Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 luglio 2015, n. 28132 - Caduta mortale di un operaio e responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione. Nessun comportamento abnorme della vittima


 

 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: IANNELLO EMILIO Data Udienza: 17/06/2015

 

Fatto

1. Con sentenza del 10/3/2014 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, rideterminava in sei mesi di reclusione la pena inflitta a G.M. per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. allo stesso ascritto per avere cagionato, per colpa, la morte dell'operaio edile L.F., verificatasi in data 9/3/2006 a seguito di una caduta mentre effettuava lavori di demolizione della muratura di un fabbricato sopra una scala a circa sei metri di altezza; colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza e, specificamente, nell'avere il G.M., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, omesso di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 lett. d cod. proc. pen.), quale - assume - doveva considerarsi la perizia che era stata richiesta sia al fine di accertare l'esatta dinamica dei fatti (e ciò anche a motivo della probabile modifica dello stato dei luoghi successivamente all'incidente), sia e correlativamente al fine di chiarire il rilievo causale attribuibile, secondo il ricorrente in via esclusiva, alla condotta dell'appaltatore e della stessa vittima.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla esclusione del carattere eccezionale e imprevedibile della condotta colposa ascrivibile allo stesso lavoratore e al preposto al cantiere, tale da escludere il nesso causale con l'omissione ascritta ad esso ricorrente.
Rileva che, in mancanza di una puntuale ricostruzione della dinamica dell'incidente, non è possibile ricondurre causalmente l'evento ad esso ricorrente, anche per l'impossibilità di operare un attendibile giudizio controfattuale.
Osserva al riguardo che rilievo interruttivo del nesso causale può riconoscersi anche alla condotta del lavoratore non estranea alle mansioni allo stesso affidate ma tuttavia frutto di scelte imprevedibili e/o palesemente imprudenti, avendo peraltro il lavoratore l'obbligo di rifiutarsi di operare in condizioni di rischio per la sicurezza propria e collettiva.
Sotto altro profilo rileva che nessun addebito può essere mosso ad esso ricorrente posto che la vittima aveva iniziato a lavorare la mattina stessa del sinistro ed egli non ne era stato messo al corrente e non avrebbe pertanto potuto prevedere che quel giorno ci sarebbe stato in cantiere un operaio. Più in generale rileva che l'appaltatore aveva omesso di avvisarlo che quel giorno sarebbero iniziati lavori sulla parte esterna dell'immobile e che sarebbero stati pertanto nuovamente presenti in cantiere gli operai, di cui uno appena assunto.
2.3. Con il terzo motivo deduce che, in conseguenza della riconosciuta equivalenza delle attenuanti generiche alla contestata aggravante, avrebbe dovuto computarsi il termine prescrizionale nella misura di sette anni e sei mesi con la conseguente intervenuta maturazione dell'estinzione del reato per prescrizione.
2.4. Con il quarto motivo infine deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra le ritenute circostanze eterogenee.
Sostiene che la riconosciuta preponderanza dell'efficacia causale della condotta della stessa persona offesa e del preposto, avrebbe dovuto condurre a riconoscere la prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla aggravante.

