei membri designati dalle Segreterie nazionali delle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da sei membri designati dall'Enel, di cui uno con funzioni di Presidente.
7 La Commissione nazionale potrà avvalersi - per migliorare la conoscenza delle realtà locali - dell'assistenza di delegazioni, aventi funzione di raccordo informativo. Tale funzione si esplica attraverso la proposizione di temi ed argomenti di interesse in materia di pari opportunità, da sottoporre alle valutazioni della Commissione nazionale, alla cui esclusiva competenza è demandata la formulazione di proposte nei confronti delle Parti.
8 Tali delegazioni sono costituite da tre componenti designati dalle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre componenti di nomina aziendale, di cui uno con funzioni di coordinatore/coordinatrice.
9 Le delegazioni, sono istituite in tutte le Regioni, salvo che per la Regione Trentino Alto Adige, nella quale sono istituite due delegazioni per le Province autonome di Trento e Bolzano.
[…]
12 Le riunioni delle delegazioni regionali - che non potranno superare il numero di 10 all'anno - dovranno essere convocate dal coordinatore/coordinatrice, previe intese con il Presidente della Commissione nazionale.
13 Le spese per il funzionamento della Commissione e delle delegazioni saranno a carico dell'Enel, così come i rimborsi delle spese sostenute dai componenti gli organismi citati.

Portatori di handicap
[…]
Le Parti convengono di costituire, entro il 1992, un "Osservatorio nazionale", composto da tre membri designati dalle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre membri di nomina aziendale di cui uno con funzioni di coordinatore.
A tale "Osservatorio" verranno affidati compiti di acquisizione e di studio di elementi conoscitivi delle problematiche riguardanti i lavoratori portatori di handicap, ai fini della proposizione, nei confronti delle Parti, di iniziative finalizzate alla piena integrazione dei medesimi nell'attività produttiva dell'Ente.


Art. 10 - Tutela della maternità
1 Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Accertamento idoneità fisica
28 Laddove le mansioni da svolgere lo richiedano, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità fisica del lavoratore, l'assegnazione dei posti sarà subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore con specifico riferimento ai particolari contenuti delle mansioni da espletare.

Art. 28 - Incentivazione della produttività
1 Le Parti concordano sull'esigenza di incentivare la produttività del lavoro in azienda ricollegando determinate quote di salario agli incrementi quantitativi ed ai miglioramenti qualitativi del servizio, nonché al conseguimento di obiettivi di gestione preventivamente definiti.
2 A tal fine viene introdotto, a titolo sperimentale, un sistema articolato sulle seguenti specifiche voci:
a) incentivazione destinata alla generalità del personale;
b.1) incentivazione collettiva per obiettivi comuni e specifici di Unità;
ovvero, in alternativa:
b.2) incentivazione individuale.
3 La sperimentazione - i cui lineamenti sono contenuti nel documento
"Protocollo sull'applicazione sperimentale di un sistema di incentivazione della produttività del lavoro in azienda" allegato al presente Contratto - sarà riferita al quadriennio 1991 - 1994 per la incentivazione destinata alla generalità dei lavoratori ed al triennio 1992 - 1994 per l'incentivazione collettiva per obiettivi e per l'incentivazione individuale.
4 Le Parti verificheranno in specifici incontri l'efficacia del sistema sperimentale introdotto in relazione ai criteri ispiratori dello stesso, a partire dalla sua prima applicazione, apportando, se del caso, le modifiche e gli affinamenti eventualmente necessari alle metodologie ed alle procedure utilizzate.

