Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2015, n. 27182 - Lavoratore rimuove un carter protettivo dal macchinario e viene agganciato dagli ingranaggi a causa di un indumento non idoneo


 

 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 26/05/2015

Fatto


1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 10.07.2014, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in data 4.07.2012, nei confronti di C.P., in riferimento al reato di cui all'art. 590, cod. pen.
Al C.P. si contesta, nella sua qualità di legale rappresentante della T. srl, di avere cagionato lesioni personali guaribili in 490 giorni, al lavoratore S.N., consistite in un trauma distorsivo al braccio con frattura pluriframmentaria all'omero destro. Ciò in quanto il S.N., dopo aver rimosso un carter protettivo, veniva agganciato dagli ingranaggi del macchinario sul quale stava lavorando, a causa dell'utilizzo di un indumento da lavoro non idoneo, in quanto presentava parti non aderenti al corpo. All'imputato si addebita, perciò, la violazione dell'art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. 9.04.2008 n. 81, per non aver fornito al lavoratore un idoneo dispositivo di prevenzione individuale.
La Corte territoriale, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dalla parte appellante, rilevava, in punto di fatto, che la causa dell'evento era da ricondursi al tipo di indumento indossato dal lavoratore al momento del sinistro, che presentava parti svolazzanti, le quali erano rimaste intrappolate dal macchinario in funzione, durante le verifiche, effettuate nella fase di installazione. Il Collegio evidenziava che, nel caso in cui il dipendente avesse indossato un indumento aderente, come prescritto nel manuale d'uso del macchinario, l'evento non si sarebbe verificato. La Corte di Appello escludeva poi che il comportamento del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme, così da porsi come unico antecedente causale dell'infortunio.
2. Con ricorso datato 13.11.2014 C.P., a mezzo del difensore avvocato Omissis, ha impugnato avanti a questa Suprema Corte la richiamata sentenza della Corte di Appello di Ancona.
L'esponente premette che l'infortunio è avvenuto quando il lavoratore S.N., particolarmente preparato, stava installando una macchina arrotolatrice per materassi, presso un cliente. Rileva che S.N. indossava un grembiule; e sottolinea che S.N., avendo sentito un rumore anomalo proveniente dal macchinario, era entrato all'interno della gabbia di protezione ed aveva quindi fatto riavviare la macchina, quando un lembo del grembiule era stato preso dagli ingranaggi. Osserva che il manuale d'uso prescrive il disinserimento dell'energia nel corso delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria; e raccomanda di non indossare indumenti con parti svolazzanti.
Ciò premesso, con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge, in riferimento agli artt. 4, comma 5, lett. d) e 40, comma 2, d.lgs. 626/1994; e 40, comma 2, lett. a), d.lgs. 626/1994. L'esponente assume che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che il manuale d'uso prevedesse come necessaria la fornitura di un particolare abbigliamento; al riguardo, osserva che, nel caso in esame, il manuale d'uso prevedeva unicamente che il lavoratore non indossasse indumenti con parti svolazzanti. Il deducente richiama il contenuto delle domande poste alla vittima nel corso dell'esame dibattimentale, con riferimento al fatto di non aver pensato di togliersi il grembiule, nel momento in cui procedeva alle particolari operazioni di cui si tratta; considera che nel caso non era necessario indossare una tuta aderente; ed afferma che una tale tuta non può essere considerata un indispensabile dispositivo di sicurezza.
Sotto altro aspetto, il deducente rileva che S.N. aveva seguito corsi sulla sicurezza e che era un lavoratore dotato di grande esperienza. E sottolinea che se S.N. avesse operato dall'esterno della gabbia di protezione, ovvero dopo aver disinserito l'alimentazione elettrica, l'infortunio non si sarebbe verificato. La parte evidenzia che l'infortunio neppure sarebbe avvenuto se il dipendente si fosse tolto il camice, prima di entrare all'interno della gabbia.
Con il secondo motivo viene denunciata l'erronea applicazione degli art. 40 e 590 cod. pen. La parte richiama i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri; ed osserva che l'avventatezza con la quale S.N. ebbe, nel caso, ad operare rende del tutto improbabile ritenere che la vittima avrebbe avuto cura di indossare la tuta aderente, se pure il datore di lavoro gliene avesse fornita una.
Con il terzo motivo viene dedotto il vizio motivazionale. L'esponente osserva che la Corte di Appello ha erroneamente affermato che il controllo per accertare la causa del malfunzionamento dovesse essere effettuato con la macchina in movimento. Sul punto, la parte richiama stralci delle dichiarazioni rese dallo stesso S.N.; ed osserva che il manuale d'uso della macchina prevede il disinserimento dell'alimentazione elettrica, nel corso delle operazioni di manutenzione.
Con il quarto motivo l'esponente rileva l'errata applicazione dell'art. 2087 cod. civ.; osserva che S.N., al momento del fatto, stava operando presso un cliente, al di fuori del possibile controllo del datore di lavoro.
L'esponente ha proposto ulteriore ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, a mezzo dei difensori Omissis e Paola Morbiducci.
Dopo essersi soffermato sulla dinamica del sinistro, l'esponente deduce quattro motivi di ricorso; si tratta di doglianze di contenuto sovrapponibile, rispetto alle censure affidate al primo ricorso, che già sopra si sono richiamate.
La difesa ha depositato memoria.
La parte rileva che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il d.lgs. 28/2015, che ha inserito l'art. 131 bis, cod. pen. Osserva che, nel caso di specie, risultano sussistenti i presupposti richiesti dalla norma ora citata, per rilevare la particolare tenuità dell'offesa. Ciò posto, vengono poi ribadite le censure già affidate ai ricorsi in esame.

