Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2015, n. 27183 - Carpentiere precipita al suolo dopo la rottura del tetto in amianto: la sua negligenza non esonera il datore di lavoro da responsabilità


 

Presidente Brusco - Relatore Piccialli

Fatto


F.A. e B.B. ricorrono avverso la sentenza che ha confermato quella di primo grado con la quale sono stati riconosciuti colpevoli del reato di cui all'articolo 589 c.p., commesso in violazione della normativa antinfortunistica, in danno del lavoratore D.L. (fatto dell'(omissis) );
Per quanto interessa, è risultato accertato che il lavoratore deceduto, alle dipendenze della O.C.M.L., società che svolgeva attività di carpenteria metallica - di cui era legale rappresentante la F. - mentre si trovava sul tetto di una fonderia, ove erano in corso lavori di ammodernamento, impegnato nella posa di una passerella, aveva perso l'equilibrio ed era precipitato al suolo, rompendo il tetto di amianto.
Quanto alla dinamica del sinistro, i giudici di merito hanno accertato, alla luce della deposizione del lavoratore che affiancava il D. , stando nella cesta della macchina elevatrice, intento a passargli le assi, che i due operai avevano ricevuto dal B. l'incarico di completare la realizzazione della passerella di servizio e, mentre il D. scaricava le assi sul tetto del capannone e le trasportava lungo la passerella, della quale doveva essere realizzato il prolungamento, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo.
L'addebito era stato contestato alla F. , nella qualità di datore di lavoro, sul rilievo che aveva omesso di dotare il lavoratore dei presidi antinfortunistici indispensabili previsti per i lavori in quota e di controllare il rigoroso utilizzo dei dispostivi di protezione, ciò provocando l'infortunio, in forza di caduta dall'alto; al B. , nella qualità di capocantiere, in quanto non aveva richiesto l'osservanza da parte dell'infortunato delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione.
La Corte di merito, in via preliminare, disattendeva le eccezioni di carattere processuale sollevate dalla difesa del B. .
Quanto all'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio di primo grado, dopo aver ripercorso in fatto le fasi della notifica, evidenziava che il plico, non recapitato al destinatario, in quanto "temporaneamente assente" , a seguito della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con lettera raccomandata ivi indicata, era stato ritirato all'ufficio postale dalla moglie dell'imputato munita di apposita delega e che, pertanto, la procedura era conforme a quanto previsto dall'art. 8 della legge 890/1982, applicabile alla fattispecie in esame.
Quanto all'eccezione sulla inammissibilità della costituzione di parte civile del sindacato FIOM - CGIL, il giudice di appello rimarcava che la norma richiamata dalla difesa fa riferimento all'istituto dell'intervento e non a quello della costituzione di parte civile, per cui nessun consenso alla persona offesa doveva essere chiesto dal sindacato per la costituzione di parte civile.
Nel merito, la Corte di appello confermava il giudizio di responsabilità della F. ravvisando il nesso di causalità tra le violazioni delle norme di sicurezza, che avevano dimostrato l'assoluta mancanza di rappresentazione del rischio, e l'evento.
Quanto alla posizione del B. , nella qualità di capocantiere, si sottolineava che proprio lo stesso aveva impartito alla vittima l'incarico di completare la realizzazione della passerella di servizio e non quello di limitarsi a scaricare le 3 o 4 assi da ponte rimaste - come sostenuto dalla difesa - e che pertanto l'evento non poteva essere considerato frutto di una iniziativa anomala ed imprudente del lavoratore.
Il giudice riteneva inaccoglibile, con riferimento alla F. , la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, sia perché l'imputata era gravata da due precedenti specifici sia per l'elevato grado di colpa, caratterizzata dall'assoluta mancanza di rappresentazione del rischio, e revocava la concessione dei benefici.
Quanto al B. , la Corte territoriale negava la concessione delle attenuanti con giudizio di prevalenza sia per il comportamento processuale del medesimo,che aveva fornito una versione del fatto smentita da un teste, sia per il tentativo di dilazionare i tempi di definizione del procedimento con rilascio dell'incarico al ritiro della notifica degli atti processuali alla moglie al fine di sollevare poi la relativa eccezione.