Diritto


3. È palesemente destituito di fondamento il terzo motivo di ricorso, che occorre esaminare per primo per il suo rilievo preliminare e potenzialmente assorbente.
Ed infatti, secondo la formulazione dell'art. 157 cod. pen. quale risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. legge ex Cirielli, applicabile nel caso di specie ratione temporis) - esclusa la possibilità di assegnare alcun rilievo, ai fini del computo del termine di prescrizione, alle attenuanti generiche e dovendosi, invece, considerare l'aggravante ad effetto speciale della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ancorché giudicata equivalente alla prima (art. 157, comma secondo, cod. pen.) - tale termine deve ritenersi stabilito in dodici anni (prevedendo il novellato sesto comma, per il reato di che trattasi, il raddoppio del termine minimo di sei anni previsto per i delitti puniti con pena pari o inferiore a sei anni) e deve, inoltre, essere prolungato di un quarto per le interruzioni, ai sensi del pure novellato art. 161, comma secondo, cod. pen.: giungendosi pertanto al termine complessivo di quindici anni.
È evidente che, nella specie, tale termine, essendo stato il reato commesso il 9/3/2006, non può considerarsi a tutt'oggi maturato.
4. È infondato il primo motivo di ricorso.
Per pacifico indirizzo «prova decisiva», ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., è da intendere unicamente quella che risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una pronuncia diversa (v. Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817; Sez. 4, n. 27738 del 08/05/2007, Matteucci, non mass.; Sez. 2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752).
Di conseguenza, non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l'efficacia probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse conclusioni argomentative (v. Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008, Ianniello, Rv. 241009; Sez. 2, n. 2827 del 22/11/2005, dep. 2006, Russo, Rv. 233328).
Alla stregua di tali parametri, carattere di decisività non può certamente attribuirsi all'attività istruttoria nella specie indicata dal ricorrente in quanto di carattere meramente esplorativo e riconducibile più propriamente al concetto di mezzo di ricerca della prova che a quello di mezzo di prova, cui unicamente è riferibile la previsione invocata (v. Sez. 6, n. 6861 del 28/04/1993, Ferrovai ed altro, Rv. 195139).
In particolare, proprio con riferimento alla perizia, trovasi da tempo affermato nella giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo consolidato, il principio secondo cui, posto che la norma di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. fa specifico riferimento alle prove alla cui ammissione le parti hanno diritto, come si desume dall'espresso richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. - e che deve dunque trattarsi di prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico - deve escludersi che a tale previsione possa mai essere ricondotta la perizia, non potendo questa essere considerata alla stregua di una prova a discarico stante il suo carattere neutro, sottratto alla disponibilità delle parti in quanto affidato alla discrezionalità del giudice (v. Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707; Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli, Rv. 236191; Sez. 6, n. 37033 del 18/06/2003, Brunetti, Rv. 228406; Sez. 6, n. 17629 del 12/02/2003, Zandri, Rv. 226809; Sez. 4, n. 9279 del 12/12/2002, dep. 2003, Bovicelli, Rv. 225345).
Peraltro i dubbi espressi sulla dinamica dell'incidente investono aspetti palesemente marginali e non valgono comunque a contrastare l'accertamento del nucleo essenziale della stessa quale contenuto in sentenza e in sé mai posto in discussione: l'essersi, cioè, trattato della caduta da un'altezza di sei metri nel corso dei lavori di demolizione della muratura di un fabbricato eseguiti in assenza di alcun presidio di sicurezza collettivo o individuale (non vi erano ponteggi, né il lavoratore indossava cinture di sicurezza ancorate a punto fisso o a fune salvavita). Ricostruzione questa che, da un lato, interpella, come appresso si dirà, certamente i doveri di vigilanza e le connesse responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dall'altro rende ininfluente accertare se al momento della caduta l'operaio si trovasse su una scala o sopra il muro.
5. È altresì infondato il terzo motivo di ricorso.
Correttamente la Corte territoriale ha escluso che efficacia interruttiva del nesso causale possa attribuirsi alla condotta imprudente del lavoratore.
È noto al riguardo che, secondo costante insegnamento di questa Corte, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 25502 del 19/04/2007, Scanu, Rv. 237007; Sez. 4, n. 47146 del 29/09/2005, Riccio, Rv. 233186).
Tanto premesso, del tutto plausibile è l'accertamento che hanno compiuto i giudici di merito circa la non abnormità del comportamento del L.F., in quanto le modalità esecutive del lavoro adottate nel tragico occorso, seppure imprudenti e pericolose, rientrano nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quando ritengono di aver acquisito piena competenza e abilità nelle mansioni da svolgere, tanto da consentire, a loro giudizio, l'adozione di tecniche e procedure operative diverse da quelle normalmente seguite. In quanto tali sono ben prevedibili e devono essere neutralizzate attraverso gli opportuni accorgimenti.
L'assenza, nella specie, di tali precauzioni e, per converso, l'esistenza di uno stretto collegamento funzionale, rispetto alle mansioni da eseguire, della improvvida procedura operativa adottata dalla vittima (tale dunque da non potersi comunque considerare, nei sensi predetti, comportamento abnorme ovvero del tutto esorbitante e imprevedibile), sono chiaramente implicite nella pur sintetica descrizione delle modalità del sinistro.
Nel contesto così delineato, inconferente appare il richiamo ai precedenti che ammettono la possibilità che la condotta dell'infortunato assurga a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non solo quando non sia in alcun modo collegabile alle mansioni da svolgere, ma anche quando - pur essendo finalizzata ai compiti assegnati - presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (v. ex aliis Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721; Sez. 4, n. 40164 del 03/06/2004, Giustiniani, Rv. 229564; Sez. 4, n. 952 del 27/11/1996, dep. 1997, Maestrini, Rv. 206990; Sez. 4, n. 10733 del 25/09/1995, Dal Pont, Rv. 203223).
Giova al riguardo premettere che, al di là dell'affermazione di principio, solo in pochi casi, di fatto, risulta essersi riscontrato effettivamente una condotta del lavoratore che, pur finalizzata alle mansioni assegnate, poteva ritenersi caratterizzata da «eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto alle direttive di organizzazione ricevute».
