Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 10 dicembre 1991
Validità: 01.01.1992 - 31.12.1995
Parti: Federpesca e Filta, Filtea, Uilta
Settori: Tessili, Retifici
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL 1 giugno 1987

Sommario:

 Art. 10 - Occupazione - Investimenti
• 1) Livello nazionale
• 2) Livello regionale
• 3) Livello territoriale
Art. 27 - Handicappati e invalidi
Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 30 - Regime di orario a tempo parziale
Nuovo articolo - Tossicodipendenza - conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione
• A) Lavoratore in stato di Tossicodipendenza
• B) Lavoratori genitori o tutori di soggetti in stato di Tossicodipendenza
Art. - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 51 - Aspettativa
Art. 54 - Diritto allo studio
Art. 57 - Ambiente di lavoro
 • Dichiarazione a verbale per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale.
Parte operai
Art. 81 - Trattamento economico in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro.
Nuovo allegato - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Contratto a termine
Dichiarazione congiunta
• Previdenza integrativa
• Fondo grandi interventi
Contrattazione aziendale
Minimi contrattuali di paga o stipendio
Importo Una Tantum
Art. - Decorrenza e durata
Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Verbale di accordo
Roma, 10 dicembre 1991 tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - Sindacato Nazionale Retifici Meccanici e la Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Filta), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Filtea), l'Unione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Uilta) si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 giugno 1987 per il personale addetto ai retifici meccanici da pesca, alle condizioni di seguito indicate.

Art. 10 - Occupazione - Investimenti
Le parti, considerato anche quanto stabilito dagli accordi interconfederali 8 maggio 1986 e 25 gennaio 1990, condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazione e a tal fine esprimono l'intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti.
La Federpesca e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazioni e di intervento di ciascuna parte - ritengono che formeranno oggetto di informazione gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore nel modo di seguito specificato.
1) Livello nazionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle organizzazioni sindacali stipulanti, nel corso di un apposito incontro, le seguenti informazioni:
- linee generai dell'andamento economico-produttivo relativo al mercato interno ed estero (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive), con particolare riferimento alle implicazioni sull'occupazione;
- struttura del comparto. numero di addetti suddiviso per sesso e qualifica;
- i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive in relazione ai finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- supporti, quali ad esempio progetti di consociazione, volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisissimo di materie prime e mercati;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione e lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
- problemi ambientali ed ecologici.
[…]
Inoltre le parti, fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale 18 dicembre 1988, si danno atto della prioritaria importanza della formazione e dell'addestramento professionale ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione. In tale ottica tra le parti medesime potranno tenersi incontri allo scopo di:
a) individuare specifiche esigenze formative del settore;
b) operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa risultino coerenti sia con le esigenze di cui alla precedente lettera a), sia con gli indirizzi più generali di formazione professionale di cui all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese.
2) Livello regionale
Annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, nelle regioni con un significativo numero di aziende del settore, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali di categoria competenti del territorio, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali su:
- aspetti della formazione professionale nell'ambito di quanto stabilito dall'Ente Regione e in coerenza con eventuali indirizzi individuati a livello nazionale;
- programmi di formazione e riqualificazione professionale, con riferimento anche all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione e lavoro e allo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parti, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
- struttura del comparto, numero di addetti suddiviso per sesso e qualifica;
- modalità nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 675;

Le parti forniranno all'Ente regionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale riferita anche all'ara del lavoro precario. Le parti inoltre riconoscono l'opportunità ce, tra le condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti pubblici in materia di formazione professionale a favore delle maestranze del settore, sia tramite fondo di rotazione regionale o sia tramite fondi comunitari, venga compresa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
3) Livello territoriale
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quelle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali di pari livello, elementi conoscitivi globali per il settore riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimento e le diversificazioni produttive;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per sesso e qualifica;
- lo stato di applicazione delle leggi in materia di parità, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione e lavoro;

Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro per valutare le implicazioni prevedibili:
1) sull'occupazione;
2) sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
3) sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno valutare congiuntamente iniziative propositive sia in tema di formazione professionale, da raccordare con l'attività a livello nazionale nell'ambito di quanto previsto dall'accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e successive intese sia in tema di azioni positive per le pari opportunità.
Gli incontri a livello territoriale di cui al presente punto 3), considerate le particolari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con l'effettuazione dell'informativa a livello nazionale o regionale, rispettando obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
Anche in relazione a quanto previsto dal livello nazionale, potranno essere esaminate eventuali situazioni strutturali di crisi aziendali per la ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni.

Art. 27 - Handicappati e invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorire la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le direzioni e le RSA, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o autorizzai dall'Ente regione, al fine di agevolare la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzative aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi si collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.

Art. 57 - Ambiente di lavoro
Le parti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
É compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le RSA sui rischi e sulle misure di protezione adottate;
c) assistere la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e collettiva.
I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione a quanto previsto alla lettera b) del precedente comma;
- utilizzare gli strumenti di protezione individuali e collettivi di cui alla lettera c) del precedente comma.
Le rappresentanze sindacali aziendali:
- promuovono ...
- concordano ...(Omissis)... fino alle parole "miglioramento ambientale".
Per l'espletamento dei compiti relativi all'ambiente di lavoro le RSA potranno designare al proprio interno l'incarico o gli incaricati alla sicurezza, delegati ad esaminare con l'azienda gli eventuali problemi dell'ambiente di lavoro.
Potranno essere designati a tele compito i dirigenti delle RSA, di cui alla regolamentazione dell'art. 14 del presente CCNL, nelle seguenti misure:
- un delegato nelle unità produttive fino a 120 dipendenti;
- un terzo del numero complessivo dei dirigenti delle RSA di cui all'art. 14 del presente CCNL, nelle unità produttive che occupano oltre 120 dipendenti.
I relativi nominativi saranno preventivamente comunicati per iscritto alla direzione aziendale.
Vengono istituiti ... ...(Omissis)...
Dichiarazione a verbale per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale.
Le aziende applicheranno, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ordinamento nazionale, le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, le aziende ricercheranno idonee soluzioni atte ad assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro.

Nuovo allegato - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa ed improntato a corrette relazioni umane.
In tale ottica le parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo profilo, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento, le parti convengono di allegare al testo del presente contratto la Risoluzione del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990.

Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]