Con il ricorso F.A. articola quattro motivi.
Con il primo lamenta la manifesta illogicità della motivazione sostenendo il travisamento delle deposizioni testimoniali con particolare riferimento a quelle rese dall'operaio che insieme alla vittima aveva ricevuto l'incarico dal B. , non di completare la passerella, ma di portare le assi sopra, precisando che il D. si era imprevedibilmente slegato dal cestello, cadendo ad una distanza minima dallo stesso.
Si sostiene che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni rese dal funzionario dell'ASL, il quale aveva riferito che la vittima indossava una imbragatura di sicurezza e che per scaricare le assi dal cestello non era necessario scendere dal mezzo nonché le dichiarazioni di altri lavoratori che avevano confermato la messa a disposizione di tutti i presidi antinfortunistici e la frequentazione di corsi in materia di sicurezza.
Illogicamente, pertanto, era stata esclusa l'abnormità della condotta della vittima ed era stata ritenuta la responsabilità dell'imputata, la quale aveva affidato la realizzazione della passerella esclusivamente al B. , che aveva eseguito l'opera indossando l'imbracatura di sicurezza correttamente vincolata al cestello della piattaforma elevabile, in conformità al piano operativo prodotto in giudizio, attestante la valutazione di tutti i rischi da parte del datore di lavoro.
Con il secondo motivo si duole che la Corte di appello aveva affermato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputata e la morte del lavoratore in violazione dell'art. 40 c.p..
Con il terzo motivo si duole del vizio di motivazione con riferimento al diniego della concessione delle attenuanti generiche sul rilievo che la Corte di merito aveva omesso di valutare, oltre l'età della F. , il certificato camerale della O.C.M.L. s.p.a., prodotto nel corso del dibattimento da cui emergeva che l'imputata, successivamente all'infortunio, aveva dismesso ogni incarico di rappresentanza della società. Illogicamente, inoltre, era stato valorizzato ai fini del diniego, la circostanza che il risarcimento non era stato integrale senza tener conto che il risarcimento viene effettuato pro quota nel caso di reato contestato in concorso.
B.B. articola cinque motivi.
Con il primo, di carattere processuale, già disatteso in sede di merito, ripropone la violazione dell'art. 7 l. 890/1982, come modificato dal decreto legge 2007, n. 248, sul rilievo che il decreto di citazione a giudizio, notificato a mezzo accomandata, era stato ritirato da un soggetto diverso dal destinatario ed a ciò non aveva fatto seguito l'ulteriore raccomandata. Il conferimento di delega alla moglie non costituiva modalità equivalente all'invio del prescritto avviso.
Con il secondo motivo eccepisce anche in questa sede la violazione dell'art. 61 d.lvo 8/2008 laddove era stata ammessa la costituzione di parte civile FIOM CGIL senza acquisire il consenso della parte offesa.
Con il terzo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione sostenendo il travisamento delle deposizioni testimoniali con particolare riferimento a quelle rese dall'operaio che era insieme alla vittima al momento dell'infortunio sul rilievo che lo stesso non aveva mai dichiarato di aver ricevuto l'incarico dal B. di completare la passerella, ma solo quello di portare le assi sul tetto. Si sostiene, altresì, che contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di appello, il cestello della piattaforma elevatrice costituiva punto di ancoraggio idoneo a prevenire l'evento così come accaduto, come sostenuto dal consulente della difesa.
Con il quarto motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Con il quinto lamenta che i giudici di merito non avevano dato conto dei parametri adottati per giungere alla liquidazione dei danni in favore del sindacato.


Diritto



I ricorsi sono infondati.
Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse della F. , il giudizio di responsabilità risulta correttamente argomentato sulla posizione di garanzia, nella qualità di datore di lavoro della vittima, e sulla violazione degli obblighi di dotare il lavoratore di tutti i presidi prevenzionali previsti per le attività in quota nonché sulla omessa effettuazione della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La ricorrente sofferma, invece, l'attenzione essenzialmente sul profilo della condotta abnorme del lavoratore, che, ricevuto dal capocantiere l'incarico di trasportare le assi sul tetto, si era imprevedibilmente slegato dal cestello. Nel proporre tale ricostruzione alternativa del fatto sostiene il travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese dal compagno di lavoro della vittima.
Sul punto va, innanzitutto, precisato che le doglianze di preteso travisamento, a fronte di una "doppia pronuncia conforme", in primo e in secondo grado, possono essere rilevate in sede di legittimità nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Sezione IV, 24 gennaio 2013, De Vincentis). Situazione qui non verificatisi.
È rimasto, pertanto, accertato che il D. , mentre scaricava sul tetto del capannone le assi da ponte portate in quota dal carrello elevatore, e le trasportava lungo la passerella, della quale doveva realizzare un ulteriore allungamento, perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo. Ed è rimasto, altresì, accertato che non esisteva alcuna possibilità di aggancio delle cinture di sicurezza in una parte fissa della struttura, in assenza della realizzazione di "linee vita" cui ancorare le cinture per potersi muovere in sicurezza.
L'imputata, in nome della posizione di garanzia dalla stessa rivestita, è venuta meno all'obbligo di esercitare, attraverso una diversa organizzazione del lavoro, una effettiva vigilanza sull'attività posta in essere all'interno del cantiere tale da garantire il lavoratore contro i rischi della sua stessa distrazione o imprudenza.
Tale valutazione è assolutamente condivisibile.
Esiste, infatti, in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti che la migliore tecnica consente per garantire la sicurezza degli impianti o macchinar utilizzati ma anche di adoperarsi perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità.
Non può andare, pertanto, esente da colpa l'imprenditore che, svolgendo la propria abituale attività in un luogo oggettivamente pericoloso, non ponga in essere ogni tipo di comportamento atto a contenere il rischio stesso.
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento (v. da ultimo Sezione IV, 10 gennaio 2014, Zanaria, rv. 258619).
Mentre non rileva qui il tema della negligenza del lavoratore.
Basta ricordare, con riflessi qui di immediato rilievo, che, in caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, c.p.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (ciò che qui è indiscutibile, quanto meno in ragione del non utilizzo degli strumenti di protezione, forniti o meno) (cfr. Sezione IV, 25 marzo 2011, D'Acquisto).
Con l'ulteriore rilievo che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato nello svolgimento delle proprie mansioni (ciò che qui è parimenti non revocabile in dubbio) (Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altri).
Infondata è anche la censura afferente il trattamento sanzionatorio.
È sufficiente ricordare che, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'articolo 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche, derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato (Sezione IV, 15 luglio 2014, Lacchè).
L'applicazione di tali principi non consente l'accoglimento della doglianza, avendo il giudice motivato, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 133 c.p.,valorizzando negativamente i gravi precedenti specifici a carico della prevenuta.
Gli elementi dedotti dalla difesa, ivi compresa la cessazione dalla carica sociale dell'imputata, non valgono a contrastare il giudizio come sopra formulato.
Ciò vale anche in ordine alla revoca dei benefici di legge incensurabilmente argomentata in ragione della valenza ostativa delle precedenti condanne.
Anche il ricorso proposto dal B. è infondato.
Quanto al primo motivo di carattere processuale, va rilevato che la motivazione del giudice di appello, percorrente analiticamente, anche in fatto, la procedura che ha portato alla notifica del decreto di citazione a giudizio del B. , è conforme alla normativa di settore ed ai principi consolidati di questa Corte.
La notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in primo grado venne eseguita a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 890/1982, come modificata dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, successiva all'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 346/98.
Risultano, pertanto, osservati tutti gli adempimenti funzionali a garantire che la notificazione sortisca il proprio scopo (deposito del piego presso l'ufficio postale preposto alla consegna, avvenuta comunicazione all'interessato del tentativo di notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata, ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale dalla moglie "incaricata").
Anche il secondo motivo è infondato.
La doglianza non tiene conto, e perciò è generica, delle puntuali argomentazioni sul punto sviluppate dalla Corte di merito, che ha evidenziato trattarsi di costituzione di parte civile del sindacato e non di intervento nel processo del sindacato stesso, così correttamente distinguendo tra l'istituto della costituzione di parte civile di cui all'art. 74 c.p.p. da quello dell'intervento degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato di cui agli artt. 91 e segg c.p.p..
Qui si verte in tema di costituzione di parte civile ed è assolutamente consolidato il principio in forza del quale è ammissibile la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica, senza neppure la condizione dell'iscrizione dei lavoratori interessati, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione da essi svolta. E ciò in quanto il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto ed agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute: per l'effetto, la tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed alla prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente uno dei compiti delle organizzazioni sindacali. Una tale conclusione trova conforto nell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, che ha costituito il primo riconoscimento normativo della presenza organizzata dei lavoratori ai fini dell'attuazione del diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma trova, altresì, conforto, sempre più incisivamente, nella previsione dell'elezione o della designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con funzioni di accesso, consultazione e proposizione (cfr. dapprima il decreto legislativo n. 626 del 1994 e, poi, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81); nonché, nel ruolo attribuito, dal richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, alle organizzazioni sindacali, vuoi all'interno della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro (articolo 6), vuoi con la previsione del potere di interpello al Ministero del lavoro da parte delle stesse organizzazioni sindacali legittimate a formalizzare quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (articolo 12) (v. Sezione IV, 19 gennaio 2011, 9923 Locatelli; 18 gennaio 2010, n. 22558, Ferraro ed altri, rv. 247814).
Anche in terzo motivo è infondato, in quanto si risolve in censure di fatto integranti questioni insuscettibili di considerazione nel giudizio di cassazione.
Valgono sul punto le considerazioni già svolte con riferimento ad identico motivo proposto dalla coimputata, pure incentrato sull'asserito travisamento delle deposizioni testimoniali e sull'asserita abnormità della condotta del lavoratore.
Va solo aggiunto che la Corte di merito, individuato il ruolo ricoperto dall'imputato, al quale nella qualità di capocantiere era stato affidato il compito di controllare l'avvenuta adozione, nel cantiere, delle misure necessarie ad evitare il verificarsi di infortuni, ha correttamente ritenuto che egli fosse venuto meno ai propri doveri, avendo omesso di esercitare un adeguato controllo in un cantiere in cui appare evidente dalle risultanze processuali, come affermato nella sentenza impugnata, che i lavoratori autogestivano il rischio, perché nessuno, (nemmeno l'imputato, tenuto per conto del committente, ad esercitare un adeguato controllo, oltre che a fornire un'efficace informazione) si era preoccupato di accertare che fossero attuate le prescrizioni in materia di sicurezza, oggetto di direttive soltanto teoriche.
Anche il quarto motivo è infondato.
Sul punto, va richiamato il principio, cui questo Collegio ritiene di aderire condividendone le ragioni, secondo il quale il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (articolo 69 c.p.) è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sezione III, 27 gennaio 2012, n. 19441, Marozzi).
Tali principi sono stati rispettati nel caso in esame in cui il giudice ha fondato il diniego del giudizio di prevalenza sulla condotta processuale dell'imputato.
Anche l’ultimo motivo è infondato. La doglianza, del tutto generica,tralascia di considerare i limiti del sindacato di legittimità, laddove è principio consolidato quello secondo cui la valutazione equitativa del giudice in tema di risarcimento dei danni, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione, come nel caso in esame, in cui, è stata confermata la pronuncia del primo giudice che aveva liquidato a favore del sindacato la somma di Euro 5.000,00 sul rilievo che l'inosservanza della normativa antinfortunistica nell'ambito dell'ambiente di lavoro è idonea a cagionare un danno all'immagine ed al prestigio del sindacato cui la vittima era iscritta da dieci anni per la perdita di credibilità all'azione svolta.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile FIOM-CGIL che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.