Nel caso in particolare esaminato da Sez. 4, n. 10733 del 1995, Dal Pont, cit, era accaduto che un lavoratore, addetto ad una macchina dotata di fresatrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito («eseguendo una manovra tanto spontanea quanto imprudente») la mano all'interno dell'apparato per rimuovere residui di lavorazione, subendone l'amputazione; la S.C. aveva annullato la sentenza di condanna del datore di lavoro essendo emerso che: l'operazione compiuta era rigorosamente vietata; la macchina era dotata di idoneo strumento aspiratore; il lavoratore era perfettamente consapevole che la fresatrice era in movimento; qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l'operatore a tenere ambo le mani impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il tipo di lavorazione, nel quale la manualità dell'operatore era totalmente assorbita nell'introduzione del legno nell'apparato. Nel caso poi preso in esame da Sez. 4, n. 7267 del 2010, Iglina, era accaduto che, nell'ambito di un cantiere edile, la vittima, avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento già impegnato, per accelerare i tempi di lavorazione, decideva di porre un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro, ma a causa della instabilità del cesto, che si ribaltava, cadeva da un'altezza di circa cinque metri, battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite. In quel caso la Corte ha valutato la condotta tenuta dalla vittima come «del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità», considerando in particolare che i datori di lavoro avevano fornito normali mezzi per sollevare le persone ad altezza del piano di lavoro.
Orbene, appare agevole rilevare che, in ciascuno dei predetti casi, ricorrevano circostanze fattuali che consentivano di ritenere assolto ogni dovere formativo, informativo e precauzionale in capo al datore di lavoro e per contro non ipotizzabile alcuna diversa ulteriore specifica cautela volta a prevenire l'inconsulta condotta del lavoratore: nel secondo caso in particolare questa essendo, peraltro, a ben vedere, nemmeno strettamente riconducibile a esigenze lavorative o comunque ad esse funzionale, risultando che «la vittima si era determinato ad utilizzare un mezzo improprio per lavorare in altezza in ragione della personale fretta che aveva a terminare il lavoro».
Condizioni di tal genere sono invece nel nostro caso assenti, non emergendo né essendo stato allegato alcun elemento di valutazione in ipotesi trascurato che possa ricondurre la improvvida scelta operativa ad intento diverso da quello di un più funzionale ed efficace svolgimento del programma di lavoro affidato per quel giorno alla vittima e considerato, inoltre, che tale scelta non avrebbe avuto conseguenze di sorta ovvero non avrebbe potuto essere adottata se fossero state osservate le misure prevenzionali e i controlli prescritti.
È poi appena il caso di soggiungere che la coesistenza di più posizioni di garanzia e il divisato concorso di altrui responsabilità non può di per sé costituire motivo di esclusione del nesso causale con la condotta ascrivibile all'imputato, bastando in tal senso richiamare il basilare principio di equivalenza causale dettato dall'art. 41 cod. pen..
6. Il motivo in esame è infondato anche in relazione al secondo dei profili dedotti (insussistenza in concreto di un obbligo di attivarsi da parte del coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori).
Giova rammentare che dall'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori discendevano a carico dell'odierno ricorrente (tra altri non specificamente rilevanti nella specie) gli obblighi di:
- coordinare e controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi (art. 5 comma 1 lett. a, b, e d.lgs. n. 494/1996).
Orbene, non può dubitarsi che una tale congerie di doveri imposti dalle norme menzionate (ora trasposte in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori configuri a carico di questo una posizione di garanzia tutt'altro che formale e limitata alla astratta previsione dei presìdi e delle procedure di sicurezza da osservare, ma sostanziale e stringente, dovendosi la stessa, in particolare, spingersi alla verifica della corretta e concreta osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e adeguarsi al procedere dei lavori, ancorché alla stregua di una funzione di alta vigilanza alla quale è estranea una costante e assidua presenza in cantiere.
Proprio in ragione di tale concezione degli obblighi di controllo, ispirata a criteri di effettività e adeguamento al procedere dei lavori, non può fondatamente sostenersi che l'insorgenza in concreto di tali obblighi presupponesse che il coordinatore avesse da altri comunicazione del materiale avvio della fase lavorativa che riguardava la parete esterna dell'immobile, dovendosi al contrario ritenere che tra tali obblighi rientrasse anche quello di tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso, controllando, in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza (vds. in termini, in un caso analogo, Sez. 4, n. 32142 del 14/06/2011, Goggi, Rv. 251177).
Diverso sarebbe ove al contrario il coordinatore avesse precisa contezza, per averne avuto comunicazione dallo stesso appaltatore, di una sospensione sine die dei lavori e la loro ripresa fosse da imputare a improvvisa e inopinata iniziativa dello stesso appaltatore e/o del suo dipendente (vds., per un caso del genere, Sez. 4, n. 7960 del 05/02/2015, Ferrauto, non massimata), ciò che però non risulta nemmeno dedotto nel caso di specie.
7. È infine manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso.
In tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua» v. Sez. 6 , n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
In relazione alle esposte coordinate di riferimento è da escludersi che, nel caso in esame, l'operato giudizio di comparazione possa ritenersi frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che comunque si esponga a censura di vizio di motivazione, potendosi trarre dalla motivazione nel suo complesso adeguata giustificazione della ritenuta equivalenza delle circostanze, in relazione alla ponderazione della gravità delle colpe concorrenti.
Del resto l'unico argomento di contro speso in ricorso, ossia l'avere attribuito preponderante rilievo causale alle altrui condotte colpose, non può di per sé giustificare un automatico giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, questo rispondendo anche agli altri parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. (tra cui grado della colpa, gravità delle conseguente conseguenze) riservate alla complessiva e discrezionale valutazione del giudice del merito.
8. Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/6/2015