Art. 48 - Poteri sindacali di intervento locale
[…]
7 Formeranno oggetto di preventive consultazioni fra le competenti Direzioni dell'Enel (compartimentali o distrettuali) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici nel cui ambito di competenza ricade il personale direttamente interessato: l'attuazione di modifiche organizzative e relative eventuali sperimentazioni, l'applicazione di nuove tecnologie e procedure non risultanti dai confronti nazionali, nonché i problemi connessi con l'istituzione o la soppressione di posti di lavoro, con l'entrata in servizio di nuovi impianti, con l'ampliamento o la riconversione di impianti preesistenti, con l'automazione e/o telecomando di impianti. Dette consultazioni serviranno ad analizzare i riflessi sul personale delle modifiche organizzative - anche in riferimento all'individuazione dei dipendenti che l'Enel debba collocare in posizione di riutilizzo, secondo quanto previsto dal successivo comma (3) - ad esaminare eventuali fenomeni di parcellizzazione delle mansioni, per realizzare una loro ricomposizione, nonché la migliore utilizzazione delle capacità dei lavoratori, tenendo conto della formazione e dell'aggiornamento professionale che gli stessi hanno avuto. Tali consultazioni serviranno altresì ad esaminare situazioni di mobilità temporanea che interessino cospicui gruppi di lavoratori per periodi prolungati.

Protocollo sulla rivisitazione della parte normativa
Premesso:

- che le Organizzazioni sindacali hanno chiesto, nelle relative piattaforme, di pervenire - senza ipotizzare accentramenti del livello di trattativa su materie attualmente demandate alla contrattazione periferica - ad una razionalizzazione dell'attuale normativa contrattuale con particolare riguardo a quegli istituti per i quali si registrassero difformità applicative sul territorio e/o in merito ai quali si dovesse evidenziare l'opportunità di un riordinamento dei medesimi;
- che l'Enel, da parte sua, ha dichiarato di voler raggiungere l'obiettivo di pervenire ad una razionalizzazione del complessivo assetto delle indennità - pur non escludendo l'estensione di tale razionalizzazione ad altri istituti economico-normativi - in relazione alla necessità di verificare la loro funzione di compenso di prestazioni differenziali, a condizione che vengano prefissate le risorse economiche da destinare a tale operazione;
le Parti - in considerazione del prolungato impegno temporale che tale riesame comporta - convengono di istituire una Commissione nazionale Azienda-Sindacati, che dovrà iniziare i lavori a valle della conclusione del rinnovo contrattuale.
I compiti affidati a detta Commissione saranno: in una prima fase, un'ampia ricognizione dei trattamenti in atto sul territorio, con particolare riferimento a quelli aventi natura indennitaria, il cui "censimento" sarà effettuato dall'Enel nei tempi tecnici necessari; in una seconda fase, un'attività istruttoria consistente nell'approfondimento dei fenomeni registrati e nell'eventuale formulazione di indicazioni e/o proposte tecniche - anche alternative - di soluzioni propedeutiche alla successiva trattativa fra le Parti, tenuto conto dell'esigenza di verificare la funzionalità delle varie voci esaminate nonché dell'esigenza di pervenire alla loro razionalizzazione e migliore configurazione. Le risultanze avranno le decorrenze che saranno concordate e che non potranno essere comunque anteriori alla data del 1 gennaio 1993.
Le Parti convengono, inoltre, che detta Commissione sarà composta, per l'Enel, da rappresentanti dell'area del Personale, eventualmente assistiti da esponenti delle aree tecniche interessate; per le Organizzazioni sindacali, da rappresentanti delle Segreterie nazionali, eventualmente assistiti da dirigenti sindacali periferici, in qualità di esperti.
Fermo restando che le modifiche normative che verranno concordate dovranno collocarsi, in termini di costo per l'Azienda, all'interno della prefissata disponibilità economica di 95 miliardi, le Parti convengono che le materie di competenza di detta Commissione sono contenute nell'allegato elenco e verranno trattate, per quanto possibile, nel rispetto delle priorità evidenziate nell'elenco medesimo.

Protocollo sull'applicazione sperimentale di un sistema di incentivazione della produttività del lavoro in azienda
[…]
Il perseguimento degli obiettivi specifici non dovrà comunque pregiudicare la qualità dei lavori e le condizioni di sicurezza degli stessi, nonché il normale svolgimento delle altre attività dell'Unità, ed a tal fine sarà necessaria una valutazione sull'andamento di eventuali indici di controllo e/o sull'incidenza di eventi non programmati che modificassero le condizioni di riferimento considerate all'atto della fissazione degli obiettivi suddetti.
[…]

____
(1) Vedasi art. 8, D.V. n. 2.
(2) Vedasi art. 10, 2° comma.
(3) Vedasi art. 33, D.v. n. 7.