Diritto


1. I ricorsi sono destituiti di fondamento.
2. Procedendo all'esame delle censure affidate al primo motivo di entrambi i ricorsi che occupano, si osserva che le valutazioni espresse dalla Corte di Appello di Ancona, rispetto alla mancata osservanza degli obblighi di protezione che gravano sul datore di lavoro, non risultano censurabili in questa sede di legittimità.
La Corte di merito ha evidenziato che l'imputato non aveva fornito al dipendente infortunato i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sulla scorta di un percorso argomentativo saldamente ancorato alle risultanze in atti, privo di aporie di ordine logico e del tutto coerente rispetto al contenuto degli adempimenti gravanti sul datore di lavoro, come individuati dal diritto vivente.
Il Collegio, dopo aver evidenziato che risultava accertato che il sinistro si era verificato a causa del fatto che il grembiule indossato dal S.N., avente parti svolazzanti, era rimasto intrappolato nelle parti in movimento del macchinario, ha considerato che l'imputato non aveva dotato il dipendente di un indumento da lavoro aderente, in violazione delle indicazioni riportate nel manuale d'uso del macchinario.
E bene, non è chi non veda, allora, che la tuta aderente, richiamata dalla Corte di Appello nel contesto motivazionale ora riferito, rientra nell'ambito applicativo della nozione di dispositivo di protezione individuale, già prevista dagli artt. 4, comma 5, lett. d) e 40, d.lgs. n. 626 del 1994 ed oggi riportata dagli artt. 18, comma 1, lett. d) e 74, d.lgs. 9.04.2008, n. 81. Le predette disposizioni stabiliscono che il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare, fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. E la Corte regolatrice ha chiarito che la richiamata cornice normativa delinea un precetto contravvenzionale "di pericolo", perché legato ad una prognosi "ex ante", circa la contingente necessità e idoneità dei dispositivi di protezione individuale forniti ai dipendenti; con la precisazione che la richiamata prognosi costituisce una valutazione di merito, che deve essere effettuata, caso per caso, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, individuando i presidi e le cautele necessari a proteggere i dipendenti da eventuali infortuni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 15/03/2012, dep. 04/07/2012, Rv. 252977, in motivazione). Conclusivamente sul punto, deve pertanto rilevarsi che, rispetto alle mansioni svolte dal dipendente infortunato, come riferite dalla Corte di merito, nel contesto operativo sopra delineato, l'impiego di una tuta aderente risulta funzionale proprio a garantire la protezione del lavoratore dal rischio specifico derivante dalla vicinanza con le parti in movimento del macchinario. Pertanto, la tuta aderente non risulta altrimenti qualificabile, come sostenuto dal ricorrente, al pari di un ordinario indumento di lavoro, non destinato a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore, secondo la definizione dell'art. 74, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 (e, in precedenza, dell'art. 40, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 626/1994).
3. In tali termini si introduce l'esame dei motivi indicati come secondo e terzo, nei ricorsi che occupano.
Si tratta di doglianze che si pongono ai limiti della inammissibilità.
Le censure dedotte dall'esponente, invero, si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa del sinistro per cui è processo, rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici di merito.
Giova, al riguardo, rilevare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, invero, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo comunque preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
E' poi appena il caso di considerare che la Corte di Appello, sviluppando uno specifico ragionamento controfattuale, ha osservato che la causa del sinistro doveva rinvenirsi nell'indumento indossato dal dipendente al momento del fatto, indumento che presentava parti svolazzanti, le quali erano rimaste intrappolate nel macchinario in funzione. Il Collegio ha quindi osservato che risultava dimostrata la sussistenza del nesso di derivazione causale tra la condotta omissiva del datore, che non aveva fornito una tuta aderente priva di parti svolazzanti, e l'evento come in concreto verificatosi. E deve rilevarsi, per mera completezza argomentativa sul punto di interesse, che il giudizio controfattuale, finalizzato all'accertamento del nesso di derivazione causale nel reato colposo omissivo improprio, consiste nel sostituire, nell'ambito della accertata sequenza fenomenologica, alla condotta concretamente tenuta dal garante, quella, diversa che l'ordinamento si attendeva da lui; e nel verificare se, tale diversa condotta, avrebbe consentito di scongiurare, o meno, il verificarsi dell'evento lesivo, secondo i noti criteri di probabilità logica (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Rv. 248943). Ai fini dell'imputazione causale dell'evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all'imputato dall'ordinamento. In tale ambito ricostruttivo, i termini della relazione causale sono dati dalla condotta che l'ordinamento imponeva al garante e l'evento naturalistico verificatosi in concreto, di talché risulta del tutto eccentrica la considerazione, introdotta dal difesa, di ordine meramente congetturale, basata sulla possibile inottemperanza, da parte del lavoratore infortunato, all'obbligo di utilizzare i presidi di protezione individuale, che pure il datore di lavoro avesse messo a disposizione del dipendente.
Tanto chiarito, si osserva che la Corte distrettuale ha in particolare sottolineato: che S.N. stava installando il macchinario presso un cliente e che quindi sussisteva il dovere del datore di lavoro di fornire al dipendente un vestiario adeguato, rispetto alle mansioni da svolgere; e che la scelta, effettuata dal lavoratore, di entrare nel recinto della macchina in movimento, se pure avventata, non risultava né imprevedibile né eccentrica, rispetto alle riferite mansioni, affidate la dipendente.
Deve allora rilevarsi, a questo punto della trattazione, che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109).
Come si vede, la valutazione espressa dalla Corte territoriale, laddove si è osservato che la condotta negligente del lavoratore non valeva ad escludere il nesso causale tra le accertate omissioni in materia di sicurezza riferibili all'imputato e l'evento, si colloca del tutto coerentemente nell'alveo del richiamato orientamento interpretativo.
4. Le valutazioni ora svolte, in riferimento alle mansioni affidate al S.N., al quale era stato assegnato il compito di installare il macchinario presso un cliente della società T., evidenziano l'infondatezza delle doglianze affidate al motivo indicato come quarto, nei ricorsi in oggetto. La circostanza che il dipendente si trovasse, fisicamente, all'esterno dei locali della società, invero, non elide affatto gli obblighi protettivi gravanti sul datore di lavoro, posto mente al fatto che l'attività svolta rientrava nell'adempimento delle mansioni specificamente affidate al S.N., quale installatore del macchinario commercializzato dalla T.; e considerato altresì che l'omissione che si ascrive al C.P. riguarda, come sopra rilevato, la mancata fornitura di una tuta aderente, presidio funzionale a garantire la protezione del lavoratore dal rischio specifico derivante dalla vicinanza con le parti in movimento del macchinario della cui installazione si tratta.
5. Rileva poi il Collegio che, nel caso, neppure sussistono i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Non sfugge che la Corte di cassazione, pronunciandosi in relazione all'inedito istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, ha affermato che il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile anche in sede di legittimità nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.; la Corte regolatrice ha, peraltro, sottolineato che, a tal fine, occorre valutare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del nuovo istituto, fondandosi sui dati emersi nel corso del giudizio di merito, in particolare tenendo conto di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. Sez. Ili, sentenza n. 15449 in data 8.04.2015, dep. 15.04.2015, Rv. 263308).
E bene, applicando i richiamati principi al caso di specie, per condivise ragioni, deve osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che la natura e l'entità delle lesioni riportate dalla vittima, come accertate in giudizio, se pure in assenza di postumi permanenti, conducono ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della invocata causa di non punibilità. Tanto si afferma, posto mente al fatto che la frattura pluriframmentaria dell'omero destro subita dal lavoratore e la significativa durata della relativa malattia (ben superiore ad un anno), escludono che l'offesa arrecata alla salute del lavoratore possa essere ritenuta di particolare tenuità.
6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in data 26 maggio